Articolo 18 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117
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2 novembre 2019
Art. 18.


Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 , che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio , relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;
b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 , relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;
d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;
e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;
f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita' competente a ricevere il rapporto previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 18:

- La direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio , relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2017, n. L 315.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- La direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1998, n. L 188. Entrata in vigore il 22 luglio 1998.
- Per il testo dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note all'articolo 17.
Entrata in vigore il 2 novembre 2019
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