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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2022
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1407/2022
All'udienza del 29 maggio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per 1 in sost. avv. BORROMEO CHIARA l'avv. ANTONIO ARCADI Parte_1
Per n sost. avv. MENGHINI STEFANO l'avv. SIMONETTA NICOLAI Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. ARCADI reitera la richiesta di declaratoria dell'incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Viterbo, ove ha sede la Cassa di Risparmio di Viterbo;
ribadisce che alla sig.ra on è stata versata alcuna somma, che la stessa ha assunto la posizione di fideiussore e Parte_2
che a carico della controparte è maturata la decadenza ex art. 1957 c.c. Rispetto alla posizione del rileva l'incongruenza tra i conteggi effettuati da e le missive inviate dalla Pt_1 CP_1 banca. Conclude per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Insiste nell'ammissione della CTU.
L'avv. NICOLAI contesta e impugna quanto ex adverso dedotto;
rileva la tardività delle eccezioni avversarie;
insiste nel rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1407/2022 R.G., promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_3 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Borromeo, giusta procura in atti;
[...]
- PARTE ATTRICE - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
Parte attrice: “in via preliminare e pregiudiziale Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Civitavecchia essendo stabilita contrattualmente la competenza del Tribunale di Viterbo;
In via principale Dichiarare la non debenza della somma ingiunta attesa la mancanza di ogni e qualsiasi prova sulla sua esistenza e la nullità della fidejussione omnibus rilasciata dalla signora Parte_3
”
[...]
Parte convenuta: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare
l'opponente al pagamento di quanto dovuto, nonché delle spese e competenze di causa;
- in subordine
e in via gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione, emettere ex art. 653
c.p.c. sentenza di condanna a quella somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 20.4.2022, e hanno Parte_1 Parte_3 convenuto in giudizio la società proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 229/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 04.03.2022 (proc. n. 524/2022 RG),
pagina 2 di 9 notificato il 29.3.2022, con cui era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, della complessiva somma di € 96.373,19, oltre interessi e spese.
Nel ricorso monitorio aveva esposto che in data 23.11.2015 la Controparte_1 [...]
era stata fusa per incorporazione in che Controparte_2 Controparte_3 con operazione di cessione di crediti pecuniari “in blocco” del 20.04.2018, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 05.05.2018, aveva acquistato da la titolarità Controparte_1 Controparte_3
“pro-soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari ricomprendente “quello vantato dalla Cedente nei confronti del Sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] AC (RM) in qualità di titolare della ditta individuale
M. (P.IVA ) nonché della Sig.ra (C.F. Controparte_4 P.IVA_2 Parte_3
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._3
AC (RM) dichiaratasi fideiubente del medesimo con riferimento all'eventuale esposizione debitoria dipendente dai rapporti di c/c n. 10061333, n. 10061220 e n. 64169”; che in data 12.10.1999
aveva acceso presso la il conto corrente Parte_1 Controparte_2 di corrispondenza e servizi accessori n. 64169; che, in particolare, “la Sig.ra con Persona_1 lettera del 23/05/2002, si costituiva fideiubente della ditta individuale (P.IVA Controparte_5
) e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di € 6.500,00 P.IVA_2
(seimilacinquecento/00), in data 08/02/2005 comunicava l'aumento dell'importo massimo garantito sino ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), successivamente in data 13/02/2009 sino ad €
32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) ed ancora in data 13/05/2009 sino all'importo di € 71.500,00
(settantunomilacinquecento/00) ed in ultimo in data 08/09/2009 sino alla concorrenza dell'importo di
€ 110.500,00 (centodiecimiacinquecento/00) per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la dipendente da “operazioni bancarie di Controparte_6 qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”, nonché per “..quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario …”; che in data 9.2.2009 quale titolare della ditta di Parte_1 CP_5 Parte_1 riceveva a sue mani lettera di accettazione di apertura di conto corrente di corrispondenza n.
10061220 (doc. 3) rilasciata dalla ed in Controparte_6 data 08/09/2009 quest'ultima concedeva altresì l'apertura del conto corrente n. 10061333 alle condizioni di cui al contratto allegato (doc. 4)”; che “con comunicazione del 09/12/2010 la
[...]
deliberava favorevolmente in ordine alla Controparte_6 richiesta di concessione del fido in c/c avanzata dal Sig. quale titolare della ditta Parte_1 [...]
a valere sul c/c n. 10061333”; che “successivamente con comunicazione del Controparte_5
15/06/2011 la deliberava favorevolmente Controparte_6 in ordine alla richiesta di concessione del fido in c/c avanzata dal Sig. quale titolare Parte_1 della ditta a valere sul c/c n. 10061220:- Importo deliberato € 21.500,00 Controparte_5 pagina 3 di 9 (ventunomilacinquecento/00)”; che con lettera raccomandata del 01.09.2014 la
[...]
aveva comunicato a e a la revoca delle Controparte_2 Parte_1 Parte_3 facilitazioni concesse secondo le rispettive forme tecniche, ed il recesso dai rapporti di c/c n. 10061333,
n. 10061220 e n. 64169; che alla data del 8.10.2021 la cessionaria era creditrice verso CP_1
e della complessiva somma di € 96.373,19, di cui (i) € 245,38 euro per Parte_1 Parte_3 esposizione debitoria derivante da conto corrente n. 64169 (ii) € 79.507,53 euro per esposizione debitoria derivante da conto corrente n. 10061220 (iii) € 16.620,28 euro per esposizione debitoria da conto corrente n. 10061333.
A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito quanto segue: Parte_1 Parte_3
1. il credito vantato si evinceva soltanto dall'estratto autentico notarile, che ne attestava la titolarità e liquidità, per euro 96.373,19. Non vi era altra attestazione sull'origine e sulla quantificazione del credito.
2. gli importi richiesti erano diversi da quelli indicati con lettera di intimazione dell'1.9.2014, pari ad euro 36.450,30 ed euro 87,74, rispettivamente, per i conti correnti n. 61220 e n.
64169;
3. il Tribunale di Civitavecchia era territorialmente incompetente, in quanto “dai contratti sottoscritti sia da che da , con la Cassa di Risparmio di Parte_1 Parte_3
Viterbo, emerge la competenza del Foro di ”; CP_6
4. “dalla certificazione depositata … il riferimento al tasso applicato appare, ictu oculi, usurario”.
5. “la da diverso tempo non inviava gli estratti conto al signor (l'ultimo CP_6 Parte_1 estratto conto rinvenuto è del 2012), tanto è vero che i documenti allegati da controparte danno, al 31.12.2013 un saldo pari a 0, mentre al fidejussore tali documenti non sono mai stati inviati, cosa che ha reso impossibile la contestazione”;
6. la fideiussione omnibus rilasciata da era nulla, stante il provvedimento n. 55 del Parte_3
2.5.2005 dalla Banca d'Italia che ha dichiarato la nullità delle clausole nn. 2, 6 ed 8 dei contratti conformi al modello ABI.
Ciò premesso, la parte attrice ha concluso come segue: “In via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Civitavecchia essendo stabilita contrattualmente la competenza del Tribunale di Viterbo;
In via principale Dichiarare la non debenza della somma ingiunta attesa la mancanza di ogni e qualsiasi prova sulla sua esistenza e la nullità della fidejussione omnibus rilasciata dalla signora ”. Parte_3
La società si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 29.7.2022, Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. La convenuta ha dedotto di aver fornito la prova del credito attraverso il deposito dei contratti di conto corrente, delle lettere di fideiussione e dell'estratto conto autentico delle scritture contabili, nonché con la produzione della serie pagina 4 di 9 completa degli estratti conto inerenti a ciascun rapporto. Ha dedotto la genericità e comunque contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie.
Con ordinanza dell'11.5.2023 il precedente GI ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata poiché in alcuno dei contratti da cui scaturiscono le pretese creditorie fatte valere dalla convenuta è esplicitamente designato, quale foro esclusivo, il Tribunale di Viterbo.
Nel contratto del 12.10.1999 di apertura del c/c 64169, alla clausola 20, è previsto che “per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra il correntista e la in dipendenza dei rapporti di CP_6 conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di ”. CP_6
Nel contratto del 9.2.2009 di apertura del c/c 61220, alla clausola 13.2, è previsto che “laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, a) del d.lgs.
6.9.2005 n.
206, per qualunque controversia è competente anche il Tribunale di Viterbo”. Identica previsione è contenuta nel contratto dell'8.9.2009 di apertura del c/c 61333 (clausola 13.2).
Infine, nella lettera di fideiussione stipulata da il 23.5.2002 all'art. 16 è pattuito Parte_3 che “per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di ”. CP_6
È pacifico che i richiamati rapporti di conto corrente siano stati intrattenuti dal in qualità Pt_1 di titolare di ditta individuale, dunque non in veste di consumatore.
Si rammenta che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal
Tribunale, “il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti in modo chiaro e preciso la concorde volontà delle parti , non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (Cass. 25.11.1994 n. 10016; conf. Cass. Ord. 16.01.2020).
In assenza di una espressa e inequivoca pattuizione volta a escludere l'applicazione dei fori concorrenti, alla previsione contenuta nel contratto di apertura del c/c 64169 (come pure alla pattuizione racchiusa nella clausola 16 della lettera di fideiussione prestata da non può che Parte_3 attribuirsi l'effetto di designare un foro convenzionale facoltativo, come tale inidoneo a vincolare le parti a derogare agli ordinari criteri di distribuzione della competenza territoriale.
Parimenti evidente, sul piano della stessa formulazione letterale della clausola, la natura meramente facoltativa del foro individuato dalle parti in relazione ai rapporti di conto corrente nn. 61220 e 61333.
Avuto riguardo alla pacifica residenza di entrambi gli opponenti in AC, tale da radicare la competenza dell'intestato Tribunale secondo il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c. (e anche secondo la disciplina consumeristica per quanto concerne la pretesa creditoria verso la quand'anche Parte_3 pagina 5 di 9 qualificata come consumatrice in relazione alla fideiussione prestata, come da art. 66-bis cod. consumo, secondo cui “Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”), l'eccezione di incompetenza territoriale deve conseguentemente essere respinta.
Sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust
Va preliminarmente evidenziato che la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401; Cassazione civile sez. I, 12/06/2024, n.16289) ha fissato in punto di onere della prova i seguenti principi:
- la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus;
- al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio
- pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio “iura novit curia”, né assumendo alcuna rilevanza che il provvedimento sia consultabile on line o comunque richiamato in altre pronunce.
Posto che l'opponente non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per ciò solo la questione di nullità della fideiussione deve essere respinta, non essendo il GI autorizzato a verificare sulla base di atti o documenti estranei al compendio probatorio ritualmente acquisito l'effettiva presenza nel regolamento contrattuale delle clausole accertate dalla Banca d'Italia come risultato di condotta anticoncorrenziale.
In ogni caso, è opportuno ricordare che, come definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, “tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza [nullità totale, nullità parziale, risarcimento], quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»” (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994). Si è pertanto concluso che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994).
L'eventuale presenza nel regolamento contrattuale delle clausole censurate dalla Banca d'Italia non conduce quindi alla declaratoria di nullità assoluta del contratto di fideiussione, bensì, di regola, soltanto all'espunzione delle singole clausole che riproducano lo schema illecito. pagina 6 di 9 L'opponente, a carico del quale era posto il relativo onere, non ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalle singole clausole ipoteticamente nulle, in vista di una supposta estensione della nullità parziale all'intero contratto. Tanto integra un'ulteriore ragione per respingere la richiesta di declaratoria della nullità della fideiussione, anche alla luce del principio di conservazione degli effetti del contratto. Piuttosto, può ragionevolmente sostenersi che il contratto di fideiussione, pure senza le censurate clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe stato ugualmente stipulato dalle parti. La avrebbe infatti Parte_3 verosimilmente prestato lo stesso la garanzia, poiché la sua posizione contrattuale, in assenza delle suddette clausole, sarebbe stata complessivamente più vantaggiosa. D'altro canto, la banca avrebbe accettato lo stesso la fideiussione, pur senza le clausole a lei più favorevoli, per l'elementare rilievo che una qualsiasi garanzia è preferibile a una situazione di assenza completa di garanzie. Ne deriva che in ipotesi, ancorché epurata delle singole clausole nulle, la fideiussione resterebbe valida, in uno alla obbligazione di garanzia dalla stessa derivante.
È opportuno precisare, infine, che la sarebbe priva di interesse a veder rilevata Parte_3
l'ipotetica nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Invero, il rilievo della violazione dei termini decadenziali disposti dall'art. 1957 cod. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine preclusivo stabilito per il convenuto dall'art. 167 c.p.c., e dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso il primo atto difensivo previsto per l'attore- convenuto in senso sostanziale, vale a dire l'atto di opposizione (in questo senso anche Tribunale
Velletri, sezione II, 18 gennaio 2022, secondo cui “in una fattispecie analoga, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire come la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che "il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art.
1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione" (v. Cass. civ. n. 8989 del5 giugno 2012)”). Come statuito da una consolidata giurisprudenza, difatti, “l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (il principio è del tutto pacifico e risulta affermato da questa Corte fin da
Cass. 17 giugno 1963, n. 1613); è, parimenti, eccezione in senso stretto quella di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, (Cass. 2 marzo 2012, n. 3240; Cass. 25 maggio 2010, n. 12714)” (Cassazione civile sez. VI,
22/02/2018, n.4373).
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente abbia eccepito la violazione del suddetto termine decadenziale entro la soglia preclusione stabilita dalla legge, presentandosi del tutto irrilevante, pertanto, accertare se la corrispondente clausola in deroga sia nulla.
Sulla prova del credito pagina 7 di 9 In ottemperanza all'onere probatorio posto a carico della banca in ipotesi di opposizione a ingiunzione di pagamento del saldo passivo di conto corrente dispiegata per contestare l'an e il quantum del credito azionato, la convenuta ha prodotto i contratti con cui sono stati aperti da Parte_1
i rapporti di conto corrente n. 64169, n. 61220 e n. 61333 (docc. 1, 3 e 4 fascicolo monitorio),
[...] corredati dalle condizioni generali e dalle condizioni economiche, e ne ha documentato l'andamento tramite la produzione della serie continua degli estratti conto dall'accensione fino alla chiusura (docc.
2, 3 e 4, come allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
È stata altresì prodotta la fideiussione omnibus stipulata da , a garanzia del debito Parte_3 di , con atto del 23.5.2002, oltre alle successive lettere di variazione della limitazione Parte_1 della garanzia fideiussoria, fino a quella dell'8.9.2009 con cui si è innalzato ad € 110.500,00 l'importo massimo garantito.
In particolare, alla data di chiusura dei rapporti il 4.11.2014 emergeva, a carico del correntista, un saldo passivo di € 117,70 per il c/c 64169, di € 8.377,51 per il c/c 61333 e di € 37.991,91 per il c/c
61220. I maggiori importi esposti negli estratti autentici allegati al ricorso monitorio derivano dall'addebito degli interessi moratori sulla quota capitale per il periodo successivo al 4.11.2014, in relazione ai quali alcuna specifica e circostanziata contestazione è stata sollevata dagli opponenti, sia sotto il profilo del saggio applicato sia sotto quello della correttezza del conteggio.
Del tutto sterile, pertanto, è l'obiezione volta a rimarcare la minore entità dell'esposizione debitoria richiesta in pagamento dalla banca con lettera di intimazione dell'1.9.2014, dovendo di contro ritenersi pienamente provato per tabulas il credito dedotto nel ricorso monitorio.
Manifestamente generica e indeterminata è l'eccezione di usura, non avendo gli attori neppure compiuto lo sforzo di individuare, oltre che provare, il saggio asseritamente usurario, il tasso soglia, nonché il decreto ministeriale di rilevazione del TEGM nel trimestre di riferimento. Né risulta precisato perché e in base a quali criteri gli interessi pattuiti avrebbero superato il tasso soglia, né quali importi la convenuta avrebbe illegittimamente contabilizzato in modo illecito.
Si richiama e conferma l'ordinanza del 23.8.2024 in forza della quale sono state respinte le istanze istruttorie articolate da parte opponente.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta poiché infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico degli attori in conformità ai parametri ex DM 55/2014 ss. mm., scaglione corrispondente al valore della causa, valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di complessivi € 12.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dagli attori, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 2) condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 12.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
Così deciso all'esito dell'udienza del 29/05/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1407/2022
All'udienza del 29 maggio 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
Per 1 in sost. avv. BORROMEO CHIARA l'avv. ANTONIO ARCADI Parte_1
Per n sost. avv. MENGHINI STEFANO l'avv. SIMONETTA NICOLAI Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. ARCADI reitera la richiesta di declaratoria dell'incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Viterbo, ove ha sede la Cassa di Risparmio di Viterbo;
ribadisce che alla sig.ra on è stata versata alcuna somma, che la stessa ha assunto la posizione di fideiussore e Parte_2
che a carico della controparte è maturata la decadenza ex art. 1957 c.c. Rispetto alla posizione del rileva l'incongruenza tra i conteggi effettuati da e le missive inviate dalla Pt_1 CP_1 banca. Conclude per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Insiste nell'ammissione della CTU.
L'avv. NICOLAI contesta e impugna quanto ex adverso dedotto;
rileva la tardività delle eccezioni avversarie;
insiste nel rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1407/2022 R.G., promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_3 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Borromeo, giusta procura in atti;
[...]
- PARTE ATTRICE - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
Parte attrice: “in via preliminare e pregiudiziale Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Civitavecchia essendo stabilita contrattualmente la competenza del Tribunale di Viterbo;
In via principale Dichiarare la non debenza della somma ingiunta attesa la mancanza di ogni e qualsiasi prova sulla sua esistenza e la nullità della fidejussione omnibus rilasciata dalla signora Parte_3
”
[...]
Parte convenuta: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare
l'opponente al pagamento di quanto dovuto, nonché delle spese e competenze di causa;
- in subordine
e in via gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione, emettere ex art. 653
c.p.c. sentenza di condanna a quella somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 20.4.2022, e hanno Parte_1 Parte_3 convenuto in giudizio la società proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 229/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 04.03.2022 (proc. n. 524/2022 RG),
pagina 2 di 9 notificato il 29.3.2022, con cui era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, della complessiva somma di € 96.373,19, oltre interessi e spese.
Nel ricorso monitorio aveva esposto che in data 23.11.2015 la Controparte_1 [...]
era stata fusa per incorporazione in che Controparte_2 Controparte_3 con operazione di cessione di crediti pecuniari “in blocco” del 20.04.2018, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 05.05.2018, aveva acquistato da la titolarità Controparte_1 Controparte_3
“pro-soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari ricomprendente “quello vantato dalla Cedente nei confronti del Sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] AC (RM) in qualità di titolare della ditta individuale
M. (P.IVA ) nonché della Sig.ra (C.F. Controparte_4 P.IVA_2 Parte_3
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._3
AC (RM) dichiaratasi fideiubente del medesimo con riferimento all'eventuale esposizione debitoria dipendente dai rapporti di c/c n. 10061333, n. 10061220 e n. 64169”; che in data 12.10.1999
aveva acceso presso la il conto corrente Parte_1 Controparte_2 di corrispondenza e servizi accessori n. 64169; che, in particolare, “la Sig.ra con Persona_1 lettera del 23/05/2002, si costituiva fideiubente della ditta individuale (P.IVA Controparte_5
) e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di € 6.500,00 P.IVA_2
(seimilacinquecento/00), in data 08/02/2005 comunicava l'aumento dell'importo massimo garantito sino ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), successivamente in data 13/02/2009 sino ad €
32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) ed ancora in data 13/05/2009 sino all'importo di € 71.500,00
(settantunomilacinquecento/00) ed in ultimo in data 08/09/2009 sino alla concorrenza dell'importo di
€ 110.500,00 (centodiecimiacinquecento/00) per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la dipendente da “operazioni bancarie di Controparte_6 qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”, nonché per “..quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario …”; che in data 9.2.2009 quale titolare della ditta di Parte_1 CP_5 Parte_1 riceveva a sue mani lettera di accettazione di apertura di conto corrente di corrispondenza n.
10061220 (doc. 3) rilasciata dalla ed in Controparte_6 data 08/09/2009 quest'ultima concedeva altresì l'apertura del conto corrente n. 10061333 alle condizioni di cui al contratto allegato (doc. 4)”; che “con comunicazione del 09/12/2010 la
[...]
deliberava favorevolmente in ordine alla Controparte_6 richiesta di concessione del fido in c/c avanzata dal Sig. quale titolare della ditta Parte_1 [...]
a valere sul c/c n. 10061333”; che “successivamente con comunicazione del Controparte_5
15/06/2011 la deliberava favorevolmente Controparte_6 in ordine alla richiesta di concessione del fido in c/c avanzata dal Sig. quale titolare Parte_1 della ditta a valere sul c/c n. 10061220:- Importo deliberato € 21.500,00 Controparte_5 pagina 3 di 9 (ventunomilacinquecento/00)”; che con lettera raccomandata del 01.09.2014 la
[...]
aveva comunicato a e a la revoca delle Controparte_2 Parte_1 Parte_3 facilitazioni concesse secondo le rispettive forme tecniche, ed il recesso dai rapporti di c/c n. 10061333,
n. 10061220 e n. 64169; che alla data del 8.10.2021 la cessionaria era creditrice verso CP_1
e della complessiva somma di € 96.373,19, di cui (i) € 245,38 euro per Parte_1 Parte_3 esposizione debitoria derivante da conto corrente n. 64169 (ii) € 79.507,53 euro per esposizione debitoria derivante da conto corrente n. 10061220 (iii) € 16.620,28 euro per esposizione debitoria da conto corrente n. 10061333.
A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito quanto segue: Parte_1 Parte_3
1. il credito vantato si evinceva soltanto dall'estratto autentico notarile, che ne attestava la titolarità e liquidità, per euro 96.373,19. Non vi era altra attestazione sull'origine e sulla quantificazione del credito.
2. gli importi richiesti erano diversi da quelli indicati con lettera di intimazione dell'1.9.2014, pari ad euro 36.450,30 ed euro 87,74, rispettivamente, per i conti correnti n. 61220 e n.
64169;
3. il Tribunale di Civitavecchia era territorialmente incompetente, in quanto “dai contratti sottoscritti sia da che da , con la Cassa di Risparmio di Parte_1 Parte_3
Viterbo, emerge la competenza del Foro di ”; CP_6
4. “dalla certificazione depositata … il riferimento al tasso applicato appare, ictu oculi, usurario”.
5. “la da diverso tempo non inviava gli estratti conto al signor (l'ultimo CP_6 Parte_1 estratto conto rinvenuto è del 2012), tanto è vero che i documenti allegati da controparte danno, al 31.12.2013 un saldo pari a 0, mentre al fidejussore tali documenti non sono mai stati inviati, cosa che ha reso impossibile la contestazione”;
6. la fideiussione omnibus rilasciata da era nulla, stante il provvedimento n. 55 del Parte_3
2.5.2005 dalla Banca d'Italia che ha dichiarato la nullità delle clausole nn. 2, 6 ed 8 dei contratti conformi al modello ABI.
Ciò premesso, la parte attrice ha concluso come segue: “In via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Civitavecchia essendo stabilita contrattualmente la competenza del Tribunale di Viterbo;
In via principale Dichiarare la non debenza della somma ingiunta attesa la mancanza di ogni e qualsiasi prova sulla sua esistenza e la nullità della fidejussione omnibus rilasciata dalla signora ”. Parte_3
La società si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 29.7.2022, Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. La convenuta ha dedotto di aver fornito la prova del credito attraverso il deposito dei contratti di conto corrente, delle lettere di fideiussione e dell'estratto conto autentico delle scritture contabili, nonché con la produzione della serie pagina 4 di 9 completa degli estratti conto inerenti a ciascun rapporto. Ha dedotto la genericità e comunque contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie.
Con ordinanza dell'11.5.2023 il precedente GI ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata poiché in alcuno dei contratti da cui scaturiscono le pretese creditorie fatte valere dalla convenuta è esplicitamente designato, quale foro esclusivo, il Tribunale di Viterbo.
Nel contratto del 12.10.1999 di apertura del c/c 64169, alla clausola 20, è previsto che “per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra il correntista e la in dipendenza dei rapporti di CP_6 conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di ”. CP_6
Nel contratto del 9.2.2009 di apertura del c/c 61220, alla clausola 13.2, è previsto che “laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, a) del d.lgs.
6.9.2005 n.
206, per qualunque controversia è competente anche il Tribunale di Viterbo”. Identica previsione è contenuta nel contratto dell'8.9.2009 di apertura del c/c 61333 (clausola 13.2).
Infine, nella lettera di fideiussione stipulata da il 23.5.2002 all'art. 16 è pattuito Parte_3 che “per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di ”. CP_6
È pacifico che i richiamati rapporti di conto corrente siano stati intrattenuti dal in qualità Pt_1 di titolare di ditta individuale, dunque non in veste di consumatore.
Si rammenta che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal
Tribunale, “il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti in modo chiaro e preciso la concorde volontà delle parti , non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (Cass. 25.11.1994 n. 10016; conf. Cass. Ord. 16.01.2020).
In assenza di una espressa e inequivoca pattuizione volta a escludere l'applicazione dei fori concorrenti, alla previsione contenuta nel contratto di apertura del c/c 64169 (come pure alla pattuizione racchiusa nella clausola 16 della lettera di fideiussione prestata da non può che Parte_3 attribuirsi l'effetto di designare un foro convenzionale facoltativo, come tale inidoneo a vincolare le parti a derogare agli ordinari criteri di distribuzione della competenza territoriale.
Parimenti evidente, sul piano della stessa formulazione letterale della clausola, la natura meramente facoltativa del foro individuato dalle parti in relazione ai rapporti di conto corrente nn. 61220 e 61333.
Avuto riguardo alla pacifica residenza di entrambi gli opponenti in AC, tale da radicare la competenza dell'intestato Tribunale secondo il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c. (e anche secondo la disciplina consumeristica per quanto concerne la pretesa creditoria verso la quand'anche Parte_3 pagina 5 di 9 qualificata come consumatrice in relazione alla fideiussione prestata, come da art. 66-bis cod. consumo, secondo cui “Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”), l'eccezione di incompetenza territoriale deve conseguentemente essere respinta.
Sull'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust
Va preliminarmente evidenziato che la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401; Cassazione civile sez. I, 12/06/2024, n.16289) ha fissato in punto di onere della prova i seguenti principi:
- la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus;
- al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio
- pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio “iura novit curia”, né assumendo alcuna rilevanza che il provvedimento sia consultabile on line o comunque richiamato in altre pronunce.
Posto che l'opponente non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per ciò solo la questione di nullità della fideiussione deve essere respinta, non essendo il GI autorizzato a verificare sulla base di atti o documenti estranei al compendio probatorio ritualmente acquisito l'effettiva presenza nel regolamento contrattuale delle clausole accertate dalla Banca d'Italia come risultato di condotta anticoncorrenziale.
In ogni caso, è opportuno ricordare che, come definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, “tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza [nullità totale, nullità parziale, risarcimento], quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»” (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994). Si è pertanto concluso che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994).
L'eventuale presenza nel regolamento contrattuale delle clausole censurate dalla Banca d'Italia non conduce quindi alla declaratoria di nullità assoluta del contratto di fideiussione, bensì, di regola, soltanto all'espunzione delle singole clausole che riproducano lo schema illecito. pagina 6 di 9 L'opponente, a carico del quale era posto il relativo onere, non ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalle singole clausole ipoteticamente nulle, in vista di una supposta estensione della nullità parziale all'intero contratto. Tanto integra un'ulteriore ragione per respingere la richiesta di declaratoria della nullità della fideiussione, anche alla luce del principio di conservazione degli effetti del contratto. Piuttosto, può ragionevolmente sostenersi che il contratto di fideiussione, pure senza le censurate clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe stato ugualmente stipulato dalle parti. La avrebbe infatti Parte_3 verosimilmente prestato lo stesso la garanzia, poiché la sua posizione contrattuale, in assenza delle suddette clausole, sarebbe stata complessivamente più vantaggiosa. D'altro canto, la banca avrebbe accettato lo stesso la fideiussione, pur senza le clausole a lei più favorevoli, per l'elementare rilievo che una qualsiasi garanzia è preferibile a una situazione di assenza completa di garanzie. Ne deriva che in ipotesi, ancorché epurata delle singole clausole nulle, la fideiussione resterebbe valida, in uno alla obbligazione di garanzia dalla stessa derivante.
È opportuno precisare, infine, che la sarebbe priva di interesse a veder rilevata Parte_3
l'ipotetica nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Invero, il rilievo della violazione dei termini decadenziali disposti dall'art. 1957 cod. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine preclusivo stabilito per il convenuto dall'art. 167 c.p.c., e dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso il primo atto difensivo previsto per l'attore- convenuto in senso sostanziale, vale a dire l'atto di opposizione (in questo senso anche Tribunale
Velletri, sezione II, 18 gennaio 2022, secondo cui “in una fattispecie analoga, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire come la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che "il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art.
1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione" (v. Cass. civ. n. 8989 del5 giugno 2012)”). Come statuito da una consolidata giurisprudenza, difatti, “l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (il principio è del tutto pacifico e risulta affermato da questa Corte fin da
Cass. 17 giugno 1963, n. 1613); è, parimenti, eccezione in senso stretto quella di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, (Cass. 2 marzo 2012, n. 3240; Cass. 25 maggio 2010, n. 12714)” (Cassazione civile sez. VI,
22/02/2018, n.4373).
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente abbia eccepito la violazione del suddetto termine decadenziale entro la soglia preclusione stabilita dalla legge, presentandosi del tutto irrilevante, pertanto, accertare se la corrispondente clausola in deroga sia nulla.
Sulla prova del credito pagina 7 di 9 In ottemperanza all'onere probatorio posto a carico della banca in ipotesi di opposizione a ingiunzione di pagamento del saldo passivo di conto corrente dispiegata per contestare l'an e il quantum del credito azionato, la convenuta ha prodotto i contratti con cui sono stati aperti da Parte_1
i rapporti di conto corrente n. 64169, n. 61220 e n. 61333 (docc. 1, 3 e 4 fascicolo monitorio),
[...] corredati dalle condizioni generali e dalle condizioni economiche, e ne ha documentato l'andamento tramite la produzione della serie continua degli estratti conto dall'accensione fino alla chiusura (docc.
2, 3 e 4, come allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
È stata altresì prodotta la fideiussione omnibus stipulata da , a garanzia del debito Parte_3 di , con atto del 23.5.2002, oltre alle successive lettere di variazione della limitazione Parte_1 della garanzia fideiussoria, fino a quella dell'8.9.2009 con cui si è innalzato ad € 110.500,00 l'importo massimo garantito.
In particolare, alla data di chiusura dei rapporti il 4.11.2014 emergeva, a carico del correntista, un saldo passivo di € 117,70 per il c/c 64169, di € 8.377,51 per il c/c 61333 e di € 37.991,91 per il c/c
61220. I maggiori importi esposti negli estratti autentici allegati al ricorso monitorio derivano dall'addebito degli interessi moratori sulla quota capitale per il periodo successivo al 4.11.2014, in relazione ai quali alcuna specifica e circostanziata contestazione è stata sollevata dagli opponenti, sia sotto il profilo del saggio applicato sia sotto quello della correttezza del conteggio.
Del tutto sterile, pertanto, è l'obiezione volta a rimarcare la minore entità dell'esposizione debitoria richiesta in pagamento dalla banca con lettera di intimazione dell'1.9.2014, dovendo di contro ritenersi pienamente provato per tabulas il credito dedotto nel ricorso monitorio.
Manifestamente generica e indeterminata è l'eccezione di usura, non avendo gli attori neppure compiuto lo sforzo di individuare, oltre che provare, il saggio asseritamente usurario, il tasso soglia, nonché il decreto ministeriale di rilevazione del TEGM nel trimestre di riferimento. Né risulta precisato perché e in base a quali criteri gli interessi pattuiti avrebbero superato il tasso soglia, né quali importi la convenuta avrebbe illegittimamente contabilizzato in modo illecito.
Si richiama e conferma l'ordinanza del 23.8.2024 in forza della quale sono state respinte le istanze istruttorie articolate da parte opponente.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta poiché infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico degli attori in conformità ai parametri ex DM 55/2014 ss. mm., scaglione corrispondente al valore della causa, valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di complessivi € 12.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dagli attori, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 2) condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 12.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
Così deciso all'esito dell'udienza del 29/05/2025, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
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