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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RT ND, in esito all'udienza del 16 dicembre
2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2089/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Spanò, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Cirelli, Controparte_1
che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 aprile 2023 il CAS presentava opposizione avverso il precetto dell'8.03.2023 notificato dalla con il quale si intimava il pagamento CP_1
1 della somma di € 9.651,80 in virtù della sentenza n. 2612/2014 emessa dal Giudice del
Lavoro di Messina, chiedendo contestualmente la sospensione dello stesso.
Riferiva che con l'atto di precetto l'intimante assumeva che il CAS, nonostante avesse quantificato in €. 48.089, 31 la somma dovuta in forza del titolo esecutivo azionato, avrebbe in data 25/9/2015 corrisposto alla sig.ra la somma di €. Controparte_1
39.053,43 e sarebbe, quindi, ancora rimasto debitore della residua somma precettata di
€. 9.035,98.
Evidenziava che, nel liquidare la complessiva somma di €. 48.089,31, aveva sottoposto la somma di €. 45.159,39, quale somma dovuta a titolo di risarcimento danni, a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1 lettera a) e 51 del TU, operando la ritenuta Irpef di € 9.031,88.
Riferiva che l'opposta era consapevole della circostanza poiché la certificazione unica consegnata alla dipendente riporta la somma di € 9.031,88 quale ritenuta operata sulla somma di € 45.159,39.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
di ritenere che la sig.ra non avesse diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata in forza della sentenza n. 2612/2014 emessa dal Tribunale del lavoro di Messina, con la condanna alle spese e compensi difensivi.
2. Con memoria del 5 ottobre 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando il fondamento del ricorso in fatto e in diritto.
Osservava che la sentenza n. 2612/2014 del Tribunale di Messina sez. Lavoro aveva dichiarato l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con ER il a partire dall'anno 2001 e fino all'anno 2005 e per l'effetto, condannato l CP_2 convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorarsi con interessi legali dal 29.5.2005 al soddisfo.
Rilevava di avere pertanto intimato al il pagamento della somma di € Parte_1
ER 53.015,63 e che il aveva quantificato le somme dovute nel minore importo di €
2 48.089,41, escludendo le voci in relazione alle quali non vi sarebbe stata prova certa della percezione da parte del lavoratore.
ER Evidenziava che in data 25/09/2015 il aveva corrisposto a mezzo bonifico la somma ER omnia comprensiva di €. 39.053,43 importo inferiore alla somma dallo stesso quantificata di €. 48.089,41, ritenendo di dovere operare sull'importo dovuto una ritenuta IRPEF di € 9.081,88 da versare all'Amministrazione finanziaria.
Deduceva che la causale delle somme dovute dal aveva natura risarcitoria e Parte_1
che pertanto non doveva essere operata alcuna ritenuta, effettuata peraltro senza il consenso e l'adesione della creditrice.
Ribadiva che il risarcimento danno connesso alla perdita di chance è esente da tasse, non avendo natura reddituale ma sostanziandosi nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
3. Con ordinanza del 24.11.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
4. L'udienza del 16 dicembre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Ai fini della decisione occorre richiamare il dispositivo della sentenza n. 2612/2014 del Tribunale di Messina che “in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati da Controparte_1
con il a partire dall'anno 2001 e fino all'anno Parte_1
2005 e, per l'effetto, condanna l'Ente convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorarsi con interessi legali dal
29.5.2005 al soddisfo”.
Il , nel liquidare le somme dovute per il danno riconosciuto dal Giudice del Parte_1 lavoro ha ritenuto che tale risarcimento fosse da inquadrarsi nella tipologia del
3 risarcimento del lucro cessante con la conseguenza che le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito, andavano assoggettate a tassazione.
Tale assunto non è condivisibile.
La norma di riferimento è costituita dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, il quale stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
In materia costituisce, ormai, ius receptum che “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto” (v. Cass. n. 3582/2003, n. 22803/2006, n.
10972/2009, n. 2196/2012, tutte in tema di indennità risarcitorie conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro, e Cass. n.20482/2013, in tema di somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo).
Il punto controverso rimane la natura o, meglio, il titolo giuridico, degli importi percepiti, in virtù di una sentenza del Tribunale del lavoro che ha riconosciuto la spettanza di una somma, parametrata alla misura di alcune mensilità di retribuzione, per il danno subito a causa della mancata conversione degli illegittimi rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto legale di cui al
D.lgs. n. 165 del 2011, art. 36, trattandosi di indennizzo avente origine o, comunque, causa nei rapporti di lavoro a tempo determinato e non avendo, in ogni caso, la lavoratrice provato, come da suo onere, di avere chiesto e ottenuto il risarcimento di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli patrimoniali consistenti nel mancato guadagno, anche futuro, derivante dalla mancata stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
4 Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 15/03/2016, n.5072 hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della
P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.”
In particolare, la Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che il danno risarcibile D.Lgs. n.
165 del 2001, ex art. 36, comma 5, non è un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro e, quindi, da perdita del posto di lavoro, ma è altro, ovvero nell'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile. Ciò posto, le Sezioni Unite, sempre nella stessa pronuncia – nel fornire un'interpretazione adeguatrice orientata in chiave di conformità alla Costituzione della normativa ordinaria e qualificato tale canone di danno presunto come danno comunitario – hanno affermato l'ulteriore principio per cui “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5”.
(Cass. n. 27792/2018).
Nella recente ordinanza n. 8615/2023 la Cassazione ha ribadito: “Va infatti ricordato che le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque
l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso
5 dall'art. 6, comma 2, TU (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass. 05/05/2022, n. 14329).
Va, pertanto, attribuita all'importo corrisposto alla in esecuzione della sentenza CP_1 natura risarcitoria da perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa essendo danno patrimoniale risarcibile sotto forma di danno emergente.
Il Cas, quindi, ha errato nell'operare la trattenuta in sede di liquidazione del risarcimento.
6. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va pertanto integralmente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicando i minimi tariffari, data la durata infratriennale del giudizio. Di esse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore Giuseppe Cirelli, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Cirelli.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 17 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
6 RT ND
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