Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N. . 1810/2024 RG
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo della volontaria giurisdizione con il n. 1810/2024 RG, proposta da :
, nato il [...] a [...] (codice fiscale ), CP_1 C.F._1 to in viale Galileo Galilei 13/P, rappresenta a alle liti allegata al ricorso ai sensi dell'art. 83, III comma c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001 dall'Avv. Giampaolo BORGIOLI, presso il quale elegge domicilio in Prato, viale Montegrappa;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Contro
nata a [...] il [...] ( codice fiscale Controparte_2
) , residente in [...], Prato C.F._2
avente ad oggetto: modifica condizioni della pronuncia di separazione. visto del PM apposto in data 23.10.2024 A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 15 gennaio 2025, in esito alla rinuncia ai termini di cui all'art 189 cpc,
ha pronunciato la seguente SENTENZA In primo luogo, va premesso che i provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole che sono stati adottati con la pronuncia di separazione, possono essere modificati in ogni tempo, in quanto si tratta di provvedimenti dipendenti dalle circostanze esistenti al momento in cui vengono pattuiti dalle parti in caso di separazione consensuale o imposti dal giudice in caso di separazione giudiziale. Tale modifica, a norma dell'art. 710 CPC può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza, ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione della sentenza. Solo in tali limiti, di conseguenza, ai sensi dell'art. 337 quinquies, c.c. ( in precedenza, 155-ter c.c.) , i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. pagina 1 di 3
[...]
e dava atto che a carico del era previsto un assegno CP_2 CP_1 CP_1 mensile in favore dei figli minori e di € 800,00, oltre il 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie Rispetto all'assetto appena riportato- il ricorrente ha prospettato a sostegno della richiesta di modifica, depositata in data 20 settembre 2024, le seguenti circostanze:
• che all'epoca della separazione la cifra era stata concordata in quanto il CP_1 aveva redditi lordi per € 27.754,00 (anno 2018 doc.9), € 42.756,00 (anno 2019 doc.10) e € 42.002,00 (anno 2020, doc 11) mentre i redditi della erano CP_2 in costante diminuzione;
• che a causa del costante calo di lavoro nel reparto tessile della città di Prato, all'attualità anche ricorrente aveva visto decrementare il proprio reddito lordo: € 34.786,00 anno 2021 (doc.15); € 31.151,18 anno 2022 (doc.16) e € 27.576,91 anno 2023 (doc.17) ritornando ai livelli del 2018, con una diminuzione di oltre un terzo rispetto al 2021, sicché ricorrevano le condizioni per ridurre l'assegno per il mantenimento dei figli a complessive € 500,00. Pur non costituendosi in giudizio, all'udienza del 15 gennaio 2025 Controparte_2 presenziava all'udienza dichiarando esplicitamente di non opporti alla modifica richiesta non avendo ragioni per opporsi. E' quindi esclusivamente rispetto a tali fatti, che il Tribunale deve confrontarsi per valutare la sussistenza dei presupposti per la modificazione delle condizioni di separazione, fatta salva – in ogni caso- la permanenza di uno spazio per l'adozione d'ufficio di provvedimenti nell'interesse della prole. Ebbene, il ha in effetti documentato una effettiva diminuzione dello CP_1 stipendio, a fronte di una situazione patrimoniale della sostanzialmente CP_2 immutata, come peraltro riconosciuto dalla medesima che non ha inteso costituirsi in giudizio non avendo ragioni da opporre. Di conseguenza, solo entro i limiti evidenziati ed in applicazione dei superiori principi, può trovare ingresso la valutazione della situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti, al cui fine non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi da loro percepiti, attraverso l'acquisizione di precisi dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive condizioni economiche desunta dalla complessiva consistenza del loro patrimonio, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità suscettibili di valutazione economica . In tale prospettiva, non trattandosi di modifiche perduranti, pare equo al Tribunale tenere conto piuttosto delle ripercussioni che tali minori entrate hanno avuto sulla situazione economica complessiva del ricorrente, nulla opponendo la convenuta, né il pubblico ministero.
pagina 2 di 3 In definitiva, pare al Tribunale equo modificare le condizioni di separazione tenendo conto dei riflessi della diminuzione delle entrate reddituali nel periodo documentato sull'equilibrio originario, che si ritiene di poter ridurre proporzionalmente ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente. L'introduzione di modifiche d'ufficio alle modalità di affidamento e collocamento, infine, non appare in questa sede giustificata nell'interesse dei figli minori. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della mancata contestazione delle ragioni del ricorso e dell'assenza di costituzione da parte della , si ritiene che le CP_2 stesse debbano essere integralmente compensate, ai sensi dell'art 92 cpc.
P.Q.M.
visti gli artt. 337 quinquies c.c., 710 cpc e 737 e ss. c.p.c.,
a) dispone la modifica delle condizioni adottate con decreto di omologa , emesso in data 30.10.12, nel procedimento per separazione consensuale RG. N. 219/21, determinando l'assegno a carico di per il mantenimento dei figli CP_1 minori e a complessi nsili , oltre al 50 % per le spese Per_1 Per_2 straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso, confermando per il resto le disposizioni attualmente vigenti;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi. Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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