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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/09/2024, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 134/2023+176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 134/2023 R.a.c.c., cui è riunito il procedimento 176/2023 R.a.c.c. vertente
TRA
CF , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SCHIAVON LUCA
ATTORE-OPPOSTO
E
Controparte_1
, CF: , rappresentato e difeso come in atti
[...] P.IVA_2 dall'avv. FORTE SIMONE
CONVENUTO-OPPONENTE
E
, Controparte_2
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
1 Conclusioni: all'udienza del 15.5.2024 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615/617 c.p.c. formulata da avverso il Controparte_3 pignoramento presso terzi nelle forme esattoriali effettuato da CP_4 in ragione di una molteplicità di cartelle di pagamento per titoli vari.
2.1. A seguito di pronuncia di parziale incompetenza sulle cartelle riferibili a contributi previdenziali emessi dalla direzione di CP_5
Padova, il giudizio è proseguito per le residue cartelle.
3. L'opposizione è infondata.
4. Con riguardo alla questione pregiudiziale di tardività della riassunzione ex art. 616 c.p.c. da parte del debitore ricorrente (nella causa riunita RG 176/2023), la stessa è infondata. Il riferimento all'iscrizione a ruolo negli artt. 616 e 618 c.p.c. deve infatti ritenersi ultroneo, dovendosi correttamente fare riferimento, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale per l'introduzione del giudizio di merito, al criterio generale di individuazione del momento della pendenza della lite, ovverosia il perfezionamento della notifica della citazione per l'attore, come nel caso di specie. In particolare, la citazione è stata notificata via pec il 16.1.2023, e dunque tempestivamente rispetto al termine del 21.1.2023.
5. Con riguardo alla speculare questione pregiudiziale di inammissibilità del merito introdotto dall'opposta nella causa portante RG 134/2023, per difetto di prova della rappresentanza in giudizio, il motivo è fondato, salvo quanto si dirà oltre.
2 5.1. Deduce il ricorrente che, sin dalla fase camerale, è mancata l'allegazione in atti della procura notarile, onde poter verificare l'esistenza della procura speciale e la sussistenza - in capo al Direttore pro-tempore - della rappresentanza sostanziale e processuale dell'Ente; ne deriverebbe l'impossibilità di verificare la regolare sottoscrizione della procura alle liti del procuratore di CP_4
5.2. Va osservato in diritto che, secondo il costante insegnamento della corte di legittimità, “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della
"procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del
20/10/2021; conf. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7589 del 16/03/2023).
5.3. Nel caso di specie, l'eccezione è stata ritualmente formulata negli scritti introduttivi. Dall'esame degli atti, emerge che la procura alle liti è stata rilasciata da n qualità di Responsabile Controparte_6
Contenzioso VENETO, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...]
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Parte_1
14 – 00142, senza allegazione del relativo atto. A fronte dell'eccezione di parte ricorrente, e in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata, parte resistente era tenuta a produrre il relativo atto giustificativo dei poteri entro la prima difesa utile, ovverosia l'udienza di prima comparizione. Il relativo atto notarile, tuttavia, è stato prodotto solo con la prima memoria, e pertanto tardivamente, non consentendo, così, l'effetto di sanatoria retroattiva.
5.4. Quanto alle conseguenze processuali, si osserva che l'agente della riscossione è, nel presente giudizio, parte resistente, sicché non si pone, in primo luogo, un problema di inammissibilità del giudizio, comunque regolarmente introdotto, nella fase di merito, dal
3 ricorrente – essendo chiaro che il giudizio è unitario, motivo per cui è sufficiente che la fase di merito sia correttamente e tempestivamente instaurata anche da una sola delle parti. Osserva poi questo giudicante che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., così come interpretato pacificamente dalla giurisprudenza, il convenuto ha sempre facoltà di costituirsi in giudizio, anche oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fermo restando che, costituendosi tardivamente, sarà tenuto ad accettare lo stato in cui si trova il giudizio, scontando le decadenze medio tempore maturate.
Ebbene, osserva questo giudicante che, a ben vedere, la sopravvenuta produzione dell'atto giustificativo dei poteri, pur non potendo sanare più con efficacia ex tunc l'attività processuale svolta prima, non impedisce, comunque, di considerare la stessa come una forma di costituzione tardiva, con tutto ciò che ne consegue. Essendo tale anomala forma di costituzione avvenuta al momento della prima memoria istruttoria, deve osservarsi che parte resistente era ancora pienamente in termini tanto per le precisazioni della domanda, quanto per le produzioni documentali, essendo decaduta esclusivamente dalla facoltà di formulare eccezioni in senso stretto
(tra cui non rientra l'eccezione di carenza di giurisdizione, essendo una questione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado). Deve, in definitiva, ritenersi che, sebbene l'eccezione di parte ricorrente sia fondata, essa non abbia, a livello pratico, alcuna conseguenza, potendo essere tutti gli atti prodotti dalla resistente utilizzati, in ragione della fase processuale in cui è avvenuta la sanatoria, pur con efficacia ex nunc.
6. Con riguardo alla ulteriore questione pregiudiziale, sollevata da parte ricorrente, di nullità della procura alle liti dell'agente della riscossione resistente (tanto in fase cautelare che di merito), per essere stato il mandato conferito non all'Avvocatura dello Stato, ma a un avvocato del libero foro, la stessa è infondata. Il motivo di doglianza fa riferimento a un protocollo d'intesa tra e l'Avvocatura dello CP_4
Stato, sottoscritto il 22.6.2017. Il relativo documento, tuttavia, non è stato prodotto, motivo per cui le ragioni di contestazione dovranno essere in limine respinte, non esistendo in atti il parametro invocato, e
4 non essendo lo stesso acquisibile d'ufficio, non essendo detto protocollo d'intesa coperto dal principio iura novit curia.
7. Con riguardo alla questione pregiudiziale di giurisdizione, relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello
Tributario, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09920190004653351000 e 09920200001415015000, portanti crediti per tributi erariali, rilevabile anche d'ufficio, la stessa è fondata.
7.1. Premesso che, come noto, appartiene al Giudice dell'Esecuzione la giurisdizione sella fase sommaria, ex artt. 616 e 624 c.p.c., quale atto esecutivo, il successivo giudizio di merito, ai sensi dell'art. 625 c.p.c., deve essere introdotta dinanzi al Giudice munito di giurisdizione e territorialmente competente, a seconda della natura del titolo e dei motivi di opposizione azionati;
qualora i titoli siano plurimi, ben sarà possibile che vi sia la necessità di frazionamento del giudizio di merito dinanzi a più autorità giurisdizionali. Nel caso di specie, si pone il problema in ordine alle Cartelle di pagamento n.
09920190004653351000 e n. 09920200001415015000, recanti tributi erariali (rispettivamente, IVA e IRPEF, oltre sanzioni e interessi).
7.2. Come chiarito dal Giudice del riparto della giurisdizione (Sez. U - ,
Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021) “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in
5 ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).”
7.3. Posto che, nel caso di specie, parte opponente ha contestato l'illegittimità dell'atto di pignoramento per inesistenza giuridica della notificazione dell'atto prodromico, deve rilevarsi la sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario in ordine alle cartelle sopra richiamate, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 59 della l.69/2009.
8. Può ora passarsi all'esame del merito della controverai per l'unico avviso di addebito residuo, ovverosia il n.39920190001332838000, relativo a crediti facenti capo all' . Con riguardo al CP_7 motivo di opposizione relativo alla inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento perché l'indirizzo del notificante ( Pt_1 [...]
) non proviene dai Pubblici Elenchi, lo stesso è Controparte_8 infondato.
8.1. Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso per cui, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
8.2. Ritiene questo giudicante che le ragioni addotte dal ricorrente non siano idonee a integrare il parametro richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Lamenta il ricorrente che, in particolare, la stessa con numerose Parte_1
6 comunicazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, ha più volte esortato i contribuenti a non aprire PEC, “asseritamente” provenienti dall'Agente della Riscossione, promananti da indirizzi
Pec NON istituzionali, ossia indirizzi di posta elettronica certificata non inseriti in Pubblici Registri. Se è vero, infatti, che il contribuente è stato messo in guardia da potenziali condotte fraudolente, è del pari del tutto contrario a buona fede che lo stesso abbia totalmente omesso di attivarsi in qualsiasi modo per verificare la genuinità delle comunicazioni ricevute, condotta tanto più esigibile allorquando si osservi che lo stesso aveva pesantissime esposizioni debitorie sia verso l'erario che verso gli enti previdenziali. Conseguentemente, si ritiene che non meriti tutela la condotta lassista di chi, consapevole delle proprie esposizioni, trascuri di adoperare la diligenza minima necessaria a verificare l'eventuale ricezione di un avviso di addebito.
Il motivo di opposizione va pertanto respinto.
9. Con riguardo alle analoghe doglianze mosse con le note di udienza in ordine agli atti presupposti depositati dall' ai sensi dell'art. 210 CP_5
c.p.c., valgono le medesime considerazioni.
10. Con riguardo al motivo di opposizione relativo alla contestata violazione della legge 228/2012, il motivo, originariamente proposto in sede camerale e indicato nella parte introduttiva riepilogativa della comparsa di costituzione, non è oggetto di elaborazione nella parte motiva dell'atto, e non andrà pertanto esaminato.
11. In definitiva, con riferimento all'unica cartella rimasta oggetto della cognizione di questo Giudice, il ricorso va rigettato.
Conseguentemente, andrà revocata la sospensione dell'esecuzione con riguardo all'avviso di addebito di cui si discorre.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione. Al riguardo, e tenuto anche conto che sulla questione di giurisdizione per le due cartelle relative a Tributi erariali non vi è stata contrapposizione tra le parti, si
7 ritiene che le spese debbano essere liquidate facendo esclusivo riferimento all'avviso di addebito per cui si è deciso nel merito, riguardante complessivi €4.520,45.
12.1. Medesime considerazioni valgono per le spese della fase camerale, esclusa la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Tributario, con riferimento alle domande relative alle cartelle di pagamento n. 09920190004653351000 e
09920200001415015000. La domanda potrà essere riproposta, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali e salve le preclusioni e le decadenze maturate, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
2. Rigetta l'opposizione con riguardo all'avviso di addebito n.
39920190001332838000 e, per l'effetto, revoca la sospensione dell'esecuzione disposta dal Giudice dell'esecuzione in parte qua.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €2.552,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
4. Condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell'opposto, che liquida in € 1.308,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 4.9.2024
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 134/2023 R.a.c.c., cui è riunito il procedimento 176/2023 R.a.c.c. vertente
TRA
CF , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SCHIAVON LUCA
ATTORE-OPPOSTO
E
Controparte_1
, CF: , rappresentato e difeso come in atti
[...] P.IVA_2 dall'avv. FORTE SIMONE
CONVENUTO-OPPONENTE
E
, Controparte_2
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
1 Conclusioni: all'udienza del 15.5.2024 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615/617 c.p.c. formulata da avverso il Controparte_3 pignoramento presso terzi nelle forme esattoriali effettuato da CP_4 in ragione di una molteplicità di cartelle di pagamento per titoli vari.
2.1. A seguito di pronuncia di parziale incompetenza sulle cartelle riferibili a contributi previdenziali emessi dalla direzione di CP_5
Padova, il giudizio è proseguito per le residue cartelle.
3. L'opposizione è infondata.
4. Con riguardo alla questione pregiudiziale di tardività della riassunzione ex art. 616 c.p.c. da parte del debitore ricorrente (nella causa riunita RG 176/2023), la stessa è infondata. Il riferimento all'iscrizione a ruolo negli artt. 616 e 618 c.p.c. deve infatti ritenersi ultroneo, dovendosi correttamente fare riferimento, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale per l'introduzione del giudizio di merito, al criterio generale di individuazione del momento della pendenza della lite, ovverosia il perfezionamento della notifica della citazione per l'attore, come nel caso di specie. In particolare, la citazione è stata notificata via pec il 16.1.2023, e dunque tempestivamente rispetto al termine del 21.1.2023.
5. Con riguardo alla speculare questione pregiudiziale di inammissibilità del merito introdotto dall'opposta nella causa portante RG 134/2023, per difetto di prova della rappresentanza in giudizio, il motivo è fondato, salvo quanto si dirà oltre.
2 5.1. Deduce il ricorrente che, sin dalla fase camerale, è mancata l'allegazione in atti della procura notarile, onde poter verificare l'esistenza della procura speciale e la sussistenza - in capo al Direttore pro-tempore - della rappresentanza sostanziale e processuale dell'Ente; ne deriverebbe l'impossibilità di verificare la regolare sottoscrizione della procura alle liti del procuratore di CP_4
5.2. Va osservato in diritto che, secondo il costante insegnamento della corte di legittimità, “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della
"procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del
20/10/2021; conf. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7589 del 16/03/2023).
5.3. Nel caso di specie, l'eccezione è stata ritualmente formulata negli scritti introduttivi. Dall'esame degli atti, emerge che la procura alle liti è stata rilasciata da n qualità di Responsabile Controparte_6
Contenzioso VENETO, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...]
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Parte_1
14 – 00142, senza allegazione del relativo atto. A fronte dell'eccezione di parte ricorrente, e in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata, parte resistente era tenuta a produrre il relativo atto giustificativo dei poteri entro la prima difesa utile, ovverosia l'udienza di prima comparizione. Il relativo atto notarile, tuttavia, è stato prodotto solo con la prima memoria, e pertanto tardivamente, non consentendo, così, l'effetto di sanatoria retroattiva.
5.4. Quanto alle conseguenze processuali, si osserva che l'agente della riscossione è, nel presente giudizio, parte resistente, sicché non si pone, in primo luogo, un problema di inammissibilità del giudizio, comunque regolarmente introdotto, nella fase di merito, dal
3 ricorrente – essendo chiaro che il giudizio è unitario, motivo per cui è sufficiente che la fase di merito sia correttamente e tempestivamente instaurata anche da una sola delle parti. Osserva poi questo giudicante che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., così come interpretato pacificamente dalla giurisprudenza, il convenuto ha sempre facoltà di costituirsi in giudizio, anche oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fermo restando che, costituendosi tardivamente, sarà tenuto ad accettare lo stato in cui si trova il giudizio, scontando le decadenze medio tempore maturate.
Ebbene, osserva questo giudicante che, a ben vedere, la sopravvenuta produzione dell'atto giustificativo dei poteri, pur non potendo sanare più con efficacia ex tunc l'attività processuale svolta prima, non impedisce, comunque, di considerare la stessa come una forma di costituzione tardiva, con tutto ciò che ne consegue. Essendo tale anomala forma di costituzione avvenuta al momento della prima memoria istruttoria, deve osservarsi che parte resistente era ancora pienamente in termini tanto per le precisazioni della domanda, quanto per le produzioni documentali, essendo decaduta esclusivamente dalla facoltà di formulare eccezioni in senso stretto
(tra cui non rientra l'eccezione di carenza di giurisdizione, essendo una questione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado). Deve, in definitiva, ritenersi che, sebbene l'eccezione di parte ricorrente sia fondata, essa non abbia, a livello pratico, alcuna conseguenza, potendo essere tutti gli atti prodotti dalla resistente utilizzati, in ragione della fase processuale in cui è avvenuta la sanatoria, pur con efficacia ex nunc.
6. Con riguardo alla ulteriore questione pregiudiziale, sollevata da parte ricorrente, di nullità della procura alle liti dell'agente della riscossione resistente (tanto in fase cautelare che di merito), per essere stato il mandato conferito non all'Avvocatura dello Stato, ma a un avvocato del libero foro, la stessa è infondata. Il motivo di doglianza fa riferimento a un protocollo d'intesa tra e l'Avvocatura dello CP_4
Stato, sottoscritto il 22.6.2017. Il relativo documento, tuttavia, non è stato prodotto, motivo per cui le ragioni di contestazione dovranno essere in limine respinte, non esistendo in atti il parametro invocato, e
4 non essendo lo stesso acquisibile d'ufficio, non essendo detto protocollo d'intesa coperto dal principio iura novit curia.
7. Con riguardo alla questione pregiudiziale di giurisdizione, relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello
Tributario, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09920190004653351000 e 09920200001415015000, portanti crediti per tributi erariali, rilevabile anche d'ufficio, la stessa è fondata.
7.1. Premesso che, come noto, appartiene al Giudice dell'Esecuzione la giurisdizione sella fase sommaria, ex artt. 616 e 624 c.p.c., quale atto esecutivo, il successivo giudizio di merito, ai sensi dell'art. 625 c.p.c., deve essere introdotta dinanzi al Giudice munito di giurisdizione e territorialmente competente, a seconda della natura del titolo e dei motivi di opposizione azionati;
qualora i titoli siano plurimi, ben sarà possibile che vi sia la necessità di frazionamento del giudizio di merito dinanzi a più autorità giurisdizionali. Nel caso di specie, si pone il problema in ordine alle Cartelle di pagamento n.
09920190004653351000 e n. 09920200001415015000, recanti tributi erariali (rispettivamente, IVA e IRPEF, oltre sanzioni e interessi).
7.2. Come chiarito dal Giudice del riparto della giurisdizione (Sez. U - ,
Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021) “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in
5 ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).”
7.3. Posto che, nel caso di specie, parte opponente ha contestato l'illegittimità dell'atto di pignoramento per inesistenza giuridica della notificazione dell'atto prodromico, deve rilevarsi la sussistenza della giurisdizione del Giudice Tributario in ordine alle cartelle sopra richiamate, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 59 della l.69/2009.
8. Può ora passarsi all'esame del merito della controverai per l'unico avviso di addebito residuo, ovverosia il n.39920190001332838000, relativo a crediti facenti capo all' . Con riguardo al CP_7 motivo di opposizione relativo alla inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento perché l'indirizzo del notificante ( Pt_1 [...]
) non proviene dai Pubblici Elenchi, lo stesso è Controparte_8 infondato.
8.1. Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso per cui, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
8.2. Ritiene questo giudicante che le ragioni addotte dal ricorrente non siano idonee a integrare il parametro richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Lamenta il ricorrente che, in particolare, la stessa con numerose Parte_1
6 comunicazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, ha più volte esortato i contribuenti a non aprire PEC, “asseritamente” provenienti dall'Agente della Riscossione, promananti da indirizzi
Pec NON istituzionali, ossia indirizzi di posta elettronica certificata non inseriti in Pubblici Registri. Se è vero, infatti, che il contribuente è stato messo in guardia da potenziali condotte fraudolente, è del pari del tutto contrario a buona fede che lo stesso abbia totalmente omesso di attivarsi in qualsiasi modo per verificare la genuinità delle comunicazioni ricevute, condotta tanto più esigibile allorquando si osservi che lo stesso aveva pesantissime esposizioni debitorie sia verso l'erario che verso gli enti previdenziali. Conseguentemente, si ritiene che non meriti tutela la condotta lassista di chi, consapevole delle proprie esposizioni, trascuri di adoperare la diligenza minima necessaria a verificare l'eventuale ricezione di un avviso di addebito.
Il motivo di opposizione va pertanto respinto.
9. Con riguardo alle analoghe doglianze mosse con le note di udienza in ordine agli atti presupposti depositati dall' ai sensi dell'art. 210 CP_5
c.p.c., valgono le medesime considerazioni.
10. Con riguardo al motivo di opposizione relativo alla contestata violazione della legge 228/2012, il motivo, originariamente proposto in sede camerale e indicato nella parte introduttiva riepilogativa della comparsa di costituzione, non è oggetto di elaborazione nella parte motiva dell'atto, e non andrà pertanto esaminato.
11. In definitiva, con riferimento all'unica cartella rimasta oggetto della cognizione di questo Giudice, il ricorso va rigettato.
Conseguentemente, andrà revocata la sospensione dell'esecuzione con riguardo all'avviso di addebito di cui si discorre.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione. Al riguardo, e tenuto anche conto che sulla questione di giurisdizione per le due cartelle relative a Tributi erariali non vi è stata contrapposizione tra le parti, si
7 ritiene che le spese debbano essere liquidate facendo esclusivo riferimento all'avviso di addebito per cui si è deciso nel merito, riguardante complessivi €4.520,45.
12.1. Medesime considerazioni valgono per le spese della fase camerale, esclusa la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Tributario, con riferimento alle domande relative alle cartelle di pagamento n. 09920190004653351000 e
09920200001415015000. La domanda potrà essere riproposta, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali e salve le preclusioni e le decadenze maturate, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
2. Rigetta l'opposizione con riguardo all'avviso di addebito n.
39920190001332838000 e, per l'effetto, revoca la sospensione dell'esecuzione disposta dal Giudice dell'esecuzione in parte qua.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €2.552,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
4. Condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell'opposto, che liquida in € 1.308,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 4.9.2024
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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