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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13022 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18651/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 63, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
-, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio
Legale Distrettuale dell' sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 80974/21569 del 21 luglio 2015 a rogito per notaio di Roma Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: sospensione benefici previdenziali;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe conveniva innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l' chiedendo di: CP_1
“ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza del provvedimento di revoca della prestazione di invalidità civile, in quanto, illegittimo e infondato.
Conseguentemente CONDANNARE l' al ripristino della prestazione di invalidità CP_1
civile e alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute.”. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A fondamento di tale domanda, la ricorrente ha affermato che con lettera datata
28.02.2024 l' le comunicava l'invito a visita per l'accertamento della CP_1
permanenza dei requisiti sanitari della prestazione di Cat. Inv. Civ. di cui la stessa è titolare, convocandola per il giorno 14.03.2024, ore 14:50, presso la CML in Largo
De Balaguer n. 11, Roma;
che, in ragione delle proprie condizioni cliniche, con PEC del 07.03.2024 inoltrava certificazione medica attestante l'intrasportabilità chiedendo, di conseguenza, la visita domiciliare, precisando di aver inviato la missiva all'indirizzo Esponeva che con la PEC veniva altresì Email_1
inoltrato il referto medico del Dott. della Asl Roma D, del Persona_2
06.03.2024, attestante l'impossibilità per la ricorrente di muoversi dal proprio domicilio;
evidenziava che l' , omettendo di considerare la comunicazione PEC CP_1
della ricorrente, invece di procedere alla fissazione della visita domiciliare, le aveva inoltrato il 19.03.24 la seguente comunicazione: “… la informiamo che a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno 14/03/2024, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo…”; esponeva che in data 07.05.2024 veniva inoltrato telematicamente, al competente Comitato Provinciale , il ricorso CP_1
amministrativo; che in data 07.05.2024 il Comitato Provinciale rigettava il CP_1
ricorso amministrativo con motivazione illogica e, quindi, in maniera illegittima;
tutto ciò premesso, sottolineando nuovamente di aver comunicato all'ente previdenziale la propria impossibilità ad essere presente alla visita medico-legale, concludeva, pertanto, nel senso sopra indicato.
Instaurato il contraddittorio tra le parti l' si costituiva in giudizio, evidenziando la CP_1
parte ricorrente non aveva dato alcuna comunicazione in ordine alla propria impossibilità ad essere presente alla visita medico-legale per la quale era stata convocata.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente si osserva che la materia è stata da ultimo disciplinata dall' con CP_1
Messaggio numero 926 del 25.02.2022, che di seguito così prevede: “1. Premessa
L'Istituto accerta l'esistenza e la successiva permanenza delle minorazioni civili secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 5, comma 5, del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698. L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell'iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
”
[...]
Pertanto, esiste per l un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica CP_1
della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario. La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
2. Nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione. L' ha CP_1
individuato nuove modalità operative per razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. A tal fine, viene implementato, anche in quest'ambito, l'uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell'economicità e dell'efficienza del procedimento amministrativo. Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte: a) quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l'invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. il messaggio n. 3315 del 1° ottobre
2021); qualora l'interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Tale articolo, infatti, introduce la possibilità per le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;
b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;
c) qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l'interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l'invito a presentarsi presso l'Unità Operativa Complessa (UOC)
o l'Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell'eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all'interessato l'invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all'Istituto; d) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata
(outbound) all'interessato – sempre qualora l' conosca il relativo contatto CP_1
telefonico - il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l'ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l'appuntamento; e) in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura territorialmente competente, una documentata richiesta di CP_1
giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l'assistito è nuovamente convocato a visita;
f) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l'assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione;
decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie (e tale circostanza è assolutamente pacifica tra le parti) la ricorrente ha ricevuto la convocazione per essere sottoposta a visita di revisione dall' deduce, tuttavia, riguardo, di avere inoltrato all una CP_1 CP_1
comunicazione tramite posta elettronica certificata contenente la comunicazione
(documentata da certificato medico) della propria impossibilità ad essere presente nella data fissata per la visita medica, a causa della propria intrasportabilità.
Ciò premesso, va rilevato che la parte tenuta a provare di aver dato tempestiva comunicazione all'ente previdenziale dell'impossibilità ad essere presente nel giorno della sua convocazione, ha ottemperato all'ordine giudiziale di depositare la comunicazione inoltrata all' indicata nell'atto introduttivo del giudizio, costituita CP_1
dall'impossibilità di essere presente alla visita di revisione, debitamente documentando il proprio stato di intrasportabilità come risulta dal certificato medico allegato all'istanza, redatto da medico di struttura pubblica.
Tale circostanza, determina, indubbiamente, il rispetto dell'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 c.c., tenuto conto che l'interessata ha fornito la prova di aver comunicato all'istituto previdenziale l'assenza motivata alla visita collegiale. Di conseguenza, illegittimamente l' ha sospeso il pagamento dei ratei della CP_1
prestazione in godimento all'invalida.
Da quanto sin qui motivato discende la fondatezza del ricorso, con conseguente declaratoria di illegittimità della revoca della prestazione in godimento alla ricorrente e condanna dell' al pagamento dei ratei eventualmente non corrisposti, oltre CP_1
accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della revoca della prestazione in godimento alla ricorrente;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei eventualmente non CP_1
corrisposti, oltre accessori di legge condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1
in complessivi euro 2700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
AO NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18651/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 63, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
-, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio
Legale Distrettuale dell' sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 80974/21569 del 21 luglio 2015 a rogito per notaio di Roma Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: sospensione benefici previdenziali;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe conveniva innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l' chiedendo di: CP_1
“ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza del provvedimento di revoca della prestazione di invalidità civile, in quanto, illegittimo e infondato.
Conseguentemente CONDANNARE l' al ripristino della prestazione di invalidità CP_1
civile e alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute.”. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A fondamento di tale domanda, la ricorrente ha affermato che con lettera datata
28.02.2024 l' le comunicava l'invito a visita per l'accertamento della CP_1
permanenza dei requisiti sanitari della prestazione di Cat. Inv. Civ. di cui la stessa è titolare, convocandola per il giorno 14.03.2024, ore 14:50, presso la CML in Largo
De Balaguer n. 11, Roma;
che, in ragione delle proprie condizioni cliniche, con PEC del 07.03.2024 inoltrava certificazione medica attestante l'intrasportabilità chiedendo, di conseguenza, la visita domiciliare, precisando di aver inviato la missiva all'indirizzo Esponeva che con la PEC veniva altresì Email_1
inoltrato il referto medico del Dott. della Asl Roma D, del Persona_2
06.03.2024, attestante l'impossibilità per la ricorrente di muoversi dal proprio domicilio;
evidenziava che l' , omettendo di considerare la comunicazione PEC CP_1
della ricorrente, invece di procedere alla fissazione della visita domiciliare, le aveva inoltrato il 19.03.24 la seguente comunicazione: “… la informiamo che a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno 14/03/2024, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che nelle more non potrà essere esibito per qualsivoglia motivo…”; esponeva che in data 07.05.2024 veniva inoltrato telematicamente, al competente Comitato Provinciale , il ricorso CP_1
amministrativo; che in data 07.05.2024 il Comitato Provinciale rigettava il CP_1
ricorso amministrativo con motivazione illogica e, quindi, in maniera illegittima;
tutto ciò premesso, sottolineando nuovamente di aver comunicato all'ente previdenziale la propria impossibilità ad essere presente alla visita medico-legale, concludeva, pertanto, nel senso sopra indicato.
Instaurato il contraddittorio tra le parti l' si costituiva in giudizio, evidenziando la CP_1
parte ricorrente non aveva dato alcuna comunicazione in ordine alla propria impossibilità ad essere presente alla visita medico-legale per la quale era stata convocata.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente si osserva che la materia è stata da ultimo disciplinata dall' con CP_1
Messaggio numero 926 del 25.02.2022, che di seguito così prevede: “1. Premessa
L'Istituto accerta l'esistenza e la successiva permanenza delle minorazioni civili secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 5, comma 5, del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698. L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell'iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
”
[...]
Pertanto, esiste per l un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica CP_1
della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario. La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
2. Nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione. L' ha CP_1
individuato nuove modalità operative per razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. A tal fine, viene implementato, anche in quest'ambito, l'uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell'economicità e dell'efficienza del procedimento amministrativo. Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte: a) quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l'invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. il messaggio n. 3315 del 1° ottobre
2021); qualora l'interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Tale articolo, infatti, introduce la possibilità per le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;
b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;
c) qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l'interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l'invito a presentarsi presso l'Unità Operativa Complessa (UOC)
o l'Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell'eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all'interessato l'invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all'Istituto; d) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata
(outbound) all'interessato – sempre qualora l' conosca il relativo contatto CP_1
telefonico - il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l'ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l'appuntamento; e) in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura territorialmente competente, una documentata richiesta di CP_1
giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l'assistito è nuovamente convocato a visita;
f) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l'assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione;
decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie (e tale circostanza è assolutamente pacifica tra le parti) la ricorrente ha ricevuto la convocazione per essere sottoposta a visita di revisione dall' deduce, tuttavia, riguardo, di avere inoltrato all una CP_1 CP_1
comunicazione tramite posta elettronica certificata contenente la comunicazione
(documentata da certificato medico) della propria impossibilità ad essere presente nella data fissata per la visita medica, a causa della propria intrasportabilità.
Ciò premesso, va rilevato che la parte tenuta a provare di aver dato tempestiva comunicazione all'ente previdenziale dell'impossibilità ad essere presente nel giorno della sua convocazione, ha ottemperato all'ordine giudiziale di depositare la comunicazione inoltrata all' indicata nell'atto introduttivo del giudizio, costituita CP_1
dall'impossibilità di essere presente alla visita di revisione, debitamente documentando il proprio stato di intrasportabilità come risulta dal certificato medico allegato all'istanza, redatto da medico di struttura pubblica.
Tale circostanza, determina, indubbiamente, il rispetto dell'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 c.c., tenuto conto che l'interessata ha fornito la prova di aver comunicato all'istituto previdenziale l'assenza motivata alla visita collegiale. Di conseguenza, illegittimamente l' ha sospeso il pagamento dei ratei della CP_1
prestazione in godimento all'invalida.
Da quanto sin qui motivato discende la fondatezza del ricorso, con conseguente declaratoria di illegittimità della revoca della prestazione in godimento alla ricorrente e condanna dell' al pagamento dei ratei eventualmente non corrisposti, oltre CP_1
accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della revoca della prestazione in godimento alla ricorrente;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei eventualmente non CP_1
corrisposti, oltre accessori di legge condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1
in complessivi euro 2700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
AO NT