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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 15574/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Angela Arena Presidente rel.
Dott.ssa Roberta De Luca Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15574/2022 promossa da:
(C.F. ; pec: , Parte_1 C.F._1 Email_1
elett.te dom.to in Montoro (AV), alla Via Prato 20, presso il suo studio e da sé medesimo difeso ex. art. 86 c.p.c
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come verbale dell'udienza del 07.02.2025 cui si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.06.2022, Parte_2
proponeva querela di falso al fine di sentir dichiarare la falsità della firma apposta sull' avviso di ricevimento di notifica di un'ingiunzione di pagamento, distinta col nr.
334065584494/2013, emessa dalla assunta come notificata in data Controparte_1
20.03.2019, prodotta dal costituito tra Controparte_2
ed (concessionario della riscossione delle entrate della Controparte_3 CP_4
nel giudizio incardinato innanzi alla Commissione Tributaria Controparte_1
Provinciale di Napoli, recante r.g. 2957/2021.
A sostegno dell'azione, il querelante deduceva che “la firma apposta sull'avviso di ricevimento dell'ingiunzione, indicato espressamente come ricevuto dal destinatario persona fisica “apparentemente” riferibile al destinatario , risulta del Parte_1
tutto apocrifa e se ne contesta e disconosce, pertanto, la relativa veridicità”.
All'udienza del 25.10.2022, il giudice, rilevata la mancata costituzione della CP_1
ancorché ritualmente citata, ne dichiarava la contumacia e ordinava all'ente
[...]
convenuto il deposito in cancelleria dell'originale dell'avviso di ricevimento dell'ingiunzione di pagamento n.r.00334065584494/2013, a norma degli artt. 210 c.pc. e
95 disp.att. cpc.
Rilevata l'inottemperanza dell'ordine di esibizione, con ordinanza del 14.03.2023 il giudice disponeva il sequestro del documento ut supra individuato ex art. 224 c.p.c, che veniva assunto al processo solo all'udienza del 19.01.2024, nella quale si procedeva a formare processo verbale di deposito del documento -in originale- oggetto di querela davanti al G.I. ed alla presenza del Pubblico Ministero – sede. pagina 2 di 6 1. Ai fini della preliminare valutazione di ammissibilità della querela di falso, va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Suprema Corte qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi (anche solo di preavvisi) con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, che concerne, quindi, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., bensì soltanto il regolamento postale (cfr. da ultimo Cass. n. 1686/2023; conf. Cass. n. 2339/2021 nonché Cass. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
In tali ipotesi si deve applicare ratione temporis il regolamento postale allegato al DM 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, all'art. 21, stabilisce, per gli invii raccomandati, che “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”. E l'art. 26 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa in esame, non prevede, poi, alcuna identificazione del consegnatario del plico: non va, difatti, redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass., Sez. V, sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass., Sez. V, sentenza n. 14501 del
15/07/2016), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario
(cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
pagina 3 di 6 L'identificazione è, invece, richiesta solo per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
È, dunque sufficiente, ai fini qui considerati, che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 1906/2008; conf. n. 25128/2013).
2. Dunque, per tutto quanto sin qui argomentato, è dirimente distinguere tra la notifica eseguita a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., per la quale trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 890/1982 e la notifica eseguita a mezzo posta ed in modo diretto da parte dell'Ente impositore al soggetto destinatario.
Ebbene, solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982, è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale, come detto, trova applicazione la diversa disciplina del citato regolamento postale è sufficiente, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
Detto in altri termini, come, di recente, affermato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la
pagina 4 di 6 notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi del D.M. n.
9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario” di tal che, aggiunge la Corte, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé” (cfr. Cass. n. 1686/2023).
Ebbene, nel caso sub iudice, il querelante contestava, non già l'avvenuta consegna del documento, bensì esclusivamente la sottoscrizione apposta sullo spazio destinato ad ospitare la “Firma per esteso del ricevente” della relata di notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall'ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 L. 890/82 (Modello 23-L, cartolina verde).
Pertanto, avendo la querela presentata da ad oggetto una circostanza dell'atto Parte_1
non avente natura fidefacente, quale la paternità della firma apposta al documento, in applicazione dei principi ut supra richiamati, la domanda va dichiarata inammissibile.
3. Attesa la declaratoria di inammissibilità della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 226 cod. proc. civ. la cui efficacia è però subordinata, come prescrive l'art. 227 cod. proc. civ., al previo passaggio in giudicato della stessa. Pertanto, occorre ordinare alla Cancelleria di provvedere, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla restituzione, in favore della del documento impugnato di falso, Controparte_1
attualmente custodito in cassaforte.
4. In applicazione dell'art.226 c.p.c. l'attore va condannato al pagamento in favore della delle Ammende della pena pecuniaria nella misura massima prevista, pari a CP_5
euro 20,00 ed essendo stato depositato l'originale del documento oggetto di querela pagina 5 di 6 in data 17.02.23, se ne dispone la restituzione, nonché l'annotazione sullo stesso dell'emanando provvedimento.
5. Stante la contumacia dell'ente convenuto, si dichiarano non ripetibili le spese del giudizio.
6. Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico
Ministero- sede per le valutazioni di sua competenza in quanto interventore ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15574/2022 r.g.a.c, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda giudiziale;
2. Dichiara non ripetibili le spese di giudizio, stante la contumacia dell'ente convenuto;
3. Condanna a pagare in favore della la pena Parte_1 Controparte_6
pecuniaria di € 20,00;
4. Dispone che, a cura della cancelleria, sia restituito l'originale del documento oggetto di querela alla , e che sullo stesso venga fatta Controparte_1
menzione dell'emanando provvedimento;
5. Dispone che l'esecuzione delle statuizioni sub 4) e 5) avvenga successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
6. Dispone che, a cura della cancelleria, sia trasmessa al P.M.-sede copia della presente sentenza
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 15\4\25
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Angela Arena
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