Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZ00 6 67 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION E Oggetto Magistrati: Composta dagli Ill.m R.G.N. 11365/00 Dott. Rosario DE MUSIS L Presidente 14598/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron.1380 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 264 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 29/05/02 Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI IG, FI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO DOSSI 15, presso l'avvocato ELISABETTA rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIOMARINI, D'AURIA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
PROVINCIA DI SALERNO;
intimata e sul 2° ricorso n° 14598/00 proposto da: PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente pro 2002 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. 1259 DENZA, presso l'Avvocato LUCIO LAURENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO MASCOLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FI AN, FI IG;
intimati avversO la sentenza n. 62/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 10/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato D'AURIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato MASCOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei due ricorsi, per il rigetto del ricorso incidentale;
il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, l'assorbimento degli altri. In subordine, per l'accoglimento del terzo e sesto motivo, assorbito 2 il quinto, rigetto del quarto e del settimo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza pub- blicata il 28 dicembre 1995, accogliendo la domanda proposta da UI NG e NN NG (proprietari di un terreno posto in territorio del Comune di Scafati, occupato dalla Amministrazione provinciale di ER per la costruzione di una variante alla strada provin- ciale n. 134), condannava la convenuta IA di Sa- lerno, che non aveva tempestivamente concluso il proce- dimento di espropriazione e aveva completato l'opera il 7 febbraio 1985, al pagamento di Lire 495.776.480 a ti- tolo di risarcimento dei danni e di Lire 42.763.200 a titolo di indennità di occupazione legittima. 11 Tribu- nale, accertata la natura edificatoria del terreno OC- cupato, ne determinava il valore venale in Lire 140.000 - febbraio 1985 - dellail mq, riferito al tempo "intervenuta radicale trasformazione" e liquidava il danno detraendo dal valore di mercato dell'intero fondo (lire 505.680.000) il valore delle porzioni residue (stimato in lire 78.048.000 e così ottenendo l'importo di lire 427.632.000, cui aggiungeva lire 4.000.000 a riparazione del pregiudizio da "occupazione illegitti- ma" nel periodo compreso tra la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 28 3 -giugno 1984 e il completamento dell'opera 7 feb- - braio 1985 -; rivalutava infine la somma di Lire 431.632.000, in via equitativa, a lire 495.776.480. Contro questa decisione la IA di ER proponeva appello deducendo a motivo (oltre alla incom- petenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore e alla "arbitrarietà" della concessa esecuzione provvi- soria) la erronea disapplicazione del criterio di li- quidazione di cui all'art. 5 bis legge 359/1992 che sa- rebbe stato operante pure in fattispecie di espropria- zione sostanziale;
UI NG e NN NG in via di appello incidentale chiedevano la rideterminazione del- la rivalutazione monetaria (dal 7 febbraio 1985 alla data della decisione), dell'indennizzo da c.d. "occupazione illegittima" (in lire 14.118.000 oltre ri- valutazione), della indennità da occupazione legittima (per l'intero periodo dal 5 settembre 1979 al 28 giugno 1984, in lire 102.631.000). La Corte d'appello di ER, con la sentenza pub- blicata il 10 febbraio 2000, accogliendo in parte l'appello principale della IA di ER e quel- lo incidentale dei NG, fatta applicazione del SO- pravvenuto criterio normativo di cui all'art. 3 c. 65 della legge 662/1996, liquidava il complessivo danno da occupazione appropriativa in Lire 206.811.500 con riva- Locoro lutazione monetaria dal 7 febbraio 1983 e con interessi sulle somme annualmente rivalutate nel saggio del 2 per cento;
rideterminava il danno per il periodo della "occupazione illegittima" in lire 4.695.833 oltre inte- ressi dal 28 giugno 1984, confermava la sentenza impu- gnata quanto alla determinazione della indennità di oc- cupazione legittima e compensava infine, limitatamente alla metà, le spese di entrambi i gradi del giudizio, condannando la IA di ER al pagamento dell'altra metà a favore dei NG. La Corte di merito, rigettando la eccezione prelimi- mare dei NG, riteneva ammissibile l'appello princi- pale della IA di ER conforme alla pre- scrizione di cui all'art. 342, primo comma c.p.c. e giudicava che in fattispecie di occupazione parziale dovesse trovare applicazione un criterio analogo a quello di cui all'art. 40 legge 2359/1865, con determi- nazione del valore sottraendo secondo il criterio di cui al comma 7 bis dell'art. 5 bis legge 359/1992, in- trodotto dall'art. 3 comma 65 della legge 662/1996 e del minuendo (valore di mercato delle porzioni residue) in lire 40 milioni;
quanto alla questione prospettata per la prima volta dalla difesa dei NG nella memo- ria di replica, ne rilevava innanzitutto where l'inammissibilità poichè avrebbe dovuto formare oggetto 5 di un motivo dell'appello incidentale e comunque negava che la IA di ER avesse operato in carenza di potere, poichè la dichiarazione di pubblica utilità (implicita nella deliberazione di approvazione del pro- getto dell'opera), pur se scaduta di efficacia, era successivamente rinnovata con la ripetuta appro-stata vazione degli stessi atti progettuali, nè risultava che fossero state "svolte impugnazioni tese ad inficiare la procedura dinanzi al giudice competente"; sicchè, in conclusione, nessun ostacolo si opponeva alla applica- zione dello ius superveniens in tema di occupazione ap- propriativa. Rigettando in particolare il motivo dell'appello incidentale relativo alla rideterminazione della indennità di occupazione legittima, la Corte di merito rilevava che la Somma liquidata al riguardo dal Tribunale (lire 42.736.200) sicuramente superava l'importo che sarebbe dovuto per l'intero periodo dal - fatta applicazione 5 settembre 1979 al 28 giugno 1984 del criterio secondo cui tale indennità deve essere rapportata a quella di espropriazione e calcolata nella misura degli interessi legali. Contro questa decisione UI NG e NN NG hanno proposto ricorso per cassazione, argomentando sette motivi di impugnazione. La IA di ER ha contraddetto con controricorso, proponendo impugna- weard 6 zione incidentale con due motivi. I NG infine - hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente disporsi, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale.
2. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorren- ti NG denunciano violazione degli artt. 342 e 163 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito giudicato ammissibile l'atto dell'appello principale proposto dalla IA di ER, benchè privo di ogni riferimento ai fatti della causa (sicchè neppure era possibile comprendere quale fosse la doman- da oggetto della decisione), mentre alla costituzione degli appellati, avvenuto dopo la scadenza del termine di impugnazione, non poteva attribuirsi alcun effetto sonante. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono viola- zione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 241 T.U. delle leggi comunale e provinciale n. 148 del 1915, dell'art. 5 bis, comma 7 bis legge 359 del 1992 e dell'art. 13 legge 2359/1865, perchè la Corte di merito non ha rile- vato che l'opera fu conclusa, con la irreversibile tra- sformazione del bene occupato (febbraio 1985) quando già era scaduta l'efficacia della dichiarazione di pub- Latiliw blica utilità dell'opera (28 giugno 1984) e la rinnova- ta dichiarazione di p.u. con deliberazione 17 settembre 1984 della Giunta provinciale doveva ritenersi inesi- stente o comunque nulla, perchè non seguita dalla rati- fica del Consiglio provinciale e adottata al di fuori del modello procedimentale di cui all'art. 13 legge fondamentale: perciò anche d'ufficio la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che nella specie faceva difetto applicazione dello ius superve-il presupposto della niens e che si verteva in fattispecie di occupazione usurpativa. Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti prospet- tano violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.; 5 bis, comma 7 bis legge 359/1992; 2043 C.C., nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice d'appello, pur nel difetto di impugnazione sul punto, liquidato il danno da diminuito valore delle porzioni residue del fondo, indebitamente applicando, in tema di occupazione appro- priativa, il criterio di cui all'art. 40 legge fonda- mentale dettato per l'espropriazione parziale. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono viola- zione degli artt. 112 e 334 c.p.c., nonchè vizio di mo- la Corte di merito determinato - tivazione, per avere gli inte- Losers d'ufficio, in difetto di censura sul punto ressi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento 8 dei danni non già nel saggio legale (come aveva provve- duto il Tribunale) bensì nella misura del 2 per cento. Con il quinto motivo i consorti NG deducono violazione dell'art. 2043 C.C., perchè nella ridetermi- nazione del danno da occupazione illegittima (28 giugno 1984 2 febbraio 1985), operata dalla sentenza impu- gnata, è stato assunto come termine di riferimento, non già l'intero ammontare riconosciuto dal Tribunale (con determinazione non censurata dalla IA di Saler- no), bensi il solo valore della porzione trasformata per la realizzazione dell'opera stradale. Con il sesto motivo denunciano violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per essere stata negata - nella sentenza impugnata la rideterminazione della indennità di occupazione legit- tima che, in difetto di censura sul punto da parte del- la IA, doveva essere liquidata in rapporto all'intero periodo (5 settembre 1979 28 giugno 1984) e al valore venale del bene complessivo (lire 427.632.000), come aveva fatto il Tribunale per se per un periodo erroneamente limitato. Con il settimo motivo infine i ricorrenti censura- per violazione dell'art. 92 C.p.C., la asserita in- no, giustificata compensazione delle spese del giudizio.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale la rotan 9 IA di ER critica la decisione impugnata per non avere la Corte di merito rilevato d'ufficio che per effetto delle proroghe legali della occupazione legit- proroga implicita puretima (con automatica dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) la fattispecie acquisitiva-estintiva si era verificata nel dicembre 1993, sicchè il diritto al ri- sarcimento del danno non era ancora sorto all'atto del- la proposizione della domanda (luglio 1987), che doveva perciò essere rigettata;
ovvero, in subordine, la de- terminazione di indennità e risarcimento danni doveva essere rapportata al dicembre 1993. Con il secondo motivo del ricorso la IA di ER censura la decisione là dove la Corte di meri- to, pur avendo giudicato tardiva la questione dedotta nella memoria di replica e relativa alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ha tuttavia esaminato nel merito la stessa questione non fatta oggetto di alcun motivo di impugna- zione. Con il terzo motivo, infine, la IA critica la decisione nel punto in cui non è stato applicato il riduttivo criterio di liquidazione del danno - ex art. 7 bis, legge 359/1992 pure con riguardo 5 bis, comma - al periodo di "occupazione illegittima". 10 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e nell'accoglimento di esso rimangono assorbiti gli al- tri motivi dello stesso ricorso che attengono alla pro- nuncia sul merito della sentenza impugnata (e che sono stati prospettati in linea subordinata al mancato acco- glimento del primo) e il ricorso incidentale. La considerazione del tenore testuale dell'atto di appello proposto dalla IA di ER avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (essendo il giudice di legittimità tenuto all'esame diretto degli atti processuali quando, come nella specie, sia dedotta una nullità insanabile del procedimento da cui sia de- rivata la nullità della sentenza impugnata) convince infatti che l'atto stesso non risponde affatto ai re- prescritti dall'art. 342quisiti di contenuto-forma c.p.c., per essere del tutto privo dei necessari riferi- menti ai termini essenziali della controversia (i fatti dedotti dalla parte attrice nel giudizio, la natura e l'oggetto della sua domanda) e perfino al merito della decisione impugnata. Attraverso la lettura del motivo che prospetta la incompetenza territoriale del giudice adito si comprende che gli attori avevano dedotto nel giudizio una asserita obbligazione della pubblica ammi- nistrazione "avente ad oggetto il pagamento di somma di denaro", ma rimane inespresso il titolo sul quale era hota 11 stata fondata la loro pretesa e il solo riferimento al merito della decisione è contenuto nella parte dell'atto riservato alle "conclusioni", là dove te- stualmente "si fa rilevare che la impugnata sentenza - è da ritenere ingiusta in quanto, oltre a basarsi su una erronea valutazione delle conclusioni del c.t.u., non ha tenuto conto dei criteri introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359/1992 in materia di indennizzi derivanti da espropri per pubblica utilità". Ebbene, se è vero che la sommaria esposizione dei fatti voluta dall'art. 342 c.p.C. non costituisce un requisito a sè stante (come ha ritenuto questa Corte: : per tutte, Cass. 11971/1995), essendo prescritto in funzione della migliore intelligibilità dei motivi dell'impugnazione in base alla sola lettura dell'atto, si deve nella specie constatare che la (totalmente) omessa "esposizione sommaria dei fatti" nell'atto di appello della IA di ER fa sì che la duplice censura di "erronea valutazione delle conclusioni del c.t.u." e per "non aver tenuto conto dei criteri intro- dotti dall'art. 5 bis della legge n. 359/1992 in mate- ria di indennizzi derivanti da espropri per pubblica utilità" rimanga in un ambito di assoluta genericità e anzi risulti del tutto incomprensibile, giacchè - ripe- tesi formulazione ora riportata non è dato - dalla 12 neppure di desumere quale fosse la domanda sulla quale si era pronunciata la sentenza impugnata e quale fosse il tenore della decisione (nè poteva valere a chiarire i termini della controversia la considerazione che la decisione era stata resa quando ancora non era entrata -in vigore la legge n. 549 del 1995 con il criterio dettato dal comma 65 del suo art.
1 - mentre l'appello era stato proposto quando già quel disposto era operan- te - e prima della dichiarazione di illegittimità costi- tuzionale di cui alla sentenza 369/1996 della Corte Co- stituzionale ), E dunque la sentenza qui impugnata, che ha omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello principale della IA di ER (del tutto privo della espo- sizione dei fatti così da rendere non intelligibili le censure di merito) e la conseguente inefficacia dell'appello incidentale tardivo proposto da UI NG ed NN NG (art. 334, c.2, c.p.c.), nè è ri- sultata affetta da nullità. Quanto all'appello incidentale, esso era per certo tardivo perchè fu proposto con la comparsa di risposta depositata, all'atto della costituzione, il 27 maggio 1996, quando già per i NG era scaduto il termine di cui all'art. 325 c.p.c. per impugnare la sentenza (Cass. nn. 408, 881 e 5711 del 1996) che era stata no- howard 13 tificata, ad istanza degli stessi NG (con l'efficacia bilaterale propria della notificazione del- la sentenza), il 26 febbraio 1996. 5. Accolto dunque il primo motivo del ricorso prin- cipale (e rimasti assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso e il ricorso incidentale) la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, comma 3, ultima ipotesi, c.p.c. poichè il processo, in ragione della inammissibilità dell'appello principale e della conseguente inefficacia di quello incidentale, non poteva essere proseguito (avendo la sentenza del Tribunale acquisito la effica- cia di cosa giudicata formale). Ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese così del giudizio di appello come di questo di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli al- tri motivi dello stesso ricorso e il ricorso incidenta- le, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dei giudizi di appello e di le- gittimità. a i r e D Roma, 29 maggio 2002 Il Presbut Il Consigliere estensore Elosavio un) n 141L i r P ndia Bianchi r o p e D CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 12-2-03 serie 4 al n.62.20 versate € 170,43 apppota in calce alla copla autentica (art. 278 T.U. n°115 dal 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Flippy Scarpino) .....