Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri "IA GN" Sm - Ufficio personale-, non costituito in giudizio;
Comando Legione Carabinieri IA GN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS-- Cont. di prot., notificato al ricorrente in data 23 marzo 2022, con cui il Comando Legione Carabinieri “IA GN” SM- Ufficio Personale ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Comando Provinciale Carabinieri di Modena n.353/4/2021 del 17 dicembre 2021 con il quale quel Comando ha irrogato la sanzione disciplinare del “Rimprovero”;
- del provvedimento con cui è stata notificata all’odierno ricorrente, in data 18 dicembre 2021, la conclusione del procedimento disciplinare di corpo di cui al Prot. CC - -OMISSIS-, con la comunicazione scritta della sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Legione Carabinieri IA GN;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, dopo la costituzione dell’Amministrazione, che ha depositato una relazione sulla vicenda, non è stata esplicata alcuna attività difensiva sino a che, in data 6 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato” un’istanza” di rinuncia al giudizio;
Precisato che non sono ravvisabili le condizioni cui l’art. 84 del c.p.a. subordina l’estinzione del giudizio, in quanto la declaratoria della rinuncia al ricorso non risulta essere stata notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza;
Ritenuto, pertanto, che, alla luce dell’ultimo comma dello stesso art. 84, debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente condanna alle spese del giudizio connaturale all’espressione della volontà di rinunciare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO