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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2526 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA G. VITAGLIANO N.14 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv.ANTONIO LICCARDO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. Controparte_1
Resistente CONTUMACE
, in persona del Procuratore Controparte_2 signor , in virtù dei poteri conferiti giusta atto per Notaio CP_3
numero di repertorio 181515 raccolta nr 12772, Persona_1 rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce al presente atto dall'Avv. Antonino Internicola, c.f.: , C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Boscotrecase (Na) alla Via Promiscua n. 20 – 80042 Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.071202490009621 notificata in data 09/05/2024 in forza della cartella esattoriale
1 n.017201100124465749000 asseritamente notificata nel 2011, relativa omesso pagamento contributi -gestione commercianti anno 2008 in favore di per la somma di Controparte_4
€.1754,44. Esponeva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella, la decadenza e la prescrizione del credito. Concludeva chiedendo “annullare l'ATTO D'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.017202490009621 13/000, essendo nulla ed inefficace ovvero accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria dell' dell'agente di riscossione PER CP_5
PRESCRIZIONE E DECADENZA DAL DIRITTO DIRICHIEDERE SOMME e per tutte motivazioni esposte nel presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione all'antescritto Procuratore”. Si costituiva opponendosi al ricorso e chiedendone il CP_6 rigetto. Rilevava che la cartella era stata regolarmente notificata e che, in data 2013, era stato notificato anche un preavviso di fermo amministrativo per la medesima cartella;
che il ricorrente in data 14 febbraio 2019, aveva presentato istanza di definizione agevolata (“rottamazione”).
, pur avendo ricevuto regolare notifica di ricorso e decreto a CP_1 mezzo PEC in data 28.10.2024, non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Con riferimento all'ecczione di omessa notifica della cartella,
ha prodotto la relata di Controparte_2 notifica che attesta la consegna della cartella, a mani di familiare convivente, sorella, presso Vico Consulto di Campoli Monte Taburno in data 22.12.2011. Ha, altresì, prodotto la relata di notifica del preavviso di fermo, relativo sempre alla stessa cartella notificato al medesimo indirizzo sempre a mani della sorella in data 31.05.2013 e istanza di definizione agevolata (“rottamazione”) presentata in data 14 febbraio 2019. Quanto alla regolarità delle notifiche, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale a norma dell'art. 30, comma 4 del d.l. 78/2010, può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi
2 trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; ord. 3 marzo 2014 n. 4895). Infatti, la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione
3 appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Viene inoltre precisato che la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dell'atto (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133, Cass. 8 agosto 2007, n. 17417, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204). Parte ricorrente non ha sollevato, nella prima difesa utile, alcuna contestazione sulla correttezza dell'indirizzo di consegna. Quanto alla produzione della relata in copia, si richiama il consolidato principio per cui in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006). Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6
- 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017). Per costante e condivisibile giurisprudenza, inoltre, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non preclude di per sé l'utilizzabilità del documento e non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (si vedano in proposito, tra le tante, Cass. n. 24456/2011, 9439/2010).
4 Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati opera quindi la presunzione di conoscenza, dal momento che è pacifico che il luogo di consegna della raccomandata sia riferibile al ricorrente. Da ciò discende l'infondatezza del primo profilo di illegittimità dell'intimazione. Il ricorrente deduce poi che i crediti vantati dall' , si sarebbero CP_1 estinti per decorso del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi o, comunque, in presenza di atti interruttivi pervenuti dopo la maturazione della prescrizione. Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che l'avviso di addebito, ritualmente notificato, non è stato impugnato tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Quanto alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella con riferimento all'ipotesi di cartella esattoriale divenuta definitiva per mancata impugnazione, le Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n.
5 23397, hanno definitivamente chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla CP_7
l n. 122 del 2010)”.
Ciò premesso, nella specie, oltre agli atti interruttivi già citati (notifica della cartella e del preavviso di fermo), ha documentato la CP_2 presentazione di istanza di definizione agevolata (“rottamazione”) in data 14 febbraio 2019.
In ordine all'effetto interruttivo dell'istanza di rateizzo\rottamazione avanzata dal contribuente, la Suprema Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 7 settembre 2007, n. 18904) e che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5160).
Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte di Cassazione, con orientamento ultimo che questo Giudice condivide, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni
6 dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n. 20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26013).
Come anche evidenziato dalla Suprema Corte, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098). Si è infatti affermato, condivisibilmente, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
E in effetti, non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei
7 debitori e delle somme da essi dovute"; art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672, in motivazione).
La Suprema Corte ha pure precisato che "Del resto, sempre secondo quanto rilevato dalla citata sentenza n. 11338/2023, e come pure evidenziato da Cass. n. 19401/2022, una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima, - secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo della motivazione - conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre la seconda, in parte motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore", ulteriormente precisando che "l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione" (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414, in motivazione).
Deve, dunque, concludersi, in linea con l'orientamento più recente, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto,
8 senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (così Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, (ud. 03/12/2024, dep. 12/12/2024), n.32030). Ne consegue che certamente non era maturato il termine quinquennale di prescrizione tra l'istanza di rottamazione (febbraio 2019) e la notifica del primo atto successivo, l'intimazione oggi impugnata, perfezionatasi in data 09/05/2024, tenuto conto della sospensione COVID. Da tutto quanto premesso discende il rigetto della domanda. Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale. Nulla per le spese dell' non costituito. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di Controparte_2
che liquida in complessivi €1.312,00 oltre
[...] rimb.forf., IVA e CPA, con distrazione;
3) Nulla per le spese dell' . CP_1
Benevento 15.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2526 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA G. VITAGLIANO N.14 80100 NAPOLI presso lo studio dell'Avv.ANTONIO LICCARDO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. Controparte_1
Resistente CONTUMACE
, in persona del Procuratore Controparte_2 signor , in virtù dei poteri conferiti giusta atto per Notaio CP_3
numero di repertorio 181515 raccolta nr 12772, Persona_1 rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce al presente atto dall'Avv. Antonino Internicola, c.f.: , C.F._1 elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Boscotrecase (Na) alla Via Promiscua n. 20 – 80042 Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.071202490009621 notificata in data 09/05/2024 in forza della cartella esattoriale
1 n.017201100124465749000 asseritamente notificata nel 2011, relativa omesso pagamento contributi -gestione commercianti anno 2008 in favore di per la somma di Controparte_4
€.1754,44. Esponeva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella, la decadenza e la prescrizione del credito. Concludeva chiedendo “annullare l'ATTO D'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.017202490009621 13/000, essendo nulla ed inefficace ovvero accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria dell' dell'agente di riscossione PER CP_5
PRESCRIZIONE E DECADENZA DAL DIRITTO DIRICHIEDERE SOMME e per tutte motivazioni esposte nel presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione all'antescritto Procuratore”. Si costituiva opponendosi al ricorso e chiedendone il CP_6 rigetto. Rilevava che la cartella era stata regolarmente notificata e che, in data 2013, era stato notificato anche un preavviso di fermo amministrativo per la medesima cartella;
che il ricorrente in data 14 febbraio 2019, aveva presentato istanza di definizione agevolata (“rottamazione”).
, pur avendo ricevuto regolare notifica di ricorso e decreto a CP_1 mezzo PEC in data 28.10.2024, non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Con riferimento all'ecczione di omessa notifica della cartella,
ha prodotto la relata di Controparte_2 notifica che attesta la consegna della cartella, a mani di familiare convivente, sorella, presso Vico Consulto di Campoli Monte Taburno in data 22.12.2011. Ha, altresì, prodotto la relata di notifica del preavviso di fermo, relativo sempre alla stessa cartella notificato al medesimo indirizzo sempre a mani della sorella in data 31.05.2013 e istanza di definizione agevolata (“rottamazione”) presentata in data 14 febbraio 2019. Quanto alla regolarità delle notifiche, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale a norma dell'art. 30, comma 4 del d.l. 78/2010, può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi
2 trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; ord. 3 marzo 2014 n. 4895). Infatti, la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione
3 appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Viene inoltre precisato che la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dell'atto (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133, Cass. 8 agosto 2007, n. 17417, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204). Parte ricorrente non ha sollevato, nella prima difesa utile, alcuna contestazione sulla correttezza dell'indirizzo di consegna. Quanto alla produzione della relata in copia, si richiama il consolidato principio per cui in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006). Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6
- 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017). Per costante e condivisibile giurisprudenza, inoltre, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non preclude di per sé l'utilizzabilità del documento e non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (si vedano in proposito, tra le tante, Cass. n. 24456/2011, 9439/2010).
4 Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati opera quindi la presunzione di conoscenza, dal momento che è pacifico che il luogo di consegna della raccomandata sia riferibile al ricorrente. Da ciò discende l'infondatezza del primo profilo di illegittimità dell'intimazione. Il ricorrente deduce poi che i crediti vantati dall' , si sarebbero CP_1 estinti per decorso del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi o, comunque, in presenza di atti interruttivi pervenuti dopo la maturazione della prescrizione. Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che l'avviso di addebito, ritualmente notificato, non è stato impugnato tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Quanto alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella con riferimento all'ipotesi di cartella esattoriale divenuta definitiva per mancata impugnazione, le Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n.
5 23397, hanno definitivamente chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla CP_7
l n. 122 del 2010)”.
Ciò premesso, nella specie, oltre agli atti interruttivi già citati (notifica della cartella e del preavviso di fermo), ha documentato la CP_2 presentazione di istanza di definizione agevolata (“rottamazione”) in data 14 febbraio 2019.
In ordine all'effetto interruttivo dell'istanza di rateizzo\rottamazione avanzata dal contribuente, la Suprema Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 7 settembre 2007, n. 18904) e che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5160).
Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte di Cassazione, con orientamento ultimo che questo Giudice condivide, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni
6 dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n. 20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26013).
Come anche evidenziato dalla Suprema Corte, con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098). Si è infatti affermato, condivisibilmente, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
E in effetti, non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei
7 debitori e delle somme da essi dovute"; art. 10, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672, in motivazione).
La Suprema Corte ha pure precisato che "Del resto, sempre secondo quanto rilevato dalla citata sentenza n. 11338/2023, e come pure evidenziato da Cass. n. 19401/2022, una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima, - secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo della motivazione - conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre la seconda, in parte motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore", ulteriormente precisando che "l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione" (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414, in motivazione).
Deve, dunque, concludersi, in linea con l'orientamento più recente, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto,
8 senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (così Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, (ud. 03/12/2024, dep. 12/12/2024), n.32030). Ne consegue che certamente non era maturato il termine quinquennale di prescrizione tra l'istanza di rottamazione (febbraio 2019) e la notifica del primo atto successivo, l'intimazione oggi impugnata, perfezionatasi in data 09/05/2024, tenuto conto della sospensione COVID. Da tutto quanto premesso discende il rigetto della domanda. Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale. Nulla per le spese dell' non costituito. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di Controparte_2
che liquida in complessivi €1.312,00 oltre
[...] rimb.forf., IVA e CPA, con distrazione;
3) Nulla per le spese dell' . CP_1
Benevento 15.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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