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Sentenza 15 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2024, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3313/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3313/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI Parte_1 C.F._1
CHIARA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI CHIARA, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di dividere tra di loro gli immobili acquistati con somme di entrambi in costanza di matrimonio ma la cui proprietà è stata attribuita alla sola signora procedendo a CP_1
reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito elencate:
verrà assegnata la proprietà esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale CP_1
ubicata nel Comune di Castelnuovo Rangone in Via Zenzalose n. 25, di cui è già proprietaria,
costituita da appartamento al primo piano, appartamento a piano terra e due garage, il tutto identificato al NCEU di Castelnuovo Rangone (MO)
VIA ZENZALOSE 25 4 254 7 A/7 2 3,0 vani Interno 1 Piano T
€. 263,39 VIA ZENZALOSE 25 4 254 8 A/7 2 7,50 vani Interno 2 Piano 1
€. 658,48 VIA ZENZALOSE 25 4 254 12 C/6 8 15,00 mq Piano T
€. 48,03 VIA ZENZALOSE 25 4 254 29 C/6 8 15,00 mq Piano T
€. 48,03
Al sig. verrà assegnata la esclusiva proprietà degli immobili intestati alla signora Pt_1 siti in Modena via Zucchi n. 41, catastalmente come di seguito identificati all'NCEU di CP_1
Modena
MODENA
VIA CARLO 106 304 28 2 A/10 3 6,00 vani ZUCCHI
€. 2.091,65 31/B -Piano 2 VIA CARLO 106 302 304 2 C/6 5 23,00 mq ZUCCHI 41
€. 111,66 E l'immobile adibito a garage sito in Castelnuovo Rangone (MO) via Michelangelo, come di seguito catastalmente identificato al NCEU di Castelnuovo Rangone
CASTELNUOVO RANGONE
VIA MICHELANGELO 17 187 68 C/6 6 32,00 mq Piano S1
€. 76,02
3. La signora pertanto, si obbliga a traferire entro e non oltre due mesi dalla data di CP_1 omologa della separazione al signor la proprietà degli immobili siti in Modena via Pt_1
Zucchi n. 41 e costituiti da
A) L'immobile sito in Modena Via Zucchi n. 41, costituito da Porzione di fabbricato, posto a
Modena, Via Carlo Zucchi, facente parte del complesso edilizio denominato “Residenziale
Galleria” posto tra la Via Emilia Ovest, Via Marianini e Via Carlo Zucchi, costituito da;
ufficio al secondo piano con annessi servizi avente accesso dalla Via Carlo Zucchi n. 31 scala C;
locale ad uso garage posto al secondo sotto strada;
identificati al Catasto Fabbricati come segue:
Comune di Modena, foglio 106:
p.lla 304 sub. 28, Via Carlo Zucchi n. 31B, P. 2, zc. 2, cat. A/10, cl. 3, vani 6, sup. cat. 93, RCE
2.091,65;
p.lla 302 sub. 304, Via Carlo Zucchi, n 41 P. S2, zc. 2, cat C/6, cl. 5, mq 23, sup. cat. Mq 25,
RCE 111,66. con i proporzionali diritti di comproprietà in materia di condominio negli edifici come per legge.
I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a loro in forza di atto di compravendita a rogito notaio dott. in data 13 Maggio 2019 rep. n. Persona_1
58499/20343, registrato a Modena in data 29/5/2019 al n. 8454 serie 1T.
B) La signor cederà la proprietà al signo dell'immobile sito in Castelnuovo CP_1 Pt_1
Rangone (MO) via Michelangelo costituito da garage primo piano sotto strada censito al NCEU
del comune di Castelnuovo Rangone Foglio 17 particella 187, sub. 68, cl 6 32,00 mq 32 RCE
76,02.
I coniugi dichiarano sin d'ora che le planimetrie depositate in catasto ed i dati catastali degli immobili suddetti sono conformi allo stato di fatto degli immobili come sopra identificati.
4. La signora si impegna a trasferire la proprietà della moto BMW targata AC01386 CP_1
entro e non oltre due mesi dalla data dell'omologa della presente separazione. Il camper marca
Adria rimarrà di proprietà della signora la quale si impegna a versare al la CP_1 Pt_1
somma di € 17.500,00 convenzionalmente pattuita quale 50% del valore entro e non oltre 10
giorni dall'omologa della presente separazione;
5. A fronte della assegnazione da parte dell degli immobili siti in Modena CP_1 Pt_1
via Zucchi n. 41, il sig – a titolo di conguaglio - si impegna a estinguere il residuo del Pt_1
prestito gravante sul conto corrent intestato alla signor A seguito dell'avvenuta CP_2 CP_1
estinzione del prestito la signor si impegna a revocare la delega al sig CP_1 Parte_1
sul predetto conto corrente che resterà a lei intestato.
6.Le parti dichiarano che verranno compensati i reciproci crediti e pertanto il credito vantato dal di € 17.500,00 verrà compensato con la somma dovuta a estinzione del prestito Pt_1
gravante sul conto n. 2192268 acceso presso Banca BPER Spa e la signor si impegna CP_1
pertanto a versare a la differenza tra le reciproche ragioni creditorie. Pt_1
7. Le parti dichiarano ch ha già provveduto a prelevare dalla casa familiare i Parte_1
beni mobili di sua esclusiva proprietà e che non hanno altro da dividere.
Il sig si impegna a consegnare alla signora tutte le chiavi dell'immobile sito Pt_1 CP_1
in Castelnuovo Rangone via Zenzalose n. 25 alla firma del presente atto.
8. Le parti a seguito dell'avvenuta separazione, si obbligano, contestualmente all'atto di divisione patrimoniale a provvedere allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito a ministero notaio dott al fine di eliminare il vincolo costituito e provvedere alla attribuzione degli immobili Per_1
prevista dai presenti accordi
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento essendo in grado di provvedere a loro stessi. Con
rinuncia, quindi, a qualsivoglia richiesta di mantenimento. 10. I coniugi danno atto che con l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto reciprocamente rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa e/o domanda di somme a titolo di mantenimento ovvero a qualsiasi altro titolo potenzialmente collegato alla separazione e/o a fatti ad essa precedenti, e/o all'utilizzo precedentemente fatto dei beni acquistati in costanza di matrimonio, per l'effetto dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
11. Le parti dichiarano che i costi del presente atto e dei successivi atti di divisione patrimoniale e di scioglimento del fondo patrimoniale e, in generale di tutti i costi necessari all'adempimento degli accordi di separazione e divorzio ivi compresi i costi di voltura delle utenze, contenuti nel presente atto verranno sostenuti unicamente dal sig ”. Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 22/03/1968 e ata a SASSUOLO (MO) il 29/12/1962. CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2010, atto n. 170, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3313/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI Parte_1 C.F._1
CHIARA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI CHIARA, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di dividere tra di loro gli immobili acquistati con somme di entrambi in costanza di matrimonio ma la cui proprietà è stata attribuita alla sola signora procedendo a CP_1
reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito elencate:
verrà assegnata la proprietà esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale CP_1
ubicata nel Comune di Castelnuovo Rangone in Via Zenzalose n. 25, di cui è già proprietaria,
costituita da appartamento al primo piano, appartamento a piano terra e due garage, il tutto identificato al NCEU di Castelnuovo Rangone (MO)
VIA ZENZALOSE 25 4 254 7 A/7 2 3,0 vani Interno 1 Piano T
€. 263,39 VIA ZENZALOSE 25 4 254 8 A/7 2 7,50 vani Interno 2 Piano 1
€. 658,48 VIA ZENZALOSE 25 4 254 12 C/6 8 15,00 mq Piano T
€. 48,03 VIA ZENZALOSE 25 4 254 29 C/6 8 15,00 mq Piano T
€. 48,03
Al sig. verrà assegnata la esclusiva proprietà degli immobili intestati alla signora Pt_1 siti in Modena via Zucchi n. 41, catastalmente come di seguito identificati all'NCEU di CP_1
Modena
MODENA
VIA CARLO 106 304 28 2 A/10 3 6,00 vani ZUCCHI
€. 2.091,65 31/B -Piano 2 VIA CARLO 106 302 304 2 C/6 5 23,00 mq ZUCCHI 41
€. 111,66 E l'immobile adibito a garage sito in Castelnuovo Rangone (MO) via Michelangelo, come di seguito catastalmente identificato al NCEU di Castelnuovo Rangone
CASTELNUOVO RANGONE
VIA MICHELANGELO 17 187 68 C/6 6 32,00 mq Piano S1
€. 76,02
3. La signora pertanto, si obbliga a traferire entro e non oltre due mesi dalla data di CP_1 omologa della separazione al signor la proprietà degli immobili siti in Modena via Pt_1
Zucchi n. 41 e costituiti da
A) L'immobile sito in Modena Via Zucchi n. 41, costituito da Porzione di fabbricato, posto a
Modena, Via Carlo Zucchi, facente parte del complesso edilizio denominato “Residenziale
Galleria” posto tra la Via Emilia Ovest, Via Marianini e Via Carlo Zucchi, costituito da;
ufficio al secondo piano con annessi servizi avente accesso dalla Via Carlo Zucchi n. 31 scala C;
locale ad uso garage posto al secondo sotto strada;
identificati al Catasto Fabbricati come segue:
Comune di Modena, foglio 106:
p.lla 304 sub. 28, Via Carlo Zucchi n. 31B, P. 2, zc. 2, cat. A/10, cl. 3, vani 6, sup. cat. 93, RCE
2.091,65;
p.lla 302 sub. 304, Via Carlo Zucchi, n 41 P. S2, zc. 2, cat C/6, cl. 5, mq 23, sup. cat. Mq 25,
RCE 111,66. con i proporzionali diritti di comproprietà in materia di condominio negli edifici come per legge.
I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a loro in forza di atto di compravendita a rogito notaio dott. in data 13 Maggio 2019 rep. n. Persona_1
58499/20343, registrato a Modena in data 29/5/2019 al n. 8454 serie 1T.
B) La signor cederà la proprietà al signo dell'immobile sito in Castelnuovo CP_1 Pt_1
Rangone (MO) via Michelangelo costituito da garage primo piano sotto strada censito al NCEU
del comune di Castelnuovo Rangone Foglio 17 particella 187, sub. 68, cl 6 32,00 mq 32 RCE
76,02.
I coniugi dichiarano sin d'ora che le planimetrie depositate in catasto ed i dati catastali degli immobili suddetti sono conformi allo stato di fatto degli immobili come sopra identificati.
4. La signora si impegna a trasferire la proprietà della moto BMW targata AC01386 CP_1
entro e non oltre due mesi dalla data dell'omologa della presente separazione. Il camper marca
Adria rimarrà di proprietà della signora la quale si impegna a versare al la CP_1 Pt_1
somma di € 17.500,00 convenzionalmente pattuita quale 50% del valore entro e non oltre 10
giorni dall'omologa della presente separazione;
5. A fronte della assegnazione da parte dell degli immobili siti in Modena CP_1 Pt_1
via Zucchi n. 41, il sig – a titolo di conguaglio - si impegna a estinguere il residuo del Pt_1
prestito gravante sul conto corrent intestato alla signor A seguito dell'avvenuta CP_2 CP_1
estinzione del prestito la signor si impegna a revocare la delega al sig CP_1 Parte_1
sul predetto conto corrente che resterà a lei intestato.
6.Le parti dichiarano che verranno compensati i reciproci crediti e pertanto il credito vantato dal di € 17.500,00 verrà compensato con la somma dovuta a estinzione del prestito Pt_1
gravante sul conto n. 2192268 acceso presso Banca BPER Spa e la signor si impegna CP_1
pertanto a versare a la differenza tra le reciproche ragioni creditorie. Pt_1
7. Le parti dichiarano ch ha già provveduto a prelevare dalla casa familiare i Parte_1
beni mobili di sua esclusiva proprietà e che non hanno altro da dividere.
Il sig si impegna a consegnare alla signora tutte le chiavi dell'immobile sito Pt_1 CP_1
in Castelnuovo Rangone via Zenzalose n. 25 alla firma del presente atto.
8. Le parti a seguito dell'avvenuta separazione, si obbligano, contestualmente all'atto di divisione patrimoniale a provvedere allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito a ministero notaio dott al fine di eliminare il vincolo costituito e provvedere alla attribuzione degli immobili Per_1
prevista dai presenti accordi
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento essendo in grado di provvedere a loro stessi. Con
rinuncia, quindi, a qualsivoglia richiesta di mantenimento. 10. I coniugi danno atto che con l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto reciprocamente rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa e/o domanda di somme a titolo di mantenimento ovvero a qualsiasi altro titolo potenzialmente collegato alla separazione e/o a fatti ad essa precedenti, e/o all'utilizzo precedentemente fatto dei beni acquistati in costanza di matrimonio, per l'effetto dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
11. Le parti dichiarano che i costi del presente atto e dei successivi atti di divisione patrimoniale e di scioglimento del fondo patrimoniale e, in generale di tutti i costi necessari all'adempimento degli accordi di separazione e divorzio ivi compresi i costi di voltura delle utenze, contenuti nel presente atto verranno sostenuti unicamente dal sig ”. Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 22/03/1968 e ata a SASSUOLO (MO) il 29/12/1962. CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2010, atto n. 170, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti