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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 5.7.2023 al N° R.G.C.A. 8246/2023, promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra MACCIONI Parte_1
-attrice- contro in FIRENZE, in persona Controparte_1 dell'amministratore geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_2
BAGNOLI
-convenuto- nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gionata BILLI Controparte_3
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: impugnativa di delibera condominiale del 23.5.2022
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le causali di cui in atto di citazione e successive memorie, accertare, dichiarare e pronunciare la nullità e/o l'annullamento, con conseguente inefficacia nei confronti della sig.ra della delibera del 23 maggio 2022 Parte_1 del condominio di Firenze, Via Onofrio Zeffirini n. 3, in relazione ai punti all'ordine del giorno n. 1.
“Approvazione bilancio consuntivo ordinario 01.01.2018 – 30.06.2019 e relativa ripartizione.
Deliberazioni relative” n. 2 “Approvazione bilancio consuntivo ordinario 01.07.2019 – 30.06.2020 e relativa ripartizione. Deliberazioni relative” n. 3 “Approvazione bilancio consuntivo ordinario
01.07.2020 - 30.06.2021 e relativa ripartizione. Deliberazioni relative” n. 4 “Approvazione bilancio preventivo ordinario 01.07.2021 – 30.06.2022 e relativa ripartizione. Deliberazioni relative” n. 9
“Assegnazione posti auto condominiali indivisi”. Con vittoria di spese, compensi e oneri come per legge.
Per il Condominio: Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia, contraiis reiectis – IN VIA
PRELIMINARE - Dichiarare l'improcedibilità della domanda per decorso del termine per impugnare la delibera;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire quanto ai punti all'ordine del giorno n. 1-2-3-4 della delibera impugnata;
NEL MERITO IN TESI rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare
l'Arch a tenere indenne e manlevare il in persona Controparte_3 Controparte_4 dell'amministratore pro tempore geom. per quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a CP_2 risarcire/pagare in favore dell'attrice ivi incluso il rimborso delle spese legali. In ogni caso, condannare la parte attrice alle spese del giudizio di questa difesa ed anche della difesa dell'arch. anche per CP_3
l'ipotesi che ne sia riconosciuta l'estraneità alla presente procedura in quanto la sua chiamata in garanzia si è resa necessaria a seguito delle argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo;
- respingere eventuali conclusioni della terza chiamata Arch. nei confronti del Con vittoria di spese e CP_3 CP_1 competenze di causa. In estremo subordine dichiarare compensate le spese del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede l'acquisizione del fascicolo RGVG 2890/22 e Si richiede prova per testi.
Per la terza chiamata in causa: IN VIA PRELIMINARE A) Accertare e Dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della presente causa per decadenza ex art. 1137 C.c. e art. 6 d.lgs.
28/2010 e per l'effetto ordinarne la cancellazione dal ruolo. B) Accertare e Dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della presente causa per mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex d.lgs. 28/2010 per assoluta vaghezza della domanda di mediazione e per l'effetto ordinarne la cancellazione dal ruolo. C) Accertare e Dichiarare inammissibile/improcedibile la presente causa in quanto sia il petitum che la causa petendi sono stati già oggetto di rinuncia da parte dell'Attrice nel procedimento r.g. 2890/2022 del Tribunale di Firenze oppure coperte da predetta decisione e per l'effetto ordinarne la cancellazione dal ruolo. D) Accertare e Dichiarare il difetto di interesse del Convenuto alla chiamata del terzo ex art. 106 C.p.c. e per l'effetto estromettere l'Arch. dal presente procedimento. E) Acquisire l'intero fascicolo r.g. 2890/2022 del Tribunale di CP_3
Firenze. F) Censurare l'espressione contenuta nell'atto di citazione: pag. 9 “totalmente falsato e comunque non veritiero”. NEL MERITO: G) Respingere le domande di parte attrice, perché infondate in fatto e diritto. H) Accertare che parte attrice ha agito con temerarietà e per l'effetto condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 C.p.c. NEL MERITO IN SUBORDINE e
DENEGATA IPOTESI I) Nel non creduto caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere le domande del Convenuto nei confronti del Terzo chiamato, perché infondate in fatto e diritto. L) dichiarare inammissibile la domanda nuova/modifica
2
additiva effettuata dal Convenuto Condominio nel foglio di PC del 10.12.2024 contenuta nella parte “in via subordinata” al rigo 14 pag. 2 nella parte in cui recita “ivi incluso il rimborso delle spese legali”. In ogni caso, vinte le spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale proprietaria di unità immobiliare ubicata Parte_1 nell'edificio condominiale sito in Firenze, , amministrato Controparte_1 all'epoca dall'Arch. , veniva convocata per partecipare, come del Controparte_3 resto avveniva a mezzo delega del sig. all'assemblea ordinaria in seconda Tes_1 convocazione del 23 maggio 2022, il cui Ordine del Giorno prevedeva i seguenti punti:
Alla lettera di convocazione venivano allegati i Bilanci consuntivi del periodo decorrente dal 1.1.2018 fino al 30.06.2021 e il Bilancio preventivo relativo al periodo dal
1.07.2021 al 30.06.2022.
L'assemblea approvava i detti Bilanci, con il voto contrario di Parte_1
Quest'ultima, previo esperimento della mediazione (la cui domanda veniva Contr depositata presso in data 21.6.2022) e conclusasi negativamente con verbale dell'8.6.2023, impugnava dinanzi il Tribunale di Firenze la detta delibera nei punti da 1 a
4, ritenendola illegittima per violazione degli artt. 1130 e 1130 bis c.c., per non aver ricevuto, unitamente ai bilanci consuntivi e a quello preventivo, i seguenti documenti:
-- la nota sintetica esplicativa della gestione contenente l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti;
a tale proposito l'attrice ritiene che ad essa non possa
3 affatto equipararsi la “nota sintetica di bilancio” priva di contenuti;
per comodità di lettura viene di seguito riportata.
--il registro di contabilità contenente l'annotazione in ordine cronologico dei singoli movimenti in entrata ed in uscita;
a tale proposito deve darsi atto che alla lettera di convocazione vennero allegati dei prospetti nei quali, tuttavia, sono annotati i soli versamenti (in entrata) che di seguito vengono riportati:
4 5 6 7 8 -- il riepilogo finanziario dal quale evincere la complessiva situazione creditoria e debitoria del;
di seguito si riporta quanto allegato alla lettera di convocazione CP_1 dell'assemblea:
L'attrice ritiene che i documenti trasmessi non si connotino per chiarezza, esaustività e veridicità e che, pertanto, non abbiano consentito di avere una chiara e fedele rappresentazione della situazione contabile tale da consentire l'immediata verifica del suo contenuto e procedere alla sua approvazione in modo consapevole.
In particolare, evidenziava come il saldo iniziale del c/c bancario Parte_1 riportato nel rendiconto al 1.1.2018 era di euro 38.438,86, quando invece il saldo portato dal c/c bancario era pari ad euro 6.158,85; inoltre, sottolinea come il saldo finale che nel
9 prospetto è indicato in euro 23.960,11, quando in realtà al 30.6.2021 il saldo del c/c è pari ad euro 233,62 (all'uopo sono stati gli estratti conto bancari).
L'attrice rilevava, altresì, che risultavano essere stati effettuati dei bonifici dal conto corrente condominiale – nel periodo in contestazione - verso il conto corrente privato dell'arch. per complessivi euro 22.265,85 con delle “causali” così generiche (ad es. CP_3 rimborsi per anticipazioni di cui non vi è traccia negli estratti conto del c/c condominiale) da risultare “priva di causa” e, quindi, in grado di inficiare la veridicità del saldo debitorio dello stesso;
l'attrice rilevava, infine, di ulteriori anomalie nella CP_1 rendicontazione delle spese di gas del 2016 e nella mancata indicazione di alcuni acconti versati dalla stessa attrice nel 2018.
In definitiva, l'attrice lamentava come dai rendiconti non sia stato possibile avere contezza delle voci di entrata e di uscita e di ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale, i fondi disponibili e le eventuali riserve, i rapporti in corso e le questioni pendenti.
L'attrice ha dato, comunque, atto che avverso l'amministratrice arch. CP_3 aveva promosso il procedimento di “revoca giudiziale” presso questo Tribunale (R.G.
V.G. 2890/2022), terminato con provvedimento collegiale del 25.7.2023 - dichiarativo della cessazione della materia del contendere per aver l'arch. rassegnato le CP_3 dimissioni dall'incarico fiduciario in occasione dell'assemblea del 14.9.2022, che le ebbe ad accettare - così come ha dato atto della pendenza presso l' Giudice di Pace di CP_6
Firenze di altra causa (di opposizione a D.I. portante il N° di R.G. 2102/2022) nella quale avrebbe sollevato le medesime censure.
Da ultimo l'attrice rilevava, in ordine al punto 9 della delibera “Assegnazione posti auto condominiali indivisi”, che, sebbene nel verbale si sia dato atto che è stata effettuata l'estrazione, in realtà non vi è stata alcuna assegnazione dei posti auto.
Si costituiva in giudizio il , in Controparte_7 persona dell'amministratore geom. eccependo la decadenza e CP_2
l'improcedibilità della domanda per decorrenza dei termini di cui all'art. 1137 c.c. e art. 6
D.lgvo. 28/2010, nonché l'inammissibilità della domanda attrice in quanto Parte_1 ripropone in questa sede le stesse doglianze già sollevate nel procedimento per la “revoca dell'amministratore” che, tuttavia, in quella sede vennero “rinunciate” dall'attrice perché non supportate da una perizia contabile (e a sostegno di ciò, ha richiamato il tenore del provvedimento collegiale adottato nel procedimento di volontaria giurisdizione).
10 In considerazione del fatto che l'attrice non ha reclamato il Decreto presso la
Corte di Appello (né ha mai chiesto la revoca del detto decreto ex art. 739 Parte_1
c.p.c.), parte convenuta riteneva che si sia formata “acquiescenza” alla pronuncia, soprattutto con riferimento alla rinuncia di ai motivi addotti per la revoca Parte_1 dell'amministratrice”.
Il sottolineava che la “pronuncia di cessazione della materia del CP_1 contendere” resa nel procedimento di V.G. sarebbe idonea ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo in conflitto ed era, quindi, idonea a costituire “giudicato” sostanziale processuale (perché venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio) anche nell'ambito del presente procedimento.
Nel merito contestava i rilievi attorei per mancanza di prova di quanto asserito e che l'impugnativa della delibera con riferimento ai posti auto è infondata non essendoci stata alcuna estrazione a sorte dei posti auto.
Il Condominio chiedeva di essere autorizzato a citare in causa l'ex amministratrice arch. “al fine di essere rilevato indenne nella denegata ipotesi di accoglimento anche di una sola CP_3 delle domande avanzate dall'attrice nei confronti del , ritenendo che da un eventuale CP_1 annullamento della delibera del 23.5.2022 possa conseguire l'obbligo dell'amministratore di “restituire quanto consegnato o gestito in esecuzione del mandato stesso” (ivi comprese le somme in eccedenza o in giacenza in cassa).
Autorizzata la citazione dell'ex amministratrice arch. questa Controparte_3 si costituiva in giudizio associandosi alle eccezioni preliminari già sollevate dal
(di improcedibilità e di inammissibilità della domanda) ed eccepiva come la CP_1 domanda di “manleva” formulata dal nei suoi confronti difetti di interesse CP_1 alla chiamata ex art. 106 c.p.c. (divenendo anche sotto questo profilo domanda inammissibile) non essendo stata proposta dall'attrice avverso il alcuna CP_1 domanda di condanna al pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo.
Nel merito contestava la domanda attrice richiamando pro domo sua i risultati di una consulenza fatta redigere da tecnico di fiducia.
Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 10-17.04.2024 sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti (il provvedimento viene confermato e richiamato per relationem); la causa è stata ritenuta matura per la decisione, per cui, con decreto del 31.05.2024, sono stati assegnati i termini del novellato art. 189 c.p.c. ed è stata disposta la trattazione “cartolare” dell'udienza del 12.2.2025.
11 Le parti hanno provveduto a depositare sia le memorie conclusionali e di replica che le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della Decisione
Sulla inidoneità del Decreto Collegiale del 25.7.2023 adottato nel procedimento di
Volontaria Giurisdizione promosso ex art. 1129 c.c. a costituire res judicata
E' noto come i provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di Volontaria giurisdizione non acquistino mai valore di cosa giudicata, in quanto non solo resi all'esito di procedimenti NON contenziosi ma anche perché possono, in qualunque momento, essere modificati o revocati dall'autorità giudiziaria, su istanza delle parti;
del resto gli interessi oggetto dei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio non necessitano di accertamento idoneo a stabilizzarsi al modo della regiudicata ed è sempre fatta salva la possibilità delle parti di far valere in un processo a cognizione piena quelle stesse ragioni sottoposte al vaglio del giudice della Volontaria Giurisdizione.
Diversamente accade per i procedimenti contenziosi dove vengono in rilievo diritti soggettivi, che, in quanto tali, ambiscono regolarmente ad un accertamento che abbia la capacità di stabilizzarsi, com'è proprio della cosa giudicata;
la funzione propria della teoria della res judicata è quella di porre fine alle controversie, assicurando la definitività e la vincolatività della decisione resa all'esito di un procedimento contenzioso;
solo in tal caso la decisione fa stato tra le parti e impedisce la riproposizione della medesima domanda in un successivo procedimento;
in altre parole, il giudicato preclude la riproposizione della stessa domanda in un successivo procedimento tra le stesse parti («ne bis in idem»).
Inoltre, occorre considerare che il procedimento di volontaria giurisdizione non si
è concluso con la “revoca” dell'amministratore, ma con una decisione di presa d'atto della sopravvenuta insussistenza di interesse a conseguire una decisione giudiziale per le dimissioni, volontarie, rassegnate dall'arch. dall'incarico di amministratore CP_3 condominiale.
Infine, si ricordi che, a differenza della nomina, nel giudizio di revoca legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non anche il condominio (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955); difatti, secondo Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4696, a causa delle caratteristiche del procedimento (connotato da eccezionalità ed urgenza), le uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi sono il ricorrente e l'amministratore.
Di conseguenza, anche dal punto di vista soggettivo, il provvedimento reso nell'ambito del procedimento di V.G. non ha alcuna “efficacia” nell'odierno
12 procedimento, ove, invece, il contraddittore necessario della domanda attrice è il
, quale ente, che nel procedimento di V.G. non era parte. CP_1
Sulla condizione di procedibilità
L'attrice ha promosso ritualmente e tempestivamente la procedura di mediazione nel termine di 30 gg dall'approvazione della delibera, così assolvendo al proprio obbligo di legge.
Nel merito
Mette conto rilevare che l'interesse dell'attrice ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata ha contenuto patrimoniale, avendo questa premesso che è stata notificata nel 2021 di un D.I. provvisoriamente esecutivo di euro 2.673,30 per omesso pagamento di oneri condominiali adottato sulla scorta dell'approvazione in data 9.10.2018 del bilancio consuntivo del 2017 e del bilancio preventivo 1.1.2018/31.12.2018, avverso il quale ha proposto opposizione dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace e che potrebbe essere errato nell'importo, basandosi su dati dell'annualità del 2018 oggetto della delibera del 23.5.2022 impugnata in questa sede.
L'attrice è portatrice di un interesse concreto diretto a conseguire vantaggi effettivi e dunque agisce in ragione di un'utilità concreta che può conseguirle per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda per cui è causa (con riverberi sul riparto delle spese ad es.) e ciò non coincide con un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, nella giurisprudenza di merito, si veda
Tribunale di Taranto sentenza nr. 935 del 21.4.2023).
0o0o0
L'art. 1130 bis c.c. è stato introdotto ex novo dalla legge n. 220/2012 di riforma della disciplina condominio degli edifici.
La norma, per quello che interessa in questa sede, dispone che “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire CP_1
l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
È stato ribadito più volte dalla giurisprudenza come non sia affatto necessario che la contabilità condominiale sia tenuta con i rigidi criteri previsti dalla legge per il settore societario;
infatti, l'art. 1130-bis c.c., si limita a pretendere dall'amministratore che il
13 rendiconto sia facilmente e immediatamente verificabile anche da chi non abbia competenze contabili e finanziarie.
In altri termini, il rendiconto deve essere trasparente.
Tuttavia, la disposizione in questione prevede, con altrettanta chiarezza, che il rendiconto – teso a descrivere lo stato patrimoniale del - si deve comporre CP_1 anche di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione.
Si pone, nel caso di specie, la questione di apprezzare se in concreto i documenti allegati alla lettera di convocazione dell'assemblea siano da ritenersi idonei ad assolvere alla funzione che il legislatore ha ad essi assegnato, ovvero siano documenti trasparenti ed intellegibili.
La legge obbliga l'amministratore a rendere il conto in una forma tale che i condomini, che non sono certamente soggetti esperti di tecniche di redazione dei bilanci, li possano comprendere e possano verificare quale sia, a un dato momento, la situazione del patrimonio condominiale;
questo è lo scopo della documentazione contabile di cui deve essere garantita la visibilità prima dell'assemblea.
Lo stato patrimoniale (rendiconto) descrive le attività, cioè i crediti del e le passività, cioè i debiti del verso i fornitori o altri soggetti CP_1 CP_1
(compresi quelli formatisi nelle precedenti gestioni contabili, con l'eventuale indicazione di fondi necessari per consentire il funzionamento dell'ente di gestione in presenza di carenza di liquidità); più precisamente, la situazione patrimoniale ha lo scopo di confrontare i debiti e i crediti di tutti gli anni di esercizio e descrive il patrimonio effettivo del in un determinato momento. Perché esso risulti chiaro occorre inoltre CP_1 che sia inserita anche la voce di cassa disponibile (contanti o c/c) alla data della fine dell'anno di esercizio, posto che costituisce il punto di partenza dell'esercizio finanziario successivo. Le voci di debito e credito devono essere redatte in modo tale da far comprendere ai condomini se le poste siano reali e se i crediti siano o meno certi e liquidi.
Ciò al fine di consentire ai partecipanti di comprendere l'attuale situazione del patrimonio condominiale, necessaria per decidere di costituire ad esempio un fondo cassa.
Il registro di contabilità ha lo scopo di descrivere minuziosamente tutti i versamenti, ordinati temporalmente, effettuati dai condomini.
La nota sintetica esplicativa ha la finalità di descrivere sinteticamente l'intera gestione annuale, dando conto non solo dei rapporti in corso, ma anche delle questioni
14 pendenti, commentando le questioni più rilevanti, nonché quelle oggetto delle variazioni più evidenti (rispetto al precedente esercizio), rappresentando gli accadimenti di particolare importanza per i loro riflessi patrimoniali. Si afferma in giurisprudenza (cfr.
Cass. ordinanza nr. 28257/2023 del 9.10.2023) che la nota sintetica ha il compito di spiegare l'andamento della gestione e le prospettive di sviluppo.
Ricalcando per certi versi la funzione della nota integrativa di un bilancio aziendale, la nota sintetica comprende tra l'altro:
• Le indicazioni sui criteri contabili utilizzati per l'annotazione degli incassi e delle spese,
• Le motivazioni sull'uso dei fondi di riserva e sulla loro destinazione (laddove siano stati utilizzati);
• le notizie sulla giacenza dei conti correnti.
Sul tema si segnala la decisione del Tribunale di Genova che, con la sentenza n.
2317 del 3 ottobre 2023, ha annullato il rendiconto approvato senza nota sintetica esplicativa per violazione dell'art. 1130-bis c.c., per cui anche la sola mancanza della relazione sintetica è elemento sufficiente per ritenere viziata la delibera, in quanto i condòmini non risulterebbero informati sulla reale situazione patrimoniale del in relazione a entrate, spese e fondi disponibili (ex plurimis, Cass., sent. n. CP_1
33038/2018, Trib. Torino, sent. n. 3528/2017). Né risulta, dalla lettura del verbale assembleare, che l'amministratore abbia relazionato oralmente su tale aspetto della contabilità (poiché in tal caso, aderendo a giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Roma
22.06.2022 nr. 9989, l'omissione sarebbe stata sanata).
Ciò premesso, tenuto a mente l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei documenti contabili, si rileva nei documenti sopra riportati: a) che non vi è alcun riferimento al criterio contabile utilizzato (per cassa o per competenza o criterio misto?); b) che non vi è una chiara indicazione nel riepilogo finanziario delle spese sostenute per ciascun comparto di interesse (ad es. per la fornitura di gas nel periodo
1.1.2018 – 30.6.2021 o per la prestazione di attività edili o per i lavori di riparazione di beni comuni, a nulla rilevando le spese gas degli anni 2016 e 2017); c) non è dato comprendere le ragioni del disavanzo di euro 23.960,11 riportato nello schema denominato “riepilogo finanziario dal 1.1.2018 al 30.6.2021”; d) la nota esplicativa non può definirsi tale, essendo priva di contenuti.
15 In conclusione, ove il rendiconto presentato per l'approvazione non sia composto da rendiconto, registro, riepilogo e nota – da considerarsi parti inscindibili di esso –
e i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto alle entrate, alle spese e ai fondi disponibili, ne discende CP_1
l'annullabilità della delibera assembleare di approvazione, potendosi assimilare tale situazione a un bilancio non chiaro e non comprensibile ai condomini;
per l'effetto, viene rigettata l'istanza di parte convenuta di censurare l'espressione contenuta a pag. 9 dell'atto di citazione “totalmente falsato e comunque non veritiero”.
Le difese addotte dalla terza chiamata circa la correttezza del proprio operare si basano sugli esiti di una perizia di parte fatta svolgere a posteriori, da un'esperta contabile
(trattandosi di una tributarista!) e per essere prodotta nell'ambito del procedimento di revoca;
consulenza del tutto inutilizzabile ai fini decisori.
La domanda attrice di invalidare la delibera anche nella parte relativa all'assegnazione dei posti auto non viene accolta, atteso che il Condominio ha dato atto di non aver proceduto ad alcuna estrazione e dunque ad alcuna assegnazione (evidentemente si tratta di un lapsus calami, del tutto emendabile).
Infine, l'annullamento della delibera del 23.05.2022 non comporta alcuna condanna di pagamento di alcunché a carico del (e alcuna manleva verrà CP_1 esercitata nei riguardi della terza chiamata), salva la necessità di redigere ed esplicare i bilanci del periodo in contestazione nel rispetto delle norme di legge.
Le spese processuali dell'attrice sono poste a carico del convenuto CP_1 che dovrà anche rimborsare quelle sostenute dalla terza chiamata, nei riguardi della quale difettava l'interesse giuridico posto alla base dell'art. 106 c.p.c., non ricorrendo alcun caso di “garanzia, propria o impropria” di cui all'art. 32 c.p.c.; si consideri che la domanda di manleva proposta dal in sede di precisazione delle conclusioni avverso l'arch. CP_1
– di manleva per pagamento a qualunque titolo, ivi incluso il rimborso Controparte_3 delle spese legali – è inammissibile essendo NUOVA rispetto a quella rassegnata nella memoria integrativa del 1.3.2024 ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c. (“in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare l'Arch a tenere Controparte_3 indenne e manlevare il in persona dell'amministratore pro tempore geom. Controparte_4 per quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a risarcire in favore dell'attrice”). CP_2
16 Nella liquidazione delle spese, si tiene conto del criterio dei medi previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, eccettuata la fase istruttoria essendo stata documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda attrice:
----annulla la delibera adottata in seconda convocazione in data 23.05.2022 dall'assemblea del CONDOMINIO di Via ONOFRIO ZEFFIRINI nr. 3 in Firenze relativamente ai punti dal nr. 1 nr. 4 portati dal relativo Ordine del Giorno.
----rigetta la domanda della terza chiamata in causa di censurare l'espressione contenuta nell'atto di citazione a pag. 9 “totalmente falsato e comunque non veritiero”.
---dichiara inammissibile la domanda del convenuto di “condannare l'Arch CP_1
a tenere indenne e manlevare il in persona Controparte_3 Controparte_4 dell'amministratore pro tempore geom. per quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a CP_2 risarcire/pagare in favore dell'attrice ivi incluso il rimborso delle spese legali”.
---condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1 parte attrice e della terza chiamata liquidate – per ciascuna parte - in euro 6.500 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Firenze, 21 marzo 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 5.7.2023 al N° R.G.C.A. 8246/2023, promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra MACCIONI Parte_1
-attrice- contro in FIRENZE, in persona Controparte_1 dell'amministratore geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_2
BAGNOLI
-convenuto- nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gionata BILLI Controparte_3
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: impugnativa di delibera condominiale del 23.5.2022
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le causali di cui in atto di citazione e successive memorie, accertare, dichiarare e pronunciare la nullità e/o l'annullamento, con conseguente inefficacia nei confronti della sig.ra della delibera del 23 maggio 2022 Parte_1 del condominio di Firenze, Via Onofrio Zeffirini n. 3, in relazione ai punti all'ordine del giorno n. 1.
“Approvazione bilancio consuntivo ordinario 01.01.2018 – 30.06.2019 e relativa ripartizione.
Deliberazioni relative” n. 2 “Approvazione bilancio consuntivo ordinario 01.07.2019 – 30.06.2020 e relativa ripartizione. Deliberazioni relative” n. 3 “Approvazione bilancio consuntivo ordinario
01.07.2020 - 30.06.2021 e relativa ripartizione. Deliberazioni relative” n. 4 “Approvazione bilancio preventivo ordinario 01.07.2021 – 30.06.2022 e relativa ripartizione. Deliberazioni relative” n. 9
“Assegnazione posti auto condominiali indivisi”. Con vittoria di spese, compensi e oneri come per legge.
Per il Condominio: Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia, contraiis reiectis – IN VIA
PRELIMINARE - Dichiarare l'improcedibilità della domanda per decorso del termine per impugnare la delibera;
- Dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire quanto ai punti all'ordine del giorno n. 1-2-3-4 della delibera impugnata;
NEL MERITO IN TESI rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare
l'Arch a tenere indenne e manlevare il in persona Controparte_3 Controparte_4 dell'amministratore pro tempore geom. per quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a CP_2 risarcire/pagare in favore dell'attrice ivi incluso il rimborso delle spese legali. In ogni caso, condannare la parte attrice alle spese del giudizio di questa difesa ed anche della difesa dell'arch. anche per CP_3
l'ipotesi che ne sia riconosciuta l'estraneità alla presente procedura in quanto la sua chiamata in garanzia si è resa necessaria a seguito delle argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo;
- respingere eventuali conclusioni della terza chiamata Arch. nei confronti del Con vittoria di spese e CP_3 CP_1 competenze di causa. In estremo subordine dichiarare compensate le spese del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede l'acquisizione del fascicolo RGVG 2890/22 e Si richiede prova per testi.
Per la terza chiamata in causa: IN VIA PRELIMINARE A) Accertare e Dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della presente causa per decadenza ex art. 1137 C.c. e art. 6 d.lgs.
28/2010 e per l'effetto ordinarne la cancellazione dal ruolo. B) Accertare e Dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della presente causa per mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex d.lgs. 28/2010 per assoluta vaghezza della domanda di mediazione e per l'effetto ordinarne la cancellazione dal ruolo. C) Accertare e Dichiarare inammissibile/improcedibile la presente causa in quanto sia il petitum che la causa petendi sono stati già oggetto di rinuncia da parte dell'Attrice nel procedimento r.g. 2890/2022 del Tribunale di Firenze oppure coperte da predetta decisione e per l'effetto ordinarne la cancellazione dal ruolo. D) Accertare e Dichiarare il difetto di interesse del Convenuto alla chiamata del terzo ex art. 106 C.p.c. e per l'effetto estromettere l'Arch. dal presente procedimento. E) Acquisire l'intero fascicolo r.g. 2890/2022 del Tribunale di CP_3
Firenze. F) Censurare l'espressione contenuta nell'atto di citazione: pag. 9 “totalmente falsato e comunque non veritiero”. NEL MERITO: G) Respingere le domande di parte attrice, perché infondate in fatto e diritto. H) Accertare che parte attrice ha agito con temerarietà e per l'effetto condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 C.p.c. NEL MERITO IN SUBORDINE e
DENEGATA IPOTESI I) Nel non creduto caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere le domande del Convenuto nei confronti del Terzo chiamato, perché infondate in fatto e diritto. L) dichiarare inammissibile la domanda nuova/modifica
2
additiva effettuata dal Convenuto Condominio nel foglio di PC del 10.12.2024 contenuta nella parte “in via subordinata” al rigo 14 pag. 2 nella parte in cui recita “ivi incluso il rimborso delle spese legali”. In ogni caso, vinte le spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale proprietaria di unità immobiliare ubicata Parte_1 nell'edificio condominiale sito in Firenze, , amministrato Controparte_1 all'epoca dall'Arch. , veniva convocata per partecipare, come del Controparte_3 resto avveniva a mezzo delega del sig. all'assemblea ordinaria in seconda Tes_1 convocazione del 23 maggio 2022, il cui Ordine del Giorno prevedeva i seguenti punti:
Alla lettera di convocazione venivano allegati i Bilanci consuntivi del periodo decorrente dal 1.1.2018 fino al 30.06.2021 e il Bilancio preventivo relativo al periodo dal
1.07.2021 al 30.06.2022.
L'assemblea approvava i detti Bilanci, con il voto contrario di Parte_1
Quest'ultima, previo esperimento della mediazione (la cui domanda veniva Contr depositata presso in data 21.6.2022) e conclusasi negativamente con verbale dell'8.6.2023, impugnava dinanzi il Tribunale di Firenze la detta delibera nei punti da 1 a
4, ritenendola illegittima per violazione degli artt. 1130 e 1130 bis c.c., per non aver ricevuto, unitamente ai bilanci consuntivi e a quello preventivo, i seguenti documenti:
-- la nota sintetica esplicativa della gestione contenente l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti;
a tale proposito l'attrice ritiene che ad essa non possa
3 affatto equipararsi la “nota sintetica di bilancio” priva di contenuti;
per comodità di lettura viene di seguito riportata.
--il registro di contabilità contenente l'annotazione in ordine cronologico dei singoli movimenti in entrata ed in uscita;
a tale proposito deve darsi atto che alla lettera di convocazione vennero allegati dei prospetti nei quali, tuttavia, sono annotati i soli versamenti (in entrata) che di seguito vengono riportati:
4 5 6 7 8 -- il riepilogo finanziario dal quale evincere la complessiva situazione creditoria e debitoria del;
di seguito si riporta quanto allegato alla lettera di convocazione CP_1 dell'assemblea:
L'attrice ritiene che i documenti trasmessi non si connotino per chiarezza, esaustività e veridicità e che, pertanto, non abbiano consentito di avere una chiara e fedele rappresentazione della situazione contabile tale da consentire l'immediata verifica del suo contenuto e procedere alla sua approvazione in modo consapevole.
In particolare, evidenziava come il saldo iniziale del c/c bancario Parte_1 riportato nel rendiconto al 1.1.2018 era di euro 38.438,86, quando invece il saldo portato dal c/c bancario era pari ad euro 6.158,85; inoltre, sottolinea come il saldo finale che nel
9 prospetto è indicato in euro 23.960,11, quando in realtà al 30.6.2021 il saldo del c/c è pari ad euro 233,62 (all'uopo sono stati gli estratti conto bancari).
L'attrice rilevava, altresì, che risultavano essere stati effettuati dei bonifici dal conto corrente condominiale – nel periodo in contestazione - verso il conto corrente privato dell'arch. per complessivi euro 22.265,85 con delle “causali” così generiche (ad es. CP_3 rimborsi per anticipazioni di cui non vi è traccia negli estratti conto del c/c condominiale) da risultare “priva di causa” e, quindi, in grado di inficiare la veridicità del saldo debitorio dello stesso;
l'attrice rilevava, infine, di ulteriori anomalie nella CP_1 rendicontazione delle spese di gas del 2016 e nella mancata indicazione di alcuni acconti versati dalla stessa attrice nel 2018.
In definitiva, l'attrice lamentava come dai rendiconti non sia stato possibile avere contezza delle voci di entrata e di uscita e di ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale, i fondi disponibili e le eventuali riserve, i rapporti in corso e le questioni pendenti.
L'attrice ha dato, comunque, atto che avverso l'amministratrice arch. CP_3 aveva promosso il procedimento di “revoca giudiziale” presso questo Tribunale (R.G.
V.G. 2890/2022), terminato con provvedimento collegiale del 25.7.2023 - dichiarativo della cessazione della materia del contendere per aver l'arch. rassegnato le CP_3 dimissioni dall'incarico fiduciario in occasione dell'assemblea del 14.9.2022, che le ebbe ad accettare - così come ha dato atto della pendenza presso l' Giudice di Pace di CP_6
Firenze di altra causa (di opposizione a D.I. portante il N° di R.G. 2102/2022) nella quale avrebbe sollevato le medesime censure.
Da ultimo l'attrice rilevava, in ordine al punto 9 della delibera “Assegnazione posti auto condominiali indivisi”, che, sebbene nel verbale si sia dato atto che è stata effettuata l'estrazione, in realtà non vi è stata alcuna assegnazione dei posti auto.
Si costituiva in giudizio il , in Controparte_7 persona dell'amministratore geom. eccependo la decadenza e CP_2
l'improcedibilità della domanda per decorrenza dei termini di cui all'art. 1137 c.c. e art. 6
D.lgvo. 28/2010, nonché l'inammissibilità della domanda attrice in quanto Parte_1 ripropone in questa sede le stesse doglianze già sollevate nel procedimento per la “revoca dell'amministratore” che, tuttavia, in quella sede vennero “rinunciate” dall'attrice perché non supportate da una perizia contabile (e a sostegno di ciò, ha richiamato il tenore del provvedimento collegiale adottato nel procedimento di volontaria giurisdizione).
10 In considerazione del fatto che l'attrice non ha reclamato il Decreto presso la
Corte di Appello (né ha mai chiesto la revoca del detto decreto ex art. 739 Parte_1
c.p.c.), parte convenuta riteneva che si sia formata “acquiescenza” alla pronuncia, soprattutto con riferimento alla rinuncia di ai motivi addotti per la revoca Parte_1 dell'amministratrice”.
Il sottolineava che la “pronuncia di cessazione della materia del CP_1 contendere” resa nel procedimento di V.G. sarebbe idonea ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo in conflitto ed era, quindi, idonea a costituire “giudicato” sostanziale processuale (perché venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio) anche nell'ambito del presente procedimento.
Nel merito contestava i rilievi attorei per mancanza di prova di quanto asserito e che l'impugnativa della delibera con riferimento ai posti auto è infondata non essendoci stata alcuna estrazione a sorte dei posti auto.
Il Condominio chiedeva di essere autorizzato a citare in causa l'ex amministratrice arch. “al fine di essere rilevato indenne nella denegata ipotesi di accoglimento anche di una sola CP_3 delle domande avanzate dall'attrice nei confronti del , ritenendo che da un eventuale CP_1 annullamento della delibera del 23.5.2022 possa conseguire l'obbligo dell'amministratore di “restituire quanto consegnato o gestito in esecuzione del mandato stesso” (ivi comprese le somme in eccedenza o in giacenza in cassa).
Autorizzata la citazione dell'ex amministratrice arch. questa Controparte_3 si costituiva in giudizio associandosi alle eccezioni preliminari già sollevate dal
(di improcedibilità e di inammissibilità della domanda) ed eccepiva come la CP_1 domanda di “manleva” formulata dal nei suoi confronti difetti di interesse CP_1 alla chiamata ex art. 106 c.p.c. (divenendo anche sotto questo profilo domanda inammissibile) non essendo stata proposta dall'attrice avverso il alcuna CP_1 domanda di condanna al pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo.
Nel merito contestava la domanda attrice richiamando pro domo sua i risultati di una consulenza fatta redigere da tecnico di fiducia.
Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 10-17.04.2024 sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti (il provvedimento viene confermato e richiamato per relationem); la causa è stata ritenuta matura per la decisione, per cui, con decreto del 31.05.2024, sono stati assegnati i termini del novellato art. 189 c.p.c. ed è stata disposta la trattazione “cartolare” dell'udienza del 12.2.2025.
11 Le parti hanno provveduto a depositare sia le memorie conclusionali e di replica che le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della Decisione
Sulla inidoneità del Decreto Collegiale del 25.7.2023 adottato nel procedimento di
Volontaria Giurisdizione promosso ex art. 1129 c.c. a costituire res judicata
E' noto come i provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di Volontaria giurisdizione non acquistino mai valore di cosa giudicata, in quanto non solo resi all'esito di procedimenti NON contenziosi ma anche perché possono, in qualunque momento, essere modificati o revocati dall'autorità giudiziaria, su istanza delle parti;
del resto gli interessi oggetto dei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio non necessitano di accertamento idoneo a stabilizzarsi al modo della regiudicata ed è sempre fatta salva la possibilità delle parti di far valere in un processo a cognizione piena quelle stesse ragioni sottoposte al vaglio del giudice della Volontaria Giurisdizione.
Diversamente accade per i procedimenti contenziosi dove vengono in rilievo diritti soggettivi, che, in quanto tali, ambiscono regolarmente ad un accertamento che abbia la capacità di stabilizzarsi, com'è proprio della cosa giudicata;
la funzione propria della teoria della res judicata è quella di porre fine alle controversie, assicurando la definitività e la vincolatività della decisione resa all'esito di un procedimento contenzioso;
solo in tal caso la decisione fa stato tra le parti e impedisce la riproposizione della medesima domanda in un successivo procedimento;
in altre parole, il giudicato preclude la riproposizione della stessa domanda in un successivo procedimento tra le stesse parti («ne bis in idem»).
Inoltre, occorre considerare che il procedimento di volontaria giurisdizione non si
è concluso con la “revoca” dell'amministratore, ma con una decisione di presa d'atto della sopravvenuta insussistenza di interesse a conseguire una decisione giudiziale per le dimissioni, volontarie, rassegnate dall'arch. dall'incarico di amministratore CP_3 condominiale.
Infine, si ricordi che, a differenza della nomina, nel giudizio di revoca legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non anche il condominio (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955); difatti, secondo Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4696, a causa delle caratteristiche del procedimento (connotato da eccezionalità ed urgenza), le uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi sono il ricorrente e l'amministratore.
Di conseguenza, anche dal punto di vista soggettivo, il provvedimento reso nell'ambito del procedimento di V.G. non ha alcuna “efficacia” nell'odierno
12 procedimento, ove, invece, il contraddittore necessario della domanda attrice è il
, quale ente, che nel procedimento di V.G. non era parte. CP_1
Sulla condizione di procedibilità
L'attrice ha promosso ritualmente e tempestivamente la procedura di mediazione nel termine di 30 gg dall'approvazione della delibera, così assolvendo al proprio obbligo di legge.
Nel merito
Mette conto rilevare che l'interesse dell'attrice ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata ha contenuto patrimoniale, avendo questa premesso che è stata notificata nel 2021 di un D.I. provvisoriamente esecutivo di euro 2.673,30 per omesso pagamento di oneri condominiali adottato sulla scorta dell'approvazione in data 9.10.2018 del bilancio consuntivo del 2017 e del bilancio preventivo 1.1.2018/31.12.2018, avverso il quale ha proposto opposizione dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace e che potrebbe essere errato nell'importo, basandosi su dati dell'annualità del 2018 oggetto della delibera del 23.5.2022 impugnata in questa sede.
L'attrice è portatrice di un interesse concreto diretto a conseguire vantaggi effettivi e dunque agisce in ragione di un'utilità concreta che può conseguirle per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda per cui è causa (con riverberi sul riparto delle spese ad es.) e ciò non coincide con un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, nella giurisprudenza di merito, si veda
Tribunale di Taranto sentenza nr. 935 del 21.4.2023).
0o0o0
L'art. 1130 bis c.c. è stato introdotto ex novo dalla legge n. 220/2012 di riforma della disciplina condominio degli edifici.
La norma, per quello che interessa in questa sede, dispone che “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire CP_1
l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
È stato ribadito più volte dalla giurisprudenza come non sia affatto necessario che la contabilità condominiale sia tenuta con i rigidi criteri previsti dalla legge per il settore societario;
infatti, l'art. 1130-bis c.c., si limita a pretendere dall'amministratore che il
13 rendiconto sia facilmente e immediatamente verificabile anche da chi non abbia competenze contabili e finanziarie.
In altri termini, il rendiconto deve essere trasparente.
Tuttavia, la disposizione in questione prevede, con altrettanta chiarezza, che il rendiconto – teso a descrivere lo stato patrimoniale del - si deve comporre CP_1 anche di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione.
Si pone, nel caso di specie, la questione di apprezzare se in concreto i documenti allegati alla lettera di convocazione dell'assemblea siano da ritenersi idonei ad assolvere alla funzione che il legislatore ha ad essi assegnato, ovvero siano documenti trasparenti ed intellegibili.
La legge obbliga l'amministratore a rendere il conto in una forma tale che i condomini, che non sono certamente soggetti esperti di tecniche di redazione dei bilanci, li possano comprendere e possano verificare quale sia, a un dato momento, la situazione del patrimonio condominiale;
questo è lo scopo della documentazione contabile di cui deve essere garantita la visibilità prima dell'assemblea.
Lo stato patrimoniale (rendiconto) descrive le attività, cioè i crediti del e le passività, cioè i debiti del verso i fornitori o altri soggetti CP_1 CP_1
(compresi quelli formatisi nelle precedenti gestioni contabili, con l'eventuale indicazione di fondi necessari per consentire il funzionamento dell'ente di gestione in presenza di carenza di liquidità); più precisamente, la situazione patrimoniale ha lo scopo di confrontare i debiti e i crediti di tutti gli anni di esercizio e descrive il patrimonio effettivo del in un determinato momento. Perché esso risulti chiaro occorre inoltre CP_1 che sia inserita anche la voce di cassa disponibile (contanti o c/c) alla data della fine dell'anno di esercizio, posto che costituisce il punto di partenza dell'esercizio finanziario successivo. Le voci di debito e credito devono essere redatte in modo tale da far comprendere ai condomini se le poste siano reali e se i crediti siano o meno certi e liquidi.
Ciò al fine di consentire ai partecipanti di comprendere l'attuale situazione del patrimonio condominiale, necessaria per decidere di costituire ad esempio un fondo cassa.
Il registro di contabilità ha lo scopo di descrivere minuziosamente tutti i versamenti, ordinati temporalmente, effettuati dai condomini.
La nota sintetica esplicativa ha la finalità di descrivere sinteticamente l'intera gestione annuale, dando conto non solo dei rapporti in corso, ma anche delle questioni
14 pendenti, commentando le questioni più rilevanti, nonché quelle oggetto delle variazioni più evidenti (rispetto al precedente esercizio), rappresentando gli accadimenti di particolare importanza per i loro riflessi patrimoniali. Si afferma in giurisprudenza (cfr.
Cass. ordinanza nr. 28257/2023 del 9.10.2023) che la nota sintetica ha il compito di spiegare l'andamento della gestione e le prospettive di sviluppo.
Ricalcando per certi versi la funzione della nota integrativa di un bilancio aziendale, la nota sintetica comprende tra l'altro:
• Le indicazioni sui criteri contabili utilizzati per l'annotazione degli incassi e delle spese,
• Le motivazioni sull'uso dei fondi di riserva e sulla loro destinazione (laddove siano stati utilizzati);
• le notizie sulla giacenza dei conti correnti.
Sul tema si segnala la decisione del Tribunale di Genova che, con la sentenza n.
2317 del 3 ottobre 2023, ha annullato il rendiconto approvato senza nota sintetica esplicativa per violazione dell'art. 1130-bis c.c., per cui anche la sola mancanza della relazione sintetica è elemento sufficiente per ritenere viziata la delibera, in quanto i condòmini non risulterebbero informati sulla reale situazione patrimoniale del in relazione a entrate, spese e fondi disponibili (ex plurimis, Cass., sent. n. CP_1
33038/2018, Trib. Torino, sent. n. 3528/2017). Né risulta, dalla lettura del verbale assembleare, che l'amministratore abbia relazionato oralmente su tale aspetto della contabilità (poiché in tal caso, aderendo a giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Roma
22.06.2022 nr. 9989, l'omissione sarebbe stata sanata).
Ciò premesso, tenuto a mente l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei documenti contabili, si rileva nei documenti sopra riportati: a) che non vi è alcun riferimento al criterio contabile utilizzato (per cassa o per competenza o criterio misto?); b) che non vi è una chiara indicazione nel riepilogo finanziario delle spese sostenute per ciascun comparto di interesse (ad es. per la fornitura di gas nel periodo
1.1.2018 – 30.6.2021 o per la prestazione di attività edili o per i lavori di riparazione di beni comuni, a nulla rilevando le spese gas degli anni 2016 e 2017); c) non è dato comprendere le ragioni del disavanzo di euro 23.960,11 riportato nello schema denominato “riepilogo finanziario dal 1.1.2018 al 30.6.2021”; d) la nota esplicativa non può definirsi tale, essendo priva di contenuti.
15 In conclusione, ove il rendiconto presentato per l'approvazione non sia composto da rendiconto, registro, riepilogo e nota – da considerarsi parti inscindibili di esso –
e i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto alle entrate, alle spese e ai fondi disponibili, ne discende CP_1
l'annullabilità della delibera assembleare di approvazione, potendosi assimilare tale situazione a un bilancio non chiaro e non comprensibile ai condomini;
per l'effetto, viene rigettata l'istanza di parte convenuta di censurare l'espressione contenuta a pag. 9 dell'atto di citazione “totalmente falsato e comunque non veritiero”.
Le difese addotte dalla terza chiamata circa la correttezza del proprio operare si basano sugli esiti di una perizia di parte fatta svolgere a posteriori, da un'esperta contabile
(trattandosi di una tributarista!) e per essere prodotta nell'ambito del procedimento di revoca;
consulenza del tutto inutilizzabile ai fini decisori.
La domanda attrice di invalidare la delibera anche nella parte relativa all'assegnazione dei posti auto non viene accolta, atteso che il Condominio ha dato atto di non aver proceduto ad alcuna estrazione e dunque ad alcuna assegnazione (evidentemente si tratta di un lapsus calami, del tutto emendabile).
Infine, l'annullamento della delibera del 23.05.2022 non comporta alcuna condanna di pagamento di alcunché a carico del (e alcuna manleva verrà CP_1 esercitata nei riguardi della terza chiamata), salva la necessità di redigere ed esplicare i bilanci del periodo in contestazione nel rispetto delle norme di legge.
Le spese processuali dell'attrice sono poste a carico del convenuto CP_1 che dovrà anche rimborsare quelle sostenute dalla terza chiamata, nei riguardi della quale difettava l'interesse giuridico posto alla base dell'art. 106 c.p.c., non ricorrendo alcun caso di “garanzia, propria o impropria” di cui all'art. 32 c.p.c.; si consideri che la domanda di manleva proposta dal in sede di precisazione delle conclusioni avverso l'arch. CP_1
– di manleva per pagamento a qualunque titolo, ivi incluso il rimborso Controparte_3 delle spese legali – è inammissibile essendo NUOVA rispetto a quella rassegnata nella memoria integrativa del 1.3.2024 ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c. (“in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare l'Arch a tenere Controparte_3 indenne e manlevare il in persona dell'amministratore pro tempore geom. Controparte_4 per quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a risarcire in favore dell'attrice”). CP_2
16 Nella liquidazione delle spese, si tiene conto del criterio dei medi previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, eccettuata la fase istruttoria essendo stata documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda attrice:
----annulla la delibera adottata in seconda convocazione in data 23.05.2022 dall'assemblea del CONDOMINIO di Via ONOFRIO ZEFFIRINI nr. 3 in Firenze relativamente ai punti dal nr. 1 nr. 4 portati dal relativo Ordine del Giorno.
----rigetta la domanda della terza chiamata in causa di censurare l'espressione contenuta nell'atto di citazione a pag. 9 “totalmente falsato e comunque non veritiero”.
---dichiara inammissibile la domanda del convenuto di “condannare l'Arch CP_1
a tenere indenne e manlevare il in persona Controparte_3 Controparte_4 dell'amministratore pro tempore geom. per quanto lo stesso fosse eventualmente condannato a CP_2 risarcire/pagare in favore dell'attrice ivi incluso il rimborso delle spese legali”.
---condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1 parte attrice e della terza chiamata liquidate – per ciascuna parte - in euro 6.500 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Firenze, 21 marzo 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
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