Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6
minorenne, rappresentato dal padre, ricorrente, e dalla madre
[...] Parte_5
Contr
, Persona_1 CP_1 Parte_7
, rappresentata dalla madre, ricorrente, Parte_8 Controparte_3
e dal padre , minorenne,
[...] Persona_2 Per_3 Parte_7
rappresentata dalla madre, ricorrente, e dal padre Controparte_3 [...]
Persona_2 Parte_9 rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandro Mignacca, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “- accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto - dichiarare i Sig.ri, Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_10
Controparte_3 Parte_11 Parte_12 [...] cittadini italiani “jure sanguinis”; con ogni conseguente e necessaria Parte_9 statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per Controparte_4
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di dover disporre la compensazione delle spese di lite, si chiede che venga quantomeno pronunciata, in considerazione dell'esborso effettivamente sostenuto dai ricorrenti, una condanna in punto di rimborso, da parte del , delle spese sostenute dai ricorrenti per l'acquisto Controparte_4 del contributo unificato”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o Persona_4 Persona_5 Persona_5 [...]
) nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile Persona_6
dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. CNN .37 fascicolo ricorrenti).
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune, sign. Persona_4
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno radicato la presente causa il 06/12/2024, dopo avere tentato di prenotare – tramite sito internet del Consolato d'Italia a Brasilia – un appuntamento presso la già menzionata Autorità, senza riuscirci per l'elevato numero delle domande da evadere (cfr. docc. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50 fascicolo ricorrenti).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza, sign. si osserva infatti che è provata la nascita a Persona_4
Bonavigo (VR) in data 27/10/1884 (cfr. certificato di nascita doc. 14 fascicolo ricorrenti). L'avo sign, è, pertanto, nato in [...] facente parte del Regno d'Italia Persona_4
in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “a) Il
Sig. cittadino italiano, nato a [...], Italia, il 27/10/1884, Persona_4
figlio di e (All. 14); successivamente emigrato in Brasile lo Persona_7 Persona_8
stesso in data 05/05/1906 nella città di Itapui, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra (All. 15); infine, decedeva in data 06/01/1968 nella Persona_9
città di Cambe, stato del Paraná, Brasile (All. 16). b) Dall'unione del Sig. Persona_4
con la Sig.ra nasceva il Sig. nato nella città di
[...] Persona_9 Parte_4
Pederneiras, stato di San Paolo, Brasile, in data 31/05/1916 (All. 17); lo stesso in data
25/09/1939 nella città Pederneiras, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con la
Sig.ra (All. 18); infine, decedeva in data 14/11/1961 nella città di Cambe, Persona_10 stato del Paraná, Brasile (All. 19). Dall'unione del Sig. con la Sig.ra Persona_4
nascevano: . Sig. nato nella città di Cambe, stato del Paraná, Persona_9 Persona_11
Brasile in data 27/06/1947 (All. 20); lo stesso in data 25/10/1969 nella città di Cambe, stato del Paraná, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra (All. 21). Dall'unione Parte_13
del Sig. con la Sig.ra nascevano: i. Sig. Persona_11 Parte_13 Parte_5
nato nella città di Cambe, stato del Paraná, Brasile, in data 22/01/1977 (All. 22); lo stesso in data 15/12/2008 nella città di Nova Mutum, stato del Mato Grosso, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra da (All. 23). Dall'unione del Sig. Persona_1 Persona_1 [...] [...] nasceva:
1. Parte_5 Persona_1 Parte_10
nato nella città di Nova Mutum, stato del Mato Grosso, Brasile, in data
[...]
24/03/2010 (All. 24). b. Sig. nato nella città di Cambe, stato del Paraná, Parte_14
Brasile in data 27/09/1954 (All. 25); lo stesso in data 16/07/1983 nella città di Cambe, stato del Paraná, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra (All. 26). Parte_15
Dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva: i. Sig.ra Parte_14 Parte_15
nata nella città di Cuiaba stato del Mato Grosso, Brasile, in data Parte_9
01/09/1993 (All. 27). c. Sig.ra nata nella città di Cambe, stato del Paraná, Persona_12
Brasile in data 10/01/1957 (All. 28); d. Sig. nato nella città di Cambe, Parte_3
stato del Paraná, Brasile in data 20/11/1959 (All. 29); lo stesso in data 09/07/1982 nella città di Cambe, stato del Paraná, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra (All. Persona_13
30). Dall'unione del Sig. con la Sig.ra nascevano: i. Parte_3 Persona_13
La Sig.ra nata nella città di Cambe, stato del Paraná, Brasile, in Controparte_3
data 15/01/1987 (All. 31); la stessa in data 11/06/2015 nella città di Santarem, stato di Para,
Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. (All. 32). Dall'unione Persona_2
della Sig.ra con il Sig. nascevano:
1. Controparte_3 Parte_16
, nata nella città di Santarem, stato di Para, in data 25/09/2019 (All. Controparte_5
33); 2. , nata nella città di Santarem, stato di Para, in data 22/11/2021 Parte_12
(All. 34). e. Sig. nato nella città di Cambe, stato del Paraná, Brasile Parte_4
in data 25/10/1961 (All. 35); lo stesso in data 13/07/1990 nella città di Cambe, stato del
Paraná, Brasile, si univa in matrimonio con la Sig.ra (All. 36);” Persona_14
All'esito dell'esame della nota del 20.1.2025 deposita dal difensore dei ricorrenti, occorre darsi atto che nel ricorso introduttivo, laddove a pagina 3 è stata indicata la città di nascita del minore deve leggersi ” in linea con quanto risulta dalla copia Pt_10 Parte_10 Pt_17
del documento (cfr. doc 6) e dall'atto di nascita (cfr. doc. 24); laddove alla pag. 3 del ricorso è stata indicata la data del matrimonio del sig. deve leggersi “18/07/1983” Persona_15
in linea con quanto risulta dall'atto di matrimonio prodotto sub doc. 26; laddove alla pag. 4 del ricorso è stata indicata la data del matrimonio della sig.ra deve Controparte_3
leggersi la data del “17/07/2015” in linea con quanto risulta dall'atto di matrimonio di cui al documento n. 32.
Si tratta di linea di discendenza esclusivamente per linea maschile la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. di identità 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28,
29, 31, 33, 34, 35).
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_4
registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento al punto spese si osserva che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr docc. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 fascicolo ricorrenti).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause che hanno reso necessaria CP_4
la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa R.G. n.
26875/2024, promossa da nato nella città di Cambe, Stato del Parte_1
Paraná, Brasile, il 27/09/1954, residente in [...]das Primaveras n. 80 W, città di Nova Mutum,
Stato del Mato Grosso, Brasile;
nata nella città di Cambe, Stato del Parte_2
Paraná, Brasile, il 10/01/1957, residente in [...]dos Flamboyants n. 90, città di Nova Mutum,
Stato del Mato Grosso, Brasile;
nato nella città di Cambé, Parte_3
Stalo del Paraná, Brasile, il 20/11/1959, residente a [...]de Belterra, C.F._1
città di Belterra, Stato del Pará, Brasile;
nato nella città di Parte_4
Cambe, Stato del Paraná, Brasile, il 25/10/1961, residente in [...]das Primaveras n. 80, città di
Nova Mutum, Stato del Mato Grosso, Brasile;
nato nella città di Parte_5
Cambe, Stato del Paraná, Brasile, il 22/01/1977 residente in [...]dos Jatobas n. 129 N, città di
Nova Mutum, Stato del Mato Grosso, Brasile;
ato Parte_6
nella città di Cuiabá, Stato del Mato Grosso, Brasile, il 24/03/2010, residente in [...]dos Jatobas n. 129 N, città di Nova Mutum, Stato del Mato Grosso, Brasile, minorenne, rappresentato dal padre, ricorrente, e dalla madre Parte_5 Persona_1
, nata nella città di Cambé, Stato del Paraná, Controparte_3
Brasile, il 15/01/1987, residente a [...]de Belterra, città di Belterra, C.F._1
Stato del Pará, Brasile;
, nata nella città di Santarem, Stato Controparte_5
del Pará, Brasile, il 25/09/2019, residente a [...]de Belterra, città di C.F._1
Belterra, Stato del Pará, Brasile, minorenne, rappresentata dalla madre, ricorrente,
[...]
e dal padre Controparte_3 Persona_2 Parte_12
, nata nella città di Santarém, Stato del Pará, Brasile, il 22/11/2021, residente a [...]
[...]
Bairro Trevo de Belterra, città di Belterra, Stato del Pará, Brasile, minorenne, C.F._1
rappresentata dalla madre, ricorrente, e dal padre Controparte_3 [...]
nata nella città di Cuiabá́́́, Stato del Persona_2 Parte_9
Mato Grosso, Brasile, il 01/12/1993, residente in [...]́ de Arruda n. 2555, nella città di Cuiabá́́́, Stato del Mato Grosso, Brasile contro il , con Controparte_4
l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di Persona_4
nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo