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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 04/06/2025
All'udienza del 04/06/2025 sono presenti:
l'avvocato Luca Inserra per parte opponente;
l'avvocato Angelo Sferlazzo, in sostituzione dell'avvocato Pesenti, per parte opposta.
L'avvocato Inserra insiste preliminarmente nelle richieste istruttorie.
L'avvocato Sferlazzo si oppone alla richiesta di ammissione di mezzi istruttori e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e istanze nuove.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti di causa e discutono la causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3873/2017 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
1 , nato a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Inserra, giusta procura in atti
opponenti contro con sede legale in Mestre (VE), via Terraglio n. 63, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Marco Pesenti, giusta procura in atti opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 14.02.2017, e , il Parte_1 Parte_2
primo quale debitore principale e la seconda quale garante, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5930/2016 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale la ha intimato ad entrambi in solido il pagamento dell'importo di euro Controparte_1
52.738,45, quale saldo debitore del finanziamento n. 35488818, oltre interessi al tasso contrattuale di mora sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. Gli odierni opponenti hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, la nullità del contratto per difetto di forma, ai sensi dell'art. 117 TUB, l'applicazione di interessi usurari e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
Con comparsa di risposta depositata il 04.05.2018 si è costituita la Controparte_1
contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 05.02.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione. Indi, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, la domanda di adempimento proposta in via monitoria da Controparte_1
trae origine dal contratto di credito al consumo n. 35488818, stipulato in data 22.05.2009 tra e e la con cui è stato concesso ai predetti Parte_1 Parte_2 Controparte_2
2 un finanziamento di euro 25.346,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili di euro 287,50
ciascuna.
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata.
3.1 Con il primo motivo di opposizione e hanno eccepito il Parte_1 Parte_2 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, evidenziando, in particolare, il mancato deposito di tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
La doglianza non è fondata.
Ed invero, la banca ha puntualmente assolto, già in fase monitoria, all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, allegando non solo il contratto di finanziamento, ma anche gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, dai quali emerge il saldo debitore maturato, ed un prospetto di dettaglio degli interessi di mora.
Peraltro, sia gli estratti conto che il prospetto dettagliato degli interessi di mora non sono stati specificamente contestati ex art. 115 c.p.c. con riguardo al quantum richiesto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di esibizione di tutta la documentazione contrattuale e contabile afferente al rapporto in contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non
è stata ritenuta necessaria, dovendosi ritenere compiutamente assolto l'onere probatorio incombente sulla banca.
3.2 Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti hanno contestato la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della banca.
La doglianza non è fondata.
È noto che sulla questione relativa alla validità del contratto sottoscritto solo dal cliente e non anche da colui che rappresenta l'istituto bancario, le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma
scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi
rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario,
il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad
3 assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle
modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire
in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB,
secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n. 9196/2021).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, anche per i contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità
per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il contratto di finanziamento è stato sottoscritto non solo dal debitore ma anche dalla banca (doc. 2 fascicolo monitorio). Pertanto, in disparte la validità del contratto c.d. monofirma ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la doglianza si presenta del tutto infondata e va rigettata.
3.3 Non è fondato il motivo di opposizione concernente l'applicazione di interessi usurari.
Ed invero, premesso che dall'esame del contratto di finanziamento e del relativo documento di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così,
Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno adempiuto all'onere di allegazione su di loro incombente, essendosi limitati ad una prospettazione assolutamente generica concernente il superamento del tasso usurario senza indicare né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti.
4 Peraltro, non sussistono elementi per ritenere che possa essere stato superato il tasso soglia neanche con riferimento agli interessi moratori, in quanto parte opponente si è limitata in modo del tutto generico a dedurre il carattere usurario della pattuizione relativa agli interessi moratori senza contestare specificamente il prospetto di dettaglio allegato dall'opposta (doc.
8 fascicolo monitorio).
Non va trascurato, infine, che il tasso di mora pattuito in contratto è pari al 10% annuo, importo inferiore al limite previsto dal d.m. 26.3.2009 per la categoria di “credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving” oltre i limiti di euro 5.000, limite pari a 14,55 (9,70 aumentato della metà).
In tale contesto, la richiesta di CTU è stata correttamente reputata esplorativa e, come tale, è
stata disattesa.
3.4 Non merita accoglimento la doglianza relativa all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
È noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15130/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato
tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per
violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e va rigettata. Parte_1 Parte_2
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a., somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria nonché del mancato deposito di memorie conclusionali conseguente all'adozione della modalità decisoria di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
5 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3873/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5930/2016 proposta da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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Quarta Sezione Civile
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VERBALE DI UDIENZA DEL 04/06/2025
All'udienza del 04/06/2025 sono presenti:
l'avvocato Luca Inserra per parte opponente;
l'avvocato Angelo Sferlazzo, in sostituzione dell'avvocato Pesenti, per parte opposta.
L'avvocato Inserra insiste preliminarmente nelle richieste istruttorie.
L'avvocato Sferlazzo si oppone alla richiesta di ammissione di mezzi istruttori e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e istanze nuove.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti di causa e discutono la causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3873/2017 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
1 , nato a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Inserra, giusta procura in atti
opponenti contro con sede legale in Mestre (VE), via Terraglio n. 63, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Marco Pesenti, giusta procura in atti opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 14.02.2017, e , il Parte_1 Parte_2
primo quale debitore principale e la seconda quale garante, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5930/2016 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale la ha intimato ad entrambi in solido il pagamento dell'importo di euro Controparte_1
52.738,45, quale saldo debitore del finanziamento n. 35488818, oltre interessi al tasso contrattuale di mora sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. Gli odierni opponenti hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, la nullità del contratto per difetto di forma, ai sensi dell'art. 117 TUB, l'applicazione di interessi usurari e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
Con comparsa di risposta depositata il 04.05.2018 si è costituita la Controparte_1
contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 05.02.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione. Indi, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, la domanda di adempimento proposta in via monitoria da Controparte_1
trae origine dal contratto di credito al consumo n. 35488818, stipulato in data 22.05.2009 tra e e la con cui è stato concesso ai predetti Parte_1 Parte_2 Controparte_2
2 un finanziamento di euro 25.346,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili di euro 287,50
ciascuna.
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata.
3.1 Con il primo motivo di opposizione e hanno eccepito il Parte_1 Parte_2 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, evidenziando, in particolare, il mancato deposito di tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
La doglianza non è fondata.
Ed invero, la banca ha puntualmente assolto, già in fase monitoria, all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, allegando non solo il contratto di finanziamento, ma anche gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, dai quali emerge il saldo debitore maturato, ed un prospetto di dettaglio degli interessi di mora.
Peraltro, sia gli estratti conto che il prospetto dettagliato degli interessi di mora non sono stati specificamente contestati ex art. 115 c.p.c. con riguardo al quantum richiesto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di esibizione di tutta la documentazione contrattuale e contabile afferente al rapporto in contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non
è stata ritenuta necessaria, dovendosi ritenere compiutamente assolto l'onere probatorio incombente sulla banca.
3.2 Con il secondo motivo di opposizione, gli opponenti hanno contestato la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della banca.
La doglianza non è fondata.
È noto che sulla questione relativa alla validità del contratto sottoscritto solo dal cliente e non anche da colui che rappresenta l'istituto bancario, le sezioni unite hanno risolto un contrasto formatosi in materia di intermediazione finanziaria, affermando che "il requisito della forma
scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi
rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario,
il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898). Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad
3 assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle
modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire
in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB,
secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale” (tra le tante, Cass. n. 9196/2021).
In applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, anche per i contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina nullità
per difetto di forma scritta, laddove il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi presumere il consenso della banca alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'apertura del conto e l'invio degli estratti conto.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il contratto di finanziamento è stato sottoscritto non solo dal debitore ma anche dalla banca (doc. 2 fascicolo monitorio). Pertanto, in disparte la validità del contratto c.d. monofirma ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la doglianza si presenta del tutto infondata e va rigettata.
3.3 Non è fondato il motivo di opposizione concernente l'applicazione di interessi usurari.
Ed invero, premesso che dall'esame del contratto di finanziamento e del relativo documento di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così,
Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno adempiuto all'onere di allegazione su di loro incombente, essendosi limitati ad una prospettazione assolutamente generica concernente il superamento del tasso usurario senza indicare né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti.
4 Peraltro, non sussistono elementi per ritenere che possa essere stato superato il tasso soglia neanche con riferimento agli interessi moratori, in quanto parte opponente si è limitata in modo del tutto generico a dedurre il carattere usurario della pattuizione relativa agli interessi moratori senza contestare specificamente il prospetto di dettaglio allegato dall'opposta (doc.
8 fascicolo monitorio).
Non va trascurato, infine, che il tasso di mora pattuito in contratto è pari al 10% annuo, importo inferiore al limite previsto dal d.m. 26.3.2009 per la categoria di “credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving” oltre i limiti di euro 5.000, limite pari a 14,55 (9,70 aumentato della metà).
In tale contesto, la richiesta di CTU è stata correttamente reputata esplorativa e, come tale, è
stata disattesa.
3.4 Non merita accoglimento la doglianza relativa all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
È noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15130/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato
tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per
violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e va rigettata. Parte_1 Parte_2
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a., somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria nonché del mancato deposito di memorie conclusionali conseguente all'adozione della modalità decisoria di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
5 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3873/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5930/2016 proposta da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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