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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2161/2024 R.G. sul ricorso depositato il 29/04/2024 proposto dalla società (difesa dall' avv. Massimiliano Rollo) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. Domenico Spanò) Controparte_1
e nei confronti di ( contumace); CP_2
viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente e dell' , CP_1
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di . CP_1
Nulla nei confronti dell' . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva : in via cautelare:
a) previ gli incombenti di rito, disporre, ai sensi dell'art. 625 c.p.c., anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività della opposta intimazione di pagamento n. 09420249005293720/000 e della sottesa cartella esattoriale n. 09420140001852609000 di € 7.026,22 stante la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora di cui in ricorso;
nel merito:
b) accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento n. 09420249005293720/000 notificata a mezzo pec in data 23/04/2024, per omessa notifica della sottesa cartella esattoriale n. 09420140001852609000 di € 7.026,22, per tutti i motivi in ricorso specificati;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale n. 09420140001852609000 di € 7.026,22 per intervenuto decorso del termine di cinque anni tra la presunta data di notifica della cartella esattoriale (24/11/2014) e la data di notifica della intimazione di pagamento opposta (23/04/2024);
1 d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento, previa sospensione della intimazione di pagamento n. 09420249005293720/000 notificata a mezzo raccomandata pec in data 23/04/2024 e della sottesa cartella esattoriale n. 09420140001852609000 asseritamente notificata in data 24/11/2014 con cui l' ha in carico in danno della società istante ed in favore Controparte_3 dell' sede di Reggio Calabria la somma di € 7.026,22 afferente a rate premi , oltre CP_2 CP_2 interessi e sanzioni, relative agli anni 2011 e 2012.
Si costituiva l' come in epigrafe, che contestando la domanda Controparte_1 del ricorrente.
L restava contumace . CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo è l'ente creditore ( Cass. S.U. civ. n. 7514/2022 ).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
prova la notifica della cartella il 24.11.2014 con avviso di ricevimento che prova la consegna . CP_1
Non vi è stata opposizione tempestiva per cui l'accertamento è ormai definitivo
2 In data 12/03/2019 è notificata l'avi N.09420199002656249/000 come da ricevuta di consegna telematica .
Vanno poi aggiunti i 311 giorni di sospensione per emergenza COVID di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
Parte ricorrente ha contestato la notifica del 12.3.2019 perché < con riferimento alla intimazione di pagamento n. 09420199002656249000 asseritamente notificata alla società ricorrente dalla
[...]
in data 12.03.2019 si rileva la evidente inidoneità della stessa quale atto Controparte_1 interruttivo del decorso del termine prescrizionale risultando la stessa asseritamente notificata da un indirizzo pec, t, non presente, al momento della Email_1 asserita notifica, in alcuno dei Pubblici Registri (REGINDE, Registro IPA, Registro INIPEC) a ciò appositamente predisposti.>.
La contestazione è infondata .
Una volta comunque pervenuto all'indirizzo di posta elettronica del destinatario , è raggiunto lo scopo e sana ogni eventuale irregolarità.
Sul punto <Con il secondo e terzo motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento all'art.
3-bis della legge n. 53/94, all'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell'art. 57-bis del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e dell'art. 2697 c.c.(…….) Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento espresso dalla Corte d'appello sulla regolarità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti;
infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata. > cass Sez. L, Ordinanza n. 9876 del 2023; anche Cass L , 12388/2023.
Anche < - come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente> Cass. Sez. 5 n. 6015/2023 ; v. pure Cass . 982 del 2023
3 Ne discende il rigetto della eccezione di prescrizione perché non decorso il quinquennio
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Nulla nei confronti dell' non costituito. CP_2
Reggio Calabria, 10.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2161/2024 R.G. sul ricorso depositato il 29/04/2024 proposto dalla società (difesa dall' avv. Massimiliano Rollo) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. Domenico Spanò) Controparte_1
e nei confronti di ( contumace); CP_2
viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente e dell' , CP_1
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di . CP_1
Nulla nei confronti dell' . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva : in via cautelare:
a) previ gli incombenti di rito, disporre, ai sensi dell'art. 625 c.p.c., anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività della opposta intimazione di pagamento n. 09420249005293720/000 e della sottesa cartella esattoriale n. 09420140001852609000 di € 7.026,22 stante la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora di cui in ricorso;
nel merito:
b) accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o invalida e/o inefficace e non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento n. 09420249005293720/000 notificata a mezzo pec in data 23/04/2024, per omessa notifica della sottesa cartella esattoriale n. 09420140001852609000 di € 7.026,22, per tutti i motivi in ricorso specificati;
c) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale n. 09420140001852609000 di € 7.026,22 per intervenuto decorso del termine di cinque anni tra la presunta data di notifica della cartella esattoriale (24/11/2014) e la data di notifica della intimazione di pagamento opposta (23/04/2024);
1 d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento, previa sospensione della intimazione di pagamento n. 09420249005293720/000 notificata a mezzo raccomandata pec in data 23/04/2024 e della sottesa cartella esattoriale n. 09420140001852609000 asseritamente notificata in data 24/11/2014 con cui l' ha in carico in danno della società istante ed in favore Controparte_3 dell' sede di Reggio Calabria la somma di € 7.026,22 afferente a rate premi , oltre CP_2 CP_2 interessi e sanzioni, relative agli anni 2011 e 2012.
Si costituiva l' come in epigrafe, che contestando la domanda Controparte_1 del ricorrente.
L restava contumace . CP_2
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo è l'ente creditore ( Cass. S.U. civ. n. 7514/2022 ).
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
prova la notifica della cartella il 24.11.2014 con avviso di ricevimento che prova la consegna . CP_1
Non vi è stata opposizione tempestiva per cui l'accertamento è ormai definitivo
2 In data 12/03/2019 è notificata l'avi N.09420199002656249/000 come da ricevuta di consegna telematica .
Vanno poi aggiunti i 311 giorni di sospensione per emergenza COVID di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
Parte ricorrente ha contestato la notifica del 12.3.2019 perché < con riferimento alla intimazione di pagamento n. 09420199002656249000 asseritamente notificata alla società ricorrente dalla
[...]
in data 12.03.2019 si rileva la evidente inidoneità della stessa quale atto Controparte_1 interruttivo del decorso del termine prescrizionale risultando la stessa asseritamente notificata da un indirizzo pec, t, non presente, al momento della Email_1 asserita notifica, in alcuno dei Pubblici Registri (REGINDE, Registro IPA, Registro INIPEC) a ciò appositamente predisposti.>.
La contestazione è infondata .
Una volta comunque pervenuto all'indirizzo di posta elettronica del destinatario , è raggiunto lo scopo e sana ogni eventuale irregolarità.
Sul punto <Con il secondo e terzo motivo di ricorso (che attengono alla stessa censura), la società ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., per nullità delle notifiche via pec degli atti della riscossione, perché provenienti da un indirizzo pec non inserito in pubblici elenchi, in riferimento all'art.
3-bis della legge n. 53/94, all'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell'art. 57-bis del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e dell'art. 2697 c.c.(…….) Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, perché contestano l'accertamento espresso dalla Corte d'appello sulla regolarità delle notifiche via pec degli avvisi di addebito, inviati proprio alla casella di posta elettronica della società che non ha contestato di averli ricevuti (né ha provato il contrario), con conseguenziale presunzione di conoscenza degli atti;
infatti, la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi e determinato il raggiungimento dello scopo cui era preordinata. > cass Sez. L, Ordinanza n. 9876 del 2023; anche Cass L , 12388/2023.
Anche < - come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente> Cass. Sez. 5 n. 6015/2023 ; v. pure Cass . 982 del 2023
3 Ne discende il rigetto della eccezione di prescrizione perché non decorso il quinquennio
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Nulla nei confronti dell' non costituito. CP_2
Reggio Calabria, 10.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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