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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.338 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.778/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 30.10.2019
e pubblicata il 31.10.2019, e vertente tra
Parte_1
n. 15/2023 (c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1 del curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Romano presso il cui studio in Salerno, alla
Via L. Cassese n.12, elettivamente domicilia;
APPELLANTE – RICORRENTE in riassunzione
E
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Giuseppe Buscicchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv.
Gerardo Pedota, sito in Potenza al Corso G. Garibaldi n.32;
APPELLATO – RESISTENTE in riassunzione
trattenuta in decisione il 15.10.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 7.10.2024 ed il 9.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.4.2010 il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., formulando opposizione
[...]
ex art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.99/2010, notificato il 15.3.2010, con il quale il
Tribunale di Matera, in accoglimento del ricorso proposto dalla predetta società , aveva Parte_1 ingiunto al il pagamento della somma di € 6.918.086,93, oltre interessi, a titolo Controparte_1
di contributo definitivo per le annualità dal 1994 al 2008 spettante alla ricorrente per prestazioni del servizio di trasporto pubblico urbano svolto nella città di in regime di concessione a partire CP_1
dall'anno 1969.
Deduceva l'ente pubblico:
- che la dal 1969 svolgeva in regime di concessione amministrativa l'attività Controparte_3
di trasporto pubblico urbano nella città di CP_1
- che con convenzione stipulata dalle parti nel 1989 era stato previsto il rinnovo triennale della concessione, effettuato sino al 2004, anno in cui era stata invece disposta una proroga quadriennale della concessione sino al 2008;
- che il corrispettivo contrattuale era stato individuato con riferimento al contributo di esercizio liquidato sulla base del costo chilometrico standardizzato presuntivo sino al 18.9.2002, anno in cui la Regione Basilicata con Deliberazione Dirigenziale n. 31 del 7.2.2002 ex Legge Regionale
n. 26/1999, aveva fissato il costo chilometrico standard per l'anno 1998, consentendo al CP_1
di saldare i propri debiti relativi al periodo 1998 – 2000;
- che, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2004, la aveva richiesto il Controparte_3
pagamento della differenza tra il costo standard effettivo e quello presuntivo relativamente al periodo 1994 – 1997 nonché alle annualità ricomprese tra l'1.1.1998 ed il 31.12.2008;
- che a seguito di numerose sollecitazioni del volte alla determinazione del costo CP_1
chilometrico standard, la Regione Basilicata, con nota del 9.11.2007, aveva risposto che “Tale valore di costo standard, trasmesso dalla citata società CSST in data 15.10.2007, integra e modifica quello definito con determinazione dirigenziale n. 31 del 7.2.2002…”.
Su tali basi il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso al di Controparte_1
fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, per mancata prova scritta di tutti i crediti dedotti nonché, in subordine, per prescrizione del vantato credito relativamente alle annualità 1993 – 1994; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 28.1.2011 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_3
contestava la procedibilità e la fondatezza in fatto e diritto della proposta opposizione e, via riconvenzionale, chiedeva il pagamento degli interessi non corrisposti e la condanna del CP_1
al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
[...]
Con memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. l'ente pubblico opponente sollevava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 778/2019, emessa il 30.10.2019 e pubblicata il 31.10.2019, il Tribunale di Matera, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal dichiarava il difetto di Controparte_1
pag. 2 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, assegnava i termini di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice amministrativo, compensando integralmente le spese processuali tra le parti e ponendo definitivamente a carico delle parti stesse in solido tra loro le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione notificato in data 1.7.2020, la
[...]
proponeva appello avverso la suindicata sentenza Parte_2
contestando la decisione del primo giudice sul rilievo che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario fosse basato sulla erronea presupposizione di sussistenza di un potere discrezionale di determinazione del corrispettivo in capo alla Pubblica Amministrazione. Per converso, assumeva l'appellante che fosse configurabile, in capo alla società cooperativa, un diritto soggettivo a percepire l'importo chilometrico risultante dalla differenza tra il costo della voce ammortamento autobus già determinato (ossia sul 25% del costo dell'autobus) e quello di imperativa determinazione previsto dalla Legge Regionale n. 9/2004 con applicazione di parametri legali e non convenzionali. Di conseguenza, l'appellante insisteva nel ribadire la fondatezza del proprio credito in forza dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 9/2004, tenendo in considerazione nella voce di ammortamento degli autobus di linea l'intero importo della quota capitale del bene per le percorrenze chilometriche.
Su tali basi, la Parte_2
conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il in persona
[...] Controparte_1
del Sindaco p.t., affinché, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e fosse rimessa la causa dinanzi al Tribunale di Matera senza revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 23.11.2020 si costituiva nel giudizio di impugnazione il CP_1
in persona del Sindaco p.t., il quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per
[...]
difetto di specifica indicazione dei motivi e, nel merito, contestava la fondatezza del gravame ritenendo nel caso di specie configurabile, in capo alla società cooperativa, esclusivamente un interesse legittimo, non già un diritto soggettivo, con conseguente conferma della giurisdizione del giudice amministrativo.
L'ente pubblico, infatti, sosteneva che, in ragione degli esiti dell'espletata attività istruttoria, i conteggi sui costi standard e sui ripiani dei disavanzi non costituissero un vincolo di debito, ma rappresentassero elementi utili per la Regione Basilicata ai fini della determinazione del saldo previa valutazione comparativa dell'interesse pubblico e dell'interesse privato dell'azienda di trasporto.
pag. 3 Pertanto, il concludeva per l'inammissibilità dell'appello o per il rigetto dello Controparte_1
stesso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza depositata il 16.4.2024 la Corte, preso atto che nel corso del giudizio la
[...]
era stata assoggettata Parte_2
a liquidazione giudiziale e che i procuratori di parte appellante avevano sollecitato la interruzione del processo, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 24.6.2024 la Liquidazione Giudiziale della Parte_2
”, in persona del curatore e legale rappresentante p.t., chiedeva la fissazione
[...]
dell'udienza per la prosecuzione del processo ed a tanto seguiva in data 28.6.2024 l'emissione di decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 15.10.2024.
Con comparsa depositata il 26.8.2024 il rinnovava la propria costituzione nel Controparte_1
giudizio riassunto.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 26.9.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.10.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 7.10.2024 ed il
9.10.2024, con provvedimento emesso il 15.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, infondata si atteggia l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata dal con la comparsa di costituzione Controparte_1
depositata il 23.11.2020. Invero, contrariamente a quanto opinato dall'ente pubblico appellato, l'atto di impugnazione proposto da – e poi coltivato da Parte_2
Liquidazione Giudiziale della ” - esprime articolate ragioni di Parte_2
doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che parte appellante aspira a veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze,
pag. 4 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento.
*
La ha svolto sin Controparte_3
dall'anno 1969, in regime di concessione, il servizio di trasporto pubblico urbano nella città di
CP_1
La prima convenzione risale al 1989 e prevedeva il rinnovo della concessione, rinnovo che con frequenza pari a circa ogni tre anni è stato effettuato dall'ente pubblico fino all'anno 2004, a partire dal quale l'efficacia della concessione si è estesa fino al 2008 a titolo di proroga.
Il corrispettivo dell'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano era stato determinato tenendo conto del contributo di esercizio liquidato sulla base del costo chilometrico standardizzato presuntivo sino al 18.9.2002, ma la Regione Basilicata, ai sensi della Legge Regionale n.26/99, con
Determinazione Dirigenziale n.31 del 7.2.2002 aveva fissato il costo chilometrico standard per l'anno 1998, consentendo al di procedere al pagamento delle differenze Controparte_1
integrative spettanti alla per gli anni 1998-99-2000 e, su quella base, al Controparte_3
pagamento negli anni successivi con l'incremento dell'indice di inflazione programmata.
Con Legge Regionale Basilicata n.9 del 19.5.2004 il legislatore regionale, attesa la perdurante inerzia nell'ottemperamento dell'onere di determinazione dei contributi di esercizio spettanti ai concessionari del servizio di trasporto pubblico locale, ha inteso pervenire alla definizione dei saldi spettanti a ciascuna azienda in occasione dell'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi.
In forza dell'entrata in vigore della predetta Legge Regionale la ha richiesto Controparte_3
al il pagamento della somma corrispondente alla differenza tra il costo Controparte_1
chilometrico standard effettivo e quello presuntivo in riferimento al quadriennio 1994/1997 ed al periodo 1.1.1998-31.12.2008.
Rimasta senza esito la richiesta, la operato il ricalcolo del corrispettivo Controparte_3
contrattuale per il periodo dal 1994 al 2008, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Matera il ricorso ex art.633 c.p.c. con cui ha preteso che fosse ingiunto al il pagamento Controparte_1
pag. 5 della somma di € 6.918.086,93, oltre interessi, a titolo di contributo definitivo per le annualità dal
1994 al 2008.
Emesso in data 11.3.2010 dal Tribunale di Matera il decreto ingiuntivo n.99/2010 e notificato lo stesso il 15.3.2010, il ha proposto opposizione ex art.645 c.p.c. con atto di Controparte_1
citazione notificato il 24.4.2010.
*
Il Tribunale di Matera nella sentenza impugnata ha, innanzitutto, delineato l'oggetto della pretesa azionata dalla Controparte_3
“La società opposta, infatti, ha richiesto che le venisse corrisposta, a titolo di saldo a conguaglio per il servizio di autotrasporto reso all'odierno opponente, la somma di € 6.918.086,93 oltre interessi, ottenendo tale importo mediante l'applicazione del co.1 dell'art.5 della l.r. 9/04 e, dunque, moltiplicando il valore del costo km standard – calcolato mediante l'applicazione delle leggi regionali all'epoca vigenti nn.34/88, 8/92, 46/93 e tenendo conto nella voce di ammortamento degli autobus dell'intero importo della quota capitale del bene – per le percorrenze chilometriche e decurtando da tale somma i ricavi da traffico effettivamente conseguiti mediante gli introiti da bigliettazione oltre che gli importi già conseguiti”.
Nel successivo svolgersi della motivazione il primo giudice ha soffermato l'attenzione sul dettato della suindicata norma della Legge Regionale:
“Invero, l'art.5 della l. 9/04, dopo aver disposto che “la regione, anche avvalendosi di soggetto specializzato, determina i saldi con le aziende in relazione alle anticipazioni dei contributi di esercizio erogate dagli enti concedenti negli anni dal 1994 al 1998, applicando i criteri posti a base delle abrogate leggi regionali, all'epoca vigenti, l.r. 34/88, l.r. 8/92, l.r. 46/93 e tenendo conto nella voce di ammortamento degli autobus dell'intero importo della quota capitale del bene”, precisa come
“successivamente, si procederà a determinare i saldi complessivi relativi a ciascuna azienda tenendo conto dei saldi dei costi standard di cui al comma precedente, nonché dei disavanzi di esercizio per il periodo 1994/1997 disciplinati dalla legge n.194/98 e dalla legge n.472/99, secondo i criteri fissati dalla
Giunta Regionale e considerando gli acconti, salvo conguagli già operati o in corso di liquidazione dalla regione alle imprese ed ai comuni interessati””.
Il Tribunale di Matera ha così voluto mettere in risalto la circostanza che, alla luce del disposto dell'art.5 co.1 della Legge Regionale n.9/2004, il calcolo dei contributi spettanti alle aziende implicasse un articolato iter procedimentale ed una serie di complesse operazioni rispetto alle quali la determinazione del costo chilometrico rappresentava solo uno dei numerosi atti del procedimento la cui sola conclusione avrebbe comportato l'effettiva determinazione di eventuali ulteriori saldi spettanti alle aziende concessionarie.
Poiché detto iter procedimentale non era mai giunto a completamento e, quindi, difettava un pag. 6 provvedimento dell'amministrazione regionale che, in attuazione dell'art.5 co.1 Legge Regionale
n.9/2004, individuasse i criteri per la definizione dei saldi finali ed in tal modo consentisse la liquidazione dell'importo complessivo del contributo spettante alla il Controparte_3
Tribunale di Matera, sul presupposto che nelle ipotesi in cui la quantificazione e la liquidazione dei corrispettivi del servizio di trasporto pubblico urbano fornito debbano conseguire ad una determinazione in via autoritativa da parte della Pubblica Amministrazione sussista, in capo alla società concessionaria, esclusivamente una posizione di interesse legittimo suscettibile di verifica dinanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, è giunto alla conclusione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Infatti, ad avviso del primo giudice: “Ciò che, dunque, l'opposta pone alla base della propria domanda giudiziale non è l'adeguamento del contributo di esercizio ai costi effettivamente sostenuti in ragione del servizio espletato – pretesa rispetto alla quale la stessa avrebbe senz'altro vantato un diritto soggettivo – bensì il saldo derivante dall'applicazione di una legge che, mancando del suo provvedimento attuativo, confina le richieste avanzate dalla CP_3 nell'alveo della categoria degli interessi legittimi”.
*
Precisato che il percorso argomentativo elaborato dal Tribunale di Matera a supporto della decisione impugnata è stato in questa sede estremamente sintetizzato e, in realtà, esso è molto più articolato e dettagliato e si connota per una puntuale analisi dei principali approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri di ripartizione della giurisdizione con riferimento alle pretese concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi” traenti origine da rapporti di concessione di beni e servizi pubblici tra Pubblica Amministrazione e privati, ritiene la Corte di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza amministrativa in tema di giurisdizione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto la determinazione del contributo economico dovuto ai concessionari di servizio di trasporto pubblico locale.
La Corte di Cassazione, in coerenza con un indirizzo consolidato nel tempo, ha stabilito che “In tema di sovvenzioni ad imprese concessionarie di un pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, si è al di fuori della discrezionalità amministrativa, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo di quantificazione dei contributi momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di parametri normativi predeterminati, sicché, avendo la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice natura di diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. Sez.
pag. 7 Un., Ordinanza n.929 del 13/01/2022; nello stesso senso, v. Cass. Sez. Un. n.27618 del
21.11.2008).
In tutte le ormai numerose pronunzie in materia, che si sono occupate di questioni attinenti alla misura dei compensi spettanti alle imprese esercenti i servizi di trasporto locale in concessione, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che le controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo di determinazione del quantum momenti di valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma venendo in considerazione esclusivamente l'applicazione di parametri di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, con la conseguente qualificazione in termini di diritti soggettivi, correlati all'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dalla applicazione di criteri predeterminati (cfr. Cass.n. 13338/10, n. 22621/10, n. 397/11, n. 398/11, n. 399/11, n. 400/11, n.
5168/11, 15241/11, n. 4886/11, n. 4887/12, n. 4888/12, n. 4889/12, n. 4890/12, n. 4891/12, n.
4892/12). Siffatte controversie, non attenendo al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione concedente, bensì alla radicale negazione delle condizioni, normativamente previste, per l'insorgenza del diritto rivendicato dall'impresa concessionaria, non può che spettare al giudice ordinario.
Tale è la natura anche della controversia in esame, nella quale, come si rileva dalla stessa narrativa contenuta nel ricorso per ingiunzione, la ha chiesto la condanna del Controparte_3 [...]
al pagamento della differenza tra le somme corrisposte a titolo di anticipazione dei CP_1
contributi e quelle, di maggiore importo, che sarebbero dovute, secondo la tesi della ricorrente, essere correttamente erogate in osservanza dei criteri legali derivanti dalla normativa statale e regionale, pretesa pecuniaria essenzialmente connotante il petitum, in funzione della quale la valutazione dei provvedimenti amministrativi veniva ad assumere rilevanza meramente incidentale.
In particolare, la ha messo in evidenza che con nota del 9.11.2007 la Regione Controparte_3
Basilicata, all'esito dell'attività espletata dal Centro Studi sui Sistemi di Trasporto S.p.A., all'uopo incaricata, ha definito il costo standard per l'anno 1998, integrando e modificando quello precedentemente stabilito con Determinazione Dirigenziale n.31 del 7.2.2002 e, nel contempo, ha fissato il costo standard relativo al periodo 1994/1997, con la precisazione che i saldi dovuti rimangono di esclusiva competenza del il quale, ai fini del pagamento delle Controparte_1
rivendicate differenze, deve tener conto degli accordi stipulati con l'impresa affidataria del servizio.
All'orientamento consolidato della Corte di Cassazione si è adeguato anche il Consiglio di Stato:
“La determinazione del contributo economico dovuto ai concessionari di pubblico servizio di trasporto pubblico locale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tale contributo costituisce un corrispettivo del servizio reso e non comporta alcuna valutazione comparativa di
pag. 8 interessi pubblici e privati da parte dell'amministrazione. Gli atti con cui la regione provvede alla determinazione di tale contributo sono meramente ricognitivi dei presupposti per l'erogazione, senza alcuna discrezionalità amministrativa, sicché la pretesa fatta valere in giudizio dal concessionario va qualificata come diritto soggettivo all'applicazione dei criteri tecnici e legali previsti. Pertanto, le controversie relative a tali contributi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del criterio di riparto della giurisdizione stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004 e consolidato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui le indennità, i canoni e gli altri corrispettivi dovuti per i pubblici servizi, tra cui rientrano i contributi al trasporto pubblico locale, sono sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò vale anche per le controversie relative agli atti amministrativi presupposti, come la delibera di ripartizione del fondo regionale per il trasporto pubblico, la cui legittimità può essere fatta valere in via incidentale davanti al giudice ordinario, senza effetti di giudicato di annullamento”: Consiglio di Stato sentenza n. 2808 del 2012.
Né può sottacersi una pronuncia resa dal Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza
(sentenza n.120 del 2018) in un giudizio proposto proprio da con ricorso Controparte_3
depositato il 21.12.2006 nei confronti della Regione Basilicata e del ed avente Controparte_1
ad oggetto l'impugnazione della nota prot. n. 205123 del 10.10.2006 a firma del Dirigente dell' e della nota del Centro Studi sui Sistemi di Trasporto Controparte_4
S.p.A. prot. n. 151 del 5.10.2006 con le quali era stato dato riscontro alla richiesta della stessa di rideterminazione dei contributi spettanti in relazione al servizio di trasporto Controparte_3
pubblico nel Comune di espletato dal 1989 al 2006, mediante il ricalcolo del costo standard, CP_1
ai sensi degli artt. 8, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9, L.R. n. 34/1988 e 5, comma 1, L.R. n. 9/2004.
Con la pronuncia evocata il ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_5
amministrativo sul rilievo – tra l'altro – che con plurime sentenze tutte divenute irrevocabili lo stesso avesse già precisato che “poiché nella fattispecie in esame del calcolo del costo CP_5
economico standardizzato dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e/o locale e della conseguente determinazione del contributo annuale spettante l'art. 8 L.R. n. 34/1988 ed anche
l'art. 5 L.R. n. 9/2004 stabiliscono in modo vincolato i presupposti e le modalità di determinazione del costo di ammortamento degli autobus, le relative controversie concernono un corrispettivo attinente ad un rapporto di concessione di servizio di trasporto pubblico, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dai concessionari assume la configurazione di diritto soggettivo, che in seguito alla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 33 D.Lg.vo n. 80/1998 ad opera della Sent. Corte Costituzionale n. 204/2004 ed al ripristino della precedente formulazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 1034/1971 non rientra più nell'ambito della giurisdizione esclusiva del
pag. 9 Giudice Amministrativo ex art. 5, comma 1, L. n. 1034/1971, ma spetta alla cognizione del Giudice
Ordinario”.
Nella stessa motivazione il ha anche puntualizzato che “nella fattispecie in esame, Controparte_5
relativa al calcolo del costo economico standardizzato dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e/o locale e della conseguente determinazione del contributo annuale spettante, le ditte concessionarie di pubblico trasporto sono titolari di una posizione soggettiva di diritto soggettivo in ordine alla pretesa di corresponsione dell'esatto contributo annuale di esercizio, quando tale contributo deve essere calcolato secondo precise disposizioni di fonte legislativa, in quanto la finalità principale (cioè diretta ed immediata) di tale normativa di tipo vincolato è quella di garantire un equilibrio economico ai gestori del servizio di trasporto pubblico, evitando il pericolo di dissesti aziendali, mentre l'interesse pubblico, finalizzato al conseguimento di un efficiente servizio di trasporto pubblico, è un effetto che può essere perseguito soltanto tutelando la capacità economico-finanziaria dei concessionari di trasporto pubblico”.
*
In aderenza all'illustrato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza amministrativa, ritiene la Corte di accogliere l'appello originariamente proposto da e successivamente coltivato da Liquidazione Giudiziale della Parte_2
”. Parte_2
Pertanto, in riforma della sentenza n.778/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 30.10.2019 e pubblicata il 31.10.2019, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, in applicazione dell'art.353 co.1 c.p.c. nella formulazione ratione temporis operante, le parti vanno rimandate davanti al Tribunale di Matera, ai fini della riassunzione del processo nel termine perentorio di cui al secondo comma della predetta norma.
*
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto da , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo Parte_2
del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da pag. 10 ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
Peraltro, non può prescindersi dalla considerazione che l'oggetto della controversia sia stato circoscritto all'accertamento della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il
Tribunale di Matera ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1
senza ovviamente scrutinare nel merito la pretesa creditoria azionata da
[...] Controparte_3
[...
e il giudizio di impugnazione si è incentrato esclusivamente sulla verifica della fondatezza delle motivazioni rese dal primo giudice a supporto della decisione appellata.
Ad avviso della Corte, possono configurarsi le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la pronuncia di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite riferite ad entrambi i gradi di giudizio finora celebrati.
Innanzitutto, va segnalato che l'art.92 c.p.c. è stato interessato negli anni da plurimi interventi legislativi di modifica.
L'originaria formulazione della disposizione processuale recitava, al secondo comma: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Una prima modifica è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n.
263, che ha così riformulato la predetta disposizione: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Ai sensi dell'art.2 co.4 della stessa Legge
n.263/2005, come modificato dall'art.39 quater del D.L. 30.12.2005 n.273, convertito con modificazioni nella legge 23.2.2006 n.51, il nuovo testo dell'art.92 co.2 c.p.c. è entrato in vigore il
1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Una seconda modifica è stata introdotta dall'art.45 co.11 della Legge 18.6.2009 n.69 che ha così riformulato il testo dell'art.92 co.2 c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ai sensi dell'art.58 co1 della stessa Legge n.69/2009, il nuovo testo dell'art.92 co.2 c.p.c. è entrato in vigore il 4 luglio 2009 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Una terza modifica è stata introdotta dall'art.13 co.1 del Decreto Legge 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni nella Legge 10.11.2014 n.162, che ha così riformulato il testo dell'art.92 co.2
c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
pag. 11 spese tra le parti, parzialmente o per intero”. A norma dell'art.13 co.2 dello stesso D.L. n.132/14, la nuova formulazione dell'art.92 co.2 c.p.c. si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge.
Il giudizio in esame è stato promosso in primo grado con atto di citazione notificato il 24.4.2010 ed ha avuto ad oggetto l'opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.99/2010 notificato il 15.3.2010.
Ne consegue che ad esso si applichi l'art.92 co.2 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art.45 co.11 della Legge 18.6.2009 n.69: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Escluso che nella specie sia configurabile una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene la Corte di valorizzare, in chiave di ricorrenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, da un lato, la circostanza che, come reso manifesto dalle risultanze processuali, tra le parti il contenzioso in merito alla determinazione dell'importo complessivo del contributo definitivo per le annualità dal 1994 al 2008 spettante alla per prestazioni del servizio di trasporto pubblico urbano svolto Controparte_3
nella città di in regime di concessione a partire dall'anno 1969 si protragga da circa un CP_1
ventennio, si presenti oggettivamente complesso in ragione dell'articolato quadro normativo statale e regionale di riferimento ed abbia comportato anche l'instaurazione di un giudizio dinanzi al
, sicché è giustificata l'incertezza a lungo coltivata dal in Controparte_5 Controparte_1
ordine alla individuazione dell'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, da riconoscersi abilitata per legge a conoscere della controversia;
dall'altro lato, la considerazione che la pretesa creditoria azionata da con il ricorso per ingiunzione non sia stata ancora Controparte_3
scrutinata nel merito, sicché allo stato è impedita una valutazione complessiva dell'esito finale della lite, non potendosi escludere a priori che la parte attrice, pur vittoriosa quanto alla giurisdizione, risulti poi soccombente, in tutto o in parte, nel merito, con evidenti ricadute sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.778/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
30.10.2019 e pubblicata il 31.10.2019, proposto dalla
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, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Parte_2
citazione notificato in data 1.7.2020 nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., tenuto conto dell'interruzione del processo dichiarata con ordinanza depositata il 16.4.2024 e pag. 12 della riassunzione del processo stesso da parte della Giudiziale Parte_2 Controparte_6
”, in persona del curatore e legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il
[...]
24.6.2024, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di
[...]
citazione notificato in data 1.7.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.778/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 30.10.2019 e pubblicata il 31.10.2019, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- Rimette le parti davanti al Tribunale di Matera, ai fini della riassunzione del processo nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'art.353 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 27.5.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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