Art. 5.
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, sara' disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazione della tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo 1 nei riguardi dei sottoindicati personali:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;
c) personale aggregato delle carceri;
d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni.
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, sara' disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazione della tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo 1 nei riguardi dei sottoindicati personali:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni;
b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;
c) personale aggregato delle carceri;
d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni.