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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 519/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di PO
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 519/2020
promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SILVANO ROCCO CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
quale titolare della ditta individuale P.C. CP_1 CP_2
CF: , rappresentato dall'avv. SABIA
[...] P.IVA_2
FRANCESCA E SALEMME ROBERTO
APPELLATO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione del 23/09/2014, ritualmente notificato a controparte, la
[...]
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo Parte_2
n.3769/2014 (R.G.11414/2014), emesso dall'intestato Tribunale di PO in data
11.06.2014, con il quale veniva ingiunto alla ditta opponente di pagare, in favore della società opposta la somma di € 15.024,30, oltre Parte_1
interessi al tasso di cui al D.lgs. n.231/02, oltre le spese del procedimento, a titolo di pagamento della fattura accompagnatoria n. 258 del 28.02.2014 emessa per una fornitura di merce che l'opponente sostiene mai essere stata effettuata dalla società ingiungente.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo n. 3769/2014 e la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria delle spese processuali con distrazione ex art.93 cpc.
Si costituiva l'opposta con comparsa di risposta ove Parte_1
contestava le richieste di controparte, e chiedeva in via pregiudiziale ed assorbente dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'opposizione e confermare il detto decreto;
in subordine, nel merito, rigettarsi l'opposizione perché infondata e confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni anche ex art.96 co. 3 c.p.c., considerata la temerarietà della stessa.
Il Tribunale di PO con sentenza n. 6930/19 pubblicata in data 08.07.2019 accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
3769/014 e condannava l'opposta al pagamento, in favore Parte_1
pagina 2 di 6 dell'opponente, delle spese processuali, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso la decisione del Tribunale di PO ha proposto gravame la opposta con atto di citazione in appello ritualmente notificato a Parte_1
controparte il 06.02.2020.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di gravame.
Con un primo motivo di appello, impugnava la sentenza del Tribunale nella parte in cui rigettava l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla opponente, deducendo l'illegittimità della decisione del primo giudice di assenza dei presupposti di cui all'art. 153 co. 2 cpc fondata sull'attestazione del da cui Pt_3
emergerebbe che alla data di invio delle memorie ex art 183 co 6 cpc l'avvocato
Rocco Silvano non era iscritto nel Reginde, per cui la mancata trasmissione non sarebbe imputabile ad un difetto di funzionamento del sistema ma a colpevole negligenza della stessa parte.
Con un secondo motivo di appello, impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado nulla avrebbe detto e motivato sulla richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale deferito alla parte appellante e di prova per testi come articolati da controparte, né avrebbe considerato le prove documentali fornite consistenti nelle fatture accompagnatorie e negli estratti del libro giornale in cui erano state regolarmente annotate.
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità della sentenza per i motivi e causali suesposte.
Chiedeva altresì condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in appello, la la quale Parte_2
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c e pagina 3 di 6 nel merito impugnava e contestava i motivi di gravame formulati dall'appellante con le motivazioni di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Concludeva dunque per l'inammissibilità, ovvero infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
In vero, come correttamente già rilevato dal primo giudice, dalla attestazione in atti inviata dal di PO (organismo competente in materia) alla Pt_3
Cancelleria del Tribunale a mezzo e-mail del 26.09.2017, confermativa della certificazione già resa dalla stessa Cancelleria in data 30.11.2015., risulta che l'avv. Rocco Silvano alla data di invio delle memorie ex art. 183 comma VI cpc
(17.09.2015) non era ancora iscritto al Reginde, iscrizione costituente il presupposto indefettibile per poter essere autorizzato a partecipare al processo telematico e dunque all'invio di atti processuali in modalità telematica. Né la non imputabilità al difensore di detto difetto di trasmissione può desumersi da documentazione da questi tardivamente depositata non solo oltre il termine di cui all'art. 183 VI comma n. 2 cpc pur essendo di formazione precedente, ma addirittura a distanza di anni dalla scadenza di detto termine (il 10.02.2019), e come tale quindi inutilizzabile.
Non ricorrono pertanto i presupposti per la rimessione in termini dell'appellante ai sensi dell'art. 153 comma 2 cpc.
Neppure è possibile naturalmente acquisire tale documentazione “ex novo” in appello stante il divieto di cui all'art. 345 comma 3 cpc.
Ugualmente da respingere è il secondo motivo di gravame.
Inammissibile è la censura laddove si duole della omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) articolate dalla controparte oggi appellata. L'unico soggetto avente un interesse pagina 4 di 6 giuridicamente rilevante a tale impugnativa è difatti naturalmente la parte che ha formulato tali richieste istruttorie, che non avendole tra l'altro reiterate in sede di precisazione di conclusioni in primo grado vi ha implicitamente rinunciato, e non già la controparte appellante.
Quanto poi alla omessa valutazione della documentazione prodotta dall'appellante/opposta in primo grado, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le fatture non possano costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena trattandosi di documentazione proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.
Per quanto concerne, infine, le invocate scritture contabili (libro giornale) che conterrebbero a detta dell'opposto la annotazione di dette fatture, a prescindere dal fatto che anch'esse di per sé non hanno pieno valore probatorio ex art. 2710 cc ma tutt'al più può ad esse essere attribuita una valenza indiziaria costituendo anch'esse documenti provenienti dal preteso creditore, comunque nel caso di specie tali scritture non sono state prodotte dall'opposto ed acquisite in atti, non risultando tra l'altro che questi abbia provveduto in primo grado alla ricostruzione del proprio fascicolo di parte nonostante invito e autorizzazione del
Tribunale.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante soccombente alla Parte_1
refusione, in favore dell'appellato quale titolare della ditta Parte_2
individuale , delle spese processuali del grado di Parte_2
appello che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
pagina 5 di 6 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di PO, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 6930/2019, pubblicata in data 08.07.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , quale titolare della ditta individuale Parte_2 [...]
di , delle spese del grado di appello che liquida in € Parte_2 Parte_2
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avv.ti
Francesca Sabia e Roberto Salemme.
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così decisa in PO il 19.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di PO
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 519/2020
promossa da:
CF: rappresentata dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SILVANO ROCCO CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
quale titolare della ditta individuale P.C. CP_1 CP_2
CF: , rappresentato dall'avv. SABIA
[...] P.IVA_2
FRANCESCA E SALEMME ROBERTO
APPELLATO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione del 23/09/2014, ritualmente notificato a controparte, la
[...]
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo Parte_2
n.3769/2014 (R.G.11414/2014), emesso dall'intestato Tribunale di PO in data
11.06.2014, con il quale veniva ingiunto alla ditta opponente di pagare, in favore della società opposta la somma di € 15.024,30, oltre Parte_1
interessi al tasso di cui al D.lgs. n.231/02, oltre le spese del procedimento, a titolo di pagamento della fattura accompagnatoria n. 258 del 28.02.2014 emessa per una fornitura di merce che l'opponente sostiene mai essere stata effettuata dalla società ingiungente.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo n. 3769/2014 e la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria delle spese processuali con distrazione ex art.93 cpc.
Si costituiva l'opposta con comparsa di risposta ove Parte_1
contestava le richieste di controparte, e chiedeva in via pregiudiziale ed assorbente dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'opposizione e confermare il detto decreto;
in subordine, nel merito, rigettarsi l'opposizione perché infondata e confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni anche ex art.96 co. 3 c.p.c., considerata la temerarietà della stessa.
Il Tribunale di PO con sentenza n. 6930/19 pubblicata in data 08.07.2019 accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
3769/014 e condannava l'opposta al pagamento, in favore Parte_1
pagina 2 di 6 dell'opponente, delle spese processuali, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso la decisione del Tribunale di PO ha proposto gravame la opposta con atto di citazione in appello ritualmente notificato a Parte_1
controparte il 06.02.2020.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di gravame.
Con un primo motivo di appello, impugnava la sentenza del Tribunale nella parte in cui rigettava l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla opponente, deducendo l'illegittimità della decisione del primo giudice di assenza dei presupposti di cui all'art. 153 co. 2 cpc fondata sull'attestazione del da cui Pt_3
emergerebbe che alla data di invio delle memorie ex art 183 co 6 cpc l'avvocato
Rocco Silvano non era iscritto nel Reginde, per cui la mancata trasmissione non sarebbe imputabile ad un difetto di funzionamento del sistema ma a colpevole negligenza della stessa parte.
Con un secondo motivo di appello, impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado nulla avrebbe detto e motivato sulla richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale deferito alla parte appellante e di prova per testi come articolati da controparte, né avrebbe considerato le prove documentali fornite consistenti nelle fatture accompagnatorie e negli estratti del libro giornale in cui erano state regolarmente annotate.
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità della sentenza per i motivi e causali suesposte.
Chiedeva altresì condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in appello, la la quale Parte_2
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c e pagina 3 di 6 nel merito impugnava e contestava i motivi di gravame formulati dall'appellante con le motivazioni di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Concludeva dunque per l'inammissibilità, ovvero infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
In vero, come correttamente già rilevato dal primo giudice, dalla attestazione in atti inviata dal di PO (organismo competente in materia) alla Pt_3
Cancelleria del Tribunale a mezzo e-mail del 26.09.2017, confermativa della certificazione già resa dalla stessa Cancelleria in data 30.11.2015., risulta che l'avv. Rocco Silvano alla data di invio delle memorie ex art. 183 comma VI cpc
(17.09.2015) non era ancora iscritto al Reginde, iscrizione costituente il presupposto indefettibile per poter essere autorizzato a partecipare al processo telematico e dunque all'invio di atti processuali in modalità telematica. Né la non imputabilità al difensore di detto difetto di trasmissione può desumersi da documentazione da questi tardivamente depositata non solo oltre il termine di cui all'art. 183 VI comma n. 2 cpc pur essendo di formazione precedente, ma addirittura a distanza di anni dalla scadenza di detto termine (il 10.02.2019), e come tale quindi inutilizzabile.
Non ricorrono pertanto i presupposti per la rimessione in termini dell'appellante ai sensi dell'art. 153 comma 2 cpc.
Neppure è possibile naturalmente acquisire tale documentazione “ex novo” in appello stante il divieto di cui all'art. 345 comma 3 cpc.
Ugualmente da respingere è il secondo motivo di gravame.
Inammissibile è la censura laddove si duole della omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) articolate dalla controparte oggi appellata. L'unico soggetto avente un interesse pagina 4 di 6 giuridicamente rilevante a tale impugnativa è difatti naturalmente la parte che ha formulato tali richieste istruttorie, che non avendole tra l'altro reiterate in sede di precisazione di conclusioni in primo grado vi ha implicitamente rinunciato, e non già la controparte appellante.
Quanto poi alla omessa valutazione della documentazione prodotta dall'appellante/opposta in primo grado, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le fatture non possano costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena trattandosi di documentazione proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.
Per quanto concerne, infine, le invocate scritture contabili (libro giornale) che conterrebbero a detta dell'opposto la annotazione di dette fatture, a prescindere dal fatto che anch'esse di per sé non hanno pieno valore probatorio ex art. 2710 cc ma tutt'al più può ad esse essere attribuita una valenza indiziaria costituendo anch'esse documenti provenienti dal preteso creditore, comunque nel caso di specie tali scritture non sono state prodotte dall'opposto ed acquisite in atti, non risultando tra l'altro che questi abbia provveduto in primo grado alla ricostruzione del proprio fascicolo di parte nonostante invito e autorizzazione del
Tribunale.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante soccombente alla Parte_1
refusione, in favore dell'appellato quale titolare della ditta Parte_2
individuale , delle spese processuali del grado di Parte_2
appello che si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
pagina 5 di 6 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di PO, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 6930/2019, pubblicata in data 08.07.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , quale titolare della ditta individuale Parte_2 [...]
di , delle spese del grado di appello che liquida in € Parte_2 Parte_2
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avv.ti
Francesca Sabia e Roberto Salemme.
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così decisa in PO il 19.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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