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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9555 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11323/2019, avente ad oggetto: vendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. sig. , rapp.ta e difesa dall'avv. Riccardo Guarino Parte_1
(c.f. ), in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
C.F._1
OPPONENTE
E già (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Bianco (c.f. ), C.F._2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/6/2025.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi solo ”) proponeva opposizione avverso il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 473/2019, emesso da questo Tribunale in data 22/01/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, senza dilazione, in favore della (d'ora in poi solo Controparte_1
), della somma di € 215.176,13, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per CP_1 forniture di merci (orologi) eseguite in suo favore.
A sostegno dell'opposizione, la parte ingiunta deduceva, in primis, che il decreto ingiuntivo era stato emesso in violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c., laddove le fatture e i documenti di trasporto – seppur sufficienti ai fini monitori – non costituivano una valida prova, in sede di cognizione, del diritto di credito vantato dalla in secondo luogo, l'opponente richiamava accordi commerciali con la controparte CP_1
(da quest'ultima non menzionati nella fase monitoria), in base ai quali la stessa aveva deciso di fatturare i prodotti a un prezzo più alto del loro effettivo prezzo, per poi abbattere gli importi in fattura mediante l'emissione di note di credito. Chiedeva, pertanto, ricalcolarsi, anche a mezzo CTU, l'esatto dare ed avere tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta CP_1 infondatezza, con vittoria di spese da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In particolare, l'opposta negava l'esistenza della prassi commerciale invocata dalla controparte ed evidenziava, al contrario, che quand'anche erano stati concessi negli anni eventuali degli sconti, gli stessi erano da ritenersi del tutto eccezionali e, comunque, relativi a singoli ordini o articoli.
Compiuta l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di numerosi rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 26/06/2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – era introita a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, dunque, va rigettata.
Privo di pregio è il primo motivo di opposizione, con il quale la asserisce che i Parte_1 documenti allegati in fase monitoria dalla controparte avrebbero valore di mero indizio nella presente fase di giudizio a cognizione piena.
Orbene, sebbene in astratto ed in linea di principio è corretto affermare che nella fase di opposizione il creditore è tenuto a fornire una prova piena del suo credito secondo le regole ordinarie, è pur vero, tuttavia, che la contestazione in giudizio dei fatti esposti dalla controparte deve essere specifica, non potendosi ridurre ad una mera negazione generica e formale, inidonea a paralizzare l'altrui pretesa, e ciò in base al principio secondo cui “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. 27/08/2020, n. 17889), legato alla regolare dinamica processuale di domande ed eccezioni e alla corretta distribuzione dell'onere probatorio tra le parti.
Allora, è evidente come, nella controversia in esame, la contestazione operata dall'opponente sia del tutto generica e insufficiente, incapace di superare quanto, invece, dimostrato dalla documentazione allegata dalla controparte, in grado di fondare il credito oggetto di ingiunzione. Né vale il rilievo secondo cui la ME avrebbe dovuto depositare il contratto di fornitura delle merci: in realtà, tale figura negoziale non richiede la forma scritta ad substantiam, sicché l'accordo può ben essere dimostrato dall'allegazione di fatture e documenti di trasporto.
Ed infatti, va evidenziato che l'opposta non si è limitata a produrre in atti solo le numerose fatture relative alle consegne effettuate nel corso degli anni alla predetta, ma, sin dalla fase monitoria, ha depositato anche i DDT della merce, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili. E' evidente, allora, come il credito azionato risulti suffragato da una prova ben più solida delle mere fatture commerciali, atteso che le bolle di consegna della merce, munite di timbro e firma (non disconosciuta) del destinatario, comprovano a tutti gli effetti l'avvenuta esecuzione delle forniture.
Del resto, va aggiunto, a conferma della natura meramente formale della contestazione svolta dall'opponente, che la ha poi finito implicitamente per ammettere l'esistenza del credito Parte_1 invocando prassi commerciali, asseritamente concordate tra le società, in base alle quali l'importo effettivamente dovuto alla sarebbe inferiore rispetto a quello fatturato, e ciò sulla scorta di sconti e CP_1 note di credito.
Proprio tale ultima considerazione conduce all'esame del secondo motivo di opposizione, relativo alla dedotta necessità di ricalcolare la somma ingiunta in ossequio a tali (presunti) accordi.
Sul punto va evidenziato che, in base al riparto dell'onere probatorio, se la è chiamata a CP_1 dimostrare l'esistenza del credito vantato, la prova degli accordi relativi alle asserite note di credito non può che gravare sull'opponente, che tali accordi ha invocato.
Ebbene, dagli atti di causa emerge chiaramente che la non ha assolto a tale onere, non Parte_1 avendo adeguatamente dimostrato l'esistenza di pattuizioni in merito all'applicazione di sconti sulle forniture ricevute, né tantomeno l'ammontare stesso degli sconti a cui– a suo dire – avrebbe avuto diritto.
Infatti, a sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha allegato alcuni scambi di e-mail con l'allora direttore delle vendite della tale , da cui emergerebbe l'accordo per CP_1 Persona_1 procedere all'abbattimento degli importi fatturati mediante l'emissione di note di credito. E tuttavia, tali documenti non sono di certo sufficienti: in primis, bisogna evidenziare che l'opposta ha espressamente disconosciuto tali e-mail ai sensi dell'art. 2712 c.c., rilevando altresì come l' non avesse il potere CP_3 di impegnare la società, non essendo il legale rapp.te della stessa. Inoltre, lo stesso , sentito in CP_3 qualità di teste, ha escluso che vi fossero prassi aziendali di questo tipo, precisando che eventuali sconti concessi negli anni alla rappresentavano delle eccezioni basate sui buoni rapporti tra le due Parte_1 società e venivano, volta per volta, autorizzati dal direttore generale dell'epoca ( v. Controparte_4 verb. ud. 21/11/2021, “ sul capo a) non è vero, non esisteva alcuna prassi aziendale” e ancora “ soltanto in qualche sporadico caso è successo che poiché legale rapp.te della si Parte_1 Parte_1 era lamentato che i prodotti venivano venduti da altre aziende a prezzi più bassi, in virtù dei buoni rapporti tra le due società ho applicato una piccola “Preciso che per l'applicazione di tali sconti venivo autorizzato da percentuale di sconto nella misura del 2-3 per cento, emettendo note di Persona_2 credito” )
Dalla corrispondenza prodotta in atti emergono, poi, non solo le persistenti difficoltà della nell'onorare tempestivamente i propri debiti, ma altresì i diversi tentativi per ovviare ai ritardi Parte_1 accumulati nei pagamenti mediante piani di rientro, concordati tra le parti, che prevedevano il saldo a rate di parte del debito e la rimessione della restante parte in via transattiva. Ebbene, se tali piani di rientro sono stati documentati da entrambe le parti (tramite il deposito in giudizio delle fatture di riferimento, dei relativi accordi, dei pagamenti e delle note di credito) con riferimento ad altre fatture, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda le forniture di cui alle fatture in atti, rispetto alle quali nulla è stato depositato dall'opponente per dimostrare di aver ottenuto, anche in questo caso, l'abbattimento di parte degli importi fatturati.
Quanto, infine, alla somma di € 33.107,27 di cui all'assegno n. 0110493436-01 del 31/12/2016, la stessa non può essere oggetto di scomputo dalla somma ingiunta, come, invece, richiesto dalla società opponente. Tale assegno, infatti, come eccepito dalla non si riferisce al pagamento delle fatture in CP_1 contestazione, essendo stato emesso a copertura di altra precedente fattura (la n. 9346 del 15/12/2015), che era parimenti rimasta insoluta, com'è facilmente evincibile dall'identità tra la cifra fatturata e quella oggetto di pagamento.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 642 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, applicati nella misura percentuale media, con attribuzione all'avv. Carlo Bianco, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2019 emesso da questo Tribunale, Parte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle spese di lite, che Controparte_1 liquida nella somma di €.14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Carlo Bianco.
Napoli, 22/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11323/2019, avente ad oggetto: vendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. sig. , rapp.ta e difesa dall'avv. Riccardo Guarino Parte_1
(c.f. ), in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
C.F._1
OPPONENTE
E già (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Bianco (c.f. ), C.F._2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/6/2025.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi solo ”) proponeva opposizione avverso il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 473/2019, emesso da questo Tribunale in data 22/01/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, senza dilazione, in favore della (d'ora in poi solo Controparte_1
), della somma di € 215.176,13, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per CP_1 forniture di merci (orologi) eseguite in suo favore.
A sostegno dell'opposizione, la parte ingiunta deduceva, in primis, che il decreto ingiuntivo era stato emesso in violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c., laddove le fatture e i documenti di trasporto – seppur sufficienti ai fini monitori – non costituivano una valida prova, in sede di cognizione, del diritto di credito vantato dalla in secondo luogo, l'opponente richiamava accordi commerciali con la controparte CP_1
(da quest'ultima non menzionati nella fase monitoria), in base ai quali la stessa aveva deciso di fatturare i prodotti a un prezzo più alto del loro effettivo prezzo, per poi abbattere gli importi in fattura mediante l'emissione di note di credito. Chiedeva, pertanto, ricalcolarsi, anche a mezzo CTU, l'esatto dare ed avere tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta CP_1 infondatezza, con vittoria di spese da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In particolare, l'opposta negava l'esistenza della prassi commerciale invocata dalla controparte ed evidenziava, al contrario, che quand'anche erano stati concessi negli anni eventuali degli sconti, gli stessi erano da ritenersi del tutto eccezionali e, comunque, relativi a singoli ordini o articoli.
Compiuta l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di numerosi rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 26/06/2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – era introita a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, dunque, va rigettata.
Privo di pregio è il primo motivo di opposizione, con il quale la asserisce che i Parte_1 documenti allegati in fase monitoria dalla controparte avrebbero valore di mero indizio nella presente fase di giudizio a cognizione piena.
Orbene, sebbene in astratto ed in linea di principio è corretto affermare che nella fase di opposizione il creditore è tenuto a fornire una prova piena del suo credito secondo le regole ordinarie, è pur vero, tuttavia, che la contestazione in giudizio dei fatti esposti dalla controparte deve essere specifica, non potendosi ridurre ad una mera negazione generica e formale, inidonea a paralizzare l'altrui pretesa, e ciò in base al principio secondo cui “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. 27/08/2020, n. 17889), legato alla regolare dinamica processuale di domande ed eccezioni e alla corretta distribuzione dell'onere probatorio tra le parti.
Allora, è evidente come, nella controversia in esame, la contestazione operata dall'opponente sia del tutto generica e insufficiente, incapace di superare quanto, invece, dimostrato dalla documentazione allegata dalla controparte, in grado di fondare il credito oggetto di ingiunzione. Né vale il rilievo secondo cui la ME avrebbe dovuto depositare il contratto di fornitura delle merci: in realtà, tale figura negoziale non richiede la forma scritta ad substantiam, sicché l'accordo può ben essere dimostrato dall'allegazione di fatture e documenti di trasporto.
Ed infatti, va evidenziato che l'opposta non si è limitata a produrre in atti solo le numerose fatture relative alle consegne effettuate nel corso degli anni alla predetta, ma, sin dalla fase monitoria, ha depositato anche i DDT della merce, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili. E' evidente, allora, come il credito azionato risulti suffragato da una prova ben più solida delle mere fatture commerciali, atteso che le bolle di consegna della merce, munite di timbro e firma (non disconosciuta) del destinatario, comprovano a tutti gli effetti l'avvenuta esecuzione delle forniture.
Del resto, va aggiunto, a conferma della natura meramente formale della contestazione svolta dall'opponente, che la ha poi finito implicitamente per ammettere l'esistenza del credito Parte_1 invocando prassi commerciali, asseritamente concordate tra le società, in base alle quali l'importo effettivamente dovuto alla sarebbe inferiore rispetto a quello fatturato, e ciò sulla scorta di sconti e CP_1 note di credito.
Proprio tale ultima considerazione conduce all'esame del secondo motivo di opposizione, relativo alla dedotta necessità di ricalcolare la somma ingiunta in ossequio a tali (presunti) accordi.
Sul punto va evidenziato che, in base al riparto dell'onere probatorio, se la è chiamata a CP_1 dimostrare l'esistenza del credito vantato, la prova degli accordi relativi alle asserite note di credito non può che gravare sull'opponente, che tali accordi ha invocato.
Ebbene, dagli atti di causa emerge chiaramente che la non ha assolto a tale onere, non Parte_1 avendo adeguatamente dimostrato l'esistenza di pattuizioni in merito all'applicazione di sconti sulle forniture ricevute, né tantomeno l'ammontare stesso degli sconti a cui– a suo dire – avrebbe avuto diritto.
Infatti, a sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha allegato alcuni scambi di e-mail con l'allora direttore delle vendite della tale , da cui emergerebbe l'accordo per CP_1 Persona_1 procedere all'abbattimento degli importi fatturati mediante l'emissione di note di credito. E tuttavia, tali documenti non sono di certo sufficienti: in primis, bisogna evidenziare che l'opposta ha espressamente disconosciuto tali e-mail ai sensi dell'art. 2712 c.c., rilevando altresì come l' non avesse il potere CP_3 di impegnare la società, non essendo il legale rapp.te della stessa. Inoltre, lo stesso , sentito in CP_3 qualità di teste, ha escluso che vi fossero prassi aziendali di questo tipo, precisando che eventuali sconti concessi negli anni alla rappresentavano delle eccezioni basate sui buoni rapporti tra le due Parte_1 società e venivano, volta per volta, autorizzati dal direttore generale dell'epoca ( v. Controparte_4 verb. ud. 21/11/2021, “ sul capo a) non è vero, non esisteva alcuna prassi aziendale” e ancora “ soltanto in qualche sporadico caso è successo che poiché legale rapp.te della si Parte_1 Parte_1 era lamentato che i prodotti venivano venduti da altre aziende a prezzi più bassi, in virtù dei buoni rapporti tra le due società ho applicato una piccola “Preciso che per l'applicazione di tali sconti venivo autorizzato da percentuale di sconto nella misura del 2-3 per cento, emettendo note di Persona_2 credito” )
Dalla corrispondenza prodotta in atti emergono, poi, non solo le persistenti difficoltà della nell'onorare tempestivamente i propri debiti, ma altresì i diversi tentativi per ovviare ai ritardi Parte_1 accumulati nei pagamenti mediante piani di rientro, concordati tra le parti, che prevedevano il saldo a rate di parte del debito e la rimessione della restante parte in via transattiva. Ebbene, se tali piani di rientro sono stati documentati da entrambe le parti (tramite il deposito in giudizio delle fatture di riferimento, dei relativi accordi, dei pagamenti e delle note di credito) con riferimento ad altre fatture, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda le forniture di cui alle fatture in atti, rispetto alle quali nulla è stato depositato dall'opponente per dimostrare di aver ottenuto, anche in questo caso, l'abbattimento di parte degli importi fatturati.
Quanto, infine, alla somma di € 33.107,27 di cui all'assegno n. 0110493436-01 del 31/12/2016, la stessa non può essere oggetto di scomputo dalla somma ingiunta, come, invece, richiesto dalla società opponente. Tale assegno, infatti, come eccepito dalla non si riferisce al pagamento delle fatture in CP_1 contestazione, essendo stato emesso a copertura di altra precedente fattura (la n. 9346 del 15/12/2015), che era parimenti rimasta insoluta, com'è facilmente evincibile dall'identità tra la cifra fatturata e quella oggetto di pagamento.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 642 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, applicati nella misura percentuale media, con attribuzione all'avv. Carlo Bianco, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2019 emesso da questo Tribunale, Parte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della delle spese di lite, che Controparte_1 liquida nella somma di €.14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Carlo Bianco.
Napoli, 22/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)