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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASIELLO Parte_1 C.F._1 DONATO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARCANGELO Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta nell'avere incautamente erogato ad CP_2 la somma di € 232.253,84 altrimenti destinata all'attrice, in virtù del contratto di CP_3 compravendita del 17.09.2007 e per l'effetto condannarla alla relativa restituzione oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti, commisurati nella complessiva somma di € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto ingiusto fino al soddisfo”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto in fatto che con atto per notar del 17.9.2007 Per_1 (rep. 61876 racc. 27622) ha alienato alla società la proprietà di alcuni immobili verso il CP_3 corrispettivo complessivo di euro 430.000,00; che all'art. 3 del contratto di compravendita le parti hanno pattuito che una quota parte del prezzo pari ad euro 232.253,84 sarebbe stata pagata da CP_3 Contr mediante il netto ricavo di un mutuo ipotecario da contrarre successivamente con la con pagina 1 di 3 l'impegno della società acquirente a conferire alla banca mutuante mandato irrevocabile di pagamento in favore della parte venditrice;
che con successivo atto per notar del 21.9.2007 (rep. 61888 Per_1 Contr racc. 27628) la ha concesso alla un mutuo fondiario di euro 450.000,00, con CP_3 l'intervento di essa attrice quale terza datrice di ipoteca;
che tuttavia la banca, anziché versare direttamente una parte della somma mutuata in favore di essa attrice a copertura del prezzo della precedente vendita immobiliare, l'ha erogata interamente alla società mutuataria poi fallita, determinando il mancato soddisfacimento del credito contrattuale derivante dal contratto di compravendita;
che in tal modo la banca ha violato i doveri di diligenza professionale e di buona fede, discendendone una sua responsabilità a titolo contrattuale per inosservanza degli obblighi di protezione derivanti dal contatto sociale qualificato intercorso con essa attrice o a titolo extracontrattuale per violazione del dovere generale di neminem laedere; che ai fini dell'accertamento della responsabilità Contr della banca mutuante va considerato che il notaio ha tempestivamente trasmesso alla Per_1 una copia autentica del contratto di compravendita del 17.9.2007 e che tra i due contratti di compravendita e di mutuo è configurabile un collegamento negoziale in senso tecnico. Contr La si é costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Risulta agli atti (cfr. all. 9 fascicolo di parte attrice) che la , con reclamo scritto del Parte_1 2.3.2017, e dunque prima del compimento del termine di prescrizione decennale decorrente dalla data Contr dell'atto integrativo di quietanza e frazionamento del mutuo (28.8.2008), ha contestato alla il mancato versamento in suo favore della somma di euro 232.253,84 qualificando già in quella sede la condotta omissiva dell'Istituto di Credito come “grave illecito”.
Nel merito, va preliminarmente osservato in tesi generale che, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, è invece necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Proprio questo secondo requisito postula, alternativamente, o l'identità soggettiva tra le parti dell'uno e dell'altro accordo, oppure la consapevole e fattiva adesione del contraente del contratto dipendente all'accordo (rispetto al quale egli è terzo) che lo pregiudicherebbe. Invero, benché l'identità delle parti dei due negozi non sia requisito imprescindibile per il loro collegamento negoziale, ove difetti tale identità, "l'intento delle parti di consentire a un tale collegamento richiede una prova rigorosa, perché in questi casi è ben più probabile che l'unitarietà del risultato perseguito da uno soltanto dei contraenti non determini un'interdipendenza funzionale" (nei termini, ex plurimis Cass. Civ. 25.11.1998, n. 11942). L'applicazione del principio simul stabunt simul cadent presuppone quindi sul piano oggettivo una ragione pratica ulteriore e distinta da quella dei singoli contratti in sé considerati e, sul piano soggettivo, l'oggettivizzazione, da parte dei contraenti coinvolti, del comune intento pratico e della volontà di coordinamento teleologico dei contratti. Ove tali elementi non siano oggettivamente apprezzabili, un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi, il quale, essendo res inter alios acta, neque nocet neque prodest.
Ora, nel caso di specie non è ravvisabile un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del 17.9.2007 ed il successivo contratto di mutuo del 21.9.2007. pagina 2 di 3 Infatti, non vi è identità tra le parti dei due negozi e, soprattutto, nel contratto di mutuo fondiario del 21.9.2007 non vi è alcun riferimento al precedente contratto di compravendita stipulato tra la e la Parte_1 CP_3
Nel contratto di mutuo del 21.9.2007 manca del tutto la necessaria oggettivizzazione della volontà di coordinamento teleologico con il precedente atto di vendita immobiliare.
La restando inadempiente rispetto allo specifico impegno assunto nei confronti della CP_3
all'art. 3 del contratto di vendita del 17.9.2007, non ha conferito alla banca mutuante un Parte_1 mandato di pagamento in favore della venditrice, e neppure ha autorizzato la banca ad erogare direttamente in favore della venditrice una parte della somma mutuata. Pertanto, legittimamente la Contr ha erogato la somma alla , unica parte mutuataria. CP_3
Alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale è configurabile in capo alla banca convenuta.
Infatti, per quanto sopra esposto, alcuna relazione negoziale – neppure nella forma di un contatto Contr sociale qualificato - è intercorsa tra la e la idonea a far sorgere in capo alla banca un Parte_1 obbligo di versamento diretto della somma mutuata in favore dell'odierna attrice. Al riguardo, è appena il caso di aggiungere che la figura del cd. contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi è stata delineata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto in riferimento a fattispecie del tutto peculiari, quale quella relativa alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, laddove il rapporto contrattuale che si istituisce tra il medico e la partoriente riverbera per sua natura effetti diretti anche nei confronti dei congiunti del concepito.
Neppure è ravvisabile una responsabilità extracontrattuale della banca per violazione del dovere generale di neminem laedere, non essendo individuabile a monte un obbligo giuridico di agire dalla cui violazione far discendere una responsabilità ex art. 2043 c.c. per colpa omissiva dell'istituto di credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la non particolare complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale delle difese espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 6023,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.9.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASIELLO Parte_1 C.F._1 DONATO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARCANGELO Controparte_1 P.IVA_1 MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_2 delle seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta nell'avere incautamente erogato ad CP_2 la somma di € 232.253,84 altrimenti destinata all'attrice, in virtù del contratto di CP_3 compravendita del 17.09.2007 e per l'effetto condannarla alla relativa restituzione oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti, commisurati nella complessiva somma di € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto ingiusto fino al soddisfo”.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto in fatto che con atto per notar del 17.9.2007 Per_1 (rep. 61876 racc. 27622) ha alienato alla società la proprietà di alcuni immobili verso il CP_3 corrispettivo complessivo di euro 430.000,00; che all'art. 3 del contratto di compravendita le parti hanno pattuito che una quota parte del prezzo pari ad euro 232.253,84 sarebbe stata pagata da CP_3 Contr mediante il netto ricavo di un mutuo ipotecario da contrarre successivamente con la con pagina 1 di 3 l'impegno della società acquirente a conferire alla banca mutuante mandato irrevocabile di pagamento in favore della parte venditrice;
che con successivo atto per notar del 21.9.2007 (rep. 61888 Per_1 Contr racc. 27628) la ha concesso alla un mutuo fondiario di euro 450.000,00, con CP_3 l'intervento di essa attrice quale terza datrice di ipoteca;
che tuttavia la banca, anziché versare direttamente una parte della somma mutuata in favore di essa attrice a copertura del prezzo della precedente vendita immobiliare, l'ha erogata interamente alla società mutuataria poi fallita, determinando il mancato soddisfacimento del credito contrattuale derivante dal contratto di compravendita;
che in tal modo la banca ha violato i doveri di diligenza professionale e di buona fede, discendendone una sua responsabilità a titolo contrattuale per inosservanza degli obblighi di protezione derivanti dal contatto sociale qualificato intercorso con essa attrice o a titolo extracontrattuale per violazione del dovere generale di neminem laedere; che ai fini dell'accertamento della responsabilità Contr della banca mutuante va considerato che il notaio ha tempestivamente trasmesso alla Per_1 una copia autentica del contratto di compravendita del 17.9.2007 e che tra i due contratti di compravendita e di mutuo è configurabile un collegamento negoziale in senso tecnico. Contr La si é costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Risulta agli atti (cfr. all. 9 fascicolo di parte attrice) che la , con reclamo scritto del Parte_1 2.3.2017, e dunque prima del compimento del termine di prescrizione decennale decorrente dalla data Contr dell'atto integrativo di quietanza e frazionamento del mutuo (28.8.2008), ha contestato alla il mancato versamento in suo favore della somma di euro 232.253,84 qualificando già in quella sede la condotta omissiva dell'Istituto di Credito come “grave illecito”.
Nel merito, va preliminarmente osservato in tesi generale che, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, è invece necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Proprio questo secondo requisito postula, alternativamente, o l'identità soggettiva tra le parti dell'uno e dell'altro accordo, oppure la consapevole e fattiva adesione del contraente del contratto dipendente all'accordo (rispetto al quale egli è terzo) che lo pregiudicherebbe. Invero, benché l'identità delle parti dei due negozi non sia requisito imprescindibile per il loro collegamento negoziale, ove difetti tale identità, "l'intento delle parti di consentire a un tale collegamento richiede una prova rigorosa, perché in questi casi è ben più probabile che l'unitarietà del risultato perseguito da uno soltanto dei contraenti non determini un'interdipendenza funzionale" (nei termini, ex plurimis Cass. Civ. 25.11.1998, n. 11942). L'applicazione del principio simul stabunt simul cadent presuppone quindi sul piano oggettivo una ragione pratica ulteriore e distinta da quella dei singoli contratti in sé considerati e, sul piano soggettivo, l'oggettivizzazione, da parte dei contraenti coinvolti, del comune intento pratico e della volontà di coordinamento teleologico dei contratti. Ove tali elementi non siano oggettivamente apprezzabili, un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi, il quale, essendo res inter alios acta, neque nocet neque prodest.
Ora, nel caso di specie non è ravvisabile un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del 17.9.2007 ed il successivo contratto di mutuo del 21.9.2007. pagina 2 di 3 Infatti, non vi è identità tra le parti dei due negozi e, soprattutto, nel contratto di mutuo fondiario del 21.9.2007 non vi è alcun riferimento al precedente contratto di compravendita stipulato tra la e la Parte_1 CP_3
Nel contratto di mutuo del 21.9.2007 manca del tutto la necessaria oggettivizzazione della volontà di coordinamento teleologico con il precedente atto di vendita immobiliare.
La restando inadempiente rispetto allo specifico impegno assunto nei confronti della CP_3
all'art. 3 del contratto di vendita del 17.9.2007, non ha conferito alla banca mutuante un Parte_1 mandato di pagamento in favore della venditrice, e neppure ha autorizzato la banca ad erogare direttamente in favore della venditrice una parte della somma mutuata. Pertanto, legittimamente la Contr ha erogato la somma alla , unica parte mutuataria. CP_3
Alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale è configurabile in capo alla banca convenuta.
Infatti, per quanto sopra esposto, alcuna relazione negoziale – neppure nella forma di un contatto Contr sociale qualificato - è intercorsa tra la e la idonea a far sorgere in capo alla banca un Parte_1 obbligo di versamento diretto della somma mutuata in favore dell'odierna attrice. Al riguardo, è appena il caso di aggiungere che la figura del cd. contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi è stata delineata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto in riferimento a fattispecie del tutto peculiari, quale quella relativa alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, laddove il rapporto contrattuale che si istituisce tra il medico e la partoriente riverbera per sua natura effetti diretti anche nei confronti dei congiunti del concepito.
Neppure è ravvisabile una responsabilità extracontrattuale della banca per violazione del dovere generale di neminem laedere, non essendo individuabile a monte un obbligo giuridico di agire dalla cui violazione far discendere una responsabilità ex art. 2043 c.c. per colpa omissiva dell'istituto di credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la non particolare complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale delle difese espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 6023,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.9.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3