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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2117 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita
Gobbo; appellante contro
; Controparte_1
appellata contumace avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello n. 5/2022 del 18.1.2022, depositata in data
26.1.2022, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento del presente atto di appello: riformare
integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Città di Castello n. 5/2022 pronunciata inter partes, depositata il
26.01.2022, non notificata, escludendo qualsiasi
responsabilità risarcitoria in capo alla Parte_1
con conseguente integrale riforma anche della condanna
alle spese di giudizio da porre in capo alla sig.ra
(cod. fisc. per Controparte_1 C.F._1
entrambi i gradi di giudizio. Con ordine all'appellata di
restituzione delle somme erogate dalla in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'integrale riforma della Controparte_1
sentenza n. 5/2022 del 18.1.2022, depositata in data
26.1.2022, emessa dal Giudice di Pace di Città di
Castello.
1.2. A fondamento dell'impugnazione proposta la Pt_1
appellante esponeva:
- che, in data 28.7.2016, il figlio di
[...]
, alla guida del ciclomotore Aprilia, SR CP_1 CP_2
(tg. X7L3GZ), subiva un incidente stradale a causa
[...]
dell'impatto con un capriolo lungo la Via Alfieri, nel
Comune di San Giustino (PG);
- che, pertanto, in qualità di Controparte_3
proprietaria del suddetto mezzo, conveniva in giudizio,
dinanzi al Giudice di Pace di Città di Castello, la
Pag. 2 di 20 al fine di accertare la responsabilità Parte_1
dell'Ente nella causazione del sinistro, con condanna al risarcimento dei danni subiti;
- che si costituiva nel giudizio di primo grado la contestando quanto esposto in fatto e in Parte_1
diritto da parte attrice;
- che, con sentenza n. 5/2022, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda di parte attrice, condannando la al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro Pt_1
occorso;
- che tale pronuncia era errata per le seguenti ragioni:
1) con il primo motivo l' ha eccepito Parte_2
come il giudice di Pace abbia errato nel ritenere che parte attrice/odierna appellata aveva provato, com'era suo onere, l'esatta dinamica del sinistro, il nesso causale tra il sinistro occorso e il danno conseguente, e la corretta condotta tenuta dal danneggiato, tesa a mettere in atto tutto il possibile per evitare l'impatto; in realtà la prova di tale circostanza non è stata offerta da parte appellata;
2) con il secondo motivo di appello la Parte_1
si duole della circostanza che il primo giudice ha ritenuto l'Ente appellante responsabile del sinistro occorso sulla base della sola circostanza che sulla strada teatro del sinistro non fosse presente la segnaletica
Pag. 3 di 20 stradale di pericolo;
sostiene l'Ente appellante di non poter essere ritenuto destinatario di tale censura, atteso che l'apposizione della segnaletica costituisce attività
di competenza, nei centri abitati, dei Comuni, e, al di fuori di essi, dell'Ente proprietario della Strada;
nel caso di specie la strada in questione non è di proprietà
della . Pt_1
3) Con il terzo motivo l'amministrazione CP_4
censura l'ammontare del danno risarcito, avendo il primo giudice riconosciuto all'appellata un danno di euro 800,00
a fronte di una spesa per la riparazione del mezzo dalla stessa sostenuta di euro 600,00.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza nei termini precisati e di cui in epigrafe trascritti.
1.2. All'udienza dell'11.4.2023, il Tribunale
dichiarava la contumacia di Controparte_1
1.3. Parte appellante precisava le conclusioni all'udienza del 5.3.2025, all'esito dalla quale il
Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
trattenendo al termine la causa in decisione.
***
2. L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3. Con il primo motivo di appello viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui sono stati ritenuti provati: a) il nesso di causalità tra la concreta e
Pag. 4 di 20 specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta;
b) l'esatta dinamica del sinistro;
c) che il ciclomotore abbia tenuto una velocità consona ai limiti, allo stato dei luoghi e all'ora.
Tale motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1 Va premesso che in materia di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità più recente - a cui il Tribunale aderisce –
ha ricondotto responsabilità dell'ente regionale nell'alveo dell'art.2052 c.c., valorizzando il fatto che tale disposizione prescinde da un'effettiva custodia dell'animale e considera, più in generale, la relativa proprietà od utilizzazione, senza fare espressamente riferimento ai soli animali domestici. Nella fattispecie in oggetto, dunque, la legittimazione passiva rispetto a tale domanda spetta in via esclusiva alla quale Pt_1
ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e di gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti (cfr., ex multis,
Cass. n.27284/2022).
In particolare, l'art. 1 della L. n. 157 del 1992
conferisce alla Regione il compito di “provvedere
Pag. 5 di 20 all'emanazione di norme finalizzate alla protezione e al
controllo di tutte le specie della fauna selvatica,
affidando alle stesse i necessari poteri di gestione”. In
forza di tale previsione normativa, dunque, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c.,
giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,
sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici – nella specie, la – in funzione della Pt_1
tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Con riferimento all'onere della prova, la giurisprudenza ha, poi, ulteriormente precisato che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici (come nel caso concreto), ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art.2052 c.c., sul danneggiato incombe provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno lamentato, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito, nonché
l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n.157/1992 o, comunque
Pag. 6 di 20 rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (cfr.
Cass. n.11107/2023; Cass. n.13848/2020). A ciò si aggiunga che, vertendosi comunque in ipotesi di incidente stradale,
il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario dell'animale, di cui all'art.2052 c.c.,
non esclude l'operatività della presunzione di cui all'art.2054 c.c., di talché il conducente dovrà comunque dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno mediante una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi.
Di contro, la Pubblica Amministrazione, per andare esente da responsabilità, sarà onerata di dimostrare che il fatto sia avvenuto per caso fortuito, in quanto la condotta dell'animale non era ragionevolmente prevedibile o, comunque, anche se prevedibile, non evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi,
compatibilmente con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a cui è preposta la Pubblica
Amministrazione.
Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, sussiste un concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054 c.c., e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c.
Trattasi, secondo quanto espresso dalla Corte di
Pag. 7 di 20 Cassazione, di “un concorso vero e proprio e non di
prevalenza dell'una presunzione sull'altra, con la
conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati
superi la presunzione posta a suo carico, la
responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi
vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da
responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova
liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari
misura” (cfr. Cass., sent. n. 31350/2023).
3.2. Ricostruito in tali termini il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va detto che – tenuto anche conto delle difese spiegate da parte appellante nelle note conclusive – è calato il giudicato interno in merito all'assenza dell'ipotetica prova liberatoria della
, costituita ex art. 2052 c.c. dal caso fortuito. Pt_1
A fronte dell'espressa affermazione del primo giudice che la non ha dimostrato il caso fortuito, parte Pt_1
appellante non ha compiutamente ed espressamente censurato tale statuizione, non potendo essere desunta tale censura dal passaggio dell'atto di appello (p. 5 prime tre righe)
dove si afferma – in termini sfumati e nell'ambito di un ampio motivo incentrato sul difetto della prova della dinamica del sinistro e del nesso di causalità – che
[...]
ha assolto ai propri oneri di legge in tema di Pt_3
fauna selvatica, senza che tale affermazione sia stata in alcun modo sostenuta con argomenti in fatto ed in diritto
Pag. 8 di 20 a supporto della stessa (se non con un generico, asettico e privo di commenti richiamo ai mezzi di prova assunti) e senza un'espressa indicazione che tale affermazione era volta a contrastare quanto indicato dal primo giudice in punto di mancata prova del caso fortuito.
Sul punto giova evidenziare che secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (ord.
13535 del 2018) ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione “deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei puti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice (…)”.
Una tale critica non si rinviene nel caso di specie con riferimento al tema del “caso fortuito”, istituto che, mai citato nell'atto di appello, in alcun modo, neanche indirettamente, viene evocato dalle difese di parte appellante contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
3.4. Come visto, con il primo motivo di appello, la censura l'impugnata sentenza nella parte in Parte_1
cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata da parte del danneggiato la dinamica del sinistro, causato dall'improvviso attraversamento di un capriolo, tale da non poter permettere al conducente del ciclomotore di
Pag. 9 di 20 proprietà dell'odierna appellata di mettere in atto alcuna manovra idonea ad evitare l'impatto.
Al riguardo, parte appellante sostiene non soltanto che manca la prova della diligente condotta tenuta dal conducente del mezzo, finalizzata ad evitare l'impatto con l'animale selvatico, ma, ancor prima, che non è stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, così come prospettata da parte appellata, nonché il nesso causale tra l'impatto e il danno conseguente riportato dal mezzo.
Ritiene il Tribunale che, così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, risulta dimostrato che il sinistro è avvenuto a causa dell'attraversamento di un animale selvatico (nella specie, un piccolo capriolo)
in corrispondenza del tratto di strada in cui transitava il ciclomotore condotto dal figlio dell'odierna parte appellata.
Al riguardo, si richiamano gli elementi probatori versati in atti che, secondo la regola probatoria del “più
probabile che non”, risultano – anche in quanto complessivamente considerati – idonei alla dimostrazione del nesso causale tra la condotta tenuta dall'animale e la verificazione del sinistro occorso.
Si fa riferimento, nella specie, al documento del
Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Usl Umbria 1
(denominato “chiamate in pronta disponibilità”), nel quale veniva attestato che tale “ , il giorno del Persona_1
Pag. 10 di 20 sinistro (28.7.2016), dalle ore 20.29 alle ore 00.51
veniva attivato in pronta disponibilità dai Carabinieri di
Città di Castello per eseguire prestazioni di soccorso in relazione ad un capriolo incidentato presso il Comune di
San Giustino, Via Alfieri e, dunque, presso il luogo del sinistro occorso.
La circostanza è riportata, altresì, nel “Registro
interventi di pronta disponibilità – dipartimento prevenzione – Area Veterinaria” e nel “Registro chiamate per animali randagi”, nei quali veniva annotato il rinvenimento di un capriolo incidentato nei luoghi in questione;
in particolare, nel “Registro interventi di pronta disponibilità” veniva attestato che a seguito di segnalazione da parte dei Carabinieri, l'addetto veterinario interveniva in Via Alfieri – San Giustino per soccorrere un capriolo ferito, in un arco temporale compreso tra le 23.38 e le 00.29 (cfr. doc. n. 9 fascicolo di primo grado parte appellata); fascia oraria che sostanzialmente corrisponde con il momento temporale in cui parte appellata colloca il sinistro subito dal figlio.
Le stesse rappresentazioni fotografiche versate in atti raffigurano un piccolo capriolo riverso a terra lungo il ciglio della strada.
Dalle medesime fotografie si evincono, altresì, i danni riportati dal ciclomotore, tutti circoscritti nella parte anteriore del mezzo (fanalino anteriore divelto, parti in
Pag. 11 di 20 plastica rotte), e su cui risultano incastrati ciuffi di peli ragionevolmente riconducibili ad un animale.
Tali circostanze sono avvalorate dalle testimonianze rese in sede di giudizio di primo grado, le quali hanno confermato la presenza dell'animale selvatico nel luogo e al momento del sinistro di cui si tratta. In particolare,
il testimone vicina di casa di parte Testimone_1
appellata, pur non avendo assistito al sinistro,
dichiarava che, in data 28.7.2016, alle ore 23.30 circa,
percorrendo Via degli Alfieri il giorno del sinistro (in data 28.7.2016), notava la presenza di “un capriolo
piccolino sul cancello di una casa privata”, così da telefonare “ai carabinieri per dire che c'era un animale
in mezzo alla strada” (cfr. verbale di udienza del
6.10.2020 – fascicolo di primo grado). Del pari, il testimone affermava: “percorrevo a piedi Testimone_2
con mia moglie via Alfieri. Noi eravamo a piedi abbiamo
visto un ragazzo fermo con il motorino, il quale ha
dichiarato di aver preso qualcosa ed abbiamo visto un
capriolo in terra ferito a 5/10 metri di distanza dal
motorino (…) siamo sopraggiunti dopo l'impatto (…) abbiamo
chiesto cosa era successo e lui non aveva il telefono ed
ho chiamato i carabinieri (…) lo scooter non l'ho
guardato” (cfr. verbale di udienza del 6.10.2020 –
fascicolo di primo grado).
Il testimone infine, quale titolare della Tes_3
Pag. 12 di 20 carrozzeria denominata “Umbria Car di Meoni Mirco”, ha dichiarato che, in data 29.7.2016 (dunque, il giorno successivo all'evento), provvedeva a visionare il ciclomotore incidentato di proprietà dell'odierna appellata, redigendo un preventivo (datato 1.8.2016) per la riparazione del medesimo mezzo;
preventivo da cui è
possibile apprezzare i seguenti danni: “sostituzione
carene anteriore interna e o esterna, fanalino laterale
anteriore dx, carena inferiore, parafango anteriore ruota,
sella anteriore” (cfr. doc. n. 3 fascicolo di primo grado parte appellata).
Il testimone ha, altresì, aggiunto di aver notato la presenza di peli riconducibili ad un animale nella parte anteriore del ciclomotore e di aver, poi, provveduto alle riparazioni del mezzo in economia, per un importo totale di euro 600,00 circa. In ultimo, si richiama la “Relazione
clinica” del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sansepolcro,
redatta in data 29.7.2016, in cui si legge che al paziente
(figlio dell'appellata), ricoverato per aver Persona_2
lamentato “dolore ginocchio sx e caviglia sx da trauma
contusivo in motorino con animale selvatico”, veniva diagnosticato un “trauma contusivo ginocchio dx e caviglia
sx”, con prognosi di sette giorni (cfr. doc. n. 4
fascicolo di primo grado parte appellata).
Dagli elementi probatori sopra riportati è possibile desumere, pertanto, come l'animale abbia intersecato la
Pag. 13 di 20 direzione di marcia tenuta dal mezzo, in modo tale da impattare con la parte anteriore del veicolo, per poi riversarsi ferito lungo il ciglio della strada. Invero, i danni riportati dal ciclomotore e dal conducente, la documentazione sopra richiamata e i testimoni escussi depongono in tal senso, risultando, perciò, plausibile –
secondo comuni regole di esperienza – che la condotta tenuta dall'animale selvatico si sia concretizzata nel repentino attraversamento della strada percorsa dal ciclomotore in corsa, così ponendosi in diretto rapporto causale con la verificazione del sinistro occorso e con i conseguenti danni riportati dal mezzo.
3.4. Ciò posto quanto alla dinamica dell'evento, la giurisprudenza di legittimità afferma – come già sopra evidenziato - che “ove si controverta di danni derivanti
da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non
basta ai fini dell'applicabilità del criterio di
imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
- la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla
carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra
l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato
spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata
la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art.
2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali, il
conducente del veicolo è comunque onerato della prova di
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno,
Pag. 14 di 20 quest'ultimo per ottenere l'integrale risarcimento del
danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e
dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale
emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna
cautela nella propria condotta di guida, da valutare con
particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui
fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di
animali selvatici, e che la condotta dell'animale
selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un
carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui
- nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile
evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente
ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del
danno” (Cass. n.18454/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva quanto segue.
Con riferimento alla prova liberatoria incombente sul danneggiato, la stessa non risulta essere stata raggiunta,
così come rilevato con il primo motivo di appello dalla
. Parte_1
Si evidenzia, infatti, pur dovendosi presumere –
secondo l'id quod plerumque accidit - che il capriolo si sia immesso repentinamente sulla sede stradale attraversandola, una velocità consona allo stato dei luoghi avrebbe permesso al conducente di scorgere il sopraggiungere dell'animale e, quindi, di frenare in modo
Pag. 15 di 20 da evitare l'impatto o limitare gli effetti dello stesso.
Impatto che, oltretutto, è avvenuto con la parte anteriore del ciclomotore, così confermando che il capriolo era apparso frontalmente rispetto al campo visivo del conducente e che quest'ultimo avrebbe, dunque, potuto avvedersi dell'arrivo dell'animale. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la moderata velocità del veicolo, da parametrarsi alla scarsa visibilità notturna e alle condizioni di centro abitato, non possono desumersi dai danni del mezzo e dalle lesioni del conducente, che non appaiono incompatibili con una velocità non eccessiva ma comunque inadeguata alle condizioni sopra evidenziate.
Deve dunque ritenersi che parte appellata non ha fornito adeguata prova in merito all'adozione delle necessarie regole di prudenza alla guida tra cui, in primis, quella relativa alla velocità di marcia tenuta in un tratto di strada in pieno centro abitato, in cui la condotta avrebbe dovuto essere approntata alla massima diligenza, anche in considerazione dell'orario notturno in cui è avvenuto il sinistro;
e ciò a prescindere dalla mancanza di segnaletica di pericolo relativa al possibile attraversamento di animali selvatici che, comunque, non incide sul grado di diligenza da tenere, appunto, in un centro abitato, in caso di visibilità limitata dovuta all'orario notturno. Parte appellata non ha fornito prova neanche dell'impossibilità di eseguire manovre di
Pag. 16 di 20 emergenza che avrebbero potuto evitare l'impatto.
Infine, si rileva come neanche i testimoni abbiano potuto riferire in merito a tali circostanze, essendo intervenuti successivamente all'evento.
Alla luce delle superiori considerazioni, essendo provato lo scontro tra l'animale selvatico e il ciclomotore, non avendo le parti superato le rispettive prove liberatorie, a ciascuna di esse va attribuito il 50%
di responsabilità.
4. Con il secondo motivo di appello la censura Pt_1
la sentenza impugnata per avere ritenuto responsabile tale ente per l'assenza sulla strada di segnali di pericolo per attraversamento animali.
Il motivo è male formulato, atteso che il primo giudice non ha introdotto tale tema per sostenere la responsabilità della (per il mancato collocamento Pt_1
della segnaletica), ma per sostenere – dal punto di vista del conducente del ciclomotore – l'imprevedibilità
dell'evento.
Il motivo è – comunque – assorbito dal parziale accoglimento del primo motivo di appello.
5. Il terzo motivo di appello è fondato.
Ha errato il primo giudice a riconoscere all'odierna appellata un danno di euro 800,00, a fronte di una spesa sostenuta di euro 600,00.
In ragione dell'accoglimento del primo motivo di
Pag. 17 di 20 appello e dunque del riconoscimento di una concorrente responsabilità delle parti al 50%, l'appellata va ristorata della somma di euro 300,00.
6. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello e la rideterminazione del credito di parte opposta, determina la compensazione delle spese di lite del primo grado nella misura del 50%.
La restante parte di spese va posta a carico della
, soccombente principale. Pt_1
Nulla sulle spese del giudizio di appello, dove parte appellata non si è costituita.
7.
Considerato che
la , nelle more del giudizio Pt_1
e in esecuzione della sentenza di primo grado, ha allegato di avere provveduto a corrispondere a parte appellata la somma di euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dall'Ente di euro
500,00 per sorte capitale, oltre al 50% delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese di lite, oltre relativi interessi dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2117 del
2022 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1) a parziale accoglimento dell'appello e in
Pag. 18 di 20 parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1a) ridetermina l'importo capitale oggetto di condanna a carico della ed in favore di Pt_1 Controparte_1
in euro 300,00;
1b) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
1c) ridetermina in euro 575,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA le spese di lite oggetto di condanna a carico della ed in favore di Pt_1 [...]
; CP_1
1d) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna nell'ipotesi in cui la Controparte_1
abbia dato esecuzione alla sentenza di Parte_1
primo grado corrispondendole le somme oggetto di condanna indicate nella predetta pronuncia, a restituire alla la somma di euro 500,00 oltre alle somme Parte_1
corrisposte a titolo di rimborso delle spese di lite in quanto superiori all'importo di cui al punto 1c), oltre relativi interessi dalla domanda al saldo;
- spese del presente grado di giudizio compensate.
Perugia, il 30.5.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 19 di 20 Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2117 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
in persona del Presidente della Giunta Parte_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita
Gobbo; appellante contro
; Controparte_1
appellata contumace avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello n. 5/2022 del 18.1.2022, depositata in data
26.1.2022, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento del presente atto di appello: riformare
integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Città di Castello n. 5/2022 pronunciata inter partes, depositata il
26.01.2022, non notificata, escludendo qualsiasi
responsabilità risarcitoria in capo alla Parte_1
con conseguente integrale riforma anche della condanna
alle spese di giudizio da porre in capo alla sig.ra
(cod. fisc. per Controparte_1 C.F._1
entrambi i gradi di giudizio. Con ordine all'appellata di
restituzione delle somme erogate dalla in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'integrale riforma della Controparte_1
sentenza n. 5/2022 del 18.1.2022, depositata in data
26.1.2022, emessa dal Giudice di Pace di Città di
Castello.
1.2. A fondamento dell'impugnazione proposta la Pt_1
appellante esponeva:
- che, in data 28.7.2016, il figlio di
[...]
, alla guida del ciclomotore Aprilia, SR CP_1 CP_2
(tg. X7L3GZ), subiva un incidente stradale a causa
[...]
dell'impatto con un capriolo lungo la Via Alfieri, nel
Comune di San Giustino (PG);
- che, pertanto, in qualità di Controparte_3
proprietaria del suddetto mezzo, conveniva in giudizio,
dinanzi al Giudice di Pace di Città di Castello, la
Pag. 2 di 20 al fine di accertare la responsabilità Parte_1
dell'Ente nella causazione del sinistro, con condanna al risarcimento dei danni subiti;
- che si costituiva nel giudizio di primo grado la contestando quanto esposto in fatto e in Parte_1
diritto da parte attrice;
- che, con sentenza n. 5/2022, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda di parte attrice, condannando la al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro Pt_1
occorso;
- che tale pronuncia era errata per le seguenti ragioni:
1) con il primo motivo l' ha eccepito Parte_2
come il giudice di Pace abbia errato nel ritenere che parte attrice/odierna appellata aveva provato, com'era suo onere, l'esatta dinamica del sinistro, il nesso causale tra il sinistro occorso e il danno conseguente, e la corretta condotta tenuta dal danneggiato, tesa a mettere in atto tutto il possibile per evitare l'impatto; in realtà la prova di tale circostanza non è stata offerta da parte appellata;
2) con il secondo motivo di appello la Parte_1
si duole della circostanza che il primo giudice ha ritenuto l'Ente appellante responsabile del sinistro occorso sulla base della sola circostanza che sulla strada teatro del sinistro non fosse presente la segnaletica
Pag. 3 di 20 stradale di pericolo;
sostiene l'Ente appellante di non poter essere ritenuto destinatario di tale censura, atteso che l'apposizione della segnaletica costituisce attività
di competenza, nei centri abitati, dei Comuni, e, al di fuori di essi, dell'Ente proprietario della Strada;
nel caso di specie la strada in questione non è di proprietà
della . Pt_1
3) Con il terzo motivo l'amministrazione CP_4
censura l'ammontare del danno risarcito, avendo il primo giudice riconosciuto all'appellata un danno di euro 800,00
a fronte di una spesa per la riparazione del mezzo dalla stessa sostenuta di euro 600,00.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza nei termini precisati e di cui in epigrafe trascritti.
1.2. All'udienza dell'11.4.2023, il Tribunale
dichiarava la contumacia di Controparte_1
1.3. Parte appellante precisava le conclusioni all'udienza del 5.3.2025, all'esito dalla quale il
Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
trattenendo al termine la causa in decisione.
***
2. L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3. Con il primo motivo di appello viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui sono stati ritenuti provati: a) il nesso di causalità tra la concreta e
Pag. 4 di 20 specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta;
b) l'esatta dinamica del sinistro;
c) che il ciclomotore abbia tenuto una velocità consona ai limiti, allo stato dei luoghi e all'ora.
Tale motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1 Va premesso che in materia di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità più recente - a cui il Tribunale aderisce –
ha ricondotto responsabilità dell'ente regionale nell'alveo dell'art.2052 c.c., valorizzando il fatto che tale disposizione prescinde da un'effettiva custodia dell'animale e considera, più in generale, la relativa proprietà od utilizzazione, senza fare espressamente riferimento ai soli animali domestici. Nella fattispecie in oggetto, dunque, la legittimazione passiva rispetto a tale domanda spetta in via esclusiva alla quale Pt_1
ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e di gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti (cfr., ex multis,
Cass. n.27284/2022).
In particolare, l'art. 1 della L. n. 157 del 1992
conferisce alla Regione il compito di “provvedere
Pag. 5 di 20 all'emanazione di norme finalizzate alla protezione e al
controllo di tutte le specie della fauna selvatica,
affidando alle stesse i necessari poteri di gestione”. In
forza di tale previsione normativa, dunque, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c.,
giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,
sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del
1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici – nella specie, la – in funzione della Pt_1
tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Con riferimento all'onere della prova, la giurisprudenza ha, poi, ulteriormente precisato che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici (come nel caso concreto), ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art.2052 c.c., sul danneggiato incombe provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno lamentato, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito, nonché
l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n.157/1992 o, comunque
Pag. 6 di 20 rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (cfr.
Cass. n.11107/2023; Cass. n.13848/2020). A ciò si aggiunga che, vertendosi comunque in ipotesi di incidente stradale,
il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario dell'animale, di cui all'art.2052 c.c.,
non esclude l'operatività della presunzione di cui all'art.2054 c.c., di talché il conducente dovrà comunque dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno mediante una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi.
Di contro, la Pubblica Amministrazione, per andare esente da responsabilità, sarà onerata di dimostrare che il fatto sia avvenuto per caso fortuito, in quanto la condotta dell'animale non era ragionevolmente prevedibile o, comunque, anche se prevedibile, non evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi,
compatibilmente con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a cui è preposta la Pubblica
Amministrazione.
Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, sussiste un concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054 c.c., e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c.
Trattasi, secondo quanto espresso dalla Corte di
Pag. 7 di 20 Cassazione, di “un concorso vero e proprio e non di
prevalenza dell'una presunzione sull'altra, con la
conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati
superi la presunzione posta a suo carico, la
responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi
vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da
responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova
liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari
misura” (cfr. Cass., sent. n. 31350/2023).
3.2. Ricostruito in tali termini il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va detto che – tenuto anche conto delle difese spiegate da parte appellante nelle note conclusive – è calato il giudicato interno in merito all'assenza dell'ipotetica prova liberatoria della
, costituita ex art. 2052 c.c. dal caso fortuito. Pt_1
A fronte dell'espressa affermazione del primo giudice che la non ha dimostrato il caso fortuito, parte Pt_1
appellante non ha compiutamente ed espressamente censurato tale statuizione, non potendo essere desunta tale censura dal passaggio dell'atto di appello (p. 5 prime tre righe)
dove si afferma – in termini sfumati e nell'ambito di un ampio motivo incentrato sul difetto della prova della dinamica del sinistro e del nesso di causalità – che
[...]
ha assolto ai propri oneri di legge in tema di Pt_3
fauna selvatica, senza che tale affermazione sia stata in alcun modo sostenuta con argomenti in fatto ed in diritto
Pag. 8 di 20 a supporto della stessa (se non con un generico, asettico e privo di commenti richiamo ai mezzi di prova assunti) e senza un'espressa indicazione che tale affermazione era volta a contrastare quanto indicato dal primo giudice in punto di mancata prova del caso fortuito.
Sul punto giova evidenziare che secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (ord.
13535 del 2018) ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione “deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei puti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice (…)”.
Una tale critica non si rinviene nel caso di specie con riferimento al tema del “caso fortuito”, istituto che, mai citato nell'atto di appello, in alcun modo, neanche indirettamente, viene evocato dalle difese di parte appellante contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
3.4. Come visto, con il primo motivo di appello, la censura l'impugnata sentenza nella parte in Parte_1
cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata da parte del danneggiato la dinamica del sinistro, causato dall'improvviso attraversamento di un capriolo, tale da non poter permettere al conducente del ciclomotore di
Pag. 9 di 20 proprietà dell'odierna appellata di mettere in atto alcuna manovra idonea ad evitare l'impatto.
Al riguardo, parte appellante sostiene non soltanto che manca la prova della diligente condotta tenuta dal conducente del mezzo, finalizzata ad evitare l'impatto con l'animale selvatico, ma, ancor prima, che non è stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, così come prospettata da parte appellata, nonché il nesso causale tra l'impatto e il danno conseguente riportato dal mezzo.
Ritiene il Tribunale che, così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, risulta dimostrato che il sinistro è avvenuto a causa dell'attraversamento di un animale selvatico (nella specie, un piccolo capriolo)
in corrispondenza del tratto di strada in cui transitava il ciclomotore condotto dal figlio dell'odierna parte appellata.
Al riguardo, si richiamano gli elementi probatori versati in atti che, secondo la regola probatoria del “più
probabile che non”, risultano – anche in quanto complessivamente considerati – idonei alla dimostrazione del nesso causale tra la condotta tenuta dall'animale e la verificazione del sinistro occorso.
Si fa riferimento, nella specie, al documento del
Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Usl Umbria 1
(denominato “chiamate in pronta disponibilità”), nel quale veniva attestato che tale “ , il giorno del Persona_1
Pag. 10 di 20 sinistro (28.7.2016), dalle ore 20.29 alle ore 00.51
veniva attivato in pronta disponibilità dai Carabinieri di
Città di Castello per eseguire prestazioni di soccorso in relazione ad un capriolo incidentato presso il Comune di
San Giustino, Via Alfieri e, dunque, presso il luogo del sinistro occorso.
La circostanza è riportata, altresì, nel “Registro
interventi di pronta disponibilità – dipartimento prevenzione – Area Veterinaria” e nel “Registro chiamate per animali randagi”, nei quali veniva annotato il rinvenimento di un capriolo incidentato nei luoghi in questione;
in particolare, nel “Registro interventi di pronta disponibilità” veniva attestato che a seguito di segnalazione da parte dei Carabinieri, l'addetto veterinario interveniva in Via Alfieri – San Giustino per soccorrere un capriolo ferito, in un arco temporale compreso tra le 23.38 e le 00.29 (cfr. doc. n. 9 fascicolo di primo grado parte appellata); fascia oraria che sostanzialmente corrisponde con il momento temporale in cui parte appellata colloca il sinistro subito dal figlio.
Le stesse rappresentazioni fotografiche versate in atti raffigurano un piccolo capriolo riverso a terra lungo il ciglio della strada.
Dalle medesime fotografie si evincono, altresì, i danni riportati dal ciclomotore, tutti circoscritti nella parte anteriore del mezzo (fanalino anteriore divelto, parti in
Pag. 11 di 20 plastica rotte), e su cui risultano incastrati ciuffi di peli ragionevolmente riconducibili ad un animale.
Tali circostanze sono avvalorate dalle testimonianze rese in sede di giudizio di primo grado, le quali hanno confermato la presenza dell'animale selvatico nel luogo e al momento del sinistro di cui si tratta. In particolare,
il testimone vicina di casa di parte Testimone_1
appellata, pur non avendo assistito al sinistro,
dichiarava che, in data 28.7.2016, alle ore 23.30 circa,
percorrendo Via degli Alfieri il giorno del sinistro (in data 28.7.2016), notava la presenza di “un capriolo
piccolino sul cancello di una casa privata”, così da telefonare “ai carabinieri per dire che c'era un animale
in mezzo alla strada” (cfr. verbale di udienza del
6.10.2020 – fascicolo di primo grado). Del pari, il testimone affermava: “percorrevo a piedi Testimone_2
con mia moglie via Alfieri. Noi eravamo a piedi abbiamo
visto un ragazzo fermo con il motorino, il quale ha
dichiarato di aver preso qualcosa ed abbiamo visto un
capriolo in terra ferito a 5/10 metri di distanza dal
motorino (…) siamo sopraggiunti dopo l'impatto (…) abbiamo
chiesto cosa era successo e lui non aveva il telefono ed
ho chiamato i carabinieri (…) lo scooter non l'ho
guardato” (cfr. verbale di udienza del 6.10.2020 –
fascicolo di primo grado).
Il testimone infine, quale titolare della Tes_3
Pag. 12 di 20 carrozzeria denominata “Umbria Car di Meoni Mirco”, ha dichiarato che, in data 29.7.2016 (dunque, il giorno successivo all'evento), provvedeva a visionare il ciclomotore incidentato di proprietà dell'odierna appellata, redigendo un preventivo (datato 1.8.2016) per la riparazione del medesimo mezzo;
preventivo da cui è
possibile apprezzare i seguenti danni: “sostituzione
carene anteriore interna e o esterna, fanalino laterale
anteriore dx, carena inferiore, parafango anteriore ruota,
sella anteriore” (cfr. doc. n. 3 fascicolo di primo grado parte appellata).
Il testimone ha, altresì, aggiunto di aver notato la presenza di peli riconducibili ad un animale nella parte anteriore del ciclomotore e di aver, poi, provveduto alle riparazioni del mezzo in economia, per un importo totale di euro 600,00 circa. In ultimo, si richiama la “Relazione
clinica” del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sansepolcro,
redatta in data 29.7.2016, in cui si legge che al paziente
(figlio dell'appellata), ricoverato per aver Persona_2
lamentato “dolore ginocchio sx e caviglia sx da trauma
contusivo in motorino con animale selvatico”, veniva diagnosticato un “trauma contusivo ginocchio dx e caviglia
sx”, con prognosi di sette giorni (cfr. doc. n. 4
fascicolo di primo grado parte appellata).
Dagli elementi probatori sopra riportati è possibile desumere, pertanto, come l'animale abbia intersecato la
Pag. 13 di 20 direzione di marcia tenuta dal mezzo, in modo tale da impattare con la parte anteriore del veicolo, per poi riversarsi ferito lungo il ciglio della strada. Invero, i danni riportati dal ciclomotore e dal conducente, la documentazione sopra richiamata e i testimoni escussi depongono in tal senso, risultando, perciò, plausibile –
secondo comuni regole di esperienza – che la condotta tenuta dall'animale selvatico si sia concretizzata nel repentino attraversamento della strada percorsa dal ciclomotore in corsa, così ponendosi in diretto rapporto causale con la verificazione del sinistro occorso e con i conseguenti danni riportati dal mezzo.
3.4. Ciò posto quanto alla dinamica dell'evento, la giurisprudenza di legittimità afferma – come già sopra evidenziato - che “ove si controverta di danni derivanti
da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non
basta ai fini dell'applicabilità del criterio di
imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
- la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla
carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra
l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato
spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata
la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art.
2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali, il
conducente del veicolo è comunque onerato della prova di
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno,
Pag. 14 di 20 quest'ultimo per ottenere l'integrale risarcimento del
danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e
dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale
emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna
cautela nella propria condotta di guida, da valutare con
particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui
fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di
animali selvatici, e che la condotta dell'animale
selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un
carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui
- nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile
evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente
ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del
danno” (Cass. n.18454/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva quanto segue.
Con riferimento alla prova liberatoria incombente sul danneggiato, la stessa non risulta essere stata raggiunta,
così come rilevato con il primo motivo di appello dalla
. Parte_1
Si evidenzia, infatti, pur dovendosi presumere –
secondo l'id quod plerumque accidit - che il capriolo si sia immesso repentinamente sulla sede stradale attraversandola, una velocità consona allo stato dei luoghi avrebbe permesso al conducente di scorgere il sopraggiungere dell'animale e, quindi, di frenare in modo
Pag. 15 di 20 da evitare l'impatto o limitare gli effetti dello stesso.
Impatto che, oltretutto, è avvenuto con la parte anteriore del ciclomotore, così confermando che il capriolo era apparso frontalmente rispetto al campo visivo del conducente e che quest'ultimo avrebbe, dunque, potuto avvedersi dell'arrivo dell'animale. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la moderata velocità del veicolo, da parametrarsi alla scarsa visibilità notturna e alle condizioni di centro abitato, non possono desumersi dai danni del mezzo e dalle lesioni del conducente, che non appaiono incompatibili con una velocità non eccessiva ma comunque inadeguata alle condizioni sopra evidenziate.
Deve dunque ritenersi che parte appellata non ha fornito adeguata prova in merito all'adozione delle necessarie regole di prudenza alla guida tra cui, in primis, quella relativa alla velocità di marcia tenuta in un tratto di strada in pieno centro abitato, in cui la condotta avrebbe dovuto essere approntata alla massima diligenza, anche in considerazione dell'orario notturno in cui è avvenuto il sinistro;
e ciò a prescindere dalla mancanza di segnaletica di pericolo relativa al possibile attraversamento di animali selvatici che, comunque, non incide sul grado di diligenza da tenere, appunto, in un centro abitato, in caso di visibilità limitata dovuta all'orario notturno. Parte appellata non ha fornito prova neanche dell'impossibilità di eseguire manovre di
Pag. 16 di 20 emergenza che avrebbero potuto evitare l'impatto.
Infine, si rileva come neanche i testimoni abbiano potuto riferire in merito a tali circostanze, essendo intervenuti successivamente all'evento.
Alla luce delle superiori considerazioni, essendo provato lo scontro tra l'animale selvatico e il ciclomotore, non avendo le parti superato le rispettive prove liberatorie, a ciascuna di esse va attribuito il 50%
di responsabilità.
4. Con il secondo motivo di appello la censura Pt_1
la sentenza impugnata per avere ritenuto responsabile tale ente per l'assenza sulla strada di segnali di pericolo per attraversamento animali.
Il motivo è male formulato, atteso che il primo giudice non ha introdotto tale tema per sostenere la responsabilità della (per il mancato collocamento Pt_1
della segnaletica), ma per sostenere – dal punto di vista del conducente del ciclomotore – l'imprevedibilità
dell'evento.
Il motivo è – comunque – assorbito dal parziale accoglimento del primo motivo di appello.
5. Il terzo motivo di appello è fondato.
Ha errato il primo giudice a riconoscere all'odierna appellata un danno di euro 800,00, a fronte di una spesa sostenuta di euro 600,00.
In ragione dell'accoglimento del primo motivo di
Pag. 17 di 20 appello e dunque del riconoscimento di una concorrente responsabilità delle parti al 50%, l'appellata va ristorata della somma di euro 300,00.
6. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'appello e la rideterminazione del credito di parte opposta, determina la compensazione delle spese di lite del primo grado nella misura del 50%.
La restante parte di spese va posta a carico della
, soccombente principale. Pt_1
Nulla sulle spese del giudizio di appello, dove parte appellata non si è costituita.
7.
Considerato che
la , nelle more del giudizio Pt_1
e in esecuzione della sentenza di primo grado, ha allegato di avere provveduto a corrispondere a parte appellata la somma di euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, deve essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dall'Ente di euro
500,00 per sorte capitale, oltre al 50% delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese di lite, oltre relativi interessi dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2117 del
2022 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1) a parziale accoglimento dell'appello e in
Pag. 18 di 20 parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1a) ridetermina l'importo capitale oggetto di condanna a carico della ed in favore di Pt_1 Controparte_1
in euro 300,00;
1b) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
1c) ridetermina in euro 575,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA le spese di lite oggetto di condanna a carico della ed in favore di Pt_1 [...]
; CP_1
1d) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna nell'ipotesi in cui la Controparte_1
abbia dato esecuzione alla sentenza di Parte_1
primo grado corrispondendole le somme oggetto di condanna indicate nella predetta pronuncia, a restituire alla la somma di euro 500,00 oltre alle somme Parte_1
corrisposte a titolo di rimborso delle spese di lite in quanto superiori all'importo di cui al punto 1c), oltre relativi interessi dalla domanda al saldo;
- spese del presente grado di giudizio compensate.
Perugia, il 30.5.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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