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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26248/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. USSEGLIO POLATERA SIMONE e dell'avv. USSEGLIO POLATERA FEDERICO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COAZZE il Parte_1 Parte_2 24/06/2006.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/04/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 07/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e dimora prevalenti presso il padre;
la madre potrà vedere e tenere con sé il medesimo ogni volta che vorrà, previo accordo con il figlio stesso, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di vita e di studio del medesimo.
DISPONE che la casa coniugale di GI (TO), Borgata Brancard Villa 20, in comproprietà fra i coniugi, venga assegnata, compresi i mobili e gli arredi, al marito, il quale di impegna ed obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento delle future rate del mutuo gravante sulla stessa.
PRENDE ATTO che la moglie si impegna a reperire al più presto altra idonea sistemazione abitativa, rilasciando non appena possibile la casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio sarà percepito in via Per_1 esclusiva dalla madre . Parte_1
DISPONE che ciascuno dei coniugi provveda alle spese ordinarie e di mantenimento del figlio Per_1 quando lo avrà con sé, mentre le spese straordinarie per il medesimo saranno suddivise al 50% fra ciascun genitore secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di reciprocamente rinunciare alla richiesta di contributo per il loro mantenimento.
PRENDE ATTO che gli animali della famiglia (tre cani e un gatto) resteranno presso l'abitazione coniugale ed i coniugi provvederanno, nella misura del 50% cadauno, a tutte le spese necessarie per il mantenimento e le cure degli stessi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26248/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. USSEGLIO POLATERA SIMONE e dell'avv. USSEGLIO POLATERA FEDERICO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COAZZE il Parte_1 Parte_2 24/06/2006.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/04/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 07/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza e dimora prevalenti presso il padre;
la madre potrà vedere e tenere con sé il medesimo ogni volta che vorrà, previo accordo con il figlio stesso, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di vita e di studio del medesimo.
DISPONE che la casa coniugale di GI (TO), Borgata Brancard Villa 20, in comproprietà fra i coniugi, venga assegnata, compresi i mobili e gli arredi, al marito, il quale di impegna ed obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento delle future rate del mutuo gravante sulla stessa.
PRENDE ATTO che la moglie si impegna a reperire al più presto altra idonea sistemazione abitativa, rilasciando non appena possibile la casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio sarà percepito in via Per_1 esclusiva dalla madre . Parte_1
DISPONE che ciascuno dei coniugi provveda alle spese ordinarie e di mantenimento del figlio Per_1 quando lo avrà con sé, mentre le spese straordinarie per il medesimo saranno suddivise al 50% fra ciascun genitore secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di reciprocamente rinunciare alla richiesta di contributo per il loro mantenimento.
PRENDE ATTO che gli animali della famiglia (tre cani e un gatto) resteranno presso l'abitazione coniugale ed i coniugi provvederanno, nella misura del 50% cadauno, a tutte le spese necessarie per il mantenimento e le cure degli stessi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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