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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 739/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio in PIAZZALE XX
SETTEMBRE n. 8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio in PIAZZALE XX
SETTEMBRE n. 8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
❖ Il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle figlia Pt_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, versando Per_1
alla signora l'importo mensile pari ad Euro 250,00, Controparte_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge. Spese
universitarie e spese mediche al 50%.
Assegno unico interamente percepito dalla madre, detrazioni fiscali,
qualora dovute, al 100% alla madre
❖ Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/0/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto
2 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 739/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio in PIAZZALE XX
SETTEMBRE n. 8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio in PIAZZALE XX
SETTEMBRE n. 8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
❖ Il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle figlia Pt_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, versando Per_1
alla signora l'importo mensile pari ad Euro 250,00, Controparte_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge. Spese
universitarie e spese mediche al 50%.
Assegno unico interamente percepito dalla madre, detrazioni fiscali,
qualora dovute, al 100% alla madre
❖ Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/0/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto
2 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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