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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1645/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cicala Antonietta e dall'Avv. Andrea Temperanza. attore
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Renzo. convenuta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rossano la esponendo Parte_2 che: -in data 4.3.2016 aveva acquistato dal sig. , l.r.p.t. della ditta Persona_1 costruttrice AN Habitat S.r.l., l'alloggio sito in Corigliano-Rossano, Via Ugo Gigli, comprensivo di autorimessa e di terrazzo avente le caratteristiche del “tetto giardino”; -al fine di evitare danni da umidità ai garage siti nel piano seminterrato, in corrispondenza del terrazzo-giardino, aveva fatto pavimentare tutta la superficie, eliminando così il giardino e lasciando esclusivamente lo spazio delle fioriere lungo il perimetro del terrazzo;
-nell'anno 2018 i sig.ri e Controparte_2 [...]
, proprietari dei box sottostanti il terrazzo, avevano lamentato la presenza di CP_3 umidità proveniente dall'alto, cosicché egli aveva contattato la società Parte_2
[...]
[...]
(nel frattempo succeduta alla AN Habitat S.r.l.), al fine di porre in essere
[...] tutte le opere volte a rimediare a siffatti disagi ed effettuare ogni ristrutturazione ritenuta necessaria ad eliminare l'umidità e le infiltrazioni generatesi nei garage sottostanti;
-che in data 14.12.2020, a distanza di meno di un anno, i sig.ri AN e dopo aver nuovamente lamentato la presenza di infiltrazioni d'acqua nei CP_2 propri box avevano proposto procedimento per ATP (n. 338/2021 R.G.) presso il Giudice di Pace di Rossano nei confronti dell'odierno attore, con il fine di accertare le cause delle summenzionate infiltrazioni;
-il nominato CTU, nell'elaborato trasmesso in data 28.10.2021 e nella relazione finale datata 25.11.2021 aveva ravvisato nelle fioriere ristrutturate la causa dei danni di umidità ai garage sottostanti. Tanto premesso in fatto, in diritto eccepiva la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società convenuta e, in ogni caso, la sua responsabilità ex art. 2043 c.c.. Lamentava quindi di aver subito danni patrimoniali per un totale complessivo di € 6.107,58 (frutto della somma tra le seguenti voci: il costo del legale nominato per difendersi nel giudizio;
l'onorario liquidato dal Giudice di Pace al CTU;
il costo indicato dal CTU per gli interventi necessari al ripristino delle parti danneggiate dei garage), nonché danni non patrimoniali quantificabili in via prudenziale nella somma di € 3.500,00. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Nel merito: - In via principale: - accertare e/o dichiarare la responsabilità - ai sensi dell'art. 1669 c.c. - della in ordine Parte_2 alle opere di ristrutturazione realizzate sull'immobile sito in via Ugo Gigli, Corigliano-Rossano (CS), di proprietà del Sig. in ragione dei fatti tutti esposti in narrativa e, per Parte_1
l'effetto: - condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento in favore dell'attore - quale risarcimento dei danni patrimoniali da Egli subiti e subendi -, della somma di € 6.107,58, oltre ad € 3.500,00, per il risarcimento dei danni non patrimoniali, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia, ovvero di quella accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre il 15% rimborso forfettario, c.a.p., i.v.a., se dovuta, e successive occorrende. - In via gradata: - accertare e/o dichiarare la responsabilità - ai sensi dell'art. 2043 c.c. - della in ordine alle opere di Parte_2 ristrutturazione realizzate sull'immobile sito in via Ugo Gigli, Corigliano-Rossano (CS), di proprietà del Sig. in ragione dei fatti tutti esposti in narrativa e, per l'effetto: - Parte_1 condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_2 pagamento in favore dell'attore - quale risarcimento dei danni patrimoniali da Egli subiti e subendi -
, della somma di € 6.107,58, oltre ad € 3.500,00, per il risarcimento dei danni non patrimoniali, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia, ovvero di quella accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre il 15% rimborso forfettario, c.a.p., i.v.a., se dovuta, e successive occorrende”.
1.1. Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, Parte_2
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale.
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1.2. Con ordinanza del 6.4.2023 il Giudice di Pace di Rossano dichiarava la propria incompetenza per valore assegnando alle parti termini di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha riassunto il Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Ufficio richiamando le richieste e le argomentazione già svolte dinanzi al Giudice di Pace.
3. Si è costituita nel giudizio riassunto la la quale ha eccepito il Parte_2 proprio difetto legittimazione passiva ed ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c.. Ha altresì dedotto la mancata prova del quantum del danno chiesto. Ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree.
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4. Costituisce un profilo avente valenza assorbente nel determinare il rigetto della domanda avanzata dal sig. la mancanza di prova circa la Parte_1 sussistenza del pregiudizio effettivo patito dalla parte attrice e la reale incidenza nella propria sfera patrimoniale degli asseriti difetti dell'opera. Invero, i danni di cui è stato richiesto il ristoro non sono stati specificamente documentati dall'attore sul quale gravava il relativo onere. A nulla rileva il fatto che la responsabilità invocata dall'attore ex art. 1669 c.c. abbia natura extracontrattuale (v. Cassazione civile sez. II, 01/08/2023, n.23470) in quanto è orientamento consolidato quello per cui “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.” (Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5960). Nel caso di specie i danni allegati dall'attore appaiono di natura meramente potenziale e, come tali, non sono risarcibili. In particolare quanto al compenso del difensore nominato dal sig. nel Pt_1 procedimento per ATP R.G. n. 338/2021, va evidenziato che la parte non ha dimostrato di aver sopportato il relativo esborso in quanto la mera fattura emessa dall'Avvocato –non quietanzata- non costituisce una adeguata prova in tal senso. Le spese liquidate dal Giudice di Pace di Rossano quale compenso per il CTU Arch.
risultano essere state poste a carico della parte attrice, vale a Persona_2 dire i sig.ri e e, allo stato, non vi è prova Controparte_3 Controparte_2 che tale esborso sia gravato sul patrimonio del sig. Pt_1
Considerazioni di analogo tenore possono essere svolte per gli importi quantificati dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Rossano per il ripristino delle parti danneggiate dei garage di proprietà dei sig.ri
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AN e : non vi è prova che l'odierno attore abbia corrisposto tali CP_2 somme in favore di questi ultimi. Potrebbe accadere che i sig.ri AN e richiedano all'attore il CP_2 pagamento di tali importi ad esempio introducendo un giudizio all'uopo, ma si tratta di una eventualità al momento meramente potenziale e incerta. Si consideri infatti che l'attore non ha dimostrato di aver ricevuto dai suddetti proprietari dei box sottostanti al suo terrazzo diffide stragiudiziali di alcun genere, né di essersi visto notificare l'atto introduttivo di una azione risarcitoria spiccata nei suoi confronti. Va ricordato a tal proposito che perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto. Al riguardo va altresì precisato che, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/12/2021, n. 40120). La parte attrice si è poi limitata genericamente a dedurre di aver subito conseguenze di carattere non patrimoniale, in particolare un danno alla propria immagine e un danno da “stress” per essere stato costretto a difendersi nel procedimento per ATP dinanzi al Giudice di Pace. Si tratta di una richiesta del tutto carente già sul piano assertivo non avendo la parte allegato o dimostrato l'esistenza di alcun concreto elemento utile a dimostrare l'esistenza di tali nocumenti. Si rammenta che il danno all'immagine ed alla reputazione inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione e la rilevanza dell'offesa, nonché la posizione sociale della vittima (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.4005; Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n.31537; nello stesso senso Corte appello Roma sez. III, 26/10/2022, n.6718). Dalla mancanza di prova circa l'effettività dei danni di cui viene chiesto il ristoro deriva il rigetto delle domande attoree. Rimangono assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti e tanto in ossequio al principio c.d. “della ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di
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merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., Sez. Un., sent. n. 9936/2014).
4.1. In chiusura va ribadito anche in questa sede il rigetto della CTU richiesta dall'attore nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. anche al fine di accertare la “spese necessarie al ripristino dei lavori mal eseguiti dall'impresa”. Si tratterebbe infatti di una somma che, anche laddove venisse accertata, non potrebbe essere riconosciuta in favore dell'attore in quanto quest'ultimo entro il termine preclusivo coincidente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. non ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione degli asseriti difetti.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali come da tariffa
[...] forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 19/02/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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