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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 23/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Macerata alla Via Roma n. 151/C, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC dell'Avv. ZO LI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Modena alla Via San Carlo nn. 8/20, elettivamente domiciliata in
Campobasso alla Via Monsignor Bologna n. 18, presso lo studio dell'Avv. Mario Davì, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata e
1 ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
9.03.1963, terzo chiamato e contumace in primo grado, non costituito in appello altro appellato
Oggetto: violazione contrattuale – esecuzione di bonifico richiesto da soggetto non più autorizzato – restituzione somma e risarcimento danni, appello avverso la sentenza n.
570/2022 dell'8.06.2022 emessa dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 570/2022 dell'8.06.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con la chiamata in manleva del terzo quale ex amministratore della Controparte_2 società attrice, al fine di sentir condannare la banca convenuta alla restituzione della somma di €.6.000, previa dichiarazione di nullità ex art 1418 c.c. dell'operazione di bonifico disposta per il suddetto importo con addebito sul conto corrente della società attrice, da parte di soggetto non più autorizzato, oltre al risarcimento dei danni quantificati in €.
2.000 o in altra diversa somma da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 c.c., riscontrata dal giudicante la carenza probatoria in ordine all'avvenuto cambio di amministratore della società alla data di esecuzione del bonifico e alla relativa formale comunicazione della modifica nei confronti della banca, come contrattualmente previsto, ha rigettato le domande attoree e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per aver Parte_1 ritenuto non provata la domanda e non aver riscontrato la violazione dei principi di buona fede e diligenza nell'esecuzione del rapporto contrattuale da parte della banca, che ha eseguito il bonifico in contestazione mediante addebito della somma sul c/c della società attrice senza attentamente verificare l'attualità della legittimazione del soggetto che ha eseguito l'operazione e senza fornire la prova che il bonifico era stato richiesto da soggetto a ciò abilitato (ad esempio, su delega dell'amministratrice p.t.), essendo emerso in istruttoria che la banca era ben a conoscenza che alla data di esecuzione dell'operazione
(7.01.2020) non era più l'amministratore della società dal 14.10.2019, Controparte_2 quindi da quasi tre mesi, atteso che la nuova legale rappresentante, si è Persona_1 recata poco dopo la sua nomina presso la filiale della banca presso cui è intrattenuto il rapporto, al fine di comunicare formalmente la predetta modifica statutaria e, in tale
2 occasione, la banca ne ha raccolto la firma e fatto compilare il documento Informativa
Privacy per poi revocare, su richiesta della stessa, la firma del precedente amministratore;
è, inoltre, risultata per testi l'avvenuta comunicazione in data 28.11.2019, da parte della nuova amministratrice, della modifica suddetta direttamente allo sportello, come prevista dall'art. 4 del contratto di c/c in alternativa alla formale comunicazione scritta.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo specifico Controparte_1 le motivazioni oggetto del gravame e ravvisando la correttezza della sentenza impugnata per aver ritenuto la carenza probatoria in ordine ai fatti costitutivi della pretesa di parte attrice, facendo preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'appello per omessa specifica impugnazione (in conseguenza della mancata enunciazione ex art. 342, n. 1,
c.p.c.) del capo della sentenza che ha ritenuto non provata l'identità del soggetto che ha disposto il bonifico contestato, con la conseguenza che deve escludersi che il bonifico sia stato posto in essere da;
altrettanto correttamente il primo giudice ha Controparte_2 mandato la esente da responsabilità per negligenza, imperizia e violazione del CP_1 canone di buona fede, in mancanza di prova della circostanza della conoscenza che la banca dovesse o potesse avere circa l'avvenuto cambio di amministratore alla data del
7.01.2020, dovendo rilevare ai fini dell'adempimento contrattuale la prova documentale della specifica modalità di comunicazione prevista nel contratto, non sostituibile dalla produzione della visura della società e del modulo di “Informativa Privacy” sottoscritto dalla nuova legale rappresentante della società.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato in parte.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della sentenza impugnata -per mancata enunciazione ex art. 342, n. 1, c.p.c. delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado- nella parte in cui ha ritenuto la carenza probatoria sia in ordine all'identità del soggetto che ha disposto il bonifico contestato, sia in ordine alla circostanza che a disporlo sia stato
[...]
, assumendo parte appellata che in assenza di detta prova e della certezza che il CP_2 bonifico provenga da soggetto non legittimato, ogni altra censura della sentenza di primo grado sarebbe del tutto inammissibile.
Sull'argomento, l'univoco orientamento giurisprudenziale afferma che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., deve ritenersi
3 sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22502 del 23 ottobre 2014), “… richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza …” (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 17960 del 24 agosto 2007; cfr. anche Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16684 del 6 novembre 2003).
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017, tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione, che è quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano, nella specie, soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che anche le ragioni di gravame, le cui modalità di proposizione sono in contestazione, siano state inequivocabilmente e pienamente intese da parte appellata.
Ad ogni buon conto, dall'esame dell'atto di impugnazione emerge che parte appellante ha proposto, in realtà, un unico motivo d'appello, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della banca per aver violato gli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede, consentendo un'operazione non autorizzata poiché non proveniente dal legale rappresentante della società correntista o da altra persona da questi autorizzata: accertamento in relazione al quale la conoscenza della revoca dei poteri del precedente amministratore e successiva nomina del nuovo legale rappresentante, quale presupposto dell'azione di responsabilità, costituisce elemento imprescindibile dalla questione della identificazione del soggetto che ha disposto il bonifico in contestazione.
4 Osserva, in primis, il Collegio come, al fine di accertare la responsabilità della banca, vada ritenuta l'irrilevanza della specifica identità del soggetto che ha eseguito l'operazione, essendo dirimente la valutazione in merito all'assolvimento probatorio se la comunicazione della modifica del legale rappresentante della società, già in essere alla data del 7.01.2020 di esecuzione dell'operazione bancaria contestata, sia stata eseguita nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4 del contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti in data
10.10.2017, che prevede l'invio di formale comunicazione alla banca mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, alternativamente, mediante presentazione della comunicazione stessa allo sportello della filiale presso cui è intrattenuto il rapporto.
Ebbene, dall'esame del materiale istruttorio è emerso in modo incontrovertibile che al momento del compimento dell'operazione di bonifico il nuovo amministratore della società era già a far data dal 14.10.2019, che la predetta non aveva Persona_1 autorizzato alcun soggetto terzo a rappresentarla nei suoi rapporti d'affari con la banca, tanto che in occasione del suo primo accesso in filiale appena dopo la nomina ha provveduto a comunicare allo sportello la revoca del precedente amministratore e la modifica statutaria consistente nella propria nomina, oltre a rilasciare il suo specimen di firma e a sottoscrivere la informativa privacy, né risultando che la banca abbia provveduto alla raccolta anche di altre firme di eventuali delegati, come previsto proprio dal cit. art. 4 intitolato “Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza”.
Si profila, inoltre, l'irrilevanza dell'identità del soggetto che ha presentato alla banca la richiesta di bonifico (comunque ricavabile dalla contabile che descrive il movimento di
€.
6.000 a favore di per “trasferimento personale”), essendo pacifica la Controparte_2 circostanza che nessun altro soggetto fosse stato autorizzato dall'amministratrice pro- tempore, al momento del compimento dell'atto in contestazione (avvenuto il 7.01.2020), “a rappresentarla nei suoi rapporti d'affari con la banca”, di cui parte appellante domanda l'accertamento della responsabilità esclusivamente per aver eseguito un'operazione non autorizzata per essere la banca, a tale data, già a conoscenza del cambio di amministratore per averlo appreso dalla comunicazione formalmente presentata “allo sportello” dalla nuova amministratrice, in adempimento e nel pieno rispetto del suddetto art. 4 del contratto di c/c., nonché dalla visura camerale che riporta la modifica della carica di amministratore già dalla data del 26.11.2019.
Della consegna di tale formale documentazione, recepita dalla banca in uno con la raccolta dello specimen di firma e della sottoscrizione della informativa privacy in data 28.11.2019 rilasciate da parte di nella sua qualità di legale rappresentante di recente Persona_1
5 nomina, hanno riferito in modo univoco i testi escussi, così come dalle deposizioni testimoniali è emerso che la stessa nella giornata stessa del bonifico richiesto da Per_1 soggetto non autorizzato, si è tempestivamente recata in filiale chiedendo al Direttore la revoca immediata dell'operazione illegittima, che le era stata garantita in quanto imputabile all'errore non scusabile di un dipendente, ribadendo la richiesta di annullamento dell'operazione e immediato riaccredito della somma sia con e-mail inviata alle ore 17:09 alla casella elettronica della direzione della filiale della banca, sia con messaggio PEC dello stesso tenore inviato il giorno dopo alla casella PEC della banca, che l'ha regolarmente ricevuta: cfr. deposizioni rese all'udienza del 16.03.2022 da parte dei testi dottore commercialista della società e IT GO, dipendente e Testimone_1 socio al 10% di cui va esclusa l'eccepita incapacità a testimoniare (come da Corte di
Cassazione, sentenza n. 1595 del 28.01.2016), né si rilevano in atti elementi che compromettano la credibilità del teste.
Pertanto, dalla ricostruzione degli accadimenti, che trova convergente riscontro nella documentazione probatoria versata in atti, si evince la piena responsabilità della banca appellata che, in occasione della contestata vicenda, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, ha adoperato una condotta contraria ai principi di correttezza buona fede che, invero, devono presiedere al rapporto tra banca e cliente durante tutto il periodo di esecuzione del contratto. Il giudice di prime cure non ha valorizzato affatto la circostanza della dimostrazione della formale comunicazione della modifica statutaria del legale rappresentante della società avvenuta in una delle due forme espressamente ed alternativamente stabilite dal contratto, pur se non documentalmente, ma per testi e per deduzioni, quindi, con mezzi del tutto ammessi dal nostro ordinamento, né ponendo il contratto di c/c dei limiti alla prova dell'assolvimento di tale onere.
La Corte, tuttavia, rigetta la richiesta accessoria di “risarcimento dei danni da quantificarsi in Euro 2.000 o nella diversa maggiore o minore somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.” in quanto non provata, rilevata altresì la carenza dei presupposti di legge, non risultando oggettivamente impossibile o particolarmente difficile la dimostrazione del danno nel suo esatto ammontare, né potendo esso ritenersi in re ipsa, non avendo arte appellante offerto alcun elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Cass. 8.01.2016, n. 127; Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass. 22.02.2018, n. 4310;
6 Cass. 6.12.2018, n. 31546). Si veda anche Cass., ord. 18.03.2022, n. 8941, secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. dell'operazione di bonifico del 7.01.2020 e condanna parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, Controparte_1 della somma di €.6.000, oltre interessi dalla data di messa in mora al soddisfo.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva delle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/4 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 570/2022 Parte_1 dell'8.06.2022 emessa dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. dell'operazione di bonifico del 7.01.2020 e condanna parte appellata Controparte_1 alla restituzione, in favore di parte appellante della somma di €.6.000, oltre Parte_1 interessi dalla data di messa in mora al soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni in via equitativa, per quanto in motivazione;
- Compensa nella misura di 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellata al pagamento dei restanti 3/4; Controparte_1
- Liquida le spese di lite del primo grado di giudizio nell'ammontare di complessivi €.5.077
(di cui €.919 per studio controversia, €.777 per fase introduttiva, €.
1.680 per fase istruttoria ed €.
1.701 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Liquida le spese di lite del secondo grado in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Non luogo a provvedere in merito alle spese di lite nei confronti di , non Controparte_2 essendosi costituito in nessuno dei due gradi di giudizio;
7 - Autorizza la distrazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'Avv.
ZO LI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 10.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 23/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Macerata alla Via Roma n. 151/C, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC dell'Avv. ZO LI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Modena alla Via San Carlo nn. 8/20, elettivamente domiciliata in
Campobasso alla Via Monsignor Bologna n. 18, presso lo studio dell'Avv. Mario Davì, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata e
1 ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
9.03.1963, terzo chiamato e contumace in primo grado, non costituito in appello altro appellato
Oggetto: violazione contrattuale – esecuzione di bonifico richiesto da soggetto non più autorizzato – restituzione somma e risarcimento danni, appello avverso la sentenza n.
570/2022 dell'8.06.2022 emessa dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 570/2022 dell'8.06.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con la chiamata in manleva del terzo quale ex amministratore della Controparte_2 società attrice, al fine di sentir condannare la banca convenuta alla restituzione della somma di €.6.000, previa dichiarazione di nullità ex art 1418 c.c. dell'operazione di bonifico disposta per il suddetto importo con addebito sul conto corrente della società attrice, da parte di soggetto non più autorizzato, oltre al risarcimento dei danni quantificati in €.
2.000 o in altra diversa somma da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 c.c., riscontrata dal giudicante la carenza probatoria in ordine all'avvenuto cambio di amministratore della società alla data di esecuzione del bonifico e alla relativa formale comunicazione della modifica nei confronti della banca, come contrattualmente previsto, ha rigettato le domande attoree e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per aver Parte_1 ritenuto non provata la domanda e non aver riscontrato la violazione dei principi di buona fede e diligenza nell'esecuzione del rapporto contrattuale da parte della banca, che ha eseguito il bonifico in contestazione mediante addebito della somma sul c/c della società attrice senza attentamente verificare l'attualità della legittimazione del soggetto che ha eseguito l'operazione e senza fornire la prova che il bonifico era stato richiesto da soggetto a ciò abilitato (ad esempio, su delega dell'amministratrice p.t.), essendo emerso in istruttoria che la banca era ben a conoscenza che alla data di esecuzione dell'operazione
(7.01.2020) non era più l'amministratore della società dal 14.10.2019, Controparte_2 quindi da quasi tre mesi, atteso che la nuova legale rappresentante, si è Persona_1 recata poco dopo la sua nomina presso la filiale della banca presso cui è intrattenuto il rapporto, al fine di comunicare formalmente la predetta modifica statutaria e, in tale
2 occasione, la banca ne ha raccolto la firma e fatto compilare il documento Informativa
Privacy per poi revocare, su richiesta della stessa, la firma del precedente amministratore;
è, inoltre, risultata per testi l'avvenuta comunicazione in data 28.11.2019, da parte della nuova amministratrice, della modifica suddetta direttamente allo sportello, come prevista dall'art. 4 del contratto di c/c in alternativa alla formale comunicazione scritta.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo specifico Controparte_1 le motivazioni oggetto del gravame e ravvisando la correttezza della sentenza impugnata per aver ritenuto la carenza probatoria in ordine ai fatti costitutivi della pretesa di parte attrice, facendo preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'appello per omessa specifica impugnazione (in conseguenza della mancata enunciazione ex art. 342, n. 1,
c.p.c.) del capo della sentenza che ha ritenuto non provata l'identità del soggetto che ha disposto il bonifico contestato, con la conseguenza che deve escludersi che il bonifico sia stato posto in essere da;
altrettanto correttamente il primo giudice ha Controparte_2 mandato la esente da responsabilità per negligenza, imperizia e violazione del CP_1 canone di buona fede, in mancanza di prova della circostanza della conoscenza che la banca dovesse o potesse avere circa l'avvenuto cambio di amministratore alla data del
7.01.2020, dovendo rilevare ai fini dell'adempimento contrattuale la prova documentale della specifica modalità di comunicazione prevista nel contratto, non sostituibile dalla produzione della visura della società e del modulo di “Informativa Privacy” sottoscritto dalla nuova legale rappresentante della società.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato in parte.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della sentenza impugnata -per mancata enunciazione ex art. 342, n. 1, c.p.c. delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado- nella parte in cui ha ritenuto la carenza probatoria sia in ordine all'identità del soggetto che ha disposto il bonifico contestato, sia in ordine alla circostanza che a disporlo sia stato
[...]
, assumendo parte appellata che in assenza di detta prova e della certezza che il CP_2 bonifico provenga da soggetto non legittimato, ogni altra censura della sentenza di primo grado sarebbe del tutto inammissibile.
Sull'argomento, l'univoco orientamento giurisprudenziale afferma che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., deve ritenersi
3 sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22502 del 23 ottobre 2014), “… richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza …” (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 17960 del 24 agosto 2007; cfr. anche Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16684 del 6 novembre 2003).
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017, tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione, che è quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano, nella specie, soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che anche le ragioni di gravame, le cui modalità di proposizione sono in contestazione, siano state inequivocabilmente e pienamente intese da parte appellata.
Ad ogni buon conto, dall'esame dell'atto di impugnazione emerge che parte appellante ha proposto, in realtà, un unico motivo d'appello, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della banca per aver violato gli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede, consentendo un'operazione non autorizzata poiché non proveniente dal legale rappresentante della società correntista o da altra persona da questi autorizzata: accertamento in relazione al quale la conoscenza della revoca dei poteri del precedente amministratore e successiva nomina del nuovo legale rappresentante, quale presupposto dell'azione di responsabilità, costituisce elemento imprescindibile dalla questione della identificazione del soggetto che ha disposto il bonifico in contestazione.
4 Osserva, in primis, il Collegio come, al fine di accertare la responsabilità della banca, vada ritenuta l'irrilevanza della specifica identità del soggetto che ha eseguito l'operazione, essendo dirimente la valutazione in merito all'assolvimento probatorio se la comunicazione della modifica del legale rappresentante della società, già in essere alla data del 7.01.2020 di esecuzione dell'operazione bancaria contestata, sia stata eseguita nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4 del contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti in data
10.10.2017, che prevede l'invio di formale comunicazione alla banca mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, alternativamente, mediante presentazione della comunicazione stessa allo sportello della filiale presso cui è intrattenuto il rapporto.
Ebbene, dall'esame del materiale istruttorio è emerso in modo incontrovertibile che al momento del compimento dell'operazione di bonifico il nuovo amministratore della società era già a far data dal 14.10.2019, che la predetta non aveva Persona_1 autorizzato alcun soggetto terzo a rappresentarla nei suoi rapporti d'affari con la banca, tanto che in occasione del suo primo accesso in filiale appena dopo la nomina ha provveduto a comunicare allo sportello la revoca del precedente amministratore e la modifica statutaria consistente nella propria nomina, oltre a rilasciare il suo specimen di firma e a sottoscrivere la informativa privacy, né risultando che la banca abbia provveduto alla raccolta anche di altre firme di eventuali delegati, come previsto proprio dal cit. art. 4 intitolato “Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza”.
Si profila, inoltre, l'irrilevanza dell'identità del soggetto che ha presentato alla banca la richiesta di bonifico (comunque ricavabile dalla contabile che descrive il movimento di
€.
6.000 a favore di per “trasferimento personale”), essendo pacifica la Controparte_2 circostanza che nessun altro soggetto fosse stato autorizzato dall'amministratrice pro- tempore, al momento del compimento dell'atto in contestazione (avvenuto il 7.01.2020), “a rappresentarla nei suoi rapporti d'affari con la banca”, di cui parte appellante domanda l'accertamento della responsabilità esclusivamente per aver eseguito un'operazione non autorizzata per essere la banca, a tale data, già a conoscenza del cambio di amministratore per averlo appreso dalla comunicazione formalmente presentata “allo sportello” dalla nuova amministratrice, in adempimento e nel pieno rispetto del suddetto art. 4 del contratto di c/c., nonché dalla visura camerale che riporta la modifica della carica di amministratore già dalla data del 26.11.2019.
Della consegna di tale formale documentazione, recepita dalla banca in uno con la raccolta dello specimen di firma e della sottoscrizione della informativa privacy in data 28.11.2019 rilasciate da parte di nella sua qualità di legale rappresentante di recente Persona_1
5 nomina, hanno riferito in modo univoco i testi escussi, così come dalle deposizioni testimoniali è emerso che la stessa nella giornata stessa del bonifico richiesto da Per_1 soggetto non autorizzato, si è tempestivamente recata in filiale chiedendo al Direttore la revoca immediata dell'operazione illegittima, che le era stata garantita in quanto imputabile all'errore non scusabile di un dipendente, ribadendo la richiesta di annullamento dell'operazione e immediato riaccredito della somma sia con e-mail inviata alle ore 17:09 alla casella elettronica della direzione della filiale della banca, sia con messaggio PEC dello stesso tenore inviato il giorno dopo alla casella PEC della banca, che l'ha regolarmente ricevuta: cfr. deposizioni rese all'udienza del 16.03.2022 da parte dei testi dottore commercialista della società e IT GO, dipendente e Testimone_1 socio al 10% di cui va esclusa l'eccepita incapacità a testimoniare (come da Corte di
Cassazione, sentenza n. 1595 del 28.01.2016), né si rilevano in atti elementi che compromettano la credibilità del teste.
Pertanto, dalla ricostruzione degli accadimenti, che trova convergente riscontro nella documentazione probatoria versata in atti, si evince la piena responsabilità della banca appellata che, in occasione della contestata vicenda, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, ha adoperato una condotta contraria ai principi di correttezza buona fede che, invero, devono presiedere al rapporto tra banca e cliente durante tutto il periodo di esecuzione del contratto. Il giudice di prime cure non ha valorizzato affatto la circostanza della dimostrazione della formale comunicazione della modifica statutaria del legale rappresentante della società avvenuta in una delle due forme espressamente ed alternativamente stabilite dal contratto, pur se non documentalmente, ma per testi e per deduzioni, quindi, con mezzi del tutto ammessi dal nostro ordinamento, né ponendo il contratto di c/c dei limiti alla prova dell'assolvimento di tale onere.
La Corte, tuttavia, rigetta la richiesta accessoria di “risarcimento dei danni da quantificarsi in Euro 2.000 o nella diversa maggiore o minore somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.” in quanto non provata, rilevata altresì la carenza dei presupposti di legge, non risultando oggettivamente impossibile o particolarmente difficile la dimostrazione del danno nel suo esatto ammontare, né potendo esso ritenersi in re ipsa, non avendo arte appellante offerto alcun elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Cass. 8.01.2016, n. 127; Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass. 22.02.2018, n. 4310;
6 Cass. 6.12.2018, n. 31546). Si veda anche Cass., ord. 18.03.2022, n. 8941, secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. dell'operazione di bonifico del 7.01.2020 e condanna parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, Controparte_1 della somma di €.6.000, oltre interessi dalla data di messa in mora al soddisfo.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva delle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/4 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 570/2022 Parte_1 dell'8.06.2022 emessa dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. dell'operazione di bonifico del 7.01.2020 e condanna parte appellata Controparte_1 alla restituzione, in favore di parte appellante della somma di €.6.000, oltre Parte_1 interessi dalla data di messa in mora al soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni in via equitativa, per quanto in motivazione;
- Compensa nella misura di 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellata al pagamento dei restanti 3/4; Controparte_1
- Liquida le spese di lite del primo grado di giudizio nell'ammontare di complessivi €.5.077
(di cui €.919 per studio controversia, €.777 per fase introduttiva, €.
1.680 per fase istruttoria ed €.
1.701 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Liquida le spese di lite del secondo grado in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Non luogo a provvedere in merito alle spese di lite nei confronti di , non Controparte_2 essendosi costituito in nessuno dei due gradi di giudizio;
7 - Autorizza la distrazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'Avv.
ZO LI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 10.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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