Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3728/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 30/01/2024 da nata a [...]il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]4 20068 PESCHIERA BORROMEO [MI] ITALIA con il patrocinio dell'avv. MARCHI VIVIANA, elettivamente domiciliato in CORSO GIACOMO
MATTEOTTI N. 66 23900 LECCO presso il difensore avv. MARCHI VIVIANA
RICORRENTE
e ato a MILANO (MI) il 26/07/1988 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]35 20068 MEZZATE PESCHIERA BORROMEO
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per_2 il 6 agosto 2018 riconosciuti Dalla loro relazione sono nati Per_1 il 3 Febbraio 2010 e da entrambi i genitori haParte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/01/2024 chiesto a questo Tribunale di Regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori con affidamento degli stessi in maniera condivisa da entrambi i genitori, voi la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figli e la determinazione di euro 600 mensili (300 per ciascun figlio) dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle quale contributo al mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi
.CP riferibili e con attribuzione alla stessa invia integrale dell'assegno unico universale erogato dall'
è pari alla data del ricorso ad euro 439
a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza Controparte_1 risultano ritualmente notificati, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19.11.2024, nella quale compartiva la sola ricorrente, la stessa sentita dal Giudice Delegato dichiarava: "Io vivo in una casa di mia proprietà con un mutuo cointestato che pago solo io. Io lavoro all'aeroporto di Linate nel settore ristorazione e guadagno circa euro 1100 per 14 mensilità; Il mutuo che pago è di euro 356 al mese. Io percepisco assegno unico di euro 460 al mese.
Devo finire di pagare la macchina e ho un finanziamento con residuo di euro 3000.
I bambini vanno d'accordo con il padre;
lo vedono a we alterni e dal sabato mattina alla domenica sera;
può capitare che quando lavoro il padre stai un we in più
Noi ci sentiamo solo per i bambini.
Lui è metalmeccanico/frigorista. Presso una ditta a Cologno Monzese non ricordo il nome.
Inizialmente mi aveva detto che potevamo arrivare ad un accordo, poi non lo ho più sentito.
Non mi dà nulla per il mantenimento da quando è uscito di casa;
è stato garante del mio mutuo ma quando gli chiedevo i soldi non me li dava"
All'esito dell'audizione il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei urgenti:
Dispone l'affido condiviso dei minori Per_3 e ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocamento prevalente presso la madre nella casa di Peschiera Borromeo Vi P Togliatti n 4 anche ai fini della residenza anagrafica;
assegna la casa coniugale alla ricorrente
Dispone che il padre veda i figli come segue:
Due weekend al mese: il padre preleverà i figli il sabato mattina dall'abitazione materna alle ore
9.00 ed ivi li riaccompagnerà la sera della domenica entro le ore 20.00 occupandosi della cena;
b. Due sabati mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre: il padre preleverà i figli il sabato mattina dall'abitazione materna alle ore 9.00 ed ivi li riaccompagnerà alle ore 12 (pranzo escluso), ma se la sig.ra Pt_1 in quei due sabati sarà a casa dal lavoro il padre al posto di tenere i bambini il sabato mattina starà con i bambini una sera infrasettimanale occupandosi della cena, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dei bambini;
c. Festività religiose e nazionali: i figli Per_3 e Per_2 trascorreranno alternativamente il periodo per le festività di Natale e di Pasqua con un genitore il periodo dal 23.12 al 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 6.1 e tre giorni ciascuno durante le vacanze pasquali;
d. Vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, previ accordi tra i genitori da prendersi entro il 10.06 di ogni anno.
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minor mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di euro 600( euro 300 a figlio) a decorrere dalla data de deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale
e della Corte di Appello di Milano;
L'assegno unico sarà percepito in va esclusiva dalla ricorrente;
Persona_5Rinvia la causa per sentire il minore che veniva ascoltato dal Giudice
Delegato all'udienza del 2.4.2025, la controversia veniva rivista all'udienza per la discussione e la decisione del 12.6.2025 sostituita ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 12.6.2025, viste le note della parte ricorrente che si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
La domanda della ricorrente volta all'affidamento condiviso dei minori è fonata e deve essere accolta non restando evidenziate delle ragioni che inducano a derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso. Peraltro come riconosciuto dalla ricorrente ma confermato anche dal minore Per 3 in sede di ascolto, la qualità della relazione tra lo stesso e il papà è buona e il figli frequentano il genitore con piacere.
Quando alle modalità di frequentazione tra padre figli ritiene il Collegio che debbano nella presente sede essere confermate le modalità già dettate con l'assunzione dei provvedimenti temporanei modulate anche in relazione alle esigenze lavorative dei genitori dei minori, auspicando che i genitori concordino un ampliamento dele frequentazioni con Per 3 anche prevendendo un pernottamento infrasettimanale in ciò dando seguito al desiderio in tal senso manifestato dal minore.
La casa famigliare di proprietà della ricorrente, deve essere alla medesima assegnata.
Deve altresì essere confermata la misura del contributo al mantenimento che il Sig.
CP_1 deve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra Pt_1 ossia € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 2017 trattandosi si importo adeguato a in relazione alle esigenze di vita dei minori nonché in razione dei tempi di permanenza con i genitori e sostenibile in considerazione della condizioni economiche degli stessi.
In particolare risulta che la madre ricorrente
. Vive con minori in una casa di sua proprietà con un mutuo cointestato per il quale corrisponde una rata di356 al mese lavoro all'aeroporto di Linate nel settore ristorazione e guadagno circa euro 1100 per 14 mensilità. Dalla dichiarazione dei redditi 730/23 relativi ai redditi 2022 risuta un reddito imponibile di € 16.667- imposta netta di € 422 - addizionale regionale di € 211- = 16.034 :
12=1.336,16 percepisce in via integrale l'assegno unico pari a euro 460 al mese. ha un finanziamento con residuo di euro 3000.
Quanto al padre dei minori, pur in assenza di dati economici certi, risulta che il medesimo è metalmeccanico/frigorista e lavora presso una ditta di Cologno Monzese: su tratta di un soggetto giovane e in salute e quindi tenuto a contribuire al mantenimento dei figli nell'importo come sopra determinato
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio considerato che il convenuto ha anche con il proprio comportamento reso necessario il giudizio, lo stesso deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorsene delle spese processali che, in assenza di note specifiche, si liquidano in € 3.000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
3728 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Persona_41. DISPONE l'affido condiviso dei minori Per_3 e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa di Peschiera Borromeo Vi P
Togliatti n 4 anche ai fini della residenza anagrafica;
2. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente
3. Dispone che il padre veda i figli come segue:
Due weekend al mese: il padre preleverà i figli il sabato mattina dall'abitazione materna alle ore 9.00 ed ivi li riaccompagnerà la sera della domenica entro le ore 20.00 occupandosi della cena;
Due sabati mattina nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre: il padre preleverà i figli il sabato mattina dall'abitazione materna alle ore 9.00 ed ivi li riaccompagnerà alle ore 12 (pranzo escluso), ma se la sig.ra Pt_1 in quei due sabati sarà a casa dal lavoro il padre al posto di tenere i bambini il sabato mattina starà con i bambini una sera infrasettimanale occupandosi della cena, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dei bambini;
Festività religiose e nazionali: i figli Per_3 e Per_2 trascorreranno alternativamente il periodo per le festività di Natale e di Pasqua con un genitore il periodo dal 23.12 al
30.12 e con l'altro dal 31.12 al 6.1 e tre giorni ciascuno durante le vacanze scolastiche pasquali;
Vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, previ accordi tra i genitori da prendersi entro il 10.06 di ogni anno. 4. DISPONE che Controparte_1 corrisponda a Parte_1
[...] a titolo mantenimento dei figli entro il 5 di ogni mese euro 600,00 mensili
(euro 300 a figlio) a decorrere dalla data del deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano (del
14.11.2017) da intendersi qui ritrascritte;
5. DISPONE che l'assegno unico sarà percepito in va esclusiva dalla ricorrente;
6. CONDANNA a pagamento in favore di [...] Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi Parte_1 oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai