Ordinanza cautelare 7 aprile 2016
Sentenza 26 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2018, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2018
N. 00069/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2016, proposto da:
IS RE OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Grasselli e Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Buchicchio in Perugia, via XX Settembre,76;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del decreto del Questore della Provincia di Perugia del 10 novembre 2015, cat. 6F/2015/ Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione/Settore II, notificato all’interessato il 3 gennaio 2016, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente il 18.2.1988 per il rilascio di porto di fucile per uso tiro a volo;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi comprese, in particolare e per quanto occorra, la nota della Questura di Perugia del 29 agosto 2015, Cat. 6F/2015, notificata il 27 settembre 2015, con la quale è stato comunicato all’interessato l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza, nonché le informazioni degli organi di polizia territorialmente competenti, non conosciuti, ma menzionati nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Perugia, in epigrafe specificato, inerente il rigetto dell’istanza per il rilascio di porto fucile per uso tiro a volo.
Il suddetto diniego è stato motivato dal pericolo di abuso delle armi connesso alla stabile convivenza con il padre, condannato (con sent. del Giudice di pace di Assisi del 9 febbraio 2010) per minacce nell’ambito di rapporti condominiali e destinatario di analogo divieto di detenzione di armi - impugnato con autonomo ricorso RG 823/2015 posto in decisione all’odierna udienza pubblica - non offrendo il ricorrente sufficienti garanzie circa la corretta custodia delle armi.
Deduce a sostegno dell’impugnativa motivi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 11 e 43 TULPS) ed eccesso di potere sotto vario profilo (difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta) così sinteticamente riassumibili: verrebbe negata la richiesta autorizzazione per abusi esclusivamente riferibili a soggetti terzi ovvero al padre convivente del ricorrente, pur avendo quest’ultimo fornito la prova delle misure adottate per la custodia delle armi; all’esito del ricorso per Cassazione la condanna subita dal padre è risultata annullata senza rinvio per intervenuta remissione della querela; l’autorità di pubblica sicurezza non avrebbe correttamente esercitato la pur ampia discrezionalità di cui è titolare; il giudizio di inidoneità all’uso delle armi effettuato sarebbe del tutto automatico senza alcuna valutazione in concreto, neppur sintetica, della pericolosità e della inaffidabilità del ricorrente, non essendo peraltro comprovata la non corretta custodia delle armi. Ripropone poi in via derivata le doglianze già veicolate con il separato ricorso proposto dal padre nei confronti dell’analogo decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni adottato, chiedendo la riunione dei ricorsi.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.
Alla camera di consiglio del 6 aprile 2016 con ordinanza n. 58/2016 è stata respinta la domanda incidentale cautelare attesa la mancanza del “ periculum in mora” .
In prossimità della discussione nel merito la difesa del ricorrente ha depositato copia della sent. 18251/2016 con cui la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti di EN OR.
All’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 10 novembre 2015 con cui il Questore di Perugia ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di porto fucile per uso tiro a volo.
A motivo dell’impugnato provvedimento l’Autorità di P.S. ha indicato il pericolo di abuso delle armi non già da parte del ricorrente bensì del padre convivente, condannato per minacce e ritenuto soggetto non affidabile, non avendo il ricorrente fornito sufficienti garanzie in ordine alla custodia delle armi.
3. - Non ritiene il Collegio di dover disporre la richiesta riunire con il ricorso proposto da EN OR avverso analogo decreto del Questore di Perugia, passato in decisione all’odierna udienza pubblica, trattandosi di due posizioni differenti, non sussistendo alcun diritto alla pur richiesta riunione di cui all’art. 70 cod. proc. amm. ( ex multis Consiglio di Stato sez, VI, 16 maggio 2013, n. 2662)
EN OR è risultato destinatario di analogo diniego per aver personalmente riportato condanna penale per il reato di minacce mentre il diniego impugnato nel ricorso in epigrafe colpisce unicamente OR IS RE in qualità di figlio convivente, per non aver appunto fornito sufficienti garanzie in ordine alla custodia delle armi e alla possibilità di abuso da parte del padre.
4. - Il ricorso è fondato e va accolto.
5. - Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale anche dell’adito Tribunale - da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi - la revoca dell'autorizzazione del porto d'armi, quale atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di " fumus ", in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva ( ex multis Consiglio Stato sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604), non essendo richiesto l’accertamento di un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze oggettive (Consiglio Stato sez. III, 1 aprile 2015, n. 1731; id. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4073; T.A.R. Umbria 12 giugno 2014, n. 319).
Ancora, il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto ma rappresenta, invece, un'eccezione al normale divieto di portare armi (sancito dall'art. 699, c.p., e dall'art. 4 comma 1, l. n. 110 del 1975); tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche, e prima di tutto, l'intera restante massa dei consociati (che si è adeguata alla regola generale e che, quindi, è priva di armi) sull'assenza di pregiudizi di ogni genere quanto alla loro incolumità (così Consiglio Stato sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 616).
6. - Pur muovendo da tali preliminari considerazioni, il provvedimento prefettizio impugnato non risulta sorretto da adeguata istruttoria e motivazione circa il pericolo di possibili abusi nell’uso delle armi connesso alla loro negligente custodia.
Quale misura di carattere preventivo e non sanzionatorio, i provvedimenti assunti in tema di autorizzazione all’uso delle armi ben possono essere giustificati anche dal pericolo di abusi perpetrati da soggetti terzi qualora l’interessato non fornisca prova della corretta custodia delle armi ( ex multis T.A.R. Marche 23 maggio 2017, n. 383; Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2016, n. 1536; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 settembre 2016, n. 4154). In tali casi deve però sussistere univoco quadro indiziario atto a dimostrare l’omissione delle suddette cautele, si da rendere verosimile l'eventualità che soggetti terzi possano impossessarsene.
Nel caso di specie parte ricorrente ha rappresentato in sede procedimentale, con propria memoria, di aver approntato armadio blindato per la custodia delle armi le cui chiavi erano nella propria esclusiva disponibilità, fornendo dunque, ad avviso del Collegio, sufficienti elementi atti a prevenirne l’impossessamento da parte del padre. Di contro, il Questore ha desunto la possibilità di abuso in via del tutto automatica dalla mera convivenza con il padre, non apprezzando le pur motivate controdeduzioni difensive.
Diversamente opinando l’Amministrazione dovrebbe denegare o revocare ogni licenza per il solo fatto della convivenza con minori o soggetti non affidabili a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto delle misure di sicurezza adottate caso per caso per la custodia delle armi, con esiti del tutto abnormi.
7. - Meritano dunque condivisione le doglianze di eccesso di potere dedotte.
8. - Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Enrico Mattei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO