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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1125/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. VANDELLI FILIPPO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA VIALE M. DELLA LIBERTA' N. 30 APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv. DITTAMO LUCA e FRANZONI SIMONE con domicilio eletto presso il primo in CORREGGIO VIALE COTTAFAVI 1
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 637/2022 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, a totale riforma della Sentenza n. 637/2022 emessa in data 05/05/2022 dal Tribunale di Modena, pubblicata in pari data e notificata, per gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., in data 23/05/2022, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO 1) accertare e dichiarare, per i motivi tutti ampiamente esposti al punto 2) della parte espositiva dell'atto di citazione introduttivo nonché negli atti tutti depositati nel corso del giudizio di primo grado oltre che nel presente promosso grado d'Appello, che la società appellata Controparte_1 in seno all'atto di cessione di ramo d'azienda del 27/12/2017, ha prestato, in favore della cessionaria una specifica garanzia per fatto proprio, sottoscrivendo apposita Parte_1 pattuizione all'art. 6, lett. e) del citato contratto ed assumendo a proprio ed esclusivo carico la relativa obbligazione;
accertare e dichiarare, il grave inadempimento contrattuale della società appellata e, Controparte_1 conseguentemente, A) dichiarare la risoluzione ex art. 1453 e ss. cod. civ. dell'atto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto in data 27/12/2017, autenticato nelle firme con il ministero del Notaio Dott. di Modena (MO) - Rep. n. 69528 Racc. n. 17079 - e, per l'effetto, Persona_1 B) condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'appellante Pt_1
del prezzo di compravendita già integralmente corrisposto di Euro 95.000,00 oltre
[...] interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, C) disporre la restituzione, alla società appellata Controparte_1 del ramo aziendale compravenduto nello stato in cui attualmente si trova, con puntuale determinazione di modalità e termini della riconsegna. Il tutto con ogni più ampia riserva di quantificare e richiedere, con separato giudizio, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal grave inadempimento della società convenuta per i fatti tutti esposti nella parte motiva degli atti tutti depositati nel corso del giudizio di primo grado oltre che nel promosso grado d'appello. 2) disporre, per i motivi ampiamente esposti nella parte motiva dell'atto di appello, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio di primo grado o, in via subordinata, la parziale condanna di alle spese di lite nella misura Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, assumendo ogni opportuna statuizione al riguardo. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018, ivi incluso il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge, anche relativamente al primo grado di giudizio nel caso di accoglimento delle domande spiegate con l'atto di appello.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza appellata, contrariis reiectiis, NEL MERITO:
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza del Tribunale di Parte_1 Modena n. 637/2022, emessa e pubblicata in data 05/05/2022 perché promosso sulla base di motivi infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte ed argomentate nella narrativa della presenta comparsa;
- confermare la sentenza del Tribunale di Modena n. 637/2022, emessa e pubblicata in data 05/05/2022. Con vittoria di spese e compensi tutti d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla conferma dell'imputazione del costo della CTU nel giudizio di primo grado a carico della sig.ra oltre spese generali e accessori come per legge.” Pt_1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 637 del 05.05.2022, il Tribunale di Modena rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento di contratto di cessione di azienda, proposta dall'acquirente nei Parte_1 confronti di (nel prosieguo anche solo ) con Controparte_1 CP_1 consequenziale condanna al rimborso delle spese di lite secondo soccombenza.
2.
Osservava il primo giudice che la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di azienda era stata prospettata sulla base di 2 ragioni: 1) impossibilità della prosecuzione nella conduzione dell'azienda per l'assoggettamento dell'immobile a procedura espropriativa;
2) mancato adempimento della garanzia di conformità degli impianti assunto in contratto di cessione di azienda, essendo quello elettrico non a norma;
che, cessata la materia del contendere per il primo profilo di inadempimento, quanto al secondo profilo di inadempimento – benchè riscontrato dal CTU che l'impianto elettrico non era a norma – l'unico soggetto tenuto a prestare la relativa garanzia di conformità era il proprietario-locatore, sicchè l'impegno assunto dalla cedente consisteva nel garantire il fatto di terzo, il cui inadempimento era fonte di responsabilità risarcitoria ma non poteva dar luogo a risoluzione del contratto.
3.
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2022 appellava innanzi a questa Parte_1 Corte formulando n. 2 motivi, instando anche per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ex artt. 283-351 c.p.c.
Previa fissazione di udienza ad hoc nel sub-procedimento cautelare e relativa costituzione di parte resistente che chiedeva il rigetto, l'istanza veniva rigettata con ordinanza del collegio in data 23/24.9.2022.
Ritualmente costituita parte appellata anche nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In esito alla prima udienza di comparizione del 6.12.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine trattenuta per la decisione in data 4.3.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate per l'udienza del 25.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con la cessione di azienda si realizzava sostanzialmente il subingresso dell'attrice nell'attività commerciale di , nelle relative licenze commerciali, utenze e rapporto di lavoro con Parte_2 la dipendente, nonché nel contratto di locazione con il proprietario dei locali.
Il contratto di cessione espressamente prevedeva 5.
Con il primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice abbia escluso l'obbligo di garanzia della conformità degli impianti in capo alla cedente che, sostiene, era obbligata per fatto proprio in virtù della clausola contrattuale sopra riportata, perché l'impianto elettrico, risultato non conforme anche in esito alla CTU, era "asservito" al ramo di azienda ceduto benchè non espressamente menzionato nell'elenco dei beni ceduti.
Il motivo è infondato.
La conformità degli impianti nei locali ove si svolgeva l'attività commerciale ceduta inerisce, effettivamente, ai locali medesimi e non all'insieme dei beni oggetto dell'azienda ceduta e dunque inerisce al rapporto di locazione con il proprietario dei muri, come espressamente previsto nel relativo contratto (art. 16 doc. 2 prodotto dall'attrice in primo grado); la dichiarazione della cedente l'azienda nonché l'impegno alla consegna delle certificazioni di conformità consistono in obbligazioni accessorie e non inerenti l'azienda ceduta, rispetto alle quali non può che prefigurarsi la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) con conseguenze derivanti dall'inadempimento di natura esclusivamente indennitaria-risarcitoria, senza incidenza sul diverso rapporto di cessione di azienda.
E' del tutto errato l'argomento dell'appellante secondo cui nel contratto di locazione era previsto che tutti gli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari, erano a carico del conduttore: nel relativo contratto si fa riferimento solo alle riparazioni ex art. 1576 c.c. (necessarie a carico del locatore salvo la piccola manutenzione) e 1609 c.c. (piccole riparazioni a carico dell'inquilino).
6.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della statuizione di primo grado sulle spese del giudizio, sostenendo una soccombenza "virtuale" della convenuta in merito al primo motivo di risoluzione, la cui fondatezza non sarebbe stata accertata esclusivamente per effetto del sopravvenuto evento esterno della estinzione della procedura esecutiva sull'immobile.
Il motivo è palesemente infondato: il primo giudice ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al primo profilo di inadempimento del contratto di cessione, avendo l'attrice espressamente dichiarato di avere perso l'interesse a coltivare la domanda sotto detto profilo di prospettato inadempimento, insistendo in sede di precisazione delle conclusioni sulla domanda esclusivamente per le circostanze di cui al punto 2 della citazione (non conformità degli impianti).
La relativa statuizione, dunque, segue correttamente il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) integralmente a carico della parte attrice, senza possibilità di alcuna compensazione in difetto dei presupposti di legge (art 92 c.p.c.). 7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00 avuto riguardo alle invocate conseguenze restitutorie) nei valori minimi avuto riguardo all'oggetto e alla complessità della controversia.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di Controparte_1 appello notificato in data 22.6.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 637 del 5.5.2022;
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 n persona del l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che liquida in
[...]
€ 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 9.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1125/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. VANDELLI FILIPPO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA VIALE M. DELLA LIBERTA' N. 30 APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv. DITTAMO LUCA e FRANZONI SIMONE con domicilio eletto presso il primo in CORREGGIO VIALE COTTAFAVI 1
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 637/2022 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, a totale riforma della Sentenza n. 637/2022 emessa in data 05/05/2022 dal Tribunale di Modena, pubblicata in pari data e notificata, per gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., in data 23/05/2022, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO 1) accertare e dichiarare, per i motivi tutti ampiamente esposti al punto 2) della parte espositiva dell'atto di citazione introduttivo nonché negli atti tutti depositati nel corso del giudizio di primo grado oltre che nel presente promosso grado d'Appello, che la società appellata Controparte_1 in seno all'atto di cessione di ramo d'azienda del 27/12/2017, ha prestato, in favore della cessionaria una specifica garanzia per fatto proprio, sottoscrivendo apposita Parte_1 pattuizione all'art. 6, lett. e) del citato contratto ed assumendo a proprio ed esclusivo carico la relativa obbligazione;
accertare e dichiarare, il grave inadempimento contrattuale della società appellata e, Controparte_1 conseguentemente, A) dichiarare la risoluzione ex art. 1453 e ss. cod. civ. dell'atto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto in data 27/12/2017, autenticato nelle firme con il ministero del Notaio Dott. di Modena (MO) - Rep. n. 69528 Racc. n. 17079 - e, per l'effetto, Persona_1 B) condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'appellante Pt_1
del prezzo di compravendita già integralmente corrisposto di Euro 95.000,00 oltre
[...] interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, C) disporre la restituzione, alla società appellata Controparte_1 del ramo aziendale compravenduto nello stato in cui attualmente si trova, con puntuale determinazione di modalità e termini della riconsegna. Il tutto con ogni più ampia riserva di quantificare e richiedere, con separato giudizio, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal grave inadempimento della società convenuta per i fatti tutti esposti nella parte motiva degli atti tutti depositati nel corso del giudizio di primo grado oltre che nel promosso grado d'appello. 2) disporre, per i motivi ampiamente esposti nella parte motiva dell'atto di appello, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio di primo grado o, in via subordinata, la parziale condanna di alle spese di lite nella misura Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, assumendo ogni opportuna statuizione al riguardo. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018, ivi incluso il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge, anche relativamente al primo grado di giudizio nel caso di accoglimento delle domande spiegate con l'atto di appello.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza appellata, contrariis reiectiis, NEL MERITO:
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza del Tribunale di Parte_1 Modena n. 637/2022, emessa e pubblicata in data 05/05/2022 perché promosso sulla base di motivi infondati in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte ed argomentate nella narrativa della presenta comparsa;
- confermare la sentenza del Tribunale di Modena n. 637/2022, emessa e pubblicata in data 05/05/2022. Con vittoria di spese e compensi tutti d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla conferma dell'imputazione del costo della CTU nel giudizio di primo grado a carico della sig.ra oltre spese generali e accessori come per legge.” Pt_1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 637 del 05.05.2022, il Tribunale di Modena rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento di contratto di cessione di azienda, proposta dall'acquirente nei Parte_1 confronti di (nel prosieguo anche solo ) con Controparte_1 CP_1 consequenziale condanna al rimborso delle spese di lite secondo soccombenza.
2.
Osservava il primo giudice che la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di azienda era stata prospettata sulla base di 2 ragioni: 1) impossibilità della prosecuzione nella conduzione dell'azienda per l'assoggettamento dell'immobile a procedura espropriativa;
2) mancato adempimento della garanzia di conformità degli impianti assunto in contratto di cessione di azienda, essendo quello elettrico non a norma;
che, cessata la materia del contendere per il primo profilo di inadempimento, quanto al secondo profilo di inadempimento – benchè riscontrato dal CTU che l'impianto elettrico non era a norma – l'unico soggetto tenuto a prestare la relativa garanzia di conformità era il proprietario-locatore, sicchè l'impegno assunto dalla cedente consisteva nel garantire il fatto di terzo, il cui inadempimento era fonte di responsabilità risarcitoria ma non poteva dar luogo a risoluzione del contratto.
3.
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2022 appellava innanzi a questa Parte_1 Corte formulando n. 2 motivi, instando anche per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ex artt. 283-351 c.p.c.
Previa fissazione di udienza ad hoc nel sub-procedimento cautelare e relativa costituzione di parte resistente che chiedeva il rigetto, l'istanza veniva rigettata con ordinanza del collegio in data 23/24.9.2022.
Ritualmente costituita parte appellata anche nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In esito alla prima udienza di comparizione del 6.12.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine trattenuta per la decisione in data 4.3.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate per l'udienza del 25.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con la cessione di azienda si realizzava sostanzialmente il subingresso dell'attrice nell'attività commerciale di , nelle relative licenze commerciali, utenze e rapporto di lavoro con Parte_2 la dipendente, nonché nel contratto di locazione con il proprietario dei locali.
Il contratto di cessione espressamente prevedeva 5.
Con il primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice abbia escluso l'obbligo di garanzia della conformità degli impianti in capo alla cedente che, sostiene, era obbligata per fatto proprio in virtù della clausola contrattuale sopra riportata, perché l'impianto elettrico, risultato non conforme anche in esito alla CTU, era "asservito" al ramo di azienda ceduto benchè non espressamente menzionato nell'elenco dei beni ceduti.
Il motivo è infondato.
La conformità degli impianti nei locali ove si svolgeva l'attività commerciale ceduta inerisce, effettivamente, ai locali medesimi e non all'insieme dei beni oggetto dell'azienda ceduta e dunque inerisce al rapporto di locazione con il proprietario dei muri, come espressamente previsto nel relativo contratto (art. 16 doc. 2 prodotto dall'attrice in primo grado); la dichiarazione della cedente l'azienda nonché l'impegno alla consegna delle certificazioni di conformità consistono in obbligazioni accessorie e non inerenti l'azienda ceduta, rispetto alle quali non può che prefigurarsi la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) con conseguenze derivanti dall'inadempimento di natura esclusivamente indennitaria-risarcitoria, senza incidenza sul diverso rapporto di cessione di azienda.
E' del tutto errato l'argomento dell'appellante secondo cui nel contratto di locazione era previsto che tutti gli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari, erano a carico del conduttore: nel relativo contratto si fa riferimento solo alle riparazioni ex art. 1576 c.c. (necessarie a carico del locatore salvo la piccola manutenzione) e 1609 c.c. (piccole riparazioni a carico dell'inquilino).
6.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della statuizione di primo grado sulle spese del giudizio, sostenendo una soccombenza "virtuale" della convenuta in merito al primo motivo di risoluzione, la cui fondatezza non sarebbe stata accertata esclusivamente per effetto del sopravvenuto evento esterno della estinzione della procedura esecutiva sull'immobile.
Il motivo è palesemente infondato: il primo giudice ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al primo profilo di inadempimento del contratto di cessione, avendo l'attrice espressamente dichiarato di avere perso l'interesse a coltivare la domanda sotto detto profilo di prospettato inadempimento, insistendo in sede di precisazione delle conclusioni sulla domanda esclusivamente per le circostanze di cui al punto 2 della citazione (non conformità degli impianti).
La relativa statuizione, dunque, segue correttamente il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) integralmente a carico della parte attrice, senza possibilità di alcuna compensazione in difetto dei presupposti di legge (art 92 c.p.c.). 7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00 avuto riguardo alle invocate conseguenze restitutorie) nei valori minimi avuto riguardo all'oggetto e alla complessità della controversia.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di Controparte_1 appello notificato in data 22.6.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 637 del 5.5.2022;
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 n persona del l.r.p.t. delle spese del grado di appello, che liquida in
[...]
€ 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 9.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina