TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 786/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 786/2023 r.g.
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Solini Colalè Parte_1 C.F._1
del Foro di Terni, C.F.: , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CodiceFiscale_2
Orvieto (Tr), Via Garibaldi n.ro 9, giusta delega allegata all'atto di appello;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del TT pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.:
), presso i cui Uffici in via degli Offici n. 14, pure ex lege domiciliata;
P.IVA_2 CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 15 (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato il 22/03/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2/2023, emessa in data 19/01/2023 dal Giudice di Pace di Todi nel giudizio iscritto al n.
85/2022 R.G., e depositata in cancelleria il successivo 26/01/2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione al provvedimento prot. n. 6363/17 AREA III/INC prot. in uscita 0035221, del 04/04/2022, con il quale era disposta la revoca della patente di guida del medesimo ai sensi degli artt. Parte_1
168ter co. 2 c.p., 224 co. 3 e 224ter co. 6 C.d.S..
L'appellante ha rappresentato, infatti, che al era stato contestato il reato di cui all'art. 187 co. 1 e co. Pt_1
1bis C.d.S., per aver lo stesso circolato con il veicolo targato ET076DB in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e causato un incidente. In relazione a tale fatto veniva anche disposta la sospensione cautelare della patente con provvedimento del 10/07/2017. Il conseguente procedimento penale si concludeva con la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 118/2022 Reg. Sent., con la quale veniva dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Successivamente, ai sensi dell'art. 224 co. 3 e 224ter co. 6 C.d.s., il TT aveva emesso il decreto di revoca della patente di guida, per tre anni, da scomputare il periodo di sospensione cautelare.
Il , dunque, proponeva opposizione a tale sanzione evidenziando come il TT non avesse Pt_1
compiuto alcun accertamento in merito alla sussistenza dello stato di alterazione psicofisica e agli altri presupposti della condotta contestata, né avesse motivato sul punto, chiedendo in via preliminare la sospensione del provvedimento e la restituzione della patente.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione, contestando le censure di parte ricorrente.
A seguito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, dopo l'iniziale sospensione cautelare del revoca della patente, rigettava infine il ricorso proposto, evidenziando la correttezza del provvedimento impugnato, congruamente motivato, e la sussistenza, dunque, dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza prefettizia.
Avverso tale pronuncia l'odierno appellante ha proposto impugnazione, evidenziando preliminarmente pagina 2 di 15 come l'iniziale sospensione concessa del giudice di prime cure non fosse stata revocata dalla sentenza conclusiva, con conseguente illegittimità dall'effettivo ritiro della patente eseguito dopo l'emissione della medesima;
nel merito, ha rilevato come la pronuncia del Giudice di Pace non fosse condivisibile nella parte in cui ha ritenuto congruamente motivato il provvedimento prefettizio e sussistenti i presupposti per l'emissione del medesimo. In particolare, il TT non aveva compiuto alcuna istruttoria relativa allo stato di alterazione del conducente (riportandosi solo all'esito dell'esame delle urine).
Costituendosi in giudizio, l'appellata ha contestato le deduzioni avversarie, in particolare, evidenziando la congruità della motivazione del giudice di prime cure e sottolineando il fatto che l'emissione della sanzione in questione era decisione legislativamente vincolata, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 187 co. 1bis e
224 co. 3 c.d.s.
Ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17/07/2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note trasmesse.
* * * * *
L'appello proposto si ritiene infondato per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, occorre evidenziare come parte appellante nel corso del giudizio abbia rilevato l'insussistenza dei presupposti per disporre la revoca della patente, alla luce della asserita lettura costituzionalmente orientata dell'art. 223 co. 3 c.d.s. patrocinata dalla Suprema Corte con la sopravvenuta pronuncia Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024.
Effettivamente è da osservarsi come nella pronuncia citata, la Suprema Corte abbia applicato analogicamente il contenuto della sentenza 75/2020 del Giudice delle Leggi – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova – ritenendo che tale principio pagina 3 di 15 possa applicarsi anche nel caso della sanzione accessoria della revoca della patente.
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte, invero assolutamente stringate, non appaiono tuttavia condivisibili e si ritiene opportuno discostarsene per il seguente ordine di ragioni.
Si osserva come effettivamente la Sentenza 75/2020 della Corte Costituzionale abbia censurato la norma contenuta nell'art. 224ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il TT verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. A ben vedere, però, a motivo della pronuncia di incostituzionalità della norma in parola il Giudice delle Leggi ha argomentato come la stessa creasse, rispetto agli imputati ammessi al rito alternativo della c.d. messa alla prova, una irragionevole disparità di trattamento, in violazione con quanto disposto dall'art. 3 Cost., rispetto a quegli imputati che avessero avuto accesso al lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 comma 9bis C.d.S., atteso che, pur a fronte di istituti premiali connotati da tratti fortemente analoghi, solo rispetto agli imputati ammessi ai lavori di pubblica utilità, in caso di esito positivo, era prevista la revoca della confisca del veicolo.
Si osserva poi come la Corte Costituzionale si è pronunciata con la successiva Sent. 163/2022, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma III dell'art. 224 C.d.S., nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo D. Lgs. 285/1992, per esito positivo della messa alla prova, il TT, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.
Anche in questo caso il Giudice delle Leggi ha evidenziato la lesione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., da parte della norma, la quale creava una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati ammessi al rito alternativo della messa alla prova e quelli ammessi al lavoro di pubblica utilità.
Si osserva come, nelle pronunce brevemente richiamate, la Corte Costituzionale abbia censurato le norme in esame (che attribuivano al TT il potere di irrogare sanzioni amministrative accessorie a seguito di pronuncia definitiva del Tribunale) nella parte in cui creavano disparità di trattamento ingiustificate,
pagina 4 di 15 ledendo il principio costituzionale di uguaglianza, tra gli imputati ammessi al lavoro di pubblica utilità e a quelli ammessi al rito alternativo della messa alla prova, a fronte dei tratti profondamenti analoghi connotanti gli istituti, entrambi esaltanti la premialità del soggetto che presta la propria opera, non retribuita, a vantaggio della collettività (anzi, a ben vedere la messa alla prova rappresenta un quid pluris rispetto al lavoro di pubblica utilità).
Come sopra rammentato, l'art. 181 comma 1bis C.d.S. prevede che “Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”.
È agevole osservare, inoltre, come il comma 8bis dell'art. 187 C.d.S. preveda che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possa essere applicata dal giudice, se l'imputato non si oppone, al di fuori dei casi di cui al comma 1bis, e cioè a condizione che dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non sia derivato un incidente. In questo ultimo caso, si ritiene che, pertanto, non venga a crearsi alcuna lesione del principio di uguaglianza posto che l'imputato per il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti da cui è derivato un incidente stradale non può essere ammesso, per espressa previsione legislativa, all'istituto premiale del lavoro di pubblica utilità. Invero, a queste condizioni non si prospetta comunque alcun rischio di disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali (ossia tra imputati per reati soggetti a estinzione per lavori di pubblica utilità e imputati per reati soggetti a estinzione per esito positivo della messa alla prova) per l'assorbente motivo che l'imputato che avesse anche provocato un incidente stradale non potrebbe comunque accedere alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Inoltre, al di là dell'esclusione derivante dall'inciso “[a]l di fuori dei casi previsti dal comma 1bis del presente articolo” (art. 187 co. 8bis C.d.S.), il tertium comparationis difetta in ogni caso, dal momento che l'art. 187 co.
8bis c.d.s. non prevede nulla in merito alla revoca della patente: non vi sarebbe pertanto alcuna
“disposizione di favore” (quali invece sono considerate la revoca della confisca e il dimezzamento della sospensione della patente) da estendere ad altre situazioni.
pagina 5 di 15 Queste considerazioni impongono allo scrivente Giudice di discostarsi dal precedente contenuto nella sentenza Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024, avendo la Suprema Corte ritenuto l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 186, comma IIbis C.d.S.. attraverso il richiamo analogico ai principi espressi dalla Corte
Costituzionale nella sent. 75/2020, pur difettando i presupposti di tale operazione ermeneutica.
Ancora, a ben vedere nemmeno la sopra citata pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata dall'appellante, è utile a decidere il caso concreto nel senso da questi voluto.
Infatti, quel processo riguardava un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza ma non risulta che lo stesso avesse altresì provocato un incidente stradale. Come abbiamo visto, l'aver provocato un incidente stradale è una circostanza che eleva la gravità del reato commesso tanto da indurre il legislatore a predisporre un sistema sanzionatorio più severo (e, per quel che qui interessa, escludere che l'imputato possa accedere ai lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva). Pertanto, al di là del condivisibile o meno percorso motivazionale seguito dalla Corte di Cassazione (che ha ritenuto di poter estendere il giudizio di illegittimità anche alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nonostante, come già rilevato, l'art. 187 co. 8bis c.d.s. non preveda nulla in tema di revoca della patente), è escluso che in questo caso possa procedersi nello stesso senso dal momento che mancano, come detto, i presupposti fondanti le argomentazioni spese dalla Corte Costituzionale (e riprese dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
3019/2024), ossia una irragionevole disparità di trattamento, difettando qui il tertium comparationis (cfr la recente giurisprudenza di merito, Trib. Grosseto, sent. n. 55/2025, del 20/01/2025; Trib. Gorizia, sent. n.
99/2025 del 16/04/2025; Trib. Gorizia 116/2025, del 09/05/2025; Trib. Perugia, sent. n. 970/2024 del
27/06/2024), e trattandosi comunque di due fattispecie diverse.
Infine, non va sottaciuto che nel caso di specie non vi è stata una dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, bensì la mera declaratoria di prescrizione del reato, che non condivide con i lavori di pubblica utilità alcuna comune ratio.
Ciò chiarito, si ritiene di conseguenza corretta e immune da censure la decisione del Giudice di Pace oggetto del presente appello;
invero, si ritiene che la scelta del legislatore di prevedere la sanzione pagina 6 di 15 amministrativa accessoria più grave in caso di incidente stradale per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti appartenga alla discrezionalità propria del legislatore e appaia del tutto giustificata a fronte della gravità (e delle conseguenze) della condotta.
Peraltro, più di recente la stessa Suprema Corte è tornata ad affermare che la dichiarazione di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato comporta la trasmissione degli atti al TT, spettando a questo procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della revoca della patente di guida. Testualmente: “Pertanto, il TT, in caso di estinzione del reato di guida sotto
l'influenza dell'alcool per prescrizione, come nella specie, legittimamente dispone la revoca della patente previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, e cioè l'avere il conducente in stato di ebbrezza, del quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), provocato un incidente stradale” (cfr
Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/11/2024, n. 29655).
2. Sempre in via preliminare, nelle note conclusive parte appellante pare allegare per la prima volta che il
TT nell'emissione del provvedimento impugnato avrebbe leso i diritti di difesa del destinatario del medesimo non solo perché non avrebbe accertato e motivato in merito ai presupposti di legge (motivo formulato nel ricorso introduttivo), ma anche perché avrebbe leso il diritto di difesa del . Nello Pt_1
specifico non avrebbe garantito “all'interessato il contraddittorio mediante la notifica dell'avviso del procedimento e la possibilità di presentare memorie e osservazioni (art. 7 e segg. della L. n.241/1990)” e non avrebbe valutato “tutti gli elementi, compresi quelli forniti dall'interessato”; in sostanza non avrebbe rispettato il diritto di partecipare al procedimento sanzionatorio da parte del futuro destinatario dello stesso.
Ebbene, va considerato che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204bis c.d.s., regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo comunque al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità
pagina 7 di 15 formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative rimane, in ogni modo, strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ai limiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
Così, dunque, l'opponente a sanzione amministrativa non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché a quanto allegato nell'atto di opposizione, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia.
Nella specie, le allegazioni compiute in appello (a ben vedere solo nella memoria conclusionale) circa la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione allo stesso da parte del , rappresentano ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) diverse e, Pt_1
perciò, nuove rispetto a quelle racchiuse nel ricorso introduttivo.
3. Quanto al merito delle censure, vale dapprima ribadire quale sia la natura del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981, quale sindacato non già sull'atto amministrativo impugnato, atto che ha di fatto la sola funzione di introdurre il giudizio, ma sul rapporto sanzionatorio intercorso tra P.A. e privato. In siffatta prospettiva, concentrarsi sui vizi intrinseci e formali del provvedimento è fuorviante, perché il giudice deve conoscere dell'intera pretesa punitiva dell'amministrazione, come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo.
Dunque, riguardo alla motivazione del provvedimento amministrativo, quand'anche la stessa fosse carente o insufficiente (escluso, eventualmente, il caso in cui la stessa fosse del tutto assente, come non è nel presente caso), non può per ciò solo essere causa di annullamento giurisdizionale dell'atto gravato. La stessa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28/01/2010, n. 1786), quanto allo specifico profilo dell'omessa motivazione in merito alla mancata accoglibilità delle osservazioni trasmesse dall'opponente, ha pagina 8 di 15 affermato che “Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della
Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è legittima, e non è quindi passibile di annullamento da parte del Giudice, l'ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui l'Autorità Amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. In tal senso, invero, rilevato che oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e che la cognizione del Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'Autorità Amministrativa delle difese del trasgressore non integra una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto il medesimo potrà far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale”. Parimenti, nel caso dell'impugnazione della sentenza in appello, è pacifico come l'eventuale insufficiente motivazione del provvedimento non costituisca causa di annullamento di per sé dello stesso, dovendo il giudice dell'appello sindacare poi nel merito la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure.
Ciò posto, devesi evidenziare come non sia accoglibile la censura dell'appellante avverso il provvedimento impugnato, laddove non avrebbe, erroneamente, annullato l'ordinanza opposta in quanto non esaurientemente motivata.
3.1 Ciò posto, occorre dare atto della sussistenza di una differente tesi ermeneutica (invero condivisa da parte della giurisprudenza), secondo la quale la motivazione del citato provvedimento è indispensabile anche ai fini della legittimità della sanzione medesima;
tale tema si interseca anche con quello della natura della sanzione stessa.
Invero, secondo parte (in realtà minoritaria) della giurisprudenza, la sanzione della revoca della patente deve essere osservata alla luce di una interpretazione convenzionalmente orientata e conseguentemente essere qualificata - a prescindere dalla natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale nell'ordinamento italiano – in termini di sanzione sostanzialmente penale secondo i c.d. criteri Engel. Ciò in quanto in alcuni casi la stessa è fisiologicamente comminata dal giudice penale, a seguito dell'accertamento dell'illecito (nelle fattispecie di cui all'art. 222 d.lgs. 285 del 1992), in quanto l'illecito cui pagina 9 di 15 la sanzione si connette si sostanzia nell'offesa ad un bene giuridico relativo ad interessi primari (quale la tutela dell'incolumità pubblica e privata, con particolare riferimento all'integrità della persona) e poiché la sanzione si estrinseca in una limitazione delle libertà personale, nella specie di libertà di circolazione, costituzionalmente tutelata. Ebbene leggendo sulla scorta di tali considerazioni il disposto dell'art. 224, comma 3 c.d.s. e conseguentemente rilevato che la dichiarazione di estinzione del reato non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità dell'imputato, parte della giurisprudenza ritiene che sul TT gravi uno stringente onere motivazionale in merito alla sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, posto che, soltanto su tale motivazione, si fonda l'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale.
La giurisprudenza maggioritaria (anche costituzionale), tuttavia, ha precisato che la diversità di autorità pubblica demandata all'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida, ossia il giudice penale e il TT, non ne muta la natura giuridica, che è e resta di tipo amministrativo ed accessorio rispetto alla pena criminale. In altri termini, si tratta di misura di tipo interdittivo, temporanea o perpetua, che si affianca alla sanzione penale, ma conserva immutata la sua essenza di strumento afflittivo, destinato ad assolvere funzione riparatoria dell'interesse pubblico violato, o inibitoria dell'attività e del comportamento forieri della lesione del bene protetto e che resta nettamente distinto dalle pene accessorie, conseguenti all'accertamento del reato quale effetto penale della condanna ai sensi dell'art. 20 c.p. (Cass.
Sez. U., n. 8488 del 27/05/1998; Cass. Civ., sez. 4, n. 3209 del 21/02/1997; Cass. Civ., sez. 4, n. 50060 del
04/10/2017; Cass. Civ., sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017; Corte Cost., ordinanza n. 25 del 1999; sentenza n.
373 del 1996; ordinanza n. 89 del 1997; ordinanza n. 184 del 1997).
Per la Consulta “la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 C.d.S. non costituisce né una pena accessoria, né una misura di sicurezza, né, propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna (v. sentenza n. 373 del 1996; ordinanze
n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n. 422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), e dunque non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico” (ordinanza n. 25 del 1999).
pagina 10 di 15 La natura amministrativa riceve poi conferma nella previsione dell'art. 224 c.d.s., a norma del quale è riservata all'autorità amministrativa, ossia al TT, l'esecuzione della misura applicata dal giudice e la stessa è suscettibile di essere irrogata anche con la sentenza di patteggiamento, posto che l'art. 445 c.p.p. inibisce soltanto l'applicazione delle pene accessorie.
Infine, la natura amministrativa della sanzione accessoria applicata emergerebbe proprio nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 224 c.d.s., in cui – a differenza di quanto accade per l'ipotesi del primo comma
(sospensione in conseguenza di sentenza penale o decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili) e del secondo (revoca, per la quale è testualmente previsto il termine di giorni 15 per l'adozione del relativo provvedimento) – manca un accertamento del fatto-reato, prevedendosi, non a caso, che il prefetto il prefetto all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
3.2 In ogni caso, quale delle due tesi ricostruttive si segua, si è affermato in alcuni provvedimenti di merito che nel decreto di revoca della patente dovrebbe darsi concretamente atto dei presupposti in ragione dei quali si ritenga, da un lato, che il conducente abbia guidato sotto effetto di sostanze stupefacenti e, dall'altro, che tale condotta sia stata elemento eziologicamente rilevante rispetto al verificarsi di un incidente stradale (l'esistenza di quest'ultimo costituente, nel caso in esame, circostanza pacifica fra le parti).
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene in materia prevalentemente penalistica (con considerazioni che tuttavia potrebbero essere applicabili anche nell'accertamento della sanzione amministrativa derivante dai medesimi fatti – “ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato”) con riferimento al reato di guida in stato di alterazione determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti
(previsto dall'art. 187 Codice della Strada, a differenza di quello previsto dal precedente art. 186 dello stesso codice), ha affermato che tale fattispecie si caratterizzi per la struttura bipolare, nel senso che l'affermazione della sussistenza del reato richiede l'accertamento positivo di due distinte circostanze: l'una costituita dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e l'altra inerente allo stato di alterazione in cui pagina 11 di 15 il soggetto agente si sia posto alla guida, causalmente connesso all'assunzione anzidetta. Appare chiaro come, a differenza dello stato di alterazione del conducente, la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti non possa essere raggiunta sulla base di meri elementi sintomatici, discendendo dall'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici dell'imputato, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come affermato dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., ord. n. 277 del 2004).
Fermo quanto sopra, nella presente fattispecie non è contestato e risulta per tabulas che il è stato Pt_1
sottoposto, nel rispetto delle garanzie di legge, al prelievo dei propri liquidi biologici da parte dei sanitari che hanno accertato la presenza, nelle urine, di sostanze che testimoniavano l'assunzione di cocaina.
Ciò posto, il nucleo centrale della proposta impugnazione consiste nel preteso difetto di valenza assoluta ed esclusiva dell'accertamento medico-legale ai fini della dimostrazione dell'altro presupposto necessario per la configurazione dell'illecito, ossia il conseguente stato di alterazione, sull'assunto che l'analisi sulle urine e la metodica utilizzata non offrirebbero in alcun modo la prova della attualità - ovviamente riferita all'epoca dei fatti - dell'assunzione dello stupefacente ad opera del , consentendo unicamente di affermare Pt_2
che la sostanza era stata assunta in un periodo precedente al prelievo.
Orbene, l'orientamento della Cassazione penale sul punto è fermo nel ritenere che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, essendo tale risultato deputato unicamente a fornire la dimostrazione della assunzione di droga (il che, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico, non sussistendo elementi di sorta che inducano a porre in dubbio la correttezza del risultato acquisito all'esito dell'analisi delle urine). Sarebbe, invero, necessario fornire la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, anche attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacenti. Si rileva che secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte
“ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione
pagina 12 di 15 dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato” (Cass.
Sez. 4 sentenza n. 6995/ 2013 Rv. 254402; Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798).
Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale, affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S., ha affermato che la fattispecie in esame risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (C. Cost., ord. n. 277/2004).
Anche la più recente giurisprudenza di merito appare concordare con il suddetto orientamento;
si veda, ad esempio, Tribunale Vicenza, Sent., 24/05/2021: “Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicchè l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Dalle risultanze istruttorie non emergono fatti e circostanze desumibili dal comportamento dell'imputato o accertate dagli agenti o dai sanitari sulla cui base possa affermarsi che
l'imputato fosse in stato di alterazione al momento dell'incidente (la scheda medica in atti indica come giudizio conclusivo che il
Pa sig. non è da considerarsi in stato di alterazione psico -fisica compatibile con l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope)”.
In ogni caso, anche qualora si voglia abbracciare tale opzione interpretativa che richiede non solo la sussistenza dei detti presupposti ma anche la loro chiara esplicitazione in sede di provvedimento di revoca,
è noto che sia ammissibile anche nell'ambito di tale provvedimenti utilizzare lo strumento della motivazione per relationem, richiamando atti ammnistrativi presupposti rispetto all'atto finale, tenuti in considerazione in sede decisionale, e dal quale emerga la detta sussistenza delle condizioni di legge per l'adozione della sanzione;
in particolare, si fa solitamente riferimento al verbale di accertamento.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, dimostrata la sussistenza del secondo elemento oggettivo richiesto dalla norma incriminatrice sulla scorta dell'esito dell'esame delle urine, quanto all'avvenuta integrazione del primo - la guida in stato di alterazione da stupefacenti, rispetto alla quale l'assunzione della droga in un momento immediatamente precedente alla condotta di guida è per certo dato significativo, ancorché da solo non sufficiente – vi sono comunque altri elementi presi in considerazione dal TT per l'emissione della sanzione impugnata.
A ben vedere, il richiamo dei precedenti atti contenuto nel provvedimento prefettizio, nello specifico al rapporto n. 153/30 del 08/05/2017, è idoneo a fornire gli elementi presuntivi e complementari dai quali desumere la sussistenza dello stato di “alterazione”. Invero, dalla lettura di tale rapporto, comprensivo dei relativi allegati ivi menzionati e ritualmente prodotti in giudizio (per quanto di interesse, l'annotazione di servizio dei Carabinieri operanti e il referto medico dell'Ospedale di Todi), emerge tale accertamento, ripetesi dello stato di alterazione al momento del sinistro o di elementi sintomatici dello stesso. Infatti, dall'annotazione dei Carabinieri, con accertamento munito peraltro di fede privilegiata sino a querela di falso (quantomeno nella parte in cui riferiscono di oggettive condizioni del conducente del veicolo), nel presente caso non presentata, emerge che prima del trasporto in ospedale “manifestava i Parte_1
seguenti sintomi: “Occhi lucidi, sudorazione eccessiva, alterazioni repentine dell'umore, loquacità, sensazione di benessere, euforia” facendo presupporre un recente abuso di sostanza stupefacenti con la conseguente alterazione delle condizioni psicofisiche”.
Dunque, la decisione del TT non pare basata puramente e semplicemente sull'esito delle indagini biologiche, le quali hanno confermato l'assunzione dello stupefacente, ma anche sugli altri rilievi effettuati nell'immediatezza del fatto da parte degli agenti operanti, i quali hanno rilevato l'esistenza di tutti quegli elementi sintomatici del fatto che l'assunzione di sostanza stupefacente avesse comportato, al momento della guida e del causato incidente, uno stato di alterazione nel . Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene condivisibile la decisione del giudice di prime cure, stante la correttezza del provvedimento opposto, ed appare pertanto infondato il motivo di appello in questione.
pagina 14 di 15 4. La complessità degli argomenti trattati, su cui, come accennato, si riscontrano orientamenti giurisprudenziali diversificati, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
- Spese compensate;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 18/07/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 15 di 15
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 786/2023 r.g.
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Solini Colalè Parte_1 C.F._1
del Foro di Terni, C.F.: , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CodiceFiscale_2
Orvieto (Tr), Via Garibaldi n.ro 9, giusta delega allegata all'atto di appello;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del TT pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.:
), presso i cui Uffici in via degli Offici n. 14, pure ex lege domiciliata;
P.IVA_2 CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 15 (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato il 22/03/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2/2023, emessa in data 19/01/2023 dal Giudice di Pace di Todi nel giudizio iscritto al n.
85/2022 R.G., e depositata in cancelleria il successivo 26/01/2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione al provvedimento prot. n. 6363/17 AREA III/INC prot. in uscita 0035221, del 04/04/2022, con il quale era disposta la revoca della patente di guida del medesimo ai sensi degli artt. Parte_1
168ter co. 2 c.p., 224 co. 3 e 224ter co. 6 C.d.S..
L'appellante ha rappresentato, infatti, che al era stato contestato il reato di cui all'art. 187 co. 1 e co. Pt_1
1bis C.d.S., per aver lo stesso circolato con il veicolo targato ET076DB in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e causato un incidente. In relazione a tale fatto veniva anche disposta la sospensione cautelare della patente con provvedimento del 10/07/2017. Il conseguente procedimento penale si concludeva con la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 118/2022 Reg. Sent., con la quale veniva dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Successivamente, ai sensi dell'art. 224 co. 3 e 224ter co. 6 C.d.s., il TT aveva emesso il decreto di revoca della patente di guida, per tre anni, da scomputare il periodo di sospensione cautelare.
Il , dunque, proponeva opposizione a tale sanzione evidenziando come il TT non avesse Pt_1
compiuto alcun accertamento in merito alla sussistenza dello stato di alterazione psicofisica e agli altri presupposti della condotta contestata, né avesse motivato sul punto, chiedendo in via preliminare la sospensione del provvedimento e la restituzione della patente.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione, contestando le censure di parte ricorrente.
A seguito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, dopo l'iniziale sospensione cautelare del revoca della patente, rigettava infine il ricorso proposto, evidenziando la correttezza del provvedimento impugnato, congruamente motivato, e la sussistenza, dunque, dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza prefettizia.
Avverso tale pronuncia l'odierno appellante ha proposto impugnazione, evidenziando preliminarmente pagina 2 di 15 come l'iniziale sospensione concessa del giudice di prime cure non fosse stata revocata dalla sentenza conclusiva, con conseguente illegittimità dall'effettivo ritiro della patente eseguito dopo l'emissione della medesima;
nel merito, ha rilevato come la pronuncia del Giudice di Pace non fosse condivisibile nella parte in cui ha ritenuto congruamente motivato il provvedimento prefettizio e sussistenti i presupposti per l'emissione del medesimo. In particolare, il TT non aveva compiuto alcuna istruttoria relativa allo stato di alterazione del conducente (riportandosi solo all'esito dell'esame delle urine).
Costituendosi in giudizio, l'appellata ha contestato le deduzioni avversarie, in particolare, evidenziando la congruità della motivazione del giudice di prime cure e sottolineando il fatto che l'emissione della sanzione in questione era decisione legislativamente vincolata, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 187 co. 1bis e
224 co. 3 c.d.s.
Ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17/07/2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note trasmesse.
* * * * *
L'appello proposto si ritiene infondato per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, occorre evidenziare come parte appellante nel corso del giudizio abbia rilevato l'insussistenza dei presupposti per disporre la revoca della patente, alla luce della asserita lettura costituzionalmente orientata dell'art. 223 co. 3 c.d.s. patrocinata dalla Suprema Corte con la sopravvenuta pronuncia Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024.
Effettivamente è da osservarsi come nella pronuncia citata, la Suprema Corte abbia applicato analogicamente il contenuto della sentenza 75/2020 del Giudice delle Leggi – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova – ritenendo che tale principio pagina 3 di 15 possa applicarsi anche nel caso della sanzione accessoria della revoca della patente.
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte, invero assolutamente stringate, non appaiono tuttavia condivisibili e si ritiene opportuno discostarsene per il seguente ordine di ragioni.
Si osserva come effettivamente la Sentenza 75/2020 della Corte Costituzionale abbia censurato la norma contenuta nell'art. 224ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il TT verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. A ben vedere, però, a motivo della pronuncia di incostituzionalità della norma in parola il Giudice delle Leggi ha argomentato come la stessa creasse, rispetto agli imputati ammessi al rito alternativo della c.d. messa alla prova, una irragionevole disparità di trattamento, in violazione con quanto disposto dall'art. 3 Cost., rispetto a quegli imputati che avessero avuto accesso al lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 comma 9bis C.d.S., atteso che, pur a fronte di istituti premiali connotati da tratti fortemente analoghi, solo rispetto agli imputati ammessi ai lavori di pubblica utilità, in caso di esito positivo, era prevista la revoca della confisca del veicolo.
Si osserva poi come la Corte Costituzionale si è pronunciata con la successiva Sent. 163/2022, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma III dell'art. 224 C.d.S., nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo D. Lgs. 285/1992, per esito positivo della messa alla prova, il TT, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.
Anche in questo caso il Giudice delle Leggi ha evidenziato la lesione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., da parte della norma, la quale creava una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati ammessi al rito alternativo della messa alla prova e quelli ammessi al lavoro di pubblica utilità.
Si osserva come, nelle pronunce brevemente richiamate, la Corte Costituzionale abbia censurato le norme in esame (che attribuivano al TT il potere di irrogare sanzioni amministrative accessorie a seguito di pronuncia definitiva del Tribunale) nella parte in cui creavano disparità di trattamento ingiustificate,
pagina 4 di 15 ledendo il principio costituzionale di uguaglianza, tra gli imputati ammessi al lavoro di pubblica utilità e a quelli ammessi al rito alternativo della messa alla prova, a fronte dei tratti profondamenti analoghi connotanti gli istituti, entrambi esaltanti la premialità del soggetto che presta la propria opera, non retribuita, a vantaggio della collettività (anzi, a ben vedere la messa alla prova rappresenta un quid pluris rispetto al lavoro di pubblica utilità).
Come sopra rammentato, l'art. 181 comma 1bis C.d.S. prevede che “Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”.
È agevole osservare, inoltre, come il comma 8bis dell'art. 187 C.d.S. preveda che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possa essere applicata dal giudice, se l'imputato non si oppone, al di fuori dei casi di cui al comma 1bis, e cioè a condizione che dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non sia derivato un incidente. In questo ultimo caso, si ritiene che, pertanto, non venga a crearsi alcuna lesione del principio di uguaglianza posto che l'imputato per il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti da cui è derivato un incidente stradale non può essere ammesso, per espressa previsione legislativa, all'istituto premiale del lavoro di pubblica utilità. Invero, a queste condizioni non si prospetta comunque alcun rischio di disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali (ossia tra imputati per reati soggetti a estinzione per lavori di pubblica utilità e imputati per reati soggetti a estinzione per esito positivo della messa alla prova) per l'assorbente motivo che l'imputato che avesse anche provocato un incidente stradale non potrebbe comunque accedere alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Inoltre, al di là dell'esclusione derivante dall'inciso “[a]l di fuori dei casi previsti dal comma 1bis del presente articolo” (art. 187 co. 8bis C.d.S.), il tertium comparationis difetta in ogni caso, dal momento che l'art. 187 co.
8bis c.d.s. non prevede nulla in merito alla revoca della patente: non vi sarebbe pertanto alcuna
“disposizione di favore” (quali invece sono considerate la revoca della confisca e il dimezzamento della sospensione della patente) da estendere ad altre situazioni.
pagina 5 di 15 Queste considerazioni impongono allo scrivente Giudice di discostarsi dal precedente contenuto nella sentenza Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024, avendo la Suprema Corte ritenuto l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 186, comma IIbis C.d.S.. attraverso il richiamo analogico ai principi espressi dalla Corte
Costituzionale nella sent. 75/2020, pur difettando i presupposti di tale operazione ermeneutica.
Ancora, a ben vedere nemmeno la sopra citata pronuncia della Corte di Cassazione, richiamata dall'appellante, è utile a decidere il caso concreto nel senso da questi voluto.
Infatti, quel processo riguardava un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza ma non risulta che lo stesso avesse altresì provocato un incidente stradale. Come abbiamo visto, l'aver provocato un incidente stradale è una circostanza che eleva la gravità del reato commesso tanto da indurre il legislatore a predisporre un sistema sanzionatorio più severo (e, per quel che qui interessa, escludere che l'imputato possa accedere ai lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva). Pertanto, al di là del condivisibile o meno percorso motivazionale seguito dalla Corte di Cassazione (che ha ritenuto di poter estendere il giudizio di illegittimità anche alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nonostante, come già rilevato, l'art. 187 co. 8bis c.d.s. non preveda nulla in tema di revoca della patente), è escluso che in questo caso possa procedersi nello stesso senso dal momento che mancano, come detto, i presupposti fondanti le argomentazioni spese dalla Corte Costituzionale (e riprese dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
3019/2024), ossia una irragionevole disparità di trattamento, difettando qui il tertium comparationis (cfr la recente giurisprudenza di merito, Trib. Grosseto, sent. n. 55/2025, del 20/01/2025; Trib. Gorizia, sent. n.
99/2025 del 16/04/2025; Trib. Gorizia 116/2025, del 09/05/2025; Trib. Perugia, sent. n. 970/2024 del
27/06/2024), e trattandosi comunque di due fattispecie diverse.
Infine, non va sottaciuto che nel caso di specie non vi è stata una dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, bensì la mera declaratoria di prescrizione del reato, che non condivide con i lavori di pubblica utilità alcuna comune ratio.
Ciò chiarito, si ritiene di conseguenza corretta e immune da censure la decisione del Giudice di Pace oggetto del presente appello;
invero, si ritiene che la scelta del legislatore di prevedere la sanzione pagina 6 di 15 amministrativa accessoria più grave in caso di incidente stradale per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti appartenga alla discrezionalità propria del legislatore e appaia del tutto giustificata a fronte della gravità (e delle conseguenze) della condotta.
Peraltro, più di recente la stessa Suprema Corte è tornata ad affermare che la dichiarazione di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato comporta la trasmissione degli atti al TT, spettando a questo procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della revoca della patente di guida. Testualmente: “Pertanto, il TT, in caso di estinzione del reato di guida sotto
l'influenza dell'alcool per prescrizione, come nella specie, legittimamente dispone la revoca della patente previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, e cioè l'avere il conducente in stato di ebbrezza, del quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), provocato un incidente stradale” (cfr
Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/11/2024, n. 29655).
2. Sempre in via preliminare, nelle note conclusive parte appellante pare allegare per la prima volta che il
TT nell'emissione del provvedimento impugnato avrebbe leso i diritti di difesa del destinatario del medesimo non solo perché non avrebbe accertato e motivato in merito ai presupposti di legge (motivo formulato nel ricorso introduttivo), ma anche perché avrebbe leso il diritto di difesa del . Nello Pt_1
specifico non avrebbe garantito “all'interessato il contraddittorio mediante la notifica dell'avviso del procedimento e la possibilità di presentare memorie e osservazioni (art. 7 e segg. della L. n.241/1990)” e non avrebbe valutato “tutti gli elementi, compresi quelli forniti dall'interessato”; in sostanza non avrebbe rispettato il diritto di partecipare al procedimento sanzionatorio da parte del futuro destinatario dello stesso.
Ebbene, va considerato che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204bis c.d.s., regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo comunque al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità
pagina 7 di 15 formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative rimane, in ogni modo, strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ai limiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
Così, dunque, l'opponente a sanzione amministrativa non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché a quanto allegato nell'atto di opposizione, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia.
Nella specie, le allegazioni compiute in appello (a ben vedere solo nella memoria conclusionale) circa la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione allo stesso da parte del , rappresentano ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) diverse e, Pt_1
perciò, nuove rispetto a quelle racchiuse nel ricorso introduttivo.
3. Quanto al merito delle censure, vale dapprima ribadire quale sia la natura del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981, quale sindacato non già sull'atto amministrativo impugnato, atto che ha di fatto la sola funzione di introdurre il giudizio, ma sul rapporto sanzionatorio intercorso tra P.A. e privato. In siffatta prospettiva, concentrarsi sui vizi intrinseci e formali del provvedimento è fuorviante, perché il giudice deve conoscere dell'intera pretesa punitiva dell'amministrazione, come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo.
Dunque, riguardo alla motivazione del provvedimento amministrativo, quand'anche la stessa fosse carente o insufficiente (escluso, eventualmente, il caso in cui la stessa fosse del tutto assente, come non è nel presente caso), non può per ciò solo essere causa di annullamento giurisdizionale dell'atto gravato. La stessa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28/01/2010, n. 1786), quanto allo specifico profilo dell'omessa motivazione in merito alla mancata accoglibilità delle osservazioni trasmesse dall'opponente, ha pagina 8 di 15 affermato che “Nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della
Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è legittima, e non è quindi passibile di annullamento da parte del Giudice, l'ordinanza ingiunzione prefettizia che non indichi le ragioni per cui l'Autorità Amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. In tal senso, invero, rilevato che oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non l'atto amministrativo e che la cognizione del Giudice è estesa alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'Autorità Amministrativa delle difese del trasgressore non integra una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto il medesimo potrà far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale”. Parimenti, nel caso dell'impugnazione della sentenza in appello, è pacifico come l'eventuale insufficiente motivazione del provvedimento non costituisca causa di annullamento di per sé dello stesso, dovendo il giudice dell'appello sindacare poi nel merito la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure.
Ciò posto, devesi evidenziare come non sia accoglibile la censura dell'appellante avverso il provvedimento impugnato, laddove non avrebbe, erroneamente, annullato l'ordinanza opposta in quanto non esaurientemente motivata.
3.1 Ciò posto, occorre dare atto della sussistenza di una differente tesi ermeneutica (invero condivisa da parte della giurisprudenza), secondo la quale la motivazione del citato provvedimento è indispensabile anche ai fini della legittimità della sanzione medesima;
tale tema si interseca anche con quello della natura della sanzione stessa.
Invero, secondo parte (in realtà minoritaria) della giurisprudenza, la sanzione della revoca della patente deve essere osservata alla luce di una interpretazione convenzionalmente orientata e conseguentemente essere qualificata - a prescindere dalla natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciutale nell'ordinamento italiano – in termini di sanzione sostanzialmente penale secondo i c.d. criteri Engel. Ciò in quanto in alcuni casi la stessa è fisiologicamente comminata dal giudice penale, a seguito dell'accertamento dell'illecito (nelle fattispecie di cui all'art. 222 d.lgs. 285 del 1992), in quanto l'illecito cui pagina 9 di 15 la sanzione si connette si sostanzia nell'offesa ad un bene giuridico relativo ad interessi primari (quale la tutela dell'incolumità pubblica e privata, con particolare riferimento all'integrità della persona) e poiché la sanzione si estrinseca in una limitazione delle libertà personale, nella specie di libertà di circolazione, costituzionalmente tutelata. Ebbene leggendo sulla scorta di tali considerazioni il disposto dell'art. 224, comma 3 c.d.s. e conseguentemente rilevato che la dichiarazione di estinzione del reato non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità dell'imputato, parte della giurisprudenza ritiene che sul TT gravi uno stringente onere motivazionale in merito alla sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, posto che, soltanto su tale motivazione, si fonda l'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale.
La giurisprudenza maggioritaria (anche costituzionale), tuttavia, ha precisato che la diversità di autorità pubblica demandata all'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida, ossia il giudice penale e il TT, non ne muta la natura giuridica, che è e resta di tipo amministrativo ed accessorio rispetto alla pena criminale. In altri termini, si tratta di misura di tipo interdittivo, temporanea o perpetua, che si affianca alla sanzione penale, ma conserva immutata la sua essenza di strumento afflittivo, destinato ad assolvere funzione riparatoria dell'interesse pubblico violato, o inibitoria dell'attività e del comportamento forieri della lesione del bene protetto e che resta nettamente distinto dalle pene accessorie, conseguenti all'accertamento del reato quale effetto penale della condanna ai sensi dell'art. 20 c.p. (Cass.
Sez. U., n. 8488 del 27/05/1998; Cass. Civ., sez. 4, n. 3209 del 21/02/1997; Cass. Civ., sez. 4, n. 50060 del
04/10/2017; Cass. Civ., sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017; Corte Cost., ordinanza n. 25 del 1999; sentenza n.
373 del 1996; ordinanza n. 89 del 1997; ordinanza n. 184 del 1997).
Per la Consulta “la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 C.d.S. non costituisce né una pena accessoria, né una misura di sicurezza, né, propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna (v. sentenza n. 373 del 1996; ordinanze
n. 89 del 1997; n. 184 del 1997; n. 190 del 1997; n. 422 del 1997; n. 235 del 1998; n. 313 del 1998), e dunque non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilità penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico” (ordinanza n. 25 del 1999).
pagina 10 di 15 La natura amministrativa riceve poi conferma nella previsione dell'art. 224 c.d.s., a norma del quale è riservata all'autorità amministrativa, ossia al TT, l'esecuzione della misura applicata dal giudice e la stessa è suscettibile di essere irrogata anche con la sentenza di patteggiamento, posto che l'art. 445 c.p.p. inibisce soltanto l'applicazione delle pene accessorie.
Infine, la natura amministrativa della sanzione accessoria applicata emergerebbe proprio nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 224 c.d.s., in cui – a differenza di quanto accade per l'ipotesi del primo comma
(sospensione in conseguenza di sentenza penale o decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili) e del secondo (revoca, per la quale è testualmente previsto il termine di giorni 15 per l'adozione del relativo provvedimento) – manca un accertamento del fatto-reato, prevedendosi, non a caso, che il prefetto il prefetto all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
3.2 In ogni caso, quale delle due tesi ricostruttive si segua, si è affermato in alcuni provvedimenti di merito che nel decreto di revoca della patente dovrebbe darsi concretamente atto dei presupposti in ragione dei quali si ritenga, da un lato, che il conducente abbia guidato sotto effetto di sostanze stupefacenti e, dall'altro, che tale condotta sia stata elemento eziologicamente rilevante rispetto al verificarsi di un incidente stradale (l'esistenza di quest'ultimo costituente, nel caso in esame, circostanza pacifica fra le parti).
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene in materia prevalentemente penalistica (con considerazioni che tuttavia potrebbero essere applicabili anche nell'accertamento della sanzione amministrativa derivante dai medesimi fatti – “ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato”) con riferimento al reato di guida in stato di alterazione determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti
(previsto dall'art. 187 Codice della Strada, a differenza di quello previsto dal precedente art. 186 dello stesso codice), ha affermato che tale fattispecie si caratterizzi per la struttura bipolare, nel senso che l'affermazione della sussistenza del reato richiede l'accertamento positivo di due distinte circostanze: l'una costituita dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e l'altra inerente allo stato di alterazione in cui pagina 11 di 15 il soggetto agente si sia posto alla guida, causalmente connesso all'assunzione anzidetta. Appare chiaro come, a differenza dello stato di alterazione del conducente, la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti non possa essere raggiunta sulla base di meri elementi sintomatici, discendendo dall'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici dell'imputato, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come affermato dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., ord. n. 277 del 2004).
Fermo quanto sopra, nella presente fattispecie non è contestato e risulta per tabulas che il è stato Pt_1
sottoposto, nel rispetto delle garanzie di legge, al prelievo dei propri liquidi biologici da parte dei sanitari che hanno accertato la presenza, nelle urine, di sostanze che testimoniavano l'assunzione di cocaina.
Ciò posto, il nucleo centrale della proposta impugnazione consiste nel preteso difetto di valenza assoluta ed esclusiva dell'accertamento medico-legale ai fini della dimostrazione dell'altro presupposto necessario per la configurazione dell'illecito, ossia il conseguente stato di alterazione, sull'assunto che l'analisi sulle urine e la metodica utilizzata non offrirebbero in alcun modo la prova della attualità - ovviamente riferita all'epoca dei fatti - dell'assunzione dello stupefacente ad opera del , consentendo unicamente di affermare Pt_2
che la sostanza era stata assunta in un periodo precedente al prelievo.
Orbene, l'orientamento della Cassazione penale sul punto è fermo nel ritenere che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, essendo tale risultato deputato unicamente a fornire la dimostrazione della assunzione di droga (il che, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico, non sussistendo elementi di sorta che inducano a porre in dubbio la correttezza del risultato acquisito all'esito dell'analisi delle urine). Sarebbe, invero, necessario fornire la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, anche attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacenti. Si rileva che secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte
“ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione
pagina 12 di 15 dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato” (Cass.
Sez. 4 sentenza n. 6995/ 2013 Rv. 254402; Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798).
Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale, affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S., ha affermato che la fattispecie in esame risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (C. Cost., ord. n. 277/2004).
Anche la più recente giurisprudenza di merito appare concordare con il suddetto orientamento;
si veda, ad esempio, Tribunale Vicenza, Sent., 24/05/2021: “Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicchè l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Dalle risultanze istruttorie non emergono fatti e circostanze desumibili dal comportamento dell'imputato o accertate dagli agenti o dai sanitari sulla cui base possa affermarsi che
l'imputato fosse in stato di alterazione al momento dell'incidente (la scheda medica in atti indica come giudizio conclusivo che il
Pa sig. non è da considerarsi in stato di alterazione psico -fisica compatibile con l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope)”.
In ogni caso, anche qualora si voglia abbracciare tale opzione interpretativa che richiede non solo la sussistenza dei detti presupposti ma anche la loro chiara esplicitazione in sede di provvedimento di revoca,
è noto che sia ammissibile anche nell'ambito di tale provvedimenti utilizzare lo strumento della motivazione per relationem, richiamando atti ammnistrativi presupposti rispetto all'atto finale, tenuti in considerazione in sede decisionale, e dal quale emerga la detta sussistenza delle condizioni di legge per l'adozione della sanzione;
in particolare, si fa solitamente riferimento al verbale di accertamento.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, dimostrata la sussistenza del secondo elemento oggettivo richiesto dalla norma incriminatrice sulla scorta dell'esito dell'esame delle urine, quanto all'avvenuta integrazione del primo - la guida in stato di alterazione da stupefacenti, rispetto alla quale l'assunzione della droga in un momento immediatamente precedente alla condotta di guida è per certo dato significativo, ancorché da solo non sufficiente – vi sono comunque altri elementi presi in considerazione dal TT per l'emissione della sanzione impugnata.
A ben vedere, il richiamo dei precedenti atti contenuto nel provvedimento prefettizio, nello specifico al rapporto n. 153/30 del 08/05/2017, è idoneo a fornire gli elementi presuntivi e complementari dai quali desumere la sussistenza dello stato di “alterazione”. Invero, dalla lettura di tale rapporto, comprensivo dei relativi allegati ivi menzionati e ritualmente prodotti in giudizio (per quanto di interesse, l'annotazione di servizio dei Carabinieri operanti e il referto medico dell'Ospedale di Todi), emerge tale accertamento, ripetesi dello stato di alterazione al momento del sinistro o di elementi sintomatici dello stesso. Infatti, dall'annotazione dei Carabinieri, con accertamento munito peraltro di fede privilegiata sino a querela di falso (quantomeno nella parte in cui riferiscono di oggettive condizioni del conducente del veicolo), nel presente caso non presentata, emerge che prima del trasporto in ospedale “manifestava i Parte_1
seguenti sintomi: “Occhi lucidi, sudorazione eccessiva, alterazioni repentine dell'umore, loquacità, sensazione di benessere, euforia” facendo presupporre un recente abuso di sostanza stupefacenti con la conseguente alterazione delle condizioni psicofisiche”.
Dunque, la decisione del TT non pare basata puramente e semplicemente sull'esito delle indagini biologiche, le quali hanno confermato l'assunzione dello stupefacente, ma anche sugli altri rilievi effettuati nell'immediatezza del fatto da parte degli agenti operanti, i quali hanno rilevato l'esistenza di tutti quegli elementi sintomatici del fatto che l'assunzione di sostanza stupefacente avesse comportato, al momento della guida e del causato incidente, uno stato di alterazione nel . Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene condivisibile la decisione del giudice di prime cure, stante la correttezza del provvedimento opposto, ed appare pertanto infondato il motivo di appello in questione.
pagina 14 di 15 4. La complessità degli argomenti trattati, su cui, come accennato, si riscontrano orientamenti giurisprudenziali diversificati, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
- Spese compensate;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 18/07/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 15 di 15