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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 9206/23
TRA
nata a Sant'Antimo il [...], in [...] Parte_1 erede di nato l'[...] a [...] e deceduto il Persona_1
20.03.2023, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.07.2023 la parte ricorrente in epigrafe deduceva che il proprio de cuius aveva inoltrato in data 18.03.2019 domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che la Commissione Sanitaria non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti previsti per la richiesta indennità; di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con provvedimento di rigetto per mancato deposito della domanda amministrativa e del certificato medico allegato.
Ciò premesso la parte istante ha chiesto l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e 291/88 con condanna dell' al pagamento dei ratei, oltre accessori e spese di CP_1 lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Acquisita la documentazione in atti ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivi della decisione
La proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. costituisce condizione di procedibilità del presente giudizio.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.08.2022 e sino al 20.03.2023, data del decesso.
Il c.t.u. ha accertato che il sig. era affetto dalle Persona_1 patologie come analiticamente descritte nella relazione di consulenza.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al
D.M. 5/2/92, determinavano la totale inabilità lavorativa del ricorrente e l'impossibilità di senza l'aiuto permanente Parte_2 di un accompagnatore e l'incapacità di ATTENDERE agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. *****
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. n.18 del 1980, è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari di invalidità, mentre non è richiesta anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, che costituisce un elemento esterno alla fattispecie, che non preclude il riconoscimento del diritto all'indennità, ma solo l'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore
(Cass. 7917 del 20/7/1995).
Né tantomeno è necessario che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione della pensione d'inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli art. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118) atteso che la
"finalità del beneficio è quella d'incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione, e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso" (Cass. 10480 del 7/12/1994, Cass. 4641 del 16/04/1992).
*****
I ratei devono essere maggiorati di interessi al saggio legale, in applicazione del disposto dell'art. 16 della legge 412/1991, a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese di parte ricorrente e le spese di C.T.U. si pongono integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con il ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara dovuta l'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente, pro quota, dal 1.08.2022 e sino al 20.03.3023. Condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 1.050,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e Cpa, con attribuzione.
Pone a carico dell' le spese di Ctu, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Aversa 27.03.2025
Il Giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 9206/23
TRA
nata a Sant'Antimo il [...], in [...] Parte_1 erede di nato l'[...] a [...] e deceduto il Persona_1
20.03.2023, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.07.2023 la parte ricorrente in epigrafe deduceva che il proprio de cuius aveva inoltrato in data 18.03.2019 domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che la Commissione Sanitaria non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti previsti per la richiesta indennità; di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con provvedimento di rigetto per mancato deposito della domanda amministrativa e del certificato medico allegato.
Ciò premesso la parte istante ha chiesto l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e 291/88 con condanna dell' al pagamento dei ratei, oltre accessori e spese di CP_1 lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Acquisita la documentazione in atti ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivi della decisione
La proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. costituisce condizione di procedibilità del presente giudizio.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.08.2022 e sino al 20.03.2023, data del decesso.
Il c.t.u. ha accertato che il sig. era affetto dalle Persona_1 patologie come analiticamente descritte nella relazione di consulenza.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al
D.M. 5/2/92, determinavano la totale inabilità lavorativa del ricorrente e l'impossibilità di senza l'aiuto permanente Parte_2 di un accompagnatore e l'incapacità di ATTENDERE agli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. *****
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. n.18 del 1980, è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari di invalidità, mentre non è richiesta anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, che costituisce un elemento esterno alla fattispecie, che non preclude il riconoscimento del diritto all'indennità, ma solo l'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore
(Cass. 7917 del 20/7/1995).
Né tantomeno è necessario che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione della pensione d'inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli art. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118) atteso che la
"finalità del beneficio è quella d'incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione, e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso" (Cass. 10480 del 7/12/1994, Cass. 4641 del 16/04/1992).
*****
I ratei devono essere maggiorati di interessi al saggio legale, in applicazione del disposto dell'art. 16 della legge 412/1991, a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese di parte ricorrente e le spese di C.T.U. si pongono integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con il ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara dovuta l'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente, pro quota, dal 1.08.2022 e sino al 20.03.3023. Condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
€ 1.050,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e Cpa, con attribuzione.
Pone a carico dell' le spese di Ctu, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Aversa 27.03.2025
Il Giudice del lavoro