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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 352 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CIALELLA FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14/09/2021, il sig. adiva il Tribunale di Isernia Pt_1 per opporsi all'avviso di addebito n. 353 2016 00003757 06 000 000, notificato in data in data 02.09.2021, afferente alla 3° e alla 4° rata della contribuzione obbligatoria I.V.S. dovuta in misura fissa, di competenza dell'annualità 2015, contribuzione rimasta insoluta in danno della Gestione assicurativa per gli esercenti l'artigianato. CP_1
L'opponente obietta l'illegittimità dell'avviso per asserite violazioni formali e procedimentali connesse alle disposizioni normative in tema di notificazione degli atti impositivi prodromici all'avviso di addebito, oltre che per la prescrizione dei crediti infasati, chiedendo annullarsi e porsi in non cale tale avviso opposto, oltre agli atti prodromici, connessi e consequenziali, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' affermando l'infondatezza del ricorso relativamente alle censure CP_1 formali e procedimentali, e negando la maturazione della prescrizione essendo stati compiuti atti interruttivi. Sulle conclusioni indicate in atti la causa veniva decisa all'udienza del 13.12.2023, trattata con modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In ordine ai rilievi incentrati sulla presunta violazione del disposto ex art. 27, L. n. 689\1981, vertendo essi su ipotetici vizi formali e\o in procedendo nella sequela degli atti amministrativi prodromici all'avviso di addebito, quest'oggi opposto, l'invocazione da parte del ricorrente dei principii fissati dalla L. n. 689/1981 è giuridicamente erronea in radice e del tutto inconferente in subjecta materia di obbligazione contributiva (che vede come creditore l' . CP_1
L'accertamento del debito insoluto a carico dell'odierno ricorrente, per tutto quanto concerne la competenza amministrativa dell' è quello che inerisce CP_1 all'inadempimento di obblighi contributivi, non già a illeciti amministrativi di sorta. Come è noto, gli illeciti amministrativi e le correlate sanzioni amministrative furono aboliti in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale dall'art. 116, comma 19, L. n.388/2000, fatta eccezione per l'illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 1 bis, Legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con il successivo art. 3, comma 6, D. L.vo 15 gennaio 2016, n.
8. Tant'è che, in tema di evasioni contributive, le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso in radice <l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione>> (così, testualmente, Cass. civ., Sez. Un., 13.02.2012, n.1987 che ripete il testo di Cass., Sez. Lav., n. 1584 del 2010; cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2015, n. 5076). Di talché, dal 2001 il disposto dell'art. 14, L. n. 689/1981 è affatto e in radice estraneo al procedimento di accertamento della violazione di obblighi contributivi-previdenziali perpetrata dai soggetti obbligati. In realtà, nella fattispecie, sulla contribuzione inadempiuta dal Sig. sono state Pt_1 calcolate solo le somme aggiuntive (anche dette “sanzioni civili”) che insorgono ope legis, calcolate e imposte in puntuale applicazione dell'art.116, comma 8, lett.b), L. n.388\2000, poiché dall'attività amministrativa è emerso, a parere dell'autorità procedente, il volontario occultamento dei presupposti d'insorgenza e d'imposizione contributiva. Pertanto, nella fattispecie sottoposta, riguardante il solo profilo dell'inadempimento contributivo, nessuna illegittimità procedimentale ex art. 14, L. n. 689/1981, ovvero violazione di qualsivoglia altra regola in materia di procedimento notificatorio di atti prodromici all'avviso di addebito, si è potuta verificare in radice, né può imputarsi all' CP_1
3. Circa il presunto difetto di adeguata motivazione nel contenuto motivo dell'avviso opposto, va rilevato che lo stesso è stato redatto in perfetta aderenza al disposto legislativo (art.30, D.L. n.78/2010 conv. in L. n. 122/2010) poiché indica chiaramente titolo e periodo della ragione creditoria azionata, con le sanzioni applicate. L'obbligazione contributiva, al pari dei suoi accessori monetari legali, scaturisce NON da un provvedimento discrezionale dell'Ente creditore ma dalla legge e, pertanto, la motivazione consiste nella chiara individuazione del presupposto normativo. Peraltro, lo schema-tipo di avviso adoperato dall' è conforme a quello previsto nel CP_1 conferente Decreto Ministeriale (n. 321 del 3 settembre 1999 e successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni), che – con disposizione derogatoria sia di quanto disposto dall'art. 3, L. n. 241/1990 in tema di motivazione dell'atto amministrativo, sia dall'art.7, L. n.212/2000 nell'ambito del cosiddetto "statuto del contribuente" – individua come elemento essenziale la mera indicazione sintetica degli elementi, sulla base dei quali è stato formato l'avviso d'addebito; con l'espressa previsione della legittimità per relationem, attraverso l'indicazione degli estremi dell'atto precedentemente notificato (ove previsto). Parimenti, l'avviso di addebito opposto e quelli dell'intera sequenza procedimentale sono state portate a conoscenza dell'odierno opponente in conformità alle disposizioni normative in vigore. Infine, nessun preavviso era obbligatorio a carico dell' . Difatti, a termini del Pt_2 comma 2 dell'art. 24, D. L.vo n. 46\1999, l'invio dell'avviso bonario è meramente facoltativo. 3. Fatte per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, va osservato quanto segue. In ordine alla natura quinquennale o decennale della prescrizione del credito contributivo conseguente a cartella di pagamento non impugnata, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dirimere in maniera definitiva la relativa controversia, pronunciandosi con sentenza del 17.11.2016 n. 23397 nei seguenti termini: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato". 4.1. Premesso che la prescrizione dei crediti contributivi rimane sempre quinquennale, anche a seguito della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nel termine perentorio all'uopo previsto, nel caso di specie la parte resistente ha provato la mancata maturazione di alcuna prescrizione dei crediti contributivi e degli accessori monetari legali vantati dall' in confronto del sig. , poi confluiti nel ripetuto titolo CP_1 Pt_1
d'esazione, ex adverso opposto e contestato quest'oggi. Tanto in virtù, in primo luogo, dell'effetto sospensivo del corso prescrizionale disposto, dapprima, dall'articolo 37 comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, poi dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per il quale:
- la 3° rata del 2015 sarebbe stata fulminata da prescrizione il 16.11.2020; sennonché, a seguito dell'applicazione delle due sospensioni dei termini prescrizionali per complessivi giorni 311 (cfr. Circolare n. 126/2021), il termine di cui sopra è traslato al CP_1
24.09.2021;
- la 4° rata del 2015 sarebbe stata fulminata da prescrizione il 16.02.2021; sennonché, a seguito dell'applicazione delle sospensioni dei termini prescrizionali per complessivi giorni 311 (cfr. Circolare n. 126/2021), il termine di cui sopra è traslato al CP_1
24.12.2021. Ha quindi efficacia interruttiva istantanea del corso prescrizionale la notifica, avvenuta il 02.09.2021, quando il termine prescrizionale non si era ancora consumato per nessuna delle due rate, dell'avviso di addebito n. 353 2016 00003757 06 000 000. In ogni caso, poi, l'introduzione del ricorso oggetto della presente disamina ha prodotto un effetto interruttivo con effetto permanente. Non essendo stato contestato, nel merito, né l'an né il quantum del credito, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in euro 886,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 03/04/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 352 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CIALELLA FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14/09/2021, il sig. adiva il Tribunale di Isernia Pt_1 per opporsi all'avviso di addebito n. 353 2016 00003757 06 000 000, notificato in data in data 02.09.2021, afferente alla 3° e alla 4° rata della contribuzione obbligatoria I.V.S. dovuta in misura fissa, di competenza dell'annualità 2015, contribuzione rimasta insoluta in danno della Gestione assicurativa per gli esercenti l'artigianato. CP_1
L'opponente obietta l'illegittimità dell'avviso per asserite violazioni formali e procedimentali connesse alle disposizioni normative in tema di notificazione degli atti impositivi prodromici all'avviso di addebito, oltre che per la prescrizione dei crediti infasati, chiedendo annullarsi e porsi in non cale tale avviso opposto, oltre agli atti prodromici, connessi e consequenziali, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' affermando l'infondatezza del ricorso relativamente alle censure CP_1 formali e procedimentali, e negando la maturazione della prescrizione essendo stati compiuti atti interruttivi. Sulle conclusioni indicate in atti la causa veniva decisa all'udienza del 13.12.2023, trattata con modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In ordine ai rilievi incentrati sulla presunta violazione del disposto ex art. 27, L. n. 689\1981, vertendo essi su ipotetici vizi formali e\o in procedendo nella sequela degli atti amministrativi prodromici all'avviso di addebito, quest'oggi opposto, l'invocazione da parte del ricorrente dei principii fissati dalla L. n. 689/1981 è giuridicamente erronea in radice e del tutto inconferente in subjecta materia di obbligazione contributiva (che vede come creditore l' . CP_1
L'accertamento del debito insoluto a carico dell'odierno ricorrente, per tutto quanto concerne la competenza amministrativa dell' è quello che inerisce CP_1 all'inadempimento di obblighi contributivi, non già a illeciti amministrativi di sorta. Come è noto, gli illeciti amministrativi e le correlate sanzioni amministrative furono aboliti in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale dall'art. 116, comma 19, L. n.388/2000, fatta eccezione per l'illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 1 bis, Legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con il successivo art. 3, comma 6, D. L.vo 15 gennaio 2016, n.
8. Tant'è che, in tema di evasioni contributive, le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso in radice <l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione>> (così, testualmente, Cass. civ., Sez. Un., 13.02.2012, n.1987 che ripete il testo di Cass., Sez. Lav., n. 1584 del 2010; cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2015, n. 5076). Di talché, dal 2001 il disposto dell'art. 14, L. n. 689/1981 è affatto e in radice estraneo al procedimento di accertamento della violazione di obblighi contributivi-previdenziali perpetrata dai soggetti obbligati. In realtà, nella fattispecie, sulla contribuzione inadempiuta dal Sig. sono state Pt_1 calcolate solo le somme aggiuntive (anche dette “sanzioni civili”) che insorgono ope legis, calcolate e imposte in puntuale applicazione dell'art.116, comma 8, lett.b), L. n.388\2000, poiché dall'attività amministrativa è emerso, a parere dell'autorità procedente, il volontario occultamento dei presupposti d'insorgenza e d'imposizione contributiva. Pertanto, nella fattispecie sottoposta, riguardante il solo profilo dell'inadempimento contributivo, nessuna illegittimità procedimentale ex art. 14, L. n. 689/1981, ovvero violazione di qualsivoglia altra regola in materia di procedimento notificatorio di atti prodromici all'avviso di addebito, si è potuta verificare in radice, né può imputarsi all' CP_1
3. Circa il presunto difetto di adeguata motivazione nel contenuto motivo dell'avviso opposto, va rilevato che lo stesso è stato redatto in perfetta aderenza al disposto legislativo (art.30, D.L. n.78/2010 conv. in L. n. 122/2010) poiché indica chiaramente titolo e periodo della ragione creditoria azionata, con le sanzioni applicate. L'obbligazione contributiva, al pari dei suoi accessori monetari legali, scaturisce NON da un provvedimento discrezionale dell'Ente creditore ma dalla legge e, pertanto, la motivazione consiste nella chiara individuazione del presupposto normativo. Peraltro, lo schema-tipo di avviso adoperato dall' è conforme a quello previsto nel CP_1 conferente Decreto Ministeriale (n. 321 del 3 settembre 1999 e successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni), che – con disposizione derogatoria sia di quanto disposto dall'art. 3, L. n. 241/1990 in tema di motivazione dell'atto amministrativo, sia dall'art.7, L. n.212/2000 nell'ambito del cosiddetto "statuto del contribuente" – individua come elemento essenziale la mera indicazione sintetica degli elementi, sulla base dei quali è stato formato l'avviso d'addebito; con l'espressa previsione della legittimità per relationem, attraverso l'indicazione degli estremi dell'atto precedentemente notificato (ove previsto). Parimenti, l'avviso di addebito opposto e quelli dell'intera sequenza procedimentale sono state portate a conoscenza dell'odierno opponente in conformità alle disposizioni normative in vigore. Infine, nessun preavviso era obbligatorio a carico dell' . Difatti, a termini del Pt_2 comma 2 dell'art. 24, D. L.vo n. 46\1999, l'invio dell'avviso bonario è meramente facoltativo. 3. Fatte per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, va osservato quanto segue. In ordine alla natura quinquennale o decennale della prescrizione del credito contributivo conseguente a cartella di pagamento non impugnata, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dirimere in maniera definitiva la relativa controversia, pronunciandosi con sentenza del 17.11.2016 n. 23397 nei seguenti termini: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato". 4.1. Premesso che la prescrizione dei crediti contributivi rimane sempre quinquennale, anche a seguito della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nel termine perentorio all'uopo previsto, nel caso di specie la parte resistente ha provato la mancata maturazione di alcuna prescrizione dei crediti contributivi e degli accessori monetari legali vantati dall' in confronto del sig. , poi confluiti nel ripetuto titolo CP_1 Pt_1
d'esazione, ex adverso opposto e contestato quest'oggi. Tanto in virtù, in primo luogo, dell'effetto sospensivo del corso prescrizionale disposto, dapprima, dall'articolo 37 comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, poi dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per il quale:
- la 3° rata del 2015 sarebbe stata fulminata da prescrizione il 16.11.2020; sennonché, a seguito dell'applicazione delle due sospensioni dei termini prescrizionali per complessivi giorni 311 (cfr. Circolare n. 126/2021), il termine di cui sopra è traslato al CP_1
24.09.2021;
- la 4° rata del 2015 sarebbe stata fulminata da prescrizione il 16.02.2021; sennonché, a seguito dell'applicazione delle sospensioni dei termini prescrizionali per complessivi giorni 311 (cfr. Circolare n. 126/2021), il termine di cui sopra è traslato al CP_1
24.12.2021. Ha quindi efficacia interruttiva istantanea del corso prescrizionale la notifica, avvenuta il 02.09.2021, quando il termine prescrizionale non si era ancora consumato per nessuna delle due rate, dell'avviso di addebito n. 353 2016 00003757 06 000 000. In ogni caso, poi, l'introduzione del ricorso oggetto della presente disamina ha prodotto un effetto interruttivo con effetto permanente. Non essendo stato contestato, nel merito, né l'an né il quantum del credito, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 liquidate in euro 886,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 03/04/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio