Articolo 227 del Codice di procedura civile
Articolo 226Articolo 228
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21 aprile 1942
Art. 227.
(Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela).

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non puo' aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non e' richiesta dalle parti, l'esecuzione e' promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell' articolo 481 del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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