Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 802/2022 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
) ed nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato C.F._3
Giuseppe Currao, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Catania, via G.
Verdi n. 127
APPELLANTI
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. ), in Controparte_1 C.F._4
proprio e nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. di
(P. IVA ), con sede in Catania, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via G. Vagliasindi n. 9
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
- (P.IVA ), con sede in Catania, in persona del legale rapp.te CP P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Massimo Pappalardo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, Via Ramondetta n. 9
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1434/2022 pubblicata il 28.3.2022, resa nel procedimento n. 14686/2018 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava le domande proposte da , ed e Parte_1 Parte_2 Parte_3
li condannava in solido al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, del terzo chiamato e di nonché al pagamento CP_1 Controparte_2 CP_4
delle spese di CTU.
Hanno proposto appello , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato il 10.6.2022.
[...]
Si sono costituiti in proprio e quale legale rapp.te di Controparte_1 [...]
ed hanno chiesto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, comunque CP_2
il rigetto e proposto appello incidentale, spese vinte.
Si è costituita altresì che ha domandato dichiararsi l'appello inammissibile ex CP
art. 342 cpc e comunque il rigetto, spese vinte.
2 La Corte, con ordinanza depositata il 23.6.2023 rimetteva la causa sul ruolo e disponeva il richiamo del CTU, la cui relazione definitiva veniva depositata l'11.10.2023.
All'udienza del 18.3.2024, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente la causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 7.4.2025 per applicazione del Presidente ad altro Distretto di Corte d'Appello e quindi per formare il nuovo Collegio.
All'udienza del 7.4.2025 la causa veniva assunta in decisione senza termini per conclusionali e repliche, già concesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si esamina l'eccezione di inammissibilità degli appelli avanzata, ex articolo 342 c.p.c., da tutti gli appellati.
La Corte ritiene infondata detta eccezione perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti necessari e sufficienti dalla Cassazione;
vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze. Pertanto, non vi è necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., III, 8.4.2024 n. 9378;
3 II, 16.1.2024 n. 1600; III, 13.12.2023 n. 34969; I, 8.9.2023 n. 26151; SS.UU.,
13/12/2022 n. 36481 e 16/11/2017 n. 27199).
Passando all'esame del merito, i due motivi di appello si possono esaminare congiuntamente, attesa l'evidente connessione corrente tra essi.
Con il primo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha violato gli artt. 115 e 116 cpc e laddove difetta nella motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia la prova che i vizi e i difetti di costruzione riscontrati nell'appartamento della siano stati determinati per Parte_3
responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori e non CP Controparte_1
piuttosto dalla precedente appaltatrice Controparte_5
Al contrario, il Direttore dei lavori, ing. , ha svolto dette funzioni Controparte_1
anche quando i lavori erano affidati all'impresa e non Controparte_5
poteva essere sollevato da responsabilità-
Come risulta in atti, con contratto dell'1.2.2012 è stato conferito l'incarico della D.L.
alla e quindi ha svolto dette funzioni dal Controparte_2 Controparte_1
20.3.2012 al 4.8.2016, come conferma il CTU nella prima relazione del 2020,
seppure anticipandone le funzioni al 2010, ancor prima del rilascio della concessione
(17.2.2012) e dell'inizio dei lavori (20.3.2012).
Proseguono gli appellanti nel senso che dalla responsabilità personale del professionista deriva quella in solido della società di ingegneria, Controparte_2
[...
ritualmente convenuta in giudizio, cui erano state affidate la progettazione e la direzione dei lavori, come da comunicazione di inizio lavori del 20.3.2012 firmata sia da che dall'ing. . Controparte_2 Controparte_1
4 Gli appellanti deducono inoltre che il Tribunale, dopo aver correttamente premesso la contestazione delle previsioni progettuali relative al maggiore livello della stradella condominiale, cui conseguiva l'eccessiva pendenza delle scivole di accesso ai garage ha concluso che non è stato provato né che la maggiore altezza della stradella condominiale e la conseguente eccessiva pendenza delle scivole di accesso ai garage siano da imputare alla piuttosto che alla CP Controparte_5
Anche al riguardo nessuna motivazione avrebbe speso il primo giudice in ordine all'assoluzione da responsabilità del D.L. e della Controparte_2
Peraltro, sempre secondo gli appellanti, detto errore progettuale comportava anche una sostanziale “difformità” dell'opera realizzata rispetto alle concessioni edilizie n.
23/2010 e 4/2012, tant'è che con ordinanza n. 107 del 25.5.2016, veniva intimata la demolizione delle scivole di accesso ed il rifacimento nella norma.
Ancora, premettono gli appellanti che il Tribunale afferma che gli attori non hanno provato di avere effettuato alcun pagamento per i lavori eseguiti nella stradella
In realtà essi hanno domandato la condanna al pagamento delle CP_6
somme che il nuovo D.L. ing. ha ritenuto necessarie per la riparazione Parte_4
dei vizi lamentati (relazione del 14.5.2018).
Proseguono gli appellanti che nessuna contestazione specifica è stata sollevata in ordine alla quantificazione dei danni per cui il primo giudice avrebbe dovuto condannare al risarcimento dei danni ovvero commettere la relativa quantificazione al CTU.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per violazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116, 132 cpc e 118 disp. att. cpc.
5 Premesso che il primo giudice ha ritenuto che qualsiasi danno non sia da attribuire alla ma alla sostengono gli appellanti che non si è CP Controparte_5
tenuto conto delle numerose prove documentali acquisite e in particolare: a) al
C momento del passaggio del cantiere tra la e la , non è stato Controparte_5
effettuato alcun verbale di consegna dei lavori e, quindi, vi è assoluta incertezza in ordine ai lavori fino ad allora effettivamente eseguiti;
b) il contratto d'appalto tra la
C Cooperativa IR e la è stato “formalmente” sottoscritto il 3.6.2015 (doc. n. 3
C prodotto da ); c) all'art. 12 si prevede che i lavori dovranno essere completati entro due anni ma non si precisa la decorrenza né il giorno di inizio dei lavori;
c) la cooperativa IR ha comunicato al Comune di San Giovanni La Punta il 3.8.2015
C (doc. n. 1 prodotto dalla difesa della ) la sostituzione dell'impresa con decorrenza
1.9.2015; d) la è una società di capitali con un unico socio, CP_4 Persona_1
amministratore unico sia della che della e) con Controparte_5 CP_4
l'ordinanza del 25.5.2016, non impugnata, il Comune di San Giovanni La Punta, ha ordinato ad entrambe le imprese la demolizione delle opere edilizie.
Proseguono ancora gli appellanti che nella relazione tecnica a firma del nuovo D.L.
ing. del 20.11.2017 (allegato n. 7 all'atto di citazione), si legge che vi è Parte_4
continuità dell'attività delle imprese stante che il legale rapp.te delle due società era sempre il medesimo, , e per questo non si trova traccia dei lavori Persona_1
eseguiti dalle singole due imprese. Neppure sono stati emessi certificati di pagamento a favore dell'una o dell'altra (probabilmente per irregolarità
contributiva).
6 Invero, continua ancora l'ing. rileggendo attentamente il SAL n. 7 Parte_4
emesso dall'ing. , nel senso che emerge chiaramente la responsabilità della CP_2 CP
in merito alle più pesanti contestazioni contenute nell'Ordinanza n.107/2016.
Da alcune fatture, inoltre, si evince la realizzazione di sottoservizi interrati a quote
C più alte rispetto a quelle di progetto (cfr. fatture nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del
2015 - lavori di allaccio rete fognaria, telefonica, elettrica ed idrica)
Prosegue l'ing. che non si rileva alcuna separazione di responsabilità Parte_4
tra le due appaltanti: il contraente ceduto, sempre secondo gli appellanti, può dunque opporre al cessionario tutte le eccezioni nascenti dal contratto originario ceduto (art. 1409 c.c.) ed inoltre di quelli relativi ai lavori ab origine non previsti e quindi non oggetto di cessione.
Infine, gli appellanti lamentano un'erronea applicazione delle regole concernenti
C l'onere della prova, perché è stata proprio la , unitamente al Direttore dei lavori, a scegliere di non redigere un verbale di trapasso dei lavori e questa grave negligenza non può certo nuocere agli appellanti: il principio di prossimità dell'onere della
C prova deve gravare su e sul D.L. Direttore dei lavori, sui quali incombeva l'onere
C di provare quali opere erano state realizzate da e quali da . CP_5
I motivi sono parzialmente fondati, nei termini che segue.
Deve in primo luogo, osserva la Corte, essere esclusa la responsabilità di CP
Ciò si evidenzia, anzitutto, dal contenuto dell'articolo 1 punto 2) del contratto di
C appalto tra la Cooperativa e , nel quale si legge che i lavori commessi sono quelli relativi al completamento di parte degli alloggi “fatta eccezione delle parti comuni quali strade, recinzioni, allacci e illuminazione”.
7 Inoltre, osserva la Corte, contrariamente a quanto deducono gli appellanti, non risulta da alcun documento che vi sia stata la cessione del contratto dalla precedente
C impresa ( ) a , in quanto non vi è alcun documento, né risulta agli atti CP_5
l'adesione del contraente ceduto (Cooperativa IR).
Neppure, prosegue la Corte, ponendo in comparazione il VI ( ) ed il VII CP_5
SAL (JB) è possibile rilevare la realizzazione di lavori di sistemazione esterna in quanto la percentuale (1,80%) di questa voce di lavori rimane inalterata, quindi non vi è alcuna progressione realizzativa al riguardo.
Prosegue la Corte nel senso che, se è vero che il nuovo direttore dei lavori, ing.
fa menzione di numerose fatture che illustrerebbero la realizzazione Parte_4
dei lavori di che si tratta, tuttavia non è prodotto alcun documento contabile a supporto.
C Si deve dunque escludere che l'impresa debba rispondere per la difformità della strada e delle rampe di accesso ai garages.
Analogamente vale il discorso nei confronti della direzione lavori, in quanto detta difformità, cui peraltro è stato dato rimedio (vedi CTU ing. in questo Per_2
grado), non ha apportato alcuna disfunzionalità agli immobili degli appellanti.
In particolare non vi è prova alcuna della circostanza che le pendenze difformi abbiano influito in modo significativo sul godimento degli immobili degli appellanti
(Cass., II - 4/3/2024, n. 5648; 4/10/2011, n.20307).
In sintesi, i gravi difetti che fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente sono quelli che ne pregiudicano la normale utilizzazione
8 in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura
(Cass., II, 18/6/2014 n. 13882, in termini 15/9/2009, n.19868). Di ciò non vi è prova.
In ogni caso, non vi è agli atti la prova che gli appellanti abbiano pagato somme di denaro per il ripristino secondo progetto delle quote della strada e delle scivole, tanto
è vero che gli stessi modificano adesso la domanda assumendo di chiederne il rimborso del corrispettivo: il che non muta affatto prospettiva.
*****
Discorso analogo deve essere sostenuto per la questione dei vizi lamentati dagli appellanti nei rispettivi appartamenti con riferimento alla responsabilità di CP
Questi vizi non possono essere ascritti a detta società in quanto lo stesso sig. Pt_1
ha dichiarato, in sede di sopralluogo di CTU, che i lavori nel suo appartamento sono stati eseguiti dalla prima impresa, . CP_5
Analogamente in relazione all'appartamento di proprietà questo gli è Parte_3
stato assegnato il 26.10.2015 ed al riguardo il CTU predetto, alle pp. 6/7 della predetta relazione, dopo avere argomentato logicamente circa il breve lasso di tempo trascorso tra inizio dei lavori di (settembre 2015) e l'atto di assegnazione CP
dell'appartamento ad (ottobre 2015) egli così conclude: “In conclusione Parte_3
è possibile che al 1 Settembre 2015 la avesse già Controparte_5
completato anche la palazzina E (a meno della rifinitura della facciata ovviamente)
oltre che la D e di contro non c'è prova documentale che attesti esplicitamente che la abbia lavorato sulla palazzina E, cui apparteneva l'unità immobiliare assegnata CP
alla Parte_3
9 Del resto, sia il CTU ing. che il nuovo direttore dei lavori, ing. Per_2
sono stati concordi nel ritenere che non è dato sapere, sia pure con Parte_4
ragionevole certezza, a che punto fossero giunte le lavorazioni eseguite da CP_5
C (prima impresa) e quindi da quale lavorazione in poi abbia iniziato ad operare .
In ogni caso, la Corte rileva ancora che era onere degli attori, odierni appellanti, dare la prova delle distinte lavorazioni poste in essere dalle due imprese al fine di potere ascriverne le relative responsabilità.
L'ing. nuovo D.L., afferma nella sua relazione che le fatture attestano i Parte_4
C lavori eseguiti da , ma come rilevato già del primo giudice, nessuna di dette fatture
è stata prodotta.
C Inoltre, la circostanza che l'impresa abbia operato in continuità con la precedente non può comportare, come pure affermano gli appellanti, l'esistenza di un'unica impresa, in ciò testimoniata, sempre a mente dei medesimi, dal medesimo legale rappresentante per le due società, cioè la sig.ra . Persona_1
C A ciò si aggiunga, osserva la Corte, che il contenuto dei lavori effettuati dalla ,
indicati specificamente nelle note del nuovo D.L. ing. in particolare Parte_4
quella datata 14.5.2018 (note sull'operato dell'ing. concerne Pt_5
essenzialmente i rimedi alle violazioni progettuali e talune rifiniture degli alloggi, da ciò potendosi argomentare che gli stessi erano stati terminati dalla prima impresa,
quanto meno i due assegnati agli attori. Controparte_5
Il che esclude la responsabilità dell'impresa CP
*****
10 Diverso è il discorso, osserva la Corte, da seguire nei confronti del direttore dei lavori dell'impresa, oggetto del primo motivo di appello, che ha seguito i lavori,
ininterrottamente, dagli inizi fino al 4 agosto 2016, data del recesso esercitato dalla
Cooperativa IZ IR (vedi lettera di pari data inviata all'ing. ed a CP_2 [...]
a mezzo PEC). CP_2
Di questi vizi se ne è occupato, approfonditamente, il CTU richiamato in questo grado, il quale nella relazione datata 21.8.2023, integrata con la risposta alle osservazioni del CTP ing. datate 11.10.2023, ha riconosciuto la Persona_3
negligenza, anche, del progettista e/o direttore dei lavori in relazione ai singoli vizi.
Al riguardo, la giurisprudenza in materia è chiara nel ritenere la responsabilità di queste due figure allorquando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente (Cass., III, 24/5/2023,
n.14378; II, 27/8/2012, n. 14650; 23/7/2013, n. 17874; III, 31/5/2006, n. 12995).
Nel caso a mani queste funzioni sono state affidate dalla Cooperativa alla
[...]
e svolte dall'ing. in possesso dei Parte_6 Controparte_1
requisiti professionali.
Sempre secondo gli insegnamenti della Suprema Corte tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità
dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche
11 relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse
(Cass., III, 09/04/2024 n.9572).
Ancora sul tema, è stato affermato che in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi,
sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass., III, 24/05/2023 n.14456; in termini, II,
14/3/2019 n. 7336; 3/5/2016 n. 8700;24/4/2008 n. 10728).
Nel caso a mani gli errori commessi non sono di poco conto e di essi deve risponderne alla quale la Cooperativa IR ha dato incarico Controparte_2
per la progettazione e direzione dei lavori di realizzazione dei 24 alloggi.
Sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza del 21/11/2024, n.184 ha precisato che sono infondate le q.l.c. dell'art. 1, commi 148 e 149, l. 4 agosto 2017 n. 124, che considera validi i contratti conclusi, a partire dall'entrata in vigore della l. n. 266 del
1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, 24 e 41,
commi 2 e 3, Cost.
Ulteriormente la Cassazione ha avuto modo di stabilire che il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice
12 civile - a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della l. n. 1815 del 1939 per effetto del richiamo all'art. 24 della l. n. 266 del 1997 da parte dell'art. 1, commi 148 e 149,
della l. n. 124 del 2017 - non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e
2231 c.c., per avere ad oggetto attività riservate al professionista (ingegnere o architetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative (Cass.,
II, 18/7/2022, n. 22534).
Quest'ultima decisione, in parte motiva, ha riesaminato la successione normativa e giunto all'art. 1, c. 148 L. 124/2017 al § 27 ritiene che: “27. Si tratta di disposizioni normative che si pongono in evidente continuità con la L. n. 266 del 1997, art. 24
(espressamente presente negli atti parlamentari, in particolare pag. 34 della relazione di accompagnamento) di cui il legislatore fornisce, con il comma 148,
l'interpretazione autentica, chiarendo che l'efficacia temporale dell'abrogazione della
L. n. 1815 del 1939, art. 2 disposta con la L. n. 266 del 1997, art. 24, comma 1, opera dalla data di entrata in vigore di detta legge (Gazz. Uff. n. 186 dell'11/8/1997) e cioè
dall'11/8/1997, come disposto nell'art. 32 del medesimo atto legislativo,
implicitamente escludendo la necessità di un'ulteriore regolamentazione, come ritenuto sulla scorta della previsione del medesimo art. 24, comma 2.”
Precisa la medesima decisione al successivo § “29. Inoltre, ed al fine di superare ogni residuo dubbio circa la mancata attuazione della riforma abrogatrice della L. n. 1815
del 1939, art. 2 a causa dell'omessa adozione del regolamento ministeriale previsto dall'originario L. del 1997, art. 24, comma 2 la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 149
ne sancisce espressamente l'abrogazione, facendo venir meno l'argomento testuale che giustificava la permanenza del divieto”.
13 E conclude al § “32. Pertanto, a seguito della legge sulla concorrenza del 2017, la conclusione cui è pervenuta la corte di merito, fondata sul precedente orientamento interpretativo [ndr Cass. n. 7310/2017] , deve essere cassata dovendosi affermare il principio di diritto che "il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., per avere ad oggetto attività
riservate al professionista (ingegnere o architetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative".
Ancora, la giurisprudenza ha statuito nel senso che è valido il contratto stipulato tra privato e società avente ad oggetto attività riservate al professionista ma vietate alle società di capitali o alle cooperative (Corte appello Perugia sez. I, 08/03/2024,
n.134).
Infine, sempre sul punto la Suprema Corte, con sentenza della sezione II, 22/7/2022,
n.22955 ha statuito nel senso che lo studio professionale associato (ancorché privo di personalità giuridica) rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici (fattispecie relativa all'azione intrapresa da un'associazione professionale fra avvocati per ottenere la liquidazione dei compensi vantati per le prestazioni professionali civili e penali rese in favore di un cliente).
Analogamente, Tribunale Milano sez. XV, 19/01/2022.
14 Rimane da verificare, osserva la Corte, l'importo dovuto da per Controparte_2
ciascuno degli appellanti sulla base delle voci esposte nella memoria ex art. 183, cpc,
n. 1, depositata nel primo grado, integrativa di quanto esposto in citazione.
Ai coniugi sono dovuti in totale euro 6.800,00, importo questo Parte_7
precisato per la voce relativa agli infissi (vedi le pagine p. 30/31 della relazione, che esita un danno indicato in euro 7.782,47), le altre voci sono da escludere in quanto relative o alla sistemazione esterna ovvero al rifacimento o realizzazione della facciata, non verificata dal CTU. Alla somma predetta di euro 6.800,00 si devono aggiungere l'IVA e gli interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
Quanto ai vizi lamentati da la CTU offre riscontro alle voci Parte_3
relative al rifacimento di balconi e terrazzini (voci alle pp. da 33 a 57), sempre nei limi della domanda, e cioè di euro 12.000,00: analogamente per la questione degli infissi, il vizio e quindi i danni devono essere riconosciuti nei limiti di euro
11.900,00 (cfr. CTU alle pagine da 56 a 58). In totale deve Controparte_2
corrispondere ad euro 23.900,00, oltre IVA e gli interessi dalla Parte_3
domanda al soddisfo.
Sono esclusi dal risarcimento le voci relative alla risistemazione del piano stradale e della pendenza delle scivole di accesso ai garage (vedi sopra), quelle per il rifacimento della facciata (fatto salvo quello necessario a seguito dei lavori sui terrazzini e sui balconi, ivi incluso), quello relativo al mancato utilizzo dei balconi ancora occupati dal ponteggio realizzato dall'impresa costruttrice, non dovuto in quanto sono ancora in corso alcuni lavori).
15 Infine, la Corte osserva che alle pagine da 63 a 66 (relazione datata 11.10.2023) il
CTU ing. ha risposto esaustivamente alle osservazioni sottoposte dall'ing. Per_2
per cui l'elaborato appare a questa Corte, nel suo complesso, logico, Per_3
coerente, privo di mende.
*****
Quanto all'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
esso è relativo alle spese del primo grado, pretesamente liquidate in misura non coerente con il valore delle domande delle controparti nonché alla mancata restituzione delle spese di CTU
Il motivo, osserva la Corte, rimane assorbito dalla regolazione delle spese tutte dei due gradi, che segue.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite dei due gradi di lite che, in osservanza del principio di soccombenza e di globalità, si devono porre a carico di
[...]
ed a favore di , ed CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché a carico di questi ultimi ed a favore di
[...] CP
Le spese tra le odierne appellanti e rimangono integralmente Controparte_1
compensate per entrambi i gradi a cagione della complessità della questione trattata mentre rimane ferma la statuizione del primo grado relativa alle spese a favore di CP
[... ed a carico degli odierni appellanti.
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, compensi medi, tenuto conto che
16 l'importo complessivo dovuto alle appellanti supera di poco quello massimo della fascia dell'importo “deciso” nonchè dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio, poste a carico di Controparte_2
ed a favore delle appellanti in ragione del “decisum” si liquidano in complessivi euro
5.377,00 di cui euro 300,00 per esborsi, euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per quella introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1.701,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA
ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Rimangono ferme le spese liquidate in favore di per il primo grado, poste a CP
carico degli odierni appellanti mentre rimangono integralmente compensate quelle liquidate a favore di ed a carico delle appellanti medesime. Controparte_1
Quelle del secondo grado si liquidano, in favore di , Parte_1 Parte_2
ed ed a carico di . Sr. in complessivi
[...] Parte_3 Controparte_2
euro 6.109,00, di cui euro di cui euro 300,00 per esborsi, euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Quelle del secondo grado si liquidano, in favore di ed a carico in solido di CP
, ed in complessivi euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
5.809,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1.911,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
17 Spese integralmente compensate tra le odierne appellanti e , per gli Controparte_1
stessi motivi più sopra esplicitati.
Spese di CTU dei due gradi a carico per intero di Controparte_2
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 802/2022 R.G.,
accoglie in parte l'appello proposto da , ed Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, con sentenza n. Parte_3
1434/2022 pubblicata il 28.3.2022, resa nel procedimento n. 14686/2018 R.G. e, in parziale riforma della medesima, così dispone:
1) condanna a pagare a e Controparte_2 Parte_8 Parte_9
euro condanna in solido e a pagare a Controparte_2 Controparte_1 [...]
e euro 6.800,00 oltre IVA ed interessi di legge dalla Parte_1 Parte_2
domanda al soddisfo e ad euro 23.900,00 oltre IVA e gli Parte_3
interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
2) condanna a pagare a , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
ed le spese del primo grado di lite, quantificate in complessivi Parte_3
euro 5.377,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi. Rimangono ferme le spese liquidate in favore di CP
per il primo grado, poste a carico delle odierne appellanti. Sono integralmente compensate quelle tra e le appellanti;
Controparte_1
3) condanna a pagare a , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
ed le spese del secondo grado di lite, liquidate in complessivi Parte_3
18 euro 6.109,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
4) condanna in solido , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
a pagare le spese del secondo grado di giudizio a favore di nel complesso CP
pari ad euro 5.809,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi;
5) spese integralmente compensate anche in questo grado tra le odierne appellanti e;
Controparte_1
6) condanna a pagare le spese di CTU del primo e secondo Controparte_2
grado.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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