Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2024, proposto dalla ditta Mata Hari Bistrot S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Cassibba e Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del tacito diniego opposto dall'INPS al ricorso amministrativo, presentato il 3 novembre 2023, con cui la ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di reiezione FIS n. 1226231-2023/2023 giusto prot. INPS 5500.26/09/2023.0704383, notificato in data 5 ottobre 2023, ed avente ad oggetto un’istanza di concessione dell’assegno di integrazione salariale (fondo FIS – Fondo Integrazione Salariale) per 12 unità lavorative;
- del citato prodromico provvedimento di reiezione FIS n. 1226231-2023/2023, notificato alla ricorrente in data 5 ottobre 2023, avente ad oggetto l’istanza di concessione di assegno di integrazione salariale per numero 12 unità lavorative, per il periodo dal 01.06.2023 al 31.08.2023;
- di ogni atto presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 il dott. NI NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palermo la ditta ricorrente, operante nel settore della ristorazione, ha impugnato il tacito diniego opposto dall'INPS al ricorso amministrativo, presentato il 3 novembre 2023, con cui la stessa aveva chiesto all’intimata Amministrazione l’annullamento del provvedimento di reiezione FIS n. 1226231-2023/2023, giusto prot. INPS 5500.26/09/2023.0704383, notificato a mezzo PEC in data 5 ottobre 2023, ed avente ad oggetto un’istanza di concessione dell’assegno di integrazione salariale, per 12 unità lavorative e per il periodo dal 01.06.2023 al 31.08.2023.
2. Espone la ricorrente di condurre in Bagheria, sin dal 1984, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico all’interno di un locale adibito a pub, ristorante e pizzeria e di avere chiesto all’I.N.P.S. di Palermo, con istanza del 9 giugno 2023, l’accesso all'Assegno di Integrazione Salariale di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 148/2015 per la causale “Mancanza di ordini, commesse e lavoro” evidenziando, a sostegno della richiesta, l’aumento dei costi dell’energia e la significativa contrazione dell’attività nel periodo estivo dovuta al sensibile decremento della clientela, orientata a diversificare le proprie scelte verso i locali all'aperto ubicati in zone o località con importante affluenza turistica.
L’istanza è stata respinta dall’INPS con provvedimento prot. INPS.5500.26/09/2023.0704383 del 26 settembre 2023, notificato il 5 ottobre successivo, evidenziando che “… dalla Relazione Tecnica e da quella integrativa emerge che le cause dell'evento per cui si richiede l'intervento hanno natura ciclica, e pertanto non rientranti nel beneficio in quanto prive del requisito della non imputabilità. Infatti, l'aumento dei costi dovuto alla climatizzazione, e il calo di clientela nei periodi estivi – come dichiarato dalla stessa azienda - rientra nel rischio d'impresa poiché le caratteristiche del locale (al chiuso) disincentivano l'affluenza, elementi tutti dichiarati nella Relazione Tecnica dalla stessa azienda, consapevole quindi che nella stagione estiva andrà incontro a un calo, come si evince anche dallo storico domande FIS, dove emerge che l'azienda aveva già autorizzato periodo d'intervento nel 2022, sempre nel segmento estivo. Considerato che dagli indici economici prodotti non emerge in modo rilevante e strutturale un andamento involutivo dell'azienda nel biennio precedente”.
3. Avverso detto provvedimento la ricorrente presentava ricorso amministrativo, sul quale l’Istituto non si esprimeva entro il prescritto termine di 90 giorni. Formatosi il silenzio rigetto, la ricorrente ne chiedeva quindi l’annullamento con il citato ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palermo. L’adito Giudice ordinario, però, con sentenza del 23 settembre 2024, declinava la giurisdizione in favore di questo Tribunale Amministrativo Regionale, dinanzi al quale il mezzo di tutela è stato riassunto, con atto notificato il 4 novembre 2024 e depositato l’8 novembre successivo.
4. Il ricorso è affidato ad un’unica doglianza così rubricata: “ Violazione e falsa applicazione circolare INPS n. 139/2016 - Insufficiente istruttoria della domanda di accesso al FIS 2023 - Travisamento dei fatti. Errore abnorme”.
Sostiene in sintesi parte ricorrente che l’intimato Istituto avrebbe errato nel ritenere cicliche ed imputabili alla stessa ditta le ragioni per cui era stato richiesto l’intervento di integrazione salariale, come detto, afferenti al calo della clientela nel periodo estivo ed all’aumento dei costi dell’energia per la climatizzazione del locale, che è al chiuso.
In altri termini, la ricorrente lamenta che la richiesta di concessione dell'ammortizzatore sociale per cui è causa sarebbe fondata perché dipendente da un insieme di fattori esterni alla ditta, occasionali e temporalmente circoscritti, atteso che il costo dell’energia sarebbe aumentato per effetto dei conflitti bellici esplosi negli ultimi anni, mentre la contrazione della clientela nel periodo estivo sarebbe riconducibile alla crisi indotta dalla pandemia, che avrebbe eroso la capacità di spesa delle famiglie.
5. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio e con memoria del 10 ottobre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 21 novembre 2025.
6. Osserva preliminarmente il Collegio che, a mente dell’art. 7 del decreto interministeriale n. 94343 in data 3 febbraio 2016, il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno ordinario, di importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dall’art. 11 del decreto legislativo n. 148/2015 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali.
Trova, dunque, applicazione nella vicenda all’esame il menzionato art. 11 del decreto legislativo n. 148/2015, che indica i seguenti presupposti per l’accesso al beneficio: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; b) situazioni temporanee di mercato.
Come previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 95442 in data 15 aprile 2016, il quale definisce i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa, mentre la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità di essa ad imperizia o negligenza delle parti.
In particolare, tra le causali di accesso all’integrazione salariale sopra indicate previste dal citato decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 rientra la fattispecie della “ mancanza di lavoro o di commesse ”, intesa quale significativa riduzione di ordini e commesse che abbia determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Come ragionevolmente precisato poi dall’I.N.P.S. con la circolare n. 139/2016, il beneficio non può essere concesso quando ricorrano le seguenti fattispecie: “ riconducibilità al datore di lavoro o al committente: a) mancanza di fondi; b) chiusura per ferie; c) preparazione campionario; d) infortunio o morte del titolare; e) sosta stagionale, inventario; f) mancanza di fondi impresa committente ”.
La giurisprudenza ha, infatti, da tempo evidenziato come l'istituto della cassa integrazione guadagni operi in via di eccezione alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129 e, da ultimo, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3470).
Giova inoltre rammentare come, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, gli eventi idonei a giustificare l’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria possono consistere “ tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis ovvero il fatto o l’illecito del terzo ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009).
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre precisato che il requisito della “ non imputabilità ” all’imprenditore, previsto dal citato art. 1 della legge n. 164 del 1975, debba essere inteso nel senso che “… i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa ” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 685).
Invero, “ L’Istituto della Cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo contributivo, con assunzione a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione. La restrittività della norma va intesa nel senso che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell’ordinario andamento dei lavori), sia che essi rimandino a “fatti umani esterni” che sfuggano al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d’impresa, comprensivi dell’impiego di mano d’opera. Il requisito per accedere al contributo consiste, dunque, in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell’imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni, ma estranea al rischio di impresa (C.d.S., sez. III, 14/01/2019, n. 327 e 19 agosto 2019, n. 5743). I fatti che hanno determinato la sospensione o contrazione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore, alla sua capacità imprenditoriale e alla sua organizzazione aziendale, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale “si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa” (C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; parere C.d.S. I, 26.4.2019, n. 1251) ” (Consiglio di Stato, sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8434).
In sostanza, il requisito per accedere al beneficio per cui è causa consiste in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell'imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni e tuttavia estranea al rischio di impresa (Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 327 e 19 agosto 2019, n. 5743).
Giova infine rammentare come l’atto di diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni o al fondo di integrazione salariale per cui è causa, in quanto frutto di una valutazione ampiamente tecnico-discrezionale, può essere sindacato dal Giudice amministrativo solo nelle limitate ipotesi di manifesta illogicità, incongruenza o inattendibilità, ovvero di palese travisamento del dato fattuale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Napoli, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5404; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12 marzo 2018, n. 620; TAR Palermo, sez. III, 23 febbraio 2018, n. 459; Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2017, n. 3987; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503).
6.1. Tanto premesso in linea generale, facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame, il ricorso risulta infondato in quanto, nel caso di specie, l’I.N.P.S. ha negato l’assegno richiesto (anche) in base al rilievo per cui dalla stessa Relazione Tecnica dell’azienda emerge che l’intervento è stato richiesto in ragione di eventi privi del requisito della non imputabilità in quanto di natura ciclica, stante che nel periodo estivo il calo della clientela per un locale al chiuso, pur dotato di adeguata climatizzazione, appare evidentemente fisiologico .
L’orientamento espresso dall’I.N.P.S. e le sopra indicate motivazioni del provvedimento di diniego appaiono dunque in linea con gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza amministrativa e con la natura eccezionale del beneficio di integrazione salariale di cui si discute, dovendosi escludere che le condizioni previste dalla legge per il ricorso al trattamento di integrazione salariale possano ritenersi avverate per effetto del normale e prevedibile calo della clientela nel periodo estivo di un locale al chiuso o per l’aumento di uno dei costi della produzione (l’energia), la cui variazione rientra senz’altro nel rischio di impresa che, come detto, non può essere socializzato piegando l’istituto dell’integrazione salariale al perseguimento di finalità ad esso estranee (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 ottobre 2021 n. 6851; T.A.R. Cagliari, Sez. II, 26 giugno 2023 n.461).
5. Per le ragioni esposte il ricorso in conclusione è infondato e va perciò respinto.
6. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti nella vicenda, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER BR, Presidente
NI NN, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NN | ER BR |
IL SEGRETARIO