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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20656/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20656/2016 promossa da:
(C.F. Parte_1
OPPONENTE P.IVA_1
con gli avv.ti Domenico Bezzi e Antonio Quaranta
contro
(C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Giuseppe Maio
cui è stata riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2708/2017 promossa da:
(C.F. ATTRICE Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giuseppe Maio
contro
(C.F. Parte_1
CONVENUTA P.IVA_1 con l'avv. Domenico Bezzi pagina 1 di 17 CONCLUSIONI Per TR
In relazione al giudizio Tribunale di Brescia R.G. 20656/16 In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e annullare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
6592/16, R.G. n 16207/16, cron. 9610/16, repert. n. 7944/2016 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 21.10.16, notificato in uno con il precetto in data 04.11.16 per i motivi tutti esposti in narrativa;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della Parte_2
, condannarla al risarcimento del danno nella misura di € 259.464,00 o in
[...]
quella diversa somma che, ritenuta veriore, il Giudice riterrà di quantificare. In subordine, revocare e/o dichiarare nullo e annullare il decreto ingiuntivo opposto disponendo la riduzione del credito della convenuta opposta in ragione del danno subito dalla Parte_1
Spese e compensi professionali interamente rifusi. In relazione al giudizio Tribunale di Brescia
R.G. 2708/17 In via pregiudiziale: dichiarare la nullità delle domande formulate da controparte per assoluta incertezza del petitum e mancata indicazione delle ragioni della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. In via preliminare: dichiarare la decadenza di parte attrice dalle riserve apposte sul registro di contabilità relativo al SAL finale dall'appaltatore e richieste con l'atto di citazione, atteso che le stesse non sono state esplicate e quantificate nel termine di quindici giorni previsto dall'Art. 190 del DPR 207/2010.
In via principale: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale: condannare
[...]
al versamento di € 138.959,80 a titolo di penale per il ritardo Parte_2 nell'esecuzione dell'opera o a quella diversa somma che, ritenuta veriore, il Giudice riterrà di quantificare. Spese e compensi professionali interamente rifusi. In via istruttoria in relazione ai giudizi Tribunale di Brescia R.G. 20656/16 e Tribunale di Brescia R.G. 2708/17. Ciò premesso, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Si precisa, in replica alle avversarie affermazioni, che tra i testi indicati compaiono i familiari degli ospiti della struttura che provvedevano alla sottoscrizione dei contratti di inserimento prodotti sub. doc. 12. Si chiede non ammettersi i capitoli di prova
pagina 2 di 17 orale ex adverso formulati in quanto: […]
Per Parte_2
Nel procedimento avente RGN. 20656/2016
IN VIA PREGIUDIZIALE 1. All'occorrenza, confermare il rigetto dell'istanza di sospensione
“ex adverso” richiesta, poiché non ricorrono - e neppure sono stati dedotti - i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc. oltre che in ragione dell'intervenuto pagamento sulla scorta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in esame.
IN VIA PRELIMINARE
2. Previa ogni più opportuna ed ulteriore declaratoria,
3. Accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione e/o della domanda riconvenzionale in essa contenuta proposta da , per i TR
motivi esposti in narrativa (art. 164 co. IV cpc in comb. disp. con i richiamati nn. 3 e 4 dell'art.
163 cpc), assumendo ogni conseguente declaratoria di legge e/o di inammissibilità e/o improcedibilità e/o rigetto dell'azione e/o delle domande avverse, nonché
4. Accertare e dichiarare la legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo provv. esec. n.
6592/16 - emesso, su ricorso dell'odierna opposta, dal Tribunale di Brescia, di cui al presente contenzioso per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa, quindi
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
5. Previa ogni più opportuna ulteriore declaratoria,
6. Confermare il decreto ingiuntivo opposto e Rigettare ogni avversa domanda, conclusione, argomentazione ed eccezione proposta da TR
, perché priva di fondamento in fatto e diritto, per i motivi espressi in atti,
[...] nonché per l'effetto Condannare l'opponente TR
a corrispondere, rifondere alla società
[...] Parte_2 opposta la capitale somma pari ad € 119.669,84, oltre al compenso professionale (€ 2.456,00) ed alle spese della procedura (€ 406,50), accessori di legge ed interessi ex d. lgs. 231/2002 e
pagina 3 di 17 rivalutazione monetaria, di cui alla prefata ingiunzione,
IN VIA SUBORDINATA
7. Nella più che denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande e conclusioni proposte da , in TR CP_2
ordine al del decreto ingiuntivo provv. esec. n. 6592/16 - emesso, su ricorso dell'odierna opposta, dal Tribunale di Brescia, di cui al presente contenzioso, previa ogni più opportuna declaratoria del caso
8. Accertare e dichiarare la legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo provv. esec. n.
6592/16 - emesso, su ricorso dell'odierna opposta, dal Tribunale di Brescia, di cui al presente contenzioso per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e pertanto
9. Condannare ,, al pagamento, TR
rimborso di quella diversa somma che risulterà accertata all'esito del presente giudizio, oltre alle spese dell'opposizione ed ogni altra “medio tempore” maturata, maturanda e/o occorrenda, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO 10. Mandare assolta da qualsivoglia avversa Parte_2
richiesta svolta nei confronti di parte convenuta/opposta, originata dai fatti per cui è causa.
11. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.
*** Nel procedimento avente RGN. 2508/2017 Contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria ulteriore:
IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e Dare atto, con riferimento alla scrittura privata sub doc. 2, che la convenuta ha affidato all'attrice il compimento delle opere edili ed affini ivi descritte, al prezzo indicato ed in regime di appalto privato;
2. Accertare e dare atto del compimento delle varianti in corso d'opera di cui in narrativa su ordine della committenza e/o della D.L., ovvero su accordo delle parti;
pagina 4 di 17
3. Accertare e dare atto che dette varianti hanno portato al compimento delle opere extracapitolato di cui in atti, da parte di Parte_3
4. Accertare e dare atto che dette opere non sono state congruamente riconosciute, valutate e compensate dalla convenuta, a termini di legge e/o contrattuali (artt. 1657, 1659, 1660, 1661
c.c.; art. 2, 10 ed 11 del contratto d'appalto);
5. Accertare e dare atto che dette varianti hanno comportato non giustificabili rallentamenti ed allungamenti dei tempi di ultimazione dei lavori, imputabili unicamente alla convenuta;
6. Accertare e dare atto che l'inottemperanza della convenuta ad ordine dell'Ente Appaltante di cui alla comunicazione allegata sub doc. 5, ha comportato non giustificabili rallentamenti ed allungamenti dei tempi di ultimazione dei lavori, imputabili unicamente ad essa;
7. Accertare e dare atto dell'ingiustificabile ritardo della convenuta nell'emissione/approvazione del conto finale dei mancati e dei ritardati pagamenti, da parte CP_ della convenuta, delle fatture emesse da in corso di rapporto e di cui in narrativa;
8. Accertare e dare atto che tali condotte da parte della convenuta sono state foriere di ingiusti pregiudizi, danni e sovra-costi in capo all'attrice, rilevanti ai fini e per gli effetti degli artt.
1175, 1176, 1218, 1375 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accertato e dato atto di quanto in via preliminare richiesto, all'occorrenza anche in via principale e premessa ogni più opportuna ed ulteriore declaratoria:
9. Accertare e dare atto, sulla base dei titoli contrattuali suindicati e ed ancor più partitamente nella narrativa della presente citazione, il diritto di a vedersi riconoscere il Parte_3
pagamento dei compensi per le opere extra capitolato effettuate e di cui in atti, nonché a vedersi rifondere, rimborsare e/o risarcire, dalla convenuta, ogni sovra – costo ed ingiusto danno, sostenuto o sopportato per spese generali di cantiere, vincoli sulle attrezzature e mezzi
d'opera, mancata formazione di utile, in conseguenza della descritta condotta della convenuta
e per le ragioni di cui in narrativa, per il complessivo importo di € 329.911,86, per l'effetto:
10. Condannare la convenuta a risarcire, rifondere, rimborsare e/o indennizzare a tali CP_1
pagina 5 di 17 titoli, del complessivo importo di € 329.911,86, per le ragioni e voci partitamente esposte negli atti, ovvero della diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa e da contenersi in ogni caso nello scaglione di riferimento di valore c.d. indeterminabile
IN VIA SUBORDINATA
11. Nella più che denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, Condannare la convenuta a tale titolo ad indennizzare, rifondere, rimborsare o risarcire, all'attrice, il complessivo importo di € 329.911,86, ovvero la diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, eventualmente operando ogni più opportuna compensazione con l'eventuale e più che denegato credito avverso, per clausola penale infondatamente invocata, previa in ogni caso la riduzione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., da contenersi in ogni caso nello scaglione di riferimento di valore c.d. indeterminabile.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E SUSSIDIARIA
12. Accertare e dare atto che la convenuta ha realizzato con riferimento ai fatti di causa un
CP_ ingiustificato arricchimento, con correlativo depauperamento di rilevante ex artt. 2041 segg. c.c., per l'effetto
13. Condannare la convenuta a tale titolo ad indennizzare, rifondere, rimborsare o risarcire, all'attrice, il complessivo importo di € 329.911,86, ovvero la diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa,
CP_ IN OGNI CASO 14. Mandare esente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole originata dai fatti di causa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite.
*** IN VIA ISTRUTTORIA […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 6 di 17 Procedimento n. 20656/16 RG
Genesi – Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale (nel prosieguo: Genesi) promuoveva opposizione al decreto ingiuntivo n. 6592/16 RG, provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 119.669,84, oltre interessi e spese, in favore di di cui alla fattura 214/15 del 2.12.2015 (€ 98.090,03 oltre Parte_2
IVA al 22%) a titolo di corrispettivo relativo alle opere edili e lavorazioni eseguite dall'ingiungente (Stato di Avanzamento Lavori n. 10) in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi all'ampliamento della
[...]
“ ”. Parte_4 Parte_5
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che alla data di ultimazione dei lavori, slittata dal 2.9.14 al 20.4.15 in conseguenza della redazione di due perizie di variante resesi necessarie a causa di “svariati inadempimenti
e ritardi dell'impresa”, restavano da ultimare le lavorazioni di riparazione e smobilizzo e pulizia cantiere, come risultava dal certificato di ultimazione dei lavori, lavorazioni che non erano state eseguite dalla appaltatrice;
- che essa, pertanto, al fine di completare i lavori e non procrastinare l'avvio della gestione in concessione della R.S.A., era stata costretta ad affidare il completamento delle opere alla Essetielle s.p.a., con un maggior costo di € 24.353,11;
- che, a causa dei ritardi accumulati dall'impresa in corso d'opera e del ritardo nell'ultimazione dei lavori, la struttura era stata aperta solo il giorno 8.9.15, per dieci posti letto, e il 12.10.15, per gli altri dieci posti letto, con un conseguente danno derivante dai mancati utili pari ad € 231.610,89;
- che, a causa del mancato adempimento all'obbligo di depositare una garanzia assicurativa per la regolare esecuzione dei lavori estesa a 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione, essa aveva dovuto mantenere la polizza assicurativa a suo tempo sottoscritta in favore del in Parte_6
riferimento all'esecuzione dell'opera con un costo, per il periodo maggio 2015- maggio pagina 7 di 17 2016, di € 3500,00;
tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al risarcimento del danno nella misura di complessivi € 259.464,00 o di altra somma ritenuta di giustizia.
CP_
Si costituiva (nel prosieguo: chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione. Deduceva, in particolare:
- la decadenza dell'opponente dalla possibilità di far valere i vizi stante l'intervenuta accettazione dell'opera senza riserve;
- che, ultimati i lavori in data 20.4.15, il Direttore dei Lavori aveva comunicato l'accettazione delle opere “salve alcune lavorazioni di piccola entità”;
- che aveva preso in consegna le opere solo il 19.6.2015; CP_2
- che il ritardo nella conclusione dei lavori era dipeso dalle numerose varianti in corso d'opera decise dalla committente nonché dall'operato delle altre imprese presenti in cantiere;
- che essa aveva eseguito le opere con diligenza e che, pertanto, nessun vizio /difetto era ad essa imputabile.
Contestava altresì la pretesa di rimborso degli asseriti costi di mantenimento polizza lamentando, per contro, l'inadempimento di non avendo quest'ultima emesso (e/o CP_2
trasmesso e comunque reso disponibile) il c.d. C.R.E. (Certificato di regolare esecuzione) nel termine trimestrale previsto dall'art 14 del contratto.
Procedimento n. 2708/17 RG
CP_
conveniva in giudizio deducendo, in sintesi, con riferimento al medesimo CP_2
contratto di appalto:
- di aver dovuto sostenere, a causa della condotta della committente, che aveva “imposto” variazioni d'opera, ritardando i lavori, e non aveva rispettato i termini di pagamento,
“indebiti e non prevedibili sovra – costi”, per spese generali, attrezzature e mezzi di opera,
pagina 8 di 17 nonché danni da “mancata formazione dell'utile” conseguente al ritardo nel completamento dei lavori rispetto al termine previsto;
- di avere, pertanto, provveduto, nel corso dei lavori, alla iscrizione di ben n. 23 riserve per complessivi € 164.231,00;
chiedeva, pertanto, la condanna della committente al pagamento dei compensi per le opere extra – contratto eseguite ed il risarcimento dei danni subiti, il tutto per complessivi €
329.911,86; in subordine, formulava domanda ex art. 2041 c.c. in riferimento al medesimo importo.
Si costituiva contestando le allegazioni avversarie e deducendo, in sintesi: CP_2
- la genericità delle allegazioni in punto spese generali sostenute e mancata formazione di utile in assenza di riferimento specifici;
- la decadenza dalla possibilità di far valere le riserve in assenza di relativa quantificazione nel termine di quindici giorni dalla data della loro iscrizione nel registro di contabilità e, comunque, la loro infondatezza alla luce delle contestazioni già a suo tempo svolte dal Direttore dei Lavori;
- l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento in assenza dei relativi presupposti e, comunque, in difetto di residualità.
CP_ Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate da e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 138.959,80 a titolo di penale per il ritardo nella esecuzione dell'opera. A sostegno di tale domanda evidenziava che alla data del
20.4.15 (termine per il completamento dei lavori stabilito dalle parti a seguito delle varianti concordate) i lavori non risultavano ultimati tanto che essi erano stati completati solo in data
8.9.15 dall' impresa incaricata da essa committente.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, espletata l'istruttoria mediante consulenza tecnica e prova testimoniale, all'udienza del 7.11.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 9 di 17 Procedimento n. 2065/16 RG
si è opposta al decreto ingiuntivo azionato dalla appaltatrice eccependo CP_2
CP_ l'inadempimento di alle obbligazioni assunte;
assume, in particolare, che alla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori (21.4.15) restavano da eseguire alcune lavorazioni che, in base a quanto concordato dalle parti, avrebbero dovuto essere realizzate entro trenta giorni e che non erano state eseguite dalla appaltatrice.
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che:
1) in data 21.4.15 veniva sottoscritto dalle parti il certificato di ultimazione dei lavori (doc.
CP_ 5 e 4 nel quale si dava atto dell'ultimazione delle opere ad eccezione delle CP_2
opere di “smobilizzo e pulizia cantiere” nonché delle “riparazioni indicate dalla
Direzione Lavori come da Allegato A)”; nel predetto allegato sono specificatamente indicate le numerose lavorazioni non eseguite a regola d'arte e quelle ancora non eseguite;
sempre nel medesimo certificato di ultimazioni dei lavori si legge “Le sopracitate lavorazioni dovranno essere completate entro un termine perentorio non superiore a 30 gg e perciò terminanti in data 20.5.15”;
2) con nota 15.6.15 (doc. 5 Genesi) l'arch. Direttore dei Lavori, Persona_1
avendo constatato, a seguito del sopralluogo dell'11.6.15, la mancata ultimazione dei lavori, intimava alla appaltatrice di eseguire i restanti lavori entro dieci giorni dalla ricezione della nota;
CP_ 3) in data 13.7.2015 (cfr. richiamo nella missiva del 14.7.15- doc. 6 veniva effettuata CP_ una visita di collaudo, a cui partecipava un rappresentante della all'esito della quale venivano ancora riscontrate mancate lavorazioni e/o lavorazioni non eseguite a regola d'arte;
4) in data 14.7.15 il Direttore del Lavori intimava, quindi, alla appaltatrice (doc. 6 Genesi) di “eseguire le lavorazioni di cui all'Allegato A, parte integrante di questo documento, entro e non oltre 13 giorni dal ricevimento della presente”.
pagina 10 di 17 Ora, a fronte della eccezione di inadempimento formulata dalla committente, ed in parte documentata da quanto indicato nel certificato di ultimazione dei lavori, era onere della CP_ appaltatrice (cfr. giurisprudenza consolidata della S.C.; da ultimo, tra le tante, Cass.
3587/21) fornire la prova dell'avvenuto ed esatto completamento dei lavori, prova che non è stata fornita da parte opposta.
Oltretutto, l'inadempimento della appaltatrice è stato confermato dal CTU il quale, pur nella impossibilità di verificare direttamente lo stato dei luoghi (essendo state le opere completate da altra impresa), attraverso l'esame della documentazione in atti e proveniente sia dall'arch. (Direttore dei Lavori) che dall'ing. Persona_2 Controparte_3
(collaudatore incaricato dal , ha potuto accertare le lavorazioni non completate Pt_6
dalla appaltatrice.
Quest'ultima ha eccepito l'intervenuta accettazione dell'opera da parte di (cfr. CP_2
CP_ doc. 4 con conseguente impossibilità per la stessa di far valere l'esistenza di vizi e difetti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1665 IV comma e 1667 I coma c.c.
La tesi è infondata.
CP_ Nel documento, datato 19.6.15, prodotto da quale prova della asserita accettazione definitiva dell'opera, si legge, infatti, esclusivamente “Riceviamo in data odierna dalla ditta CP_
le chiavi della nuova ala”; tale dichiarazione, stante il suo stringato contenuto ed in assenza di ulteriori elementi, non può essere qualificata, come accettazione senza riserve, posto che “In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (Cass. 1576/25). Osserva, infatti, la Corte che “in tema di interpretazione del dettato dell'art. 1665 c.c., occorre distinguere anzitutto tra atto di
“consegna” e atto di “accettazione” dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione pagina 11 di 17 negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n.
5131 del 06/03/2007). All'esito, dalla mera consegna non può desumersi ipso facto
l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della “accettazione tacita”, che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso significato giuridico: la ricezione dell'opera “senza riserve”, nonostante “non si sia proceduto alla verifica”, a fronte di “difformità o vizi palesi” (ibid in motivazione)
Nella specie, peraltro, come sopra osservato, alla dichiarazione di presa in consegna dell'immobile, sono seguite ben due denunce da parte del D.L. (il 15.6.2015 e il 14.7.15) circa il mancato completamento delle opere, mancato completamento già peraltro evidenziato, nel contraddittorio delle parti, in sede di certificazione dell'ultimazione dei lavori il 20.4.15.
CP_ Risulta, pertanto, accertato l'inadempimento della appaltatrice
Va dunque esaminata la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente.
Quest'ultima, in particolare, ha chiesto il risarcimento del danno rappresentato dai maggiori costi sostenuti a seguito del completamento dei lavori da parte dell'impresa incaricata Essetielle s.p.a. (€ 24.353,11 oltre iva), dal costo della polizza assicurativa stipulata in favore del e dal lucro cessante rappresentato dal mancato guadagno Pt_6 conseguente al ritardo nella apertura della struttura dal 21.4.15 al 7.9.15 (€ 231.610,89).
Con riferimento al primo punto, ritiene questo giudice che possano condividersi le risultanze dell'indagine svolta dal CTU, in quale, nella seconda relazione – priva di vizi logici ed adeguatamente motivata anche in riferimento alle osservazioni dei CTP cui ha adeguatamente risposto – ha evidenziato che solo una parte dei lavori svolti dalla Essetielle CP_ s.p.a. corrispondono a quelli previsti contrattualmente a carico di quantificando il relativo maggior costo in € 28.612,79 oltre IVA per un totale di € 34.907,60.
pagina 12 di 17 Trattandosi si debito di valore, a tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data di deposito della relazione del consulente sino ad oggi, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno per un totale (capitale rivalutato + interessi) di €
37.554,84.
In secondo luogo, chiede il risarcimento del danno in riferimento alla polizza CP_2
assicurativa sottoscritta in favore del In particolare, deduce che, come previsto Pt_6 dall'art. 37 comma VII del capitolato speciale di appalto (doc. 14 , l'appaltatrice era CP_2
tenuta a depositare una garanzia assicurativa per la regolare esecuzione dei lavori estesa a
24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione, obbligo che, invece, non avrebbe ottemperato;
da qui, la necessità per di sottoscrivere la relativa CP_2
polizza in favore dell'Ente con un costo, per il periodo maggio 2015-maggio 2016, pari ad €
3500,00.
La domanda è fondata considerata la specifica previsione citata e, anche in questo caso, CP_ l'assenza di prova da parte di circa l'avvenuta stipula della polizza. Tenuto conto della documentazione prodotta dall'opponente (doc. 15), ed in assenza di documentazione in relazione alle successive annualità, l'opposta va condannata al pagamento in favore di della somma di € 3500,00. Anche in questo caso, trattandosi di debito risarcitorio, CP_2
va aggiunta la rivalutazione dal 10.12.2014 ad aggi e gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno, per complessivi € 4.693,20.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Sul punto, deduce che, a causa del mancato completamento dei lavori da parte di CP_2
CP_ e della necessità di stipulare un nuovo contratto di appalto con Essetielle s.p.a., la struttura è stata aperta in ritardo con conseguente minor guadagno;
in particolare, l'attrice riferisce tale voce risarcitoria al periodo compreso tra la redazione del certificato fine lavori
(21.4.15) e la data di effettiva apertura della struttura in seguito al completamento delle opere da parte di Controparte_4
però, non ha fornito alcuna prova in merito alla preventivata data di apertura
[...]
pagina 13 di 17 della struttura;
né il conteggio del mancato guadagno (ottenuto moltiplicando la retta giornaliera per il numero dei posti letto) può riferirsi al periodo decorrente dalla data di ultimazione dei lavori (coincidente il giorno successivo al termine di fine lavori pattuito a seguito della seconda perizia di variante) posto che non vi è alcuna certezza che, nell'ipotesi CP_ di corretto adempimento da parte di la struttura sarebbe stata aperta al pubblico, con ingresso degli ospiti, già il giorno successivo al termine dei lavori. Né alcun elemento comprovante il termine fissato per l'apertura (e asseritamente non rispettato a causa dell'inadempimento della appaltatrice) è stato fornito dai testi escussi.
CP_ In conclusione, pertanto, in riferimento al giudizio n. 20656/16 RG, va condannata al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, delle somme di € CP_2
37.554,84 e di € 4.693,20 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Considerato che il credito azionato in via monitoria (€ 98.090,03 oltre IVA e, quindi € CP_ 119.669,84) di cui alla fattura 214/15 (doc. 18 concerne i lavori relativi al S.A.L. 10, regolarmente eseguiti e contabilizzati, come rilevato anche dal CTU (pag. 18 prima relazione), operata la compensazione impropria tra le rispettive poste, previa revoca del decreto ingiuntivo, va condannata al pagamento della somma di € 77.421,80 (€ CP_2
119.669,84-37.554,84-4693,20) oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla scadenze al saldo.
Procedimento n. 2708/17 RG
Come si è detto, l'appaltatrice ha formulato domanda di risarcimento del danno in relazione ai maggiori costi sostenuti per effetto dei ritardi, a suo dire imputabili alla committente, nonché per il mancato guadagno derivante dal fermo delle attrezzature, ed alle riserve formulate in corso d'opera.
La domanda è parzialmente fondata.
Il CTU nella prima relazione depositata che, in quanto adeguatamente motivata e priva di vizi logici, questo giudice ritiene di poter condividere, ha quantificato i maggiori costi sostenuti pagina 14 di 17 dalla appaltatrice in € 8.400,00 per “prolungamento termine fine lavori” quale maggior costo per il noleggio della gru presente in cantiere ed € 11.522,55 (così rideterminato l'importo a seguito delle osservazioni del CTP di per “fermo cantiere con sospensione lavori” CP_2
quale conseguenza dell'Ordine di servizio n. 1 in data 26.8.13 con il quale era stato ordinato all'impresa di sospendere i lavori perché il titolo autorizzativo non era stato ancora ritirato;
ha, CP_ invece, escluso che a siano dovute ulteriori somme a titolo di risarcimento/indennizzo/compenso conseguenti alle riserve esposte.
va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di € 19.922,55, CP_2 arrotondata ad € 19.922,00; anche in questo caso, trattandosi di debito di valore, la somma rivalutata dalla data di deposito della relazione del CTU (1.9.21) ad oggi e sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno vanno calcolati gli interessi compensativi;
la somma CP_ spettante a ammonta, pertanto, ad € 25.154,72 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
CP_
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di pagamento della somma di € CP_2
138.959,80 a titolo di penale, prevista dall'art. 6 del contratto per il ritardo nella esecuzione dell'opera. A sostegno di tale domanda evidenzia che alla data del 20.4.15 (termine per il completamento dei lavori stabilito dalle parti a seguito delle varianti concordate) i lavori non risultavano ultimati tanto che essi erano stati completati solo in data 8.9.15 dalla impresa incaricata da essa committente.
La domanda è infondata.
L'art. 6 (penale per i ritardi) prevede espressamente che “
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per scadenze fissate nel programma temporale dei lavori,
è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro
992,57. La penale….trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie”. E' evidente, pertanto, che la stessa poteva trovare applicazione nel caso di adempimento, con ritardo rispetto alle scadenze stabilite, nella esecuzione dei lavori da parte pagina 15 di 17 della appaltatrice, non certo nel caso in cui - come nella specie – i lavori non sono stati completati da quest'ultima bensì da soggetti terzi.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti con condanna di al pagamento dei restanti due terzi delle spese liquidate, per CP_2
l'intero, come da parcella depositata dal difensore di controparte (in quanto inferiore rispetto al compenso liquidabile in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come successivamente modificato) come in dispositivo.
Considerate le risultanze delle indagini del CTU in rapporto alle domande formulate dalle parti, si ritiene opportuno porre le spese delle due consulenze tecniche a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6592/16;
2) condanna al pagamento in TR
favore di della somma di € 77.421,80 oltre interessi Parte_2
moratori ex D.lvo 231/02 dalle scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento in TR
favore di della somma di € 25.154,72 oltre interessi Parte_2
legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da TR
[...]
5) compensa per un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento dei restanti due terzi delle spese, TR
liquidate per l'intero in complessivi € 7052,00 per compenso oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge;
6) pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche espletate a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
pagina 16 di 17 Brescia, 14/04/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20656/2016 promossa da:
(C.F. Parte_1
OPPONENTE P.IVA_1
con gli avv.ti Domenico Bezzi e Antonio Quaranta
contro
(C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Giuseppe Maio
cui è stata riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2708/2017 promossa da:
(C.F. ATTRICE Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giuseppe Maio
contro
(C.F. Parte_1
CONVENUTA P.IVA_1 con l'avv. Domenico Bezzi pagina 1 di 17 CONCLUSIONI Per TR
In relazione al giudizio Tribunale di Brescia R.G. 20656/16 In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e annullare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
6592/16, R.G. n 16207/16, cron. 9610/16, repert. n. 7944/2016 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 21.10.16, notificato in uno con il precetto in data 04.11.16 per i motivi tutti esposti in narrativa;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della Parte_2
, condannarla al risarcimento del danno nella misura di € 259.464,00 o in
[...]
quella diversa somma che, ritenuta veriore, il Giudice riterrà di quantificare. In subordine, revocare e/o dichiarare nullo e annullare il decreto ingiuntivo opposto disponendo la riduzione del credito della convenuta opposta in ragione del danno subito dalla Parte_1
Spese e compensi professionali interamente rifusi. In relazione al giudizio Tribunale di Brescia
R.G. 2708/17 In via pregiudiziale: dichiarare la nullità delle domande formulate da controparte per assoluta incertezza del petitum e mancata indicazione delle ragioni della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. In via preliminare: dichiarare la decadenza di parte attrice dalle riserve apposte sul registro di contabilità relativo al SAL finale dall'appaltatore e richieste con l'atto di citazione, atteso che le stesse non sono state esplicate e quantificate nel termine di quindici giorni previsto dall'Art. 190 del DPR 207/2010.
In via principale: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale: condannare
[...]
al versamento di € 138.959,80 a titolo di penale per il ritardo Parte_2 nell'esecuzione dell'opera o a quella diversa somma che, ritenuta veriore, il Giudice riterrà di quantificare. Spese e compensi professionali interamente rifusi. In via istruttoria in relazione ai giudizi Tribunale di Brescia R.G. 20656/16 e Tribunale di Brescia R.G. 2708/17. Ciò premesso, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. Si precisa, in replica alle avversarie affermazioni, che tra i testi indicati compaiono i familiari degli ospiti della struttura che provvedevano alla sottoscrizione dei contratti di inserimento prodotti sub. doc. 12. Si chiede non ammettersi i capitoli di prova
pagina 2 di 17 orale ex adverso formulati in quanto: […]
Per Parte_2
Nel procedimento avente RGN. 20656/2016
IN VIA PREGIUDIZIALE 1. All'occorrenza, confermare il rigetto dell'istanza di sospensione
“ex adverso” richiesta, poiché non ricorrono - e neppure sono stati dedotti - i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc. oltre che in ragione dell'intervenuto pagamento sulla scorta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in esame.
IN VIA PRELIMINARE
2. Previa ogni più opportuna ed ulteriore declaratoria,
3. Accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione e/o della domanda riconvenzionale in essa contenuta proposta da , per i TR
motivi esposti in narrativa (art. 164 co. IV cpc in comb. disp. con i richiamati nn. 3 e 4 dell'art.
163 cpc), assumendo ogni conseguente declaratoria di legge e/o di inammissibilità e/o improcedibilità e/o rigetto dell'azione e/o delle domande avverse, nonché
4. Accertare e dichiarare la legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo provv. esec. n.
6592/16 - emesso, su ricorso dell'odierna opposta, dal Tribunale di Brescia, di cui al presente contenzioso per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa, quindi
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
5. Previa ogni più opportuna ulteriore declaratoria,
6. Confermare il decreto ingiuntivo opposto e Rigettare ogni avversa domanda, conclusione, argomentazione ed eccezione proposta da TR
, perché priva di fondamento in fatto e diritto, per i motivi espressi in atti,
[...] nonché per l'effetto Condannare l'opponente TR
a corrispondere, rifondere alla società
[...] Parte_2 opposta la capitale somma pari ad € 119.669,84, oltre al compenso professionale (€ 2.456,00) ed alle spese della procedura (€ 406,50), accessori di legge ed interessi ex d. lgs. 231/2002 e
pagina 3 di 17 rivalutazione monetaria, di cui alla prefata ingiunzione,
IN VIA SUBORDINATA
7. Nella più che denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande e conclusioni proposte da , in TR CP_2
ordine al del decreto ingiuntivo provv. esec. n. 6592/16 - emesso, su ricorso dell'odierna opposta, dal Tribunale di Brescia, di cui al presente contenzioso, previa ogni più opportuna declaratoria del caso
8. Accertare e dichiarare la legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo provv. esec. n.
6592/16 - emesso, su ricorso dell'odierna opposta, dal Tribunale di Brescia, di cui al presente contenzioso per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e pertanto
9. Condannare ,, al pagamento, TR
rimborso di quella diversa somma che risulterà accertata all'esito del presente giudizio, oltre alle spese dell'opposizione ed ogni altra “medio tempore” maturata, maturanda e/o occorrenda, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO 10. Mandare assolta da qualsivoglia avversa Parte_2
richiesta svolta nei confronti di parte convenuta/opposta, originata dai fatti per cui è causa.
11. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.
*** Nel procedimento avente RGN. 2508/2017 Contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria ulteriore:
IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e Dare atto, con riferimento alla scrittura privata sub doc. 2, che la convenuta ha affidato all'attrice il compimento delle opere edili ed affini ivi descritte, al prezzo indicato ed in regime di appalto privato;
2. Accertare e dare atto del compimento delle varianti in corso d'opera di cui in narrativa su ordine della committenza e/o della D.L., ovvero su accordo delle parti;
pagina 4 di 17
3. Accertare e dare atto che dette varianti hanno portato al compimento delle opere extracapitolato di cui in atti, da parte di Parte_3
4. Accertare e dare atto che dette opere non sono state congruamente riconosciute, valutate e compensate dalla convenuta, a termini di legge e/o contrattuali (artt. 1657, 1659, 1660, 1661
c.c.; art. 2, 10 ed 11 del contratto d'appalto);
5. Accertare e dare atto che dette varianti hanno comportato non giustificabili rallentamenti ed allungamenti dei tempi di ultimazione dei lavori, imputabili unicamente alla convenuta;
6. Accertare e dare atto che l'inottemperanza della convenuta ad ordine dell'Ente Appaltante di cui alla comunicazione allegata sub doc. 5, ha comportato non giustificabili rallentamenti ed allungamenti dei tempi di ultimazione dei lavori, imputabili unicamente ad essa;
7. Accertare e dare atto dell'ingiustificabile ritardo della convenuta nell'emissione/approvazione del conto finale dei mancati e dei ritardati pagamenti, da parte CP_ della convenuta, delle fatture emesse da in corso di rapporto e di cui in narrativa;
8. Accertare e dare atto che tali condotte da parte della convenuta sono state foriere di ingiusti pregiudizi, danni e sovra-costi in capo all'attrice, rilevanti ai fini e per gli effetti degli artt.
1175, 1176, 1218, 1375 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accertato e dato atto di quanto in via preliminare richiesto, all'occorrenza anche in via principale e premessa ogni più opportuna ed ulteriore declaratoria:
9. Accertare e dare atto, sulla base dei titoli contrattuali suindicati e ed ancor più partitamente nella narrativa della presente citazione, il diritto di a vedersi riconoscere il Parte_3
pagamento dei compensi per le opere extra capitolato effettuate e di cui in atti, nonché a vedersi rifondere, rimborsare e/o risarcire, dalla convenuta, ogni sovra – costo ed ingiusto danno, sostenuto o sopportato per spese generali di cantiere, vincoli sulle attrezzature e mezzi
d'opera, mancata formazione di utile, in conseguenza della descritta condotta della convenuta
e per le ragioni di cui in narrativa, per il complessivo importo di € 329.911,86, per l'effetto:
10. Condannare la convenuta a risarcire, rifondere, rimborsare e/o indennizzare a tali CP_1
pagina 5 di 17 titoli, del complessivo importo di € 329.911,86, per le ragioni e voci partitamente esposte negli atti, ovvero della diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa e da contenersi in ogni caso nello scaglione di riferimento di valore c.d. indeterminabile
IN VIA SUBORDINATA
11. Nella più che denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, Condannare la convenuta a tale titolo ad indennizzare, rifondere, rimborsare o risarcire, all'attrice, il complessivo importo di € 329.911,86, ovvero la diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, eventualmente operando ogni più opportuna compensazione con l'eventuale e più che denegato credito avverso, per clausola penale infondatamente invocata, previa in ogni caso la riduzione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., da contenersi in ogni caso nello scaglione di riferimento di valore c.d. indeterminabile.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E SUSSIDIARIA
12. Accertare e dare atto che la convenuta ha realizzato con riferimento ai fatti di causa un
CP_ ingiustificato arricchimento, con correlativo depauperamento di rilevante ex artt. 2041 segg. c.c., per l'effetto
13. Condannare la convenuta a tale titolo ad indennizzare, rifondere, rimborsare o risarcire, all'attrice, il complessivo importo di € 329.911,86, ovvero la diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa,
CP_ IN OGNI CASO 14. Mandare esente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole originata dai fatti di causa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite.
*** IN VIA ISTRUTTORIA […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 6 di 17 Procedimento n. 20656/16 RG
Genesi – Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale (nel prosieguo: Genesi) promuoveva opposizione al decreto ingiuntivo n. 6592/16 RG, provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 119.669,84, oltre interessi e spese, in favore di di cui alla fattura 214/15 del 2.12.2015 (€ 98.090,03 oltre Parte_2
IVA al 22%) a titolo di corrispettivo relativo alle opere edili e lavorazioni eseguite dall'ingiungente (Stato di Avanzamento Lavori n. 10) in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi all'ampliamento della
[...]
“ ”. Parte_4 Parte_5
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che alla data di ultimazione dei lavori, slittata dal 2.9.14 al 20.4.15 in conseguenza della redazione di due perizie di variante resesi necessarie a causa di “svariati inadempimenti
e ritardi dell'impresa”, restavano da ultimare le lavorazioni di riparazione e smobilizzo e pulizia cantiere, come risultava dal certificato di ultimazione dei lavori, lavorazioni che non erano state eseguite dalla appaltatrice;
- che essa, pertanto, al fine di completare i lavori e non procrastinare l'avvio della gestione in concessione della R.S.A., era stata costretta ad affidare il completamento delle opere alla Essetielle s.p.a., con un maggior costo di € 24.353,11;
- che, a causa dei ritardi accumulati dall'impresa in corso d'opera e del ritardo nell'ultimazione dei lavori, la struttura era stata aperta solo il giorno 8.9.15, per dieci posti letto, e il 12.10.15, per gli altri dieci posti letto, con un conseguente danno derivante dai mancati utili pari ad € 231.610,89;
- che, a causa del mancato adempimento all'obbligo di depositare una garanzia assicurativa per la regolare esecuzione dei lavori estesa a 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione, essa aveva dovuto mantenere la polizza assicurativa a suo tempo sottoscritta in favore del in Parte_6
riferimento all'esecuzione dell'opera con un costo, per il periodo maggio 2015- maggio pagina 7 di 17 2016, di € 3500,00;
tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al risarcimento del danno nella misura di complessivi € 259.464,00 o di altra somma ritenuta di giustizia.
CP_
Si costituiva (nel prosieguo: chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione. Deduceva, in particolare:
- la decadenza dell'opponente dalla possibilità di far valere i vizi stante l'intervenuta accettazione dell'opera senza riserve;
- che, ultimati i lavori in data 20.4.15, il Direttore dei Lavori aveva comunicato l'accettazione delle opere “salve alcune lavorazioni di piccola entità”;
- che aveva preso in consegna le opere solo il 19.6.2015; CP_2
- che il ritardo nella conclusione dei lavori era dipeso dalle numerose varianti in corso d'opera decise dalla committente nonché dall'operato delle altre imprese presenti in cantiere;
- che essa aveva eseguito le opere con diligenza e che, pertanto, nessun vizio /difetto era ad essa imputabile.
Contestava altresì la pretesa di rimborso degli asseriti costi di mantenimento polizza lamentando, per contro, l'inadempimento di non avendo quest'ultima emesso (e/o CP_2
trasmesso e comunque reso disponibile) il c.d. C.R.E. (Certificato di regolare esecuzione) nel termine trimestrale previsto dall'art 14 del contratto.
Procedimento n. 2708/17 RG
CP_
conveniva in giudizio deducendo, in sintesi, con riferimento al medesimo CP_2
contratto di appalto:
- di aver dovuto sostenere, a causa della condotta della committente, che aveva “imposto” variazioni d'opera, ritardando i lavori, e non aveva rispettato i termini di pagamento,
“indebiti e non prevedibili sovra – costi”, per spese generali, attrezzature e mezzi di opera,
pagina 8 di 17 nonché danni da “mancata formazione dell'utile” conseguente al ritardo nel completamento dei lavori rispetto al termine previsto;
- di avere, pertanto, provveduto, nel corso dei lavori, alla iscrizione di ben n. 23 riserve per complessivi € 164.231,00;
chiedeva, pertanto, la condanna della committente al pagamento dei compensi per le opere extra – contratto eseguite ed il risarcimento dei danni subiti, il tutto per complessivi €
329.911,86; in subordine, formulava domanda ex art. 2041 c.c. in riferimento al medesimo importo.
Si costituiva contestando le allegazioni avversarie e deducendo, in sintesi: CP_2
- la genericità delle allegazioni in punto spese generali sostenute e mancata formazione di utile in assenza di riferimento specifici;
- la decadenza dalla possibilità di far valere le riserve in assenza di relativa quantificazione nel termine di quindici giorni dalla data della loro iscrizione nel registro di contabilità e, comunque, la loro infondatezza alla luce delle contestazioni già a suo tempo svolte dal Direttore dei Lavori;
- l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento in assenza dei relativi presupposti e, comunque, in difetto di residualità.
CP_ Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate da e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 138.959,80 a titolo di penale per il ritardo nella esecuzione dell'opera. A sostegno di tale domanda evidenziava che alla data del
20.4.15 (termine per il completamento dei lavori stabilito dalle parti a seguito delle varianti concordate) i lavori non risultavano ultimati tanto che essi erano stati completati solo in data
8.9.15 dall' impresa incaricata da essa committente.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, espletata l'istruttoria mediante consulenza tecnica e prova testimoniale, all'udienza del 7.11.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 9 di 17 Procedimento n. 2065/16 RG
si è opposta al decreto ingiuntivo azionato dalla appaltatrice eccependo CP_2
CP_ l'inadempimento di alle obbligazioni assunte;
assume, in particolare, che alla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori (21.4.15) restavano da eseguire alcune lavorazioni che, in base a quanto concordato dalle parti, avrebbero dovuto essere realizzate entro trenta giorni e che non erano state eseguite dalla appaltatrice.
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che:
1) in data 21.4.15 veniva sottoscritto dalle parti il certificato di ultimazione dei lavori (doc.
CP_ 5 e 4 nel quale si dava atto dell'ultimazione delle opere ad eccezione delle CP_2
opere di “smobilizzo e pulizia cantiere” nonché delle “riparazioni indicate dalla
Direzione Lavori come da Allegato A)”; nel predetto allegato sono specificatamente indicate le numerose lavorazioni non eseguite a regola d'arte e quelle ancora non eseguite;
sempre nel medesimo certificato di ultimazioni dei lavori si legge “Le sopracitate lavorazioni dovranno essere completate entro un termine perentorio non superiore a 30 gg e perciò terminanti in data 20.5.15”;
2) con nota 15.6.15 (doc. 5 Genesi) l'arch. Direttore dei Lavori, Persona_1
avendo constatato, a seguito del sopralluogo dell'11.6.15, la mancata ultimazione dei lavori, intimava alla appaltatrice di eseguire i restanti lavori entro dieci giorni dalla ricezione della nota;
CP_ 3) in data 13.7.2015 (cfr. richiamo nella missiva del 14.7.15- doc. 6 veniva effettuata CP_ una visita di collaudo, a cui partecipava un rappresentante della all'esito della quale venivano ancora riscontrate mancate lavorazioni e/o lavorazioni non eseguite a regola d'arte;
4) in data 14.7.15 il Direttore del Lavori intimava, quindi, alla appaltatrice (doc. 6 Genesi) di “eseguire le lavorazioni di cui all'Allegato A, parte integrante di questo documento, entro e non oltre 13 giorni dal ricevimento della presente”.
pagina 10 di 17 Ora, a fronte della eccezione di inadempimento formulata dalla committente, ed in parte documentata da quanto indicato nel certificato di ultimazione dei lavori, era onere della CP_ appaltatrice (cfr. giurisprudenza consolidata della S.C.; da ultimo, tra le tante, Cass.
3587/21) fornire la prova dell'avvenuto ed esatto completamento dei lavori, prova che non è stata fornita da parte opposta.
Oltretutto, l'inadempimento della appaltatrice è stato confermato dal CTU il quale, pur nella impossibilità di verificare direttamente lo stato dei luoghi (essendo state le opere completate da altra impresa), attraverso l'esame della documentazione in atti e proveniente sia dall'arch. (Direttore dei Lavori) che dall'ing. Persona_2 Controparte_3
(collaudatore incaricato dal , ha potuto accertare le lavorazioni non completate Pt_6
dalla appaltatrice.
Quest'ultima ha eccepito l'intervenuta accettazione dell'opera da parte di (cfr. CP_2
CP_ doc. 4 con conseguente impossibilità per la stessa di far valere l'esistenza di vizi e difetti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1665 IV comma e 1667 I coma c.c.
La tesi è infondata.
CP_ Nel documento, datato 19.6.15, prodotto da quale prova della asserita accettazione definitiva dell'opera, si legge, infatti, esclusivamente “Riceviamo in data odierna dalla ditta CP_
le chiavi della nuova ala”; tale dichiarazione, stante il suo stringato contenuto ed in assenza di ulteriori elementi, non può essere qualificata, come accettazione senza riserve, posto che “In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (Cass. 1576/25). Osserva, infatti, la Corte che “in tema di interpretazione del dettato dell'art. 1665 c.c., occorre distinguere anzitutto tra atto di
“consegna” e atto di “accettazione” dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione pagina 11 di 17 negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n.
5131 del 06/03/2007). All'esito, dalla mera consegna non può desumersi ipso facto
l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della “accettazione tacita”, che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso significato giuridico: la ricezione dell'opera “senza riserve”, nonostante “non si sia proceduto alla verifica”, a fronte di “difformità o vizi palesi” (ibid in motivazione)
Nella specie, peraltro, come sopra osservato, alla dichiarazione di presa in consegna dell'immobile, sono seguite ben due denunce da parte del D.L. (il 15.6.2015 e il 14.7.15) circa il mancato completamento delle opere, mancato completamento già peraltro evidenziato, nel contraddittorio delle parti, in sede di certificazione dell'ultimazione dei lavori il 20.4.15.
CP_ Risulta, pertanto, accertato l'inadempimento della appaltatrice
Va dunque esaminata la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente.
Quest'ultima, in particolare, ha chiesto il risarcimento del danno rappresentato dai maggiori costi sostenuti a seguito del completamento dei lavori da parte dell'impresa incaricata Essetielle s.p.a. (€ 24.353,11 oltre iva), dal costo della polizza assicurativa stipulata in favore del e dal lucro cessante rappresentato dal mancato guadagno Pt_6 conseguente al ritardo nella apertura della struttura dal 21.4.15 al 7.9.15 (€ 231.610,89).
Con riferimento al primo punto, ritiene questo giudice che possano condividersi le risultanze dell'indagine svolta dal CTU, in quale, nella seconda relazione – priva di vizi logici ed adeguatamente motivata anche in riferimento alle osservazioni dei CTP cui ha adeguatamente risposto – ha evidenziato che solo una parte dei lavori svolti dalla Essetielle CP_ s.p.a. corrispondono a quelli previsti contrattualmente a carico di quantificando il relativo maggior costo in € 28.612,79 oltre IVA per un totale di € 34.907,60.
pagina 12 di 17 Trattandosi si debito di valore, a tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data di deposito della relazione del consulente sino ad oggi, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno per un totale (capitale rivalutato + interessi) di €
37.554,84.
In secondo luogo, chiede il risarcimento del danno in riferimento alla polizza CP_2
assicurativa sottoscritta in favore del In particolare, deduce che, come previsto Pt_6 dall'art. 37 comma VII del capitolato speciale di appalto (doc. 14 , l'appaltatrice era CP_2
tenuta a depositare una garanzia assicurativa per la regolare esecuzione dei lavori estesa a
24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione, obbligo che, invece, non avrebbe ottemperato;
da qui, la necessità per di sottoscrivere la relativa CP_2
polizza in favore dell'Ente con un costo, per il periodo maggio 2015-maggio 2016, pari ad €
3500,00.
La domanda è fondata considerata la specifica previsione citata e, anche in questo caso, CP_ l'assenza di prova da parte di circa l'avvenuta stipula della polizza. Tenuto conto della documentazione prodotta dall'opponente (doc. 15), ed in assenza di documentazione in relazione alle successive annualità, l'opposta va condannata al pagamento in favore di della somma di € 3500,00. Anche in questo caso, trattandosi di debito risarcitorio, CP_2
va aggiunta la rivalutazione dal 10.12.2014 ad aggi e gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno, per complessivi € 4.693,20.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Sul punto, deduce che, a causa del mancato completamento dei lavori da parte di CP_2
CP_ e della necessità di stipulare un nuovo contratto di appalto con Essetielle s.p.a., la struttura è stata aperta in ritardo con conseguente minor guadagno;
in particolare, l'attrice riferisce tale voce risarcitoria al periodo compreso tra la redazione del certificato fine lavori
(21.4.15) e la data di effettiva apertura della struttura in seguito al completamento delle opere da parte di Controparte_4
però, non ha fornito alcuna prova in merito alla preventivata data di apertura
[...]
pagina 13 di 17 della struttura;
né il conteggio del mancato guadagno (ottenuto moltiplicando la retta giornaliera per il numero dei posti letto) può riferirsi al periodo decorrente dalla data di ultimazione dei lavori (coincidente il giorno successivo al termine di fine lavori pattuito a seguito della seconda perizia di variante) posto che non vi è alcuna certezza che, nell'ipotesi CP_ di corretto adempimento da parte di la struttura sarebbe stata aperta al pubblico, con ingresso degli ospiti, già il giorno successivo al termine dei lavori. Né alcun elemento comprovante il termine fissato per l'apertura (e asseritamente non rispettato a causa dell'inadempimento della appaltatrice) è stato fornito dai testi escussi.
CP_ In conclusione, pertanto, in riferimento al giudizio n. 20656/16 RG, va condannata al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, delle somme di € CP_2
37.554,84 e di € 4.693,20 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Considerato che il credito azionato in via monitoria (€ 98.090,03 oltre IVA e, quindi € CP_ 119.669,84) di cui alla fattura 214/15 (doc. 18 concerne i lavori relativi al S.A.L. 10, regolarmente eseguiti e contabilizzati, come rilevato anche dal CTU (pag. 18 prima relazione), operata la compensazione impropria tra le rispettive poste, previa revoca del decreto ingiuntivo, va condannata al pagamento della somma di € 77.421,80 (€ CP_2
119.669,84-37.554,84-4693,20) oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla scadenze al saldo.
Procedimento n. 2708/17 RG
Come si è detto, l'appaltatrice ha formulato domanda di risarcimento del danno in relazione ai maggiori costi sostenuti per effetto dei ritardi, a suo dire imputabili alla committente, nonché per il mancato guadagno derivante dal fermo delle attrezzature, ed alle riserve formulate in corso d'opera.
La domanda è parzialmente fondata.
Il CTU nella prima relazione depositata che, in quanto adeguatamente motivata e priva di vizi logici, questo giudice ritiene di poter condividere, ha quantificato i maggiori costi sostenuti pagina 14 di 17 dalla appaltatrice in € 8.400,00 per “prolungamento termine fine lavori” quale maggior costo per il noleggio della gru presente in cantiere ed € 11.522,55 (così rideterminato l'importo a seguito delle osservazioni del CTP di per “fermo cantiere con sospensione lavori” CP_2
quale conseguenza dell'Ordine di servizio n. 1 in data 26.8.13 con il quale era stato ordinato all'impresa di sospendere i lavori perché il titolo autorizzativo non era stato ancora ritirato;
ha, CP_ invece, escluso che a siano dovute ulteriori somme a titolo di risarcimento/indennizzo/compenso conseguenti alle riserve esposte.
va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di € 19.922,55, CP_2 arrotondata ad € 19.922,00; anche in questo caso, trattandosi di debito di valore, la somma rivalutata dalla data di deposito della relazione del CTU (1.9.21) ad oggi e sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno vanno calcolati gli interessi compensativi;
la somma CP_ spettante a ammonta, pertanto, ad € 25.154,72 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
CP_
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di pagamento della somma di € CP_2
138.959,80 a titolo di penale, prevista dall'art. 6 del contratto per il ritardo nella esecuzione dell'opera. A sostegno di tale domanda evidenzia che alla data del 20.4.15 (termine per il completamento dei lavori stabilito dalle parti a seguito delle varianti concordate) i lavori non risultavano ultimati tanto che essi erano stati completati solo in data 8.9.15 dalla impresa incaricata da essa committente.
La domanda è infondata.
L'art. 6 (penale per i ritardi) prevede espressamente che “
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per scadenze fissate nel programma temporale dei lavori,
è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro
992,57. La penale….trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie”. E' evidente, pertanto, che la stessa poteva trovare applicazione nel caso di adempimento, con ritardo rispetto alle scadenze stabilite, nella esecuzione dei lavori da parte pagina 15 di 17 della appaltatrice, non certo nel caso in cui - come nella specie – i lavori non sono stati completati da quest'ultima bensì da soggetti terzi.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti con condanna di al pagamento dei restanti due terzi delle spese liquidate, per CP_2
l'intero, come da parcella depositata dal difensore di controparte (in quanto inferiore rispetto al compenso liquidabile in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come successivamente modificato) come in dispositivo.
Considerate le risultanze delle indagini del CTU in rapporto alle domande formulate dalle parti, si ritiene opportuno porre le spese delle due consulenze tecniche a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6592/16;
2) condanna al pagamento in TR
favore di della somma di € 77.421,80 oltre interessi Parte_2
moratori ex D.lvo 231/02 dalle scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento in TR
favore di della somma di € 25.154,72 oltre interessi Parte_2
legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da TR
[...]
5) compensa per un terzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento dei restanti due terzi delle spese, TR
liquidate per l'intero in complessivi € 7052,00 per compenso oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge;
6) pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche espletate a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
pagina 16 di 17 Brescia, 14/04/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
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