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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1473/23 Oggi 11 giugno 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Emanuele Pomponi, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,07 alle ore
13,56 per cause R.G. 312/24, 283/25 e 372/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del
Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,34).
Alle ore 20,14 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 20
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1473 /2023 R.Lav.
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Siena, Viale C. B. Cavour, n. 134, presso lo studio dell'avvocato Emanuele Pomponi dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad avviso di addebito n. 404 2023 00002213 35 000” ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Sig.
Giudice del Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, 1) dichiarare l'annullamento dell'“AVVISO DI ADDEBITO N. 404 2023 00002213 35 000 – Controparte_4
- codice fiscale – Matricola 7504617404”
[...] C.F._1 che l' di Siena ha notificato in data 17/11/2023 per tutte le ragioni esposte nel ricorso;
2) CP_1 dichiarare che nulla è dovuto all' di Siena per sanzioni e che comunque nella eventuale CP_1
determinazione delle sanzioni debba essere applicato il “cumulo giuridico”: 3) in caso di soccombenza dell' condannare l' Sede di Siena al pagamento delle spese e competenze CP_1 CP_1 del giudizio secondo quanto previsto dai “parametri” ministeriali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.A.P. nelle misure di legge;
4) in caso di soccombenza dell'Opponente, compensare fra le parti le spese del presente giudizio che si sarebbe potuto evitare se l' avesse evaso tempestivamente le CP_1
istanze ed i solleciti del contribuente. Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro Voglia sospendere l'esecuzione dell'Avviso di Addebito impugnato dal momento che appare palesemente infondato nonché per l'evidente pregiudizio a cui l'opponente sarebbe esposto nel caso in cui fosse tenuto all'immediato e preventivo pagamento della somma richiesta pari a € 7.585,59. ”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro : - nel merito : respingere tutte le domande promosse da , perché infondate in fatto e in Controparte_2 diritto;
-in ogni caso : condannare il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di lite.”
All'udienza del 21.02.2024 il giudice ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato come motivato a verbale e le parti hanno chiesto un rinvio, salvi ed impregiudicati i diritti, al fine di verificare la percorribilità di una definizione bonaria.
Fallite le trattative, la causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del
11 giugno 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Nell'introdurre il giudizio parte ricorrente ha contestato l'esistenza di omissioni contributive riferibili al per il periodo da 1/2016 a 12/2017 tanto che la posizione dello Controparte_2 stesso alla data del 12.10.2022 risultava regolare, lamentando la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione ed un errore nella determinazione della sanzione comminata. In via preliminare ha eccepito la prescrizione evidenziando il decorso di 5 anni dal gennaio 2018 al momento della notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 17.11.2023, senza la notifica di atti interruttivi, insistendo per l'annullamento dell'atto opposto.
Si è costituito in giudizio l' ritenendo che le omissioni contributive di cui trattasi erano CP_1 state oggetto di accertamento negativo (avverso il verbale ITL notificato al ricorrente) in autonomo giudizio, con sentenza di rigetto passata in giudicato, ha poi evidenziato di aver notificato in data 16 aprile 2021 una diffida stragiudiziale per le annualità per cui è causa, contestando l'intervenuta prescrizione, nulla deducendo in ordine alla nullità dell'atto per vizio di motivazione e dando atto che il quantum era stato rideterminato mediante storno delle somme versate dal nella CP_2
Gestione Separata con riguardo alla seconda guida, rideterminando la somma in €. 6.599,73 poi ulteriormente ridotta a verbale di udienza ad €. 985,86, insistendo per la reiezione del ricorso.
Questi in estrema sintesi i fatti di causa.
Sulla prescrizione
Va precisato che la presente decisione viene presa sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui la causa può essere decisa in ordine alla questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. Fermo ciò va rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto dall' , la sentenza CP_1 depositata in atti lungi dall'accertare l'esistenza o l'inesistenza delle dette omissioni contributive ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale ITL nulla statuendo in ordine alle asserite omissioni contributive.
Si legge, infatti, nella motivazione della detta sentenza (depositata in atti dalla resistente nel presente procedimento) a pag. 3 “….Sempre in via preliminare va evidenziato che in assenza di atti emessi dall' in virtù del verbale di accertamento della ITL per cui è giudizio, la sede ove CP_1 impugnare detto verbale è la Commissione Provinciale del Lavoro (come effettuato in data
14.09.2018 dal ricorrente, v. doc. 1), mentre avverso l'eventuale silenzio diniego della
Commissione Provinciale del Lavoro (trattandosi di impugnazione di atto amministrativo) è il TAR
e non certo l'autorità giudiziaria ordinaria. Per quanto qui di diretto interesse va rilevato che ad oggi l' non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti del ricorrente basata o meno sul CP_1 suddetto verbale, né viene lamentato o allegato che l' abbia ad oggi proceduto nei confronti CP_1 del ricorrente per contestazioni ovvero per il recupero di somme o applicazione di sanzione conseguente al verbale per cui è causa…”.
Orbene, la motivazione evidenzia che alla data della sentenza, 31.03.2021, non risultava pervenuta all'odierno ricorrente alcuna notifica da parte dell' , a ciò si aggiunga che in questo CP_1 giudizio l' non ha dato prova di aver notificato la diffida prodotta e datata 16.04.2021, non CP_1 depositando alcuna attestazione di notifica a fronte della espressa eccezione sul punto.
Ciò posto, va rilevato come anche volendo far decorrere la prescrizione dall'accertamento
ITL del 14.09.2018 appare evidente che alla data di notifica dell'AVA qui impugnato, avvenuta solo in data 17.11.2023 i 5 anni di legge erano già decorsi da due mesi senza che fosse stato notificato un valido atto interruttivo.
Il credito de quo, pertanto, anche ove esistente, è inesorabilmente prescritto.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Sulla prova dell'omissione
Quanto sopra detto in ordine alla prescrizione appare di per sé idoneo a definire il giudizio, peraltro, ad abundantiam, va evidenziato come l' non abbia in alcun modo assolto l'onere CP_1 probatorio sullo stesso gravante dell'esistenza di omissione contributiva, anzi il ricorrente ha depositato in atti documentazione proveniente dall' che attesta la piena regolarità contributiva CP_1 sino al 2022. A ciò sì aggiunga che il provvedimento impugnato reca un importo di oltre €.
7.000,00, poi ridotto in comparsa, sulla base di non meglio precisate operazioni di sgravio, ad oltre
€. 6.000,00 ed infine rideterminato a verbale in meno di €. 1.000,00 con ciò solo dovendosi ritenere provato che nemmeno l' è in grado di individuare se vi è stata omissione contributiva e, ove CP_1 provata, a quanto ammonta l'effettivo credito dell' , con la conseguenza che anche nel merito il CP_1 ricorso risulta fondato in assenza della prova gravante sull' della esistenza e consistenza CP_1 effettiva del credito vantato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in ricorso e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, e della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione, quindi in complessivi €. quindi in complessivi €. 1.908,00 di cui €. 1.865,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 404 2023 00002213 35 000 qui impugnato, accertando e dichiarando che il ricorrente nulla deve all' per i titoli per cui è causa;
CP_1
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi €. 1.908,00 di cui €. 1.865,00 per onorari ex D.M. 147/22ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 11/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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