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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/11/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4342/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il 23.101.1963 e residente a [...]
Vittorio Veneto n. 15/D, C.F.: , C.F._1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_2
C.F.: , C.F._2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Cingari (C.F.: ), elettivamente C.F._4 domiciliati presso il di lui studio, in Taranto alla Via Genova n. 44
Attori
E
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nei cui Uffici, in via F. Rubichi, n. 39, è elettivamente domiciliato (pec: Email_1
Convenuto
Conclusioni
Per gli attori:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla domanda di che trattasi, così provvedere:
1 A) Dichiarare il DIFETTO DI GIURISDIZIONE del Giudice Ordinario, in favore del Tribunale
Amministrativo Regionale, relativamente e limitatamente alla domanda risarcitoria azionata dagli attori iure hereditatis, con compensazione delle spese su tale parte del thema decidendum;
B) Accertare e dichiarare che la malattia ed il conseguente decesso del LGT Persona_1
- verificatisi per fatto e colpa esclusiva del – hanno provocato
[...] Controparte_1 un turbamento ed una modifica radicale in peius e mai più ripristinata nella vita dei familiari del de cuius, odierni attori;
C) per l'effetto, dichiarare e condannare il in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, al risarcimento del danno non patrimoniale, iure proprio, in favore di ciascun attore, per la perdita del congiunto, nella misura di una somma compresa tra un minimo di €165.960,oo ed un massimo di €331.920,oo, ovvero in quella somma che sarà determinata da codesto Tribunale in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
D) condannare, infine, l'Amministrazione resistente al pagamento delle competenze del presente giudizio con distrazioni in favore del sottoscritto avvocato”.
Per il convenuto:
'L'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesi gli avversari documenti, voglia così provvedere:
A) In via preliminare ed assorbente, e con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta iure hereditatis, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo, e, per l'effetto, rigettare la domanda siccome inammissibile.
B) GRADATAMENTE, In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria, per intervenuta prescrizione, in accoglimento delle ragioni sub a) della prima comparsa e b) della narrativa della comparsa integrativa e, per l'effetto, rigettarla.
B) GRADATAMENTE, NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria sia nell'an che nel quantum alla luce delle ragioni sub b) e c),della prima comparsa, nonché c) e d) della successiva comparsa integrativa e, per l'effetto, rigettarla.
C) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre lo scomputo, dal credito risarcitorio liquidato, delle somme già percepite con finalità compensativa, dagli eredi ed odierni attori, ed elencate sub e) della successiva comparsa di costituzione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 23 maggio 2022, , e Parte_1 Parte_2
2 hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il Parte_3 Controparte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,
[...] danno non patrimoniale subito iure proprio e iure hereditatis in ragione della morte di
[...]
, marito della prima e padre degli ultimi due, deceduto il 28 giugno 2012 per Persona_1 mesotelioma pleurico dx, metastasi ossee, insufficienza renale, paralisi cardiaca a seguito di acclarata esposizione ad amianto durante il periodo di servizio – dal 17 gennaio 1978 al 30 settembre 2010 – svolto come dipendente della Marina Militare in qualità di “SSC/Rd”k ovvero
. Per_2
Nel motivare la loro richiesta, gli attori hanno non solo evidenziato il perdurante contatto da parte del loro congiunto con le fibre di amianto contenute nelle apparecchiature radar in assenza di protezione, ma anche la presenza “ubiquitaria” del materiale nocivo sulle navi militari, mettendo in rilievo altresì l'opera di rimozione che la vittima venne chiamata ad operare, a mani nude e senza alcuna protezione, durante gli anni di servizio.
Il tutto, hanno specificato gli attori, era stato riconosciuto dalla Commissione Medico
Ospedaliera di Taranto con verbale del 18 dicembre 2014, che aveva attestato il nesso etiopatogenetico tra l'exitus e la malattia neoplasica pleurica con percentuale di invalidità permanente del 100% ed il danno biologico e, poi, confermato dal Comitato di Verifica con parere del 12 maggio 2015, sino a giungere al provvedimento reso dal il 3 luglio Controparte_1
2017 di equiparazione del a “vittima del dovere”, con elargizione alla moglie ed ai Parte_2 figli dello speciale assegno vitalizio.
Nella dichiarata responsabilità del , in ragione della omissione delle minimali CP_1 condizioni di sicurezza previste dal DPR 15/1982 e dal DPR 303/1956, gli attori hanno lamentato non solo la perdita del rapporto parentale ma anche gravi danni subiti iure proprio e quelli maturati iure hereditatis, invocandone il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.
All'uopo, hanno fatto presente:
- l'elevato stress psicofisico e morale subito nell'accompagnamento del congiunto lungo il suo calvario;
- la scoperta della presenza di un melanoma da parte della figlia con asportazione Pt_2 chirurgica compiuta il 6 aprile 2011 durante la degenza del padre e la mancata assistenza ricevuta dai familiari;
- l'abbandono degli studi da parte del secondogenito;
- la depressione subita dalla moglie, colpita anche da infarto nell'aprile 2011.
Si è costituito il convenuto. CP_1
3 Con la prima comparsa, la SA Erariale ha eccepito:
1) l'infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2947
c.c., del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale azionato iure proprio dagli eredi del de cuius;
2) l'infondatezza della domanda per insussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.;
3) in subordine, il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in merito all'asserito danno non patrimoniale patito dagli attori;
4) in estremo subordine, ha chiesto che venisse operato lo scomputo, dal credito risarcitorio delle somme già percepite dal de cuius ai sensi della legge 266/2005 e dagli eredi ai sensi del D.P.R. 243/2006.
Con seconda comparsa, depositata il 12 settembre 2022, il convenuto ha invocato CP_1 pronuncia declaratoria della carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis in favore di quella del Giudice Amministrativo, reiterando le ulteriori eccezioni.
Il 20 aprile 2023 il Giudice istruttore ha parzialmente ammesso le prove testimoniali articolate dagli attori.
Il 30 novembre 2023 dopo l'escussione degli ultimi testi, il Giudice ha disposto il rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il 28 settembre 2025 si è costituito l'Avv. Gaetano Cingari quale nuovo difensore degli attori: ha richiamato le richieste e le argomentazioni svolte dal precedente legale.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha fissato l'udienza del 13 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a dieci giorni 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
La parte attrice ha depositato memoria.
II)
§1
La domanda tesa ad ottenere la condanna del al risarcimento dei Controparte_1 subiti da invocati iure hereditatis dai suoi eredi appartiene alla cognizione Persona_1 del Giudice Amministrativo.
4 La soluzione della questione, condivisa dagli attori che hanno formalizzato istanza in tal senso, è fondata sulla regola a mente della quale il tema del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 c.c.
o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di
"neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio"
(Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza n. 9666 del 6 maggio 2014).
E posto che nel caso di specie è stato dedotto che i danni subiti dal sarebbero Parte_2 derivati dalla condotta dell'Amministrazione datoriale di lavoro di pubblico impiego in relazione alla esposizione al pericolo in assenza delle dovute precauzioni, sussiste la dedotta carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario.
§2
Sempre in via preliminare, viene in rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata dal
. Controparte_1
Giova rilevare, all'uopo, che gli attori hanno dichiaratamente agito invocando condanna dell'Amministrazione convenuta per illecito extracontrattuale, specificando che “la presente domanda risarcitoria (di natura extracontrattuale e solo occasionalmente connessa con il pregresso rapporto di pubblico impiego) tesa ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis (punto 26 di pag. 9 dell'atto di appello).
Ne discende – in disparte il già rilevato difetto di giurisdizione sulla domanda avanzata iure hereditatis e nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – la necessità del Giudice di ritenere applicabile il dettato dell'art. 2947 c.c.
5 Merita allora di essere ricordato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla "data del fatto", inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili” (Cass. Civ. Sez. III, 17 settembre
2013 n. 21255).
Appare anche utile richiamare il principio “lavoristico” a mente del quale “in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia
"iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (Cass. Civ. Sez. Lav. 19 maggio
2023 n. 13806).
Ciò posto, deve evidenziarsi che la SA Erariale ha allegato e documentato che il
: Parte_2
- aveva formulato in data 30.07.2010, istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- con provvedimento della D.G. PREVIMIL D.M. 5281/C dell'8.10.2012, al richiedente, nel frattempo deceduto, era stato riconosciuto equo indennizzo nella misura di € 35.453,93 da corrispondersi una tantum in favore degli eredi, oltre interessi ivi liquidati;
- sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 26949 del
5.10.2011, e per le patologie sofferte, il IA era stato equiparato alle Parte_2 vittime del dovere, giusta attestazione del 18.10.2011. Controparte_1
A tanto occorre aggiungere che gli attori hanno assunto che gli enti del Controparte_1
preposti avevano – con il verbale n. 635 emesso dalla CMO di Taranto il 18.12.2014,
[...] confermato dal Comitato di Verifica con il parere n. 1348/2015 del 12.5.2015 – attestato il nesso etiopatogenetico tra l'exitus e la malattia mesotelioma pleurico da cui era affetto il Persona_1
ed avevano altresì riconosciuto che la malattia era stata causata dall'esposizione
[...] all'asbesto.
6 Sulla scorta delle premesse sopra poste, alla data di introduzione del giudizio, il 23 maggio
2022, il diritto al risarcimento dei danni era certamente prescritto per decorso del termine quinquennale.
È evidente che sin dal 30 luglio 2010, il avesse avuto contezza della genesi Parte_2 della sua patologia e che tanto fosse a conoscenza dei suoi congiunti.
Sicchè, alla data dell'exitus, intervenuto in data 28 giugno 2012, i suoi familiari erano ben consapevoli della relativa etiopatogenesi.
Ed anche ove si ritenesse che la definitiva consapevolezza di tanto, con connessa esercitabilità dell'azione risarcitoria in coincidenza con la redazione del verbale n. 635 emesso dalla CMO di Taranto del 18.12.2014, confermato dal Comitato di Verifica con il parere n.
1348/2015 del 12.5.2015, il termine quinquennale è andato prescritto ben prima della notifica dell'atto di citazione.
E non vale neanche invocare il dettato del secondo comma dell'art. 2947 c.c., con applicazione del maggior termine di prescrizione connesso alla sussistenza di fattispecie di reato.
Allo stato, infatti, difetta la prova circa l'astratta configurabilità della commissione di un delitto colposo, sfuggendo del tutto alla cognizione del giudice anche l'eventuale responsabilità da parte di soggetti cui addebitare l'omicidio colposo del . Parte_2
Si impone, solo per questo, il rigetto della domanda con assorbimento di tutte le ulteriori questioni e richieste anche subordinate.
Le spese meritano di essere compensate in ragione della carenza di specifici precedenti e della oggettiva incertezza in materia.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 23 maggio
2022 da , e contro il , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis, appartenendo la cognizione al Giudice
Amministrativo, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa entro il termine di tre mesi;
2. rigetta le ulteriori domande;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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