TRIB
Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 735/2025
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Elio Bongrazio Presidente
Dr. ssa Federica Colantonio Giudice
Dr.ssa Daniela Angelozzi Giudice rel.
nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies iscritto al n.r.g. 735/2025
PROMOSSO DA
(P.I. , con sede in Pescara (PE), in Via Beato Parte_1 P.IVA_1
Angelico, n. 21, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla Via Alento, n. 73, presso lo studio dell'Avv.
Giampaolo Junior Maraesse dal quale è rappresentata e difesa giusta procura
- PARTE RECLAMANTE surrogata/sostituta della creditrice procedente
CONTRO
(P.I. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Montesilvano (PE), alla Via Fosso Foreste, 10, (P.I. ) P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Pineto (TE), alla Via Venere, 1, presso lo studio dell'Avv. Ida Nardi
( ) che la rappresenta e la difende giusta procura C.F._1
- PARTE RECLAMATA terza affittuaria
Nonché NEI CONFRONTI DI
(P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Alessandrini
- DEBITRICE ESECUTATA
Pag. 1 a 6 (C.F.: ) in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_4
speciale CP_4
- CREDITORE INTERVENUTO
P.I. ) in persona del procuratore Dott. CP_5 P.IVA_5 Controparte_6
- CREDITORE INTERVENUTO
avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 18/03/2025, comunicata alle parti il
20/03/2025, con la quale si accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da in data 29/11/2024 e si sospendeva l'ordine di liberazione emesso Controparte_1
in data 11/11/2024; visti gli atti difensivi depositati e i documenti presenti nel fascicolo telematico;
a scioglimento della riserva assunta dal Tribunale alla udienza del 12/05/2025;
OSSERVA
1. In data 18/09/2023 promuoveva pignoramento immobiliare nei confronti Controparte_7
della per il recupero del proprio credito, Controparte_2
derivante dal mancato adempimento di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18/05/2009, a garanzia del quale veniva concessa in favore della banca ipoteca volontaria per €5.000.000.000.
Gli immobili pignorati (i quali costituivano un complesso alberghiero denominato HOTEL
EXCELSIOR, sito in Montesilvano (PE), Via Bradano, n.5) risultavano occupati da
[...]
in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la debitrice CP_1
esecutata in data anteriore alla esecuzione e considerato dal Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 04/07/2024, non opponibile alla procedura esecutiva, in forza del canone convenuto, ritenuto non congruo. si opponeva ex art. 617 c.p.c. all'ordinanza del 04/07/2024. Controparte_1
L'opposizione veniva dichiarata inammissibile dal giudice dell'Esecuzione con provvedimento emesso in data 13/08/2024, in mancanza di un provvedimento direttamente lesivo.
Quindi, con provvedimento emesso in data 11/11/2024, il Giudice dell'Esecuzione disponeva la sospensione della procedura esecutiva per mesi 24 ed ordinava comunque la liberazione del compendio pignorato.
2. Avverso tale ordine di liberazione proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. chiedendo la sospensione dello stesso e la sua successiva revoca. Controparte_1
Pag. 2 a 6 L'odierna reclamante surrogata alla creditrice procedente in forza Pt_1 Parte_1
di atto del 21/11/2024, si costituiva nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi in data
10/02/2025, contestando le domande di controparte.
3. Il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione agli atti esecutivi con ordinanza emessa in data 18/03/2025 avverso cui proponeva reclamo ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c., chiedendo, in riforma dell'ordinanza impugnata, la conferma dell'efficacia esecutiva dell'ordine di liberazione del compendio pignorato.
4. Il Tribunale ritiene che il reclamo sia inammissibile.
Invero, con riferimento alla possibilità di reclamare un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi conseguentemente ad opposizione agli atti esecutivi, si contendono il campo tre tesi.
Secondo un orientamento particolarmente restrittivo, fondato sul dato strettamente letterale, nessuno dei provvedimenti emessi dal G.e. ex art. 618 comma 2 c.p.c. risulterebbe reclamabile (così Trib.
Roma, ord. 2.3.2022; Trib. Vicenza, ord. 5.5.2022). Stando infatti al dato letterale dell'art. 624
c.p.c., il secondo comma prevede l'istituto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. solo per i provvedimenti di cui al comma 1, ovvero che determinino la sospensione della procedura esecutiva nelle ipotesi di opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., non risultando alcun richiamo all'art. 617 c.p.c. Al contrario, l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c., il quale opera un riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, richiama esplicitamente le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, estendendone la portata anche al caso di sospensione del processo di cui all'art. 618 c.p.c., non rinviando affatto al sopracitato comma 2.
Secondo tale orientamento, nessuna estensione risulterebbe possibile neppure in virtù dell'art. 185 disp. att. c.p.c., che richiama gli art. 737 ss c.p.c. (quindi anche l'art. 739 c.p.c., che prevede lo strumento del reclamo al Tribunale contro i decreti del giudice tutelare), posto che il richiamo effettuato dall'art. 185 disp. att. c.p.c. varrebbe solo quale rinvio alla normativa che regola l'udienza di comparizione avanti al G.e. al fine dell'emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, e non certo quale rinvio all'intero regime di impugnazione degli stessi, come emerge evidentemente dall'intera disciplina dei provvedimenti in camera di consiglio (vi sono ivi norme, infatti, chiaramente incompatibili con il regime delle opposizioni nell'esecuzione, come gli artt. 741 e 742 c.p.c.)
Vi sono, all'opposto, pronunce che ritengono reclamabile il provvedimento emesso dal G.e. sulla sospensione dell'ordine di liberazione, come Trib. Tivoli, ord. 23.3.21, Trib. Ancona ord.
18.6.2024, pur non motivandone le ragioni (si ipotizza mediante il rinvio dell'art. 185 disp. att.
c.p.c. all'art. 737 ss c.p.c., risultando tuttavia tutti i limiti di tale rinvio come sopra evidenziati).
Pag. 3 a 6 Infine, risulta un orientamento intermedio, prevalente, a cui il presente Tribunale ha già aderito in altre occasioni. Tale orientamento ritiene reclamabili solo i provvedimenti ex art. 617 c.p.c. che dispongono la sospensione della procedura esecutiva. In altri termini, superando l'interpretazione ancorata esclusivamente al dato letterale della norma dell'art, 624 comma 2 c.p.c., la giurisprudenza appare ormai orientata verso il riconoscimento della ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. anche avverso i provvedimenti adottati dal G.e. ai sensi dell'art. 618, comma 2 c.p.c., a seguito, quindi, di opposizione agli atti esecutivi, laddove essi prevedano la sospensione dell'intero processo esecutivo.
Infatti, benché l'art. 624, 2° comma c.p.c. preveda l'istituto del reclamo di cui all'art. 669 terdecies espressamente solo per il provvedimento di sospensione dell'esecuzione a seguito delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere reclamabile anche il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva adottato ai sensi dell'art. 618, 2° comma qualora venga proposta opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, 2° comma c.p.c. Del resto, pur in difetto di richiamo da parte dell'art. 624 ult. c. al comma 2, comunque risulta un richiamo al comma 3 di tale norma. Tale richiamo ha senso solo laddove si estenda la reclamabilità alle ipotesi di sospensione dell'intero processo esecutivo disposte ex art. 618 c.p.c. Allora, riconoscendo sì la diversità dei presupposti alla base dei provvedimenti di sospensione di cui agli artt. 624 e 618 c.p.c. e considerando come sia differente l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione rispetto a quello di opposizione agli atti esecutivi, purtuttavia “non è contestabile che sia identità di effetti in tutti i casi in cui il Giudice dell'Esecuzione disponga la sospensione dell'intera procedura esecutiva, e non di un singolo atto;
identità che giustifica, nonostante il mancato richiamo nell'art. 624 c.p.c. al provvedimento di sospensione di cui al 2° comma dell'art.
618 c.p.c., l'estensione anche a quest'ultimo provvedimento dell'istituto del reclamo” (cfr. Trib.
Pavia, ord. 23 marzo 2007).
Tale orientamento ha trovato conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con la pronuncia n. 11243 del 8.5.2010 ha appunto ritenuto reclamabili i provvedimenti ex artt. 617-618
c.p.c. sia che essi prevedano la sospensione dell'intero processo esecutivo, sia che la rigettino: “Ne consegue che, nella logica della qualificazione come opposizione all'esecuzione (peraltro non prospettabile ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, attesa l'espressa qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., effettuata dal giudice dell'esecuzione, da considerarsi vincolante all'uopo), il provvedimento sulla sospensione sarebbe stato suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 2, che tale mezzo prevede tanto per la concessione quanto per la negazione della stessa. Nella logica che la ricorrente doveva seguire nell'individuare il mezzo di impugnazione, cioè quella della qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617
Pag. 4 a 6 c.p.c., vale la stessa conclusione. Invero, ad essa si deve pervenire: a) ancorchè l'art. 624 c.p.c., comma 2, nel testo innanzi richiamato preveda che il provvedimento sulla sospensione è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (e la previsione è stata mantenuta anche dopo la modifica della norma operata dalla L. n. 69 del 2009) con una disposizione, la quale, ponendosi dopo quella del primo comma della norma, direttamente disciplina solo i casi di sospensione disposta nell'ambito di opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., alle quali il primo comma si riferisce;
b) e nonostante che l'art. 624 c.p.c., comma 4, del resto, si occupi della sospensione disposta a seguito di opposizione agli atti, ma solo per dire applicabile ad essa il citato art. 624
c.p.c., comma 3. Si potrebbe, invero, pensare, sulla base di tali dati normativi, che al provvedimento sull'istanza di sospensione emesso, in modo positivo o negativo, il legislatore delle riforme del 2006 abbia inteso negare la soggezione al reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., attesa la mancata previsione dell'applicabilità dell'art. 624 c.p.c., comma 2. Tale ipotesi potrebbe essere rimasta prospettabile anche dopo la L. n. 69 del 2009. Senonchè, è proprio l'art. 624 c.p.c., comma 3, nel testo qui applicabile che smentisce tale ipotesi esegetica. In esso, infatti, si allude ad un provvedimento di sospensione non reclamata, nonchè "disposta o confermata in sede di reclamo", e, pertanto, appare evidente che, quando l'art. 624 c.p.c., comma 4, parla di
"sospensione del processo disposta ai sensi degli artt. 618 e 618 bis c.p.c.", non può non voler alludere anche al caso nel quale la sospensione in tali procedimenti sia stata disposta in sede di reclamo dopo essere stata negata dal giudice dell'esecuzione. Il che significa che il legislatore delle riforme del 2006, pur con una qualche insipienza di tecnica legislativa, ha chiaramente supposto che il provvedimento sulla sospensione disposto in sede di opposizione agli atti sia reclamabile e ciò tanto in caso di accoglimento quanto in caso di rigetto della relativa istanza. D'altro canto, se il richiamo dell'art. 624 c.p.c., comma 3, operato dal comma 4 della stessa norma si intendesse limitato - contro l'argomento esegetico innanzi prospettato - al solo provvedimento di sospensione emesso dallo stesso giudice dell'esecuzione e non anche a quello di rigetto da parte sua, nella supposizione ch'esso sia irreclamabile per la limitatezza della previsione del comma 2, si fornirebbe un'interpretazione palesemente incostituzionale, atteso che la Corte costituzionale, allorchè fu sollecitata ad intervenire sull'originario regime di preclusione del reclamo per il provvedimento negativo del provvedimento cautelare, lo disse incostituzionale, sottolineando
l'esigenza di trattare allo stesso modo il provvedimento positivo e quello negativo. Dunque, sarebbe certamente lettura non conforme a Costituzione leggere il sistema nel senso che, nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, sarebbe reclamabile ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 2, solo il provvedimento concessivo della sospensione dell'esecuzione e non anche quello negativo di essa”.
Pag. 5 a 6 5. Nel caso di specie, come si è avuto modo già di illustrare, l'ordinanza oggetto di reclamo faceva seguito ad una opposizione agli atti esecutivi, disponendo la sospensione dell'ordine di liberazione del compendio immobiliare oggetto di pignoramento. Lo stesso ordine di liberazione, come è noto, non sospende l'intera procedura esecutiva (che, anzi, nel caso in esame risulta già sospesa consensualmente) e perciò, seguendo l'orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale si conforma, non è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
6. Le spese possono essere compensate, in ragione della sussistenza di orientamenti contrastanti.
P
P.Q.M.
il Tribunale dichiara inammissibile il reclamo;
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del giorno 27.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Daniela Angelozzi Dott. Elio Bongrazio
Pag. 6 a 6
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Elio Bongrazio Presidente
Dr. ssa Federica Colantonio Giudice
Dr.ssa Daniela Angelozzi Giudice rel.
nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies iscritto al n.r.g. 735/2025
PROMOSSO DA
(P.I. , con sede in Pescara (PE), in Via Beato Parte_1 P.IVA_1
Angelico, n. 21, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla Via Alento, n. 73, presso lo studio dell'Avv.
Giampaolo Junior Maraesse dal quale è rappresentata e difesa giusta procura
- PARTE RECLAMANTE surrogata/sostituta della creditrice procedente
CONTRO
(P.I. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Montesilvano (PE), alla Via Fosso Foreste, 10, (P.I. ) P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Pineto (TE), alla Via Venere, 1, presso lo studio dell'Avv. Ida Nardi
( ) che la rappresenta e la difende giusta procura C.F._1
- PARTE RECLAMATA terza affittuaria
Nonché NEI CONFRONTI DI
(P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Alessandrini
- DEBITRICE ESECUTATA
Pag. 1 a 6 (C.F.: ) in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_4
speciale CP_4
- CREDITORE INTERVENUTO
P.I. ) in persona del procuratore Dott. CP_5 P.IVA_5 Controparte_6
- CREDITORE INTERVENUTO
avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 18/03/2025, comunicata alle parti il
20/03/2025, con la quale si accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da in data 29/11/2024 e si sospendeva l'ordine di liberazione emesso Controparte_1
in data 11/11/2024; visti gli atti difensivi depositati e i documenti presenti nel fascicolo telematico;
a scioglimento della riserva assunta dal Tribunale alla udienza del 12/05/2025;
OSSERVA
1. In data 18/09/2023 promuoveva pignoramento immobiliare nei confronti Controparte_7
della per il recupero del proprio credito, Controparte_2
derivante dal mancato adempimento di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18/05/2009, a garanzia del quale veniva concessa in favore della banca ipoteca volontaria per €5.000.000.000.
Gli immobili pignorati (i quali costituivano un complesso alberghiero denominato HOTEL
EXCELSIOR, sito in Montesilvano (PE), Via Bradano, n.5) risultavano occupati da
[...]
in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la debitrice CP_1
esecutata in data anteriore alla esecuzione e considerato dal Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 04/07/2024, non opponibile alla procedura esecutiva, in forza del canone convenuto, ritenuto non congruo. si opponeva ex art. 617 c.p.c. all'ordinanza del 04/07/2024. Controparte_1
L'opposizione veniva dichiarata inammissibile dal giudice dell'Esecuzione con provvedimento emesso in data 13/08/2024, in mancanza di un provvedimento direttamente lesivo.
Quindi, con provvedimento emesso in data 11/11/2024, il Giudice dell'Esecuzione disponeva la sospensione della procedura esecutiva per mesi 24 ed ordinava comunque la liberazione del compendio pignorato.
2. Avverso tale ordine di liberazione proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. chiedendo la sospensione dello stesso e la sua successiva revoca. Controparte_1
Pag. 2 a 6 L'odierna reclamante surrogata alla creditrice procedente in forza Pt_1 Parte_1
di atto del 21/11/2024, si costituiva nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi in data
10/02/2025, contestando le domande di controparte.
3. Il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione agli atti esecutivi con ordinanza emessa in data 18/03/2025 avverso cui proponeva reclamo ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c., chiedendo, in riforma dell'ordinanza impugnata, la conferma dell'efficacia esecutiva dell'ordine di liberazione del compendio pignorato.
4. Il Tribunale ritiene che il reclamo sia inammissibile.
Invero, con riferimento alla possibilità di reclamare un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi conseguentemente ad opposizione agli atti esecutivi, si contendono il campo tre tesi.
Secondo un orientamento particolarmente restrittivo, fondato sul dato strettamente letterale, nessuno dei provvedimenti emessi dal G.e. ex art. 618 comma 2 c.p.c. risulterebbe reclamabile (così Trib.
Roma, ord. 2.3.2022; Trib. Vicenza, ord. 5.5.2022). Stando infatti al dato letterale dell'art. 624
c.p.c., il secondo comma prevede l'istituto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. solo per i provvedimenti di cui al comma 1, ovvero che determinino la sospensione della procedura esecutiva nelle ipotesi di opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., non risultando alcun richiamo all'art. 617 c.p.c. Al contrario, l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c., il quale opera un riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, richiama esplicitamente le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, estendendone la portata anche al caso di sospensione del processo di cui all'art. 618 c.p.c., non rinviando affatto al sopracitato comma 2.
Secondo tale orientamento, nessuna estensione risulterebbe possibile neppure in virtù dell'art. 185 disp. att. c.p.c., che richiama gli art. 737 ss c.p.c. (quindi anche l'art. 739 c.p.c., che prevede lo strumento del reclamo al Tribunale contro i decreti del giudice tutelare), posto che il richiamo effettuato dall'art. 185 disp. att. c.p.c. varrebbe solo quale rinvio alla normativa che regola l'udienza di comparizione avanti al G.e. al fine dell'emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, e non certo quale rinvio all'intero regime di impugnazione degli stessi, come emerge evidentemente dall'intera disciplina dei provvedimenti in camera di consiglio (vi sono ivi norme, infatti, chiaramente incompatibili con il regime delle opposizioni nell'esecuzione, come gli artt. 741 e 742 c.p.c.)
Vi sono, all'opposto, pronunce che ritengono reclamabile il provvedimento emesso dal G.e. sulla sospensione dell'ordine di liberazione, come Trib. Tivoli, ord. 23.3.21, Trib. Ancona ord.
18.6.2024, pur non motivandone le ragioni (si ipotizza mediante il rinvio dell'art. 185 disp. att.
c.p.c. all'art. 737 ss c.p.c., risultando tuttavia tutti i limiti di tale rinvio come sopra evidenziati).
Pag. 3 a 6 Infine, risulta un orientamento intermedio, prevalente, a cui il presente Tribunale ha già aderito in altre occasioni. Tale orientamento ritiene reclamabili solo i provvedimenti ex art. 617 c.p.c. che dispongono la sospensione della procedura esecutiva. In altri termini, superando l'interpretazione ancorata esclusivamente al dato letterale della norma dell'art, 624 comma 2 c.p.c., la giurisprudenza appare ormai orientata verso il riconoscimento della ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. anche avverso i provvedimenti adottati dal G.e. ai sensi dell'art. 618, comma 2 c.p.c., a seguito, quindi, di opposizione agli atti esecutivi, laddove essi prevedano la sospensione dell'intero processo esecutivo.
Infatti, benché l'art. 624, 2° comma c.p.c. preveda l'istituto del reclamo di cui all'art. 669 terdecies espressamente solo per il provvedimento di sospensione dell'esecuzione a seguito delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere reclamabile anche il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva adottato ai sensi dell'art. 618, 2° comma qualora venga proposta opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, 2° comma c.p.c. Del resto, pur in difetto di richiamo da parte dell'art. 624 ult. c. al comma 2, comunque risulta un richiamo al comma 3 di tale norma. Tale richiamo ha senso solo laddove si estenda la reclamabilità alle ipotesi di sospensione dell'intero processo esecutivo disposte ex art. 618 c.p.c. Allora, riconoscendo sì la diversità dei presupposti alla base dei provvedimenti di sospensione di cui agli artt. 624 e 618 c.p.c. e considerando come sia differente l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione rispetto a quello di opposizione agli atti esecutivi, purtuttavia “non è contestabile che sia identità di effetti in tutti i casi in cui il Giudice dell'Esecuzione disponga la sospensione dell'intera procedura esecutiva, e non di un singolo atto;
identità che giustifica, nonostante il mancato richiamo nell'art. 624 c.p.c. al provvedimento di sospensione di cui al 2° comma dell'art.
618 c.p.c., l'estensione anche a quest'ultimo provvedimento dell'istituto del reclamo” (cfr. Trib.
Pavia, ord. 23 marzo 2007).
Tale orientamento ha trovato conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con la pronuncia n. 11243 del 8.5.2010 ha appunto ritenuto reclamabili i provvedimenti ex artt. 617-618
c.p.c. sia che essi prevedano la sospensione dell'intero processo esecutivo, sia che la rigettino: “Ne consegue che, nella logica della qualificazione come opposizione all'esecuzione (peraltro non prospettabile ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, attesa l'espressa qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., effettuata dal giudice dell'esecuzione, da considerarsi vincolante all'uopo), il provvedimento sulla sospensione sarebbe stato suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 2, che tale mezzo prevede tanto per la concessione quanto per la negazione della stessa. Nella logica che la ricorrente doveva seguire nell'individuare il mezzo di impugnazione, cioè quella della qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617
Pag. 4 a 6 c.p.c., vale la stessa conclusione. Invero, ad essa si deve pervenire: a) ancorchè l'art. 624 c.p.c., comma 2, nel testo innanzi richiamato preveda che il provvedimento sulla sospensione è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (e la previsione è stata mantenuta anche dopo la modifica della norma operata dalla L. n. 69 del 2009) con una disposizione, la quale, ponendosi dopo quella del primo comma della norma, direttamente disciplina solo i casi di sospensione disposta nell'ambito di opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., alle quali il primo comma si riferisce;
b) e nonostante che l'art. 624 c.p.c., comma 4, del resto, si occupi della sospensione disposta a seguito di opposizione agli atti, ma solo per dire applicabile ad essa il citato art. 624
c.p.c., comma 3. Si potrebbe, invero, pensare, sulla base di tali dati normativi, che al provvedimento sull'istanza di sospensione emesso, in modo positivo o negativo, il legislatore delle riforme del 2006 abbia inteso negare la soggezione al reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., attesa la mancata previsione dell'applicabilità dell'art. 624 c.p.c., comma 2. Tale ipotesi potrebbe essere rimasta prospettabile anche dopo la L. n. 69 del 2009. Senonchè, è proprio l'art. 624 c.p.c., comma 3, nel testo qui applicabile che smentisce tale ipotesi esegetica. In esso, infatti, si allude ad un provvedimento di sospensione non reclamata, nonchè "disposta o confermata in sede di reclamo", e, pertanto, appare evidente che, quando l'art. 624 c.p.c., comma 4, parla di
"sospensione del processo disposta ai sensi degli artt. 618 e 618 bis c.p.c.", non può non voler alludere anche al caso nel quale la sospensione in tali procedimenti sia stata disposta in sede di reclamo dopo essere stata negata dal giudice dell'esecuzione. Il che significa che il legislatore delle riforme del 2006, pur con una qualche insipienza di tecnica legislativa, ha chiaramente supposto che il provvedimento sulla sospensione disposto in sede di opposizione agli atti sia reclamabile e ciò tanto in caso di accoglimento quanto in caso di rigetto della relativa istanza. D'altro canto, se il richiamo dell'art. 624 c.p.c., comma 3, operato dal comma 4 della stessa norma si intendesse limitato - contro l'argomento esegetico innanzi prospettato - al solo provvedimento di sospensione emesso dallo stesso giudice dell'esecuzione e non anche a quello di rigetto da parte sua, nella supposizione ch'esso sia irreclamabile per la limitatezza della previsione del comma 2, si fornirebbe un'interpretazione palesemente incostituzionale, atteso che la Corte costituzionale, allorchè fu sollecitata ad intervenire sull'originario regime di preclusione del reclamo per il provvedimento negativo del provvedimento cautelare, lo disse incostituzionale, sottolineando
l'esigenza di trattare allo stesso modo il provvedimento positivo e quello negativo. Dunque, sarebbe certamente lettura non conforme a Costituzione leggere il sistema nel senso che, nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, sarebbe reclamabile ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 2, solo il provvedimento concessivo della sospensione dell'esecuzione e non anche quello negativo di essa”.
Pag. 5 a 6 5. Nel caso di specie, come si è avuto modo già di illustrare, l'ordinanza oggetto di reclamo faceva seguito ad una opposizione agli atti esecutivi, disponendo la sospensione dell'ordine di liberazione del compendio immobiliare oggetto di pignoramento. Lo stesso ordine di liberazione, come è noto, non sospende l'intera procedura esecutiva (che, anzi, nel caso in esame risulta già sospesa consensualmente) e perciò, seguendo l'orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale si conforma, non è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
6. Le spese possono essere compensate, in ragione della sussistenza di orientamenti contrastanti.
P
P.Q.M.
il Tribunale dichiara inammissibile il reclamo;
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del giorno 27.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Daniela Angelozzi Dott. Elio Bongrazio
Pag. 6 a 6