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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177/2023 R.G. promossa da
(avv. CRISTINA DI FABIO) Parte_1
ATTRICE contro contumaci) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio depositato il 5 marzo 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra e il sig. sono coniugi in regime di Parte_1 Controparte_1
comunione legale e sono titolari di «usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco» del magazzino censito al mappale 102 foglio 5 del NCTR del Comune censuario di Palazzolo
CP_ sull'Oglio. La nuda proprietà del cespite spetta ai figli e Questo assetto Controparte_4
deriva dal contratto di compravendita a ministero del notaio dott. Rep. Gen Persona_1
not. N. 9708 e N. 3840 di Raccolta sottoscritto in data 2 luglio 2002.
L'attrice ha domandato l'annullamento del contratto datato 1° maggio 2021, col quale il marito, in assenza del consenso della moglie, ha concesso l'immobile sopra menzionato in comodato al figlio sino al 2031. Controparte_2
1 I convenuti – padre e figlio – hanno rifiutato di ricevere le notifiche a loro indirizzate (che, quindi, si sono regolarmente perfezionate) e non si sono costituiti in giudizio. Sono stati, dunque, dichiarati contumaci.
Il carattere documentale della causa ha reso superflua ogni istruttoria.
L'iniziativa dell'attrice è fondata e va accolta.
Fra gli atti che l'art. 180 comma 2 c.c. riserva all'amministrazione congiunta dei coniugi rientrano quelli «con i quali si concedono (…) diritti personali di godimento».
Dall'applicazione di tale norma, discende che il marito, al fine di sottoscrivere validamente il contratto di comodato de quo, avrebbe dovuto conseguire il consenso dell'attrice.
Tale consenso è mancato, sicché il contratto è annullabile ai sensi dell'art. 184 c.c.
Non si pone un problema di tempestività dell'azione, perché il termine annuale di cui all'art. 184 comma 2 c.c. ha natura prescrizionale e, in assenza di eccezione di parte (ovviamente mancata, attesa la contumacia dei convenuti), il suo eventuale decorso non è rilevabile dal giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo la nota depositata in data 7 maggio 2025. Si precisa che il pagamento dovrà avvenire a favore dell'Erario, poiché l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera COA in data 29 gennaio
2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. annulla il «contratto di comodato ad uso gratuito a tempo determinato» tra CP_1
e datato 1° maggio 2021; per l'effetto,
[...] Controparte_2
2. ordina a l'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile Controparte_2
censito al mappale 102 foglio 5 del NCTR del Comune censuario di Palazzolo sull'Oglio;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte dei convenuti direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
Brescia, 27 maggio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177/2023 R.G. promossa da
(avv. CRISTINA DI FABIO) Parte_1
ATTRICE contro contumaci) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio depositato il 5 marzo 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra e il sig. sono coniugi in regime di Parte_1 Controparte_1
comunione legale e sono titolari di «usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco» del magazzino censito al mappale 102 foglio 5 del NCTR del Comune censuario di Palazzolo
CP_ sull'Oglio. La nuda proprietà del cespite spetta ai figli e Questo assetto Controparte_4
deriva dal contratto di compravendita a ministero del notaio dott. Rep. Gen Persona_1
not. N. 9708 e N. 3840 di Raccolta sottoscritto in data 2 luglio 2002.
L'attrice ha domandato l'annullamento del contratto datato 1° maggio 2021, col quale il marito, in assenza del consenso della moglie, ha concesso l'immobile sopra menzionato in comodato al figlio sino al 2031. Controparte_2
1 I convenuti – padre e figlio – hanno rifiutato di ricevere le notifiche a loro indirizzate (che, quindi, si sono regolarmente perfezionate) e non si sono costituiti in giudizio. Sono stati, dunque, dichiarati contumaci.
Il carattere documentale della causa ha reso superflua ogni istruttoria.
L'iniziativa dell'attrice è fondata e va accolta.
Fra gli atti che l'art. 180 comma 2 c.c. riserva all'amministrazione congiunta dei coniugi rientrano quelli «con i quali si concedono (…) diritti personali di godimento».
Dall'applicazione di tale norma, discende che il marito, al fine di sottoscrivere validamente il contratto di comodato de quo, avrebbe dovuto conseguire il consenso dell'attrice.
Tale consenso è mancato, sicché il contratto è annullabile ai sensi dell'art. 184 c.c.
Non si pone un problema di tempestività dell'azione, perché il termine annuale di cui all'art. 184 comma 2 c.c. ha natura prescrizionale e, in assenza di eccezione di parte (ovviamente mancata, attesa la contumacia dei convenuti), il suo eventuale decorso non è rilevabile dal giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo la nota depositata in data 7 maggio 2025. Si precisa che il pagamento dovrà avvenire a favore dell'Erario, poiché l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera COA in data 29 gennaio
2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. annulla il «contratto di comodato ad uso gratuito a tempo determinato» tra CP_1
e datato 1° maggio 2021; per l'effetto,
[...] Controparte_2
2. ordina a l'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile Controparte_2
censito al mappale 102 foglio 5 del NCTR del Comune censuario di Palazzolo sull'Oglio;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte dei convenuti direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
Brescia, 27 maggio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
2