CASS
Ordinanza 18 novembre 2024
Ordinanza 18 novembre 2024
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, ove il contravventore eccepisca in giudizio la decadenza per decorso del termine di quindici giorni ex artt. 223, comma 3, e 224, comma 2, o del termine triennale ex art. 219, comma 3-ter, c.d.s., il giudice non può accogliere l'eccezione perché risulta accertata la prescrizione quinquennale dalla violazione, in assenza di atti interruttivi, ma deve limitarsi a rigettare l'eccezione erroneamente proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29655 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE AL RR Presidente Ad. 5/11/2024 CC ANTONIO SCARPA Consigliere-Rel. ROSSANA GIANNACCARI Consigliere RICCARDO GUIDA Consigliere REMO CAPONI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10957/2022 R.G. proposto da: PA IC, rappresentato e difeso dall'avvocato GROLLA STEFANO;
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI PADOVA;
-intimata- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PADOVA n. 653/2022, pubblicata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.ED EL ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza n. 653/2022 del Tribunale di Padova, pubblicata il 31 marzo 2022. L'intimata Prefettura di Padova non ha svolto attività difensive. Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 2.- Il Tribunale di Padova ha respinto l'appello avverso la sentenza n. 780/2021, emessa in data 1° giugno 2021 dal Giudice di pace di Padova. È stata così confermata la decisione di rigetto dell'opposizione di ED EL contro l'ordinanza della Prefettura di Padova n. 2020/000746, con cui era stata disposta nei confronti dell'opponente la revoca della patente di guida, a seguito della sentenza del Tribunale di Padova pronunciata in data 6 novembre 2019 (divenuta esecutiva il 27 novembre 2019) di estinzione per intervenuta prescrizione del reato ex art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada. 3. - Il primo motivo del ricorso di ED EL denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'articolo 186 comma 2-bis cod. strada, nonché delle norme in materia di applicazione delle sanzioni accessorie. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia censurabile per aver applicato la sanzione accessoria della revoca della patente nei suoi confronti nonostante l'assenza di un accertamento, da parte del giudice penale, in ordine alle circostanze che egli avesse condotto un veicolo in stato di ebbrezza con valore alcolemico superiore a 1,5 g/l e che, a causa del suo stato di alterazione da intossicazione alcolemica, avesse causato un incidente stradale. Ciò in quanto il processo penale in cui il EL era stato imputato si era concluso con una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel primo grado di giudizio. Il secondo motivo del ricorso di ED EL censura – avuto sempre riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - il mancato 2 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 riconoscimento della tardività del provvedimento emesso dalla Prefettura di Padova, sul presupposto che il sinistro risaliva al 2 agosto 2014 e l'ordinanza di revoca era datata 20 gennaio 2020. Si obietta che la revoca doveva intervenire entro un “termine ragionevole”, che il ricorrente stima in tre anni dal fatto. Il terzo motivo di ricorso deduce – ancora con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 224, comma 3, cod. strada, stante la carenza del potere accertativo in capo alla Prefettura. La tesi del ricorrente è che il citato articolo 224, comma 3, cod. strada, allorché dispone che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, “il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”, deve interpretarsi nel senso che il potere delegato al Prefetto attiene esclusivamente all'accertamento dell'esistenza di una pronuncia resa in sede penale, che attesti l'avvenuta violazione dell'articolo 186 cod. strada e, per l'effetto, obblighi lo stesso prefetto a comminare la sanzione accessoria della revoca della patente. Il quarto motivo di ricorso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dello stesso rt. 224, comma 3, cod. strada, per assenza di accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa. Nella specie, sarebbero “del tutto inattendibili le modalità con cui sono stati eseguiti gli esami clinici per l'accertamento del tasso alcolemico del Sig. EL”. Inoltre, secondo il ricorrente, nei casi di sentenza penale di estinzione del reato, il prefetto, in virtù del combinato disposto degli artt. 7 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 224 cod. strada e dell'art. 168-ter cod. pen., dovrebbe “instaurare un procedimento amministrativo 3 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 volto all'accertamento autonomo dei presupposti fondanti la sanzione della revoca, comunicando al sanzionando il suo avvio”. Il quinto motivo di ricorso, infine, deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame, ovvero la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto storico decisivo, consistente nell'ordinanza di dissequestro del mezzo a seguito della pronuncia di estinzione del reato. 4. – Vanno dapprima respinti il quarto e il quinto motivo di ricorso. 4.1. - In ordine al quarto motivo, il Tribunale di Padova, con riguardo allo speculare quarto motivo di appello, ha affermato che la censura contrastava con l'art. 345 c.p.c., giacché i fatti “in merito all'inaffidabilità dell'accertamento del tasso alcolemico e alle condizioni di salute di ED EL in occasione del sinistro stradale”, come quelli relativi alla mancanza della comunicazione prescritta dall'art. 7 della l. n. 241 del 1990, non erano stati allegati in primo grado. Il ricorrente non impugna specificamente tale statuizione di rito, deducendo, come sarebbe occorso, l'error in procedendo per violazione dell'art. 345 c.p.c. Il quarto motivo di ricorso si limita a riproporre le considerazioni sul merito delle questioni reputate, invece, inammissibili, perché nuove, dal Tribunale. A pagina 13 del ricorso il EL espone soltanto che quella operata con l'atto di appello equivaleva comunque ad una “mera modifica della qualificazione giuridica del fatto”. Va, invece, considerato che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204-bis cod. strada, regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, 4 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 devolvendo comunque al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative rimane, in ogni modo, strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ai limiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Così, dunque, l'opponente a sanzione amministrativa non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché a quanto allegato nell'atto di opposizione, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia. Nella specie, le allegazioni compiute in appello circa l'inaffidabilità dell'accertamento del tasso alcolemico e la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento rappresentano ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) diverse e, perciò, nuove rispetto a quelle racchiuse nel ricorso introduttivo. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, operando la previsione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). E', comunque, inammissibile anche la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione, non più configurabile nel 5 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 vigore del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012 (cfr., per tutte, Cass. SU n. 8053 del 2014). 5.- Il primo ed il terzo motivo vanno poi esaminati congiuntamente, in quanto evidentemente connessi, e sono infondati. 5.1. - L'art. 224, comma 3, cod. strada, in tema di procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, dispone che: “(…) La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili (…)”. La dichiarazione di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato comporta, quindi, la trasmissione degli atti al prefetto, spettando a questo procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della revoca della patente di guida. Pertanto, il prefetto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per prescrizione, come nella specie, legittimamente dispone la revoca della patente previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, e cioè l'avere il conducente in stato di ebbrezza, del quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), provocato un incidente stradale. 6.- E', infine, da rigettare anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi tuttavia sul punto correggere la motivazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata. 6.1. – Il Tribunale di Padova ha affermato che il potere prefettizio di revoca della patente ex art. 224, comma 3, cod. strada non è 6 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 soggetto ad “alcun termine perentorio”, dovendo piuttosto il provvedimento essere adottato “entro un termine ragionevole”. Giacché, nel caso in esame, il Prefetto ha adottato il provvedimento di revoca della patente di guida il 20 gennaio 2020, mentre la sentenza penale di estinzione del reato era divenuta definitiva il 27 novembre 2019, e quindi a distanza di neanche due mesi dalla pronuncia dichiarativa di estinzione, emergerebbe, a dire del Tribunale, la ragionevolezza del termine stesso. 6.2. - Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Padova è conforme a diritto, ma non è tale la motivazione esplicitata sul punto in esame. La revoca prefettizia della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada, non essendo soggetta ad alcun termine legale di decadenza, va comunque disposta nel termine generale di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e dell'art. 209 cod. strada, restando l'interruzione della prescrizione regolata dalle norme del codice civile (Cass. n. 15694 del 2020; n. 10373 del 2006; n. 8464 del 2024). 6.3. - ED EL, per come riportato nella sentenza impugnata (senza che il ricorrente abbia sul punto specificamente indicato un diverso contenuto delle sue allegazioni difensive), ha invece in primo grado lamentato la tardività per omessa comunicazione della sentenza al prefetto nel termine di quindici giorni e per la mancata adozione della revoca nel termine di quindici giorni successivi, in violazione dell'art. 223, comma terzo, e 224, comma secondo, del codice della strada;
in appello, il EL ha poi obiettato che “quando la Prefettura agisce quale organo amministrativo, il provvedimento non può essere adottato decorsi oltre tre anni dal fatto, o meglio dall'accertamento da parte degli agenti, cioè decorso il periodo di inibizione di guida previsto dall'art. 7 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 219 comma terzo cds”; il secondo motivo del ricorso per cassazione, da ultimo, ribadisce la tesi che la revoca doveva intervenire entro un “termine ragionevole”, stimabile in tre anni dal fatto. 6.4. - Si è già detto che l'oggetto del giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa è delimitato dai motivi di opposizione, che si pongono come "causae petendi". La prescrizione quinquennale dalla violazione in assenza di atti interruttivi concernente il potere di revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e dell'art. 209 cod. strada, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 6519 del 2005; n. 4143 del 1999). In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, dunque, qualora il contravventore, come nel caso in esame, abbia eccepito in giudizio la decadenza con riferimento al termini di quindici giorni ex art. 223, comma 3, e 224, comma 2, cod. strada, ovvero il decorso del termine di tre anni ex art. 219, comma 3-ter, cod. strada, il giudice non può accogliere l'eccezione perché risulta piuttosto accertato lo spirare del termine di prescrizione di cinque anni dalla violazione in assenza di atti interruttivi, previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e dall'art. 209 cod. strada, dovendosi, per converso, limitare a rigettare l'eccezione erroneamente proposta. Né la Corte di cassazione, sia pure nell'esercizio della propria funzione di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata la questione per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dal ricorrente, introducendo nel giudizio un rilievo 8 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 d'ufficio che è oggetto di eccezione in senso stretto (Cass. n. 26991 del 2021; n. 18775 del 2017; n. 6935 del 2007). 6.5. – Soltanto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. il 25 ottobre 2024 il ricorrente ha infine fatto esplicita invocazione del termine di prescrizione di cinque anni dalla commessa violazione, ma questa deduzione è inammissibile, giacché la funzione esclusiva delle “sintetiche memorie illustrative” di cui all'art. 380- bis.
1. c.p.c. è quella, appunto, di illustrare e chiarire i motivi della impugnazione e di confutare le tesi avversarie, non potendo viceversa esse servire a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari. 7. - Il ricorso va, perciò, rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimata non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2024. Il Presidente AL RR 9 di 9
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI PADOVA;
-intimata- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PADOVA n. 653/2022, pubblicata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.ED EL ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza n. 653/2022 del Tribunale di Padova, pubblicata il 31 marzo 2022. L'intimata Prefettura di Padova non ha svolto attività difensive. Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 2.- Il Tribunale di Padova ha respinto l'appello avverso la sentenza n. 780/2021, emessa in data 1° giugno 2021 dal Giudice di pace di Padova. È stata così confermata la decisione di rigetto dell'opposizione di ED EL contro l'ordinanza della Prefettura di Padova n. 2020/000746, con cui era stata disposta nei confronti dell'opponente la revoca della patente di guida, a seguito della sentenza del Tribunale di Padova pronunciata in data 6 novembre 2019 (divenuta esecutiva il 27 novembre 2019) di estinzione per intervenuta prescrizione del reato ex art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada. 3. - Il primo motivo del ricorso di ED EL denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'articolo 186 comma 2-bis cod. strada, nonché delle norme in materia di applicazione delle sanzioni accessorie. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia censurabile per aver applicato la sanzione accessoria della revoca della patente nei suoi confronti nonostante l'assenza di un accertamento, da parte del giudice penale, in ordine alle circostanze che egli avesse condotto un veicolo in stato di ebbrezza con valore alcolemico superiore a 1,5 g/l e che, a causa del suo stato di alterazione da intossicazione alcolemica, avesse causato un incidente stradale. Ciò in quanto il processo penale in cui il EL era stato imputato si era concluso con una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel primo grado di giudizio. Il secondo motivo del ricorso di ED EL censura – avuto sempre riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - il mancato 2 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 riconoscimento della tardività del provvedimento emesso dalla Prefettura di Padova, sul presupposto che il sinistro risaliva al 2 agosto 2014 e l'ordinanza di revoca era datata 20 gennaio 2020. Si obietta che la revoca doveva intervenire entro un “termine ragionevole”, che il ricorrente stima in tre anni dal fatto. Il terzo motivo di ricorso deduce – ancora con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 224, comma 3, cod. strada, stante la carenza del potere accertativo in capo alla Prefettura. La tesi del ricorrente è che il citato articolo 224, comma 3, cod. strada, allorché dispone che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, “il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”, deve interpretarsi nel senso che il potere delegato al Prefetto attiene esclusivamente all'accertamento dell'esistenza di una pronuncia resa in sede penale, che attesti l'avvenuta violazione dell'articolo 186 cod. strada e, per l'effetto, obblighi lo stesso prefetto a comminare la sanzione accessoria della revoca della patente. Il quarto motivo di ricorso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dello stesso rt. 224, comma 3, cod. strada, per assenza di accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa. Nella specie, sarebbero “del tutto inattendibili le modalità con cui sono stati eseguiti gli esami clinici per l'accertamento del tasso alcolemico del Sig. EL”. Inoltre, secondo il ricorrente, nei casi di sentenza penale di estinzione del reato, il prefetto, in virtù del combinato disposto degli artt. 7 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 224 cod. strada e dell'art. 168-ter cod. pen., dovrebbe “instaurare un procedimento amministrativo 3 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 volto all'accertamento autonomo dei presupposti fondanti la sanzione della revoca, comunicando al sanzionando il suo avvio”. Il quinto motivo di ricorso, infine, deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame, ovvero la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto storico decisivo, consistente nell'ordinanza di dissequestro del mezzo a seguito della pronuncia di estinzione del reato. 4. – Vanno dapprima respinti il quarto e il quinto motivo di ricorso. 4.1. - In ordine al quarto motivo, il Tribunale di Padova, con riguardo allo speculare quarto motivo di appello, ha affermato che la censura contrastava con l'art. 345 c.p.c., giacché i fatti “in merito all'inaffidabilità dell'accertamento del tasso alcolemico e alle condizioni di salute di ED EL in occasione del sinistro stradale”, come quelli relativi alla mancanza della comunicazione prescritta dall'art. 7 della l. n. 241 del 1990, non erano stati allegati in primo grado. Il ricorrente non impugna specificamente tale statuizione di rito, deducendo, come sarebbe occorso, l'error in procedendo per violazione dell'art. 345 c.p.c. Il quarto motivo di ricorso si limita a riproporre le considerazioni sul merito delle questioni reputate, invece, inammissibili, perché nuove, dal Tribunale. A pagina 13 del ricorso il EL espone soltanto che quella operata con l'atto di appello equivaleva comunque ad una “mera modifica della qualificazione giuridica del fatto”. Va, invece, considerato che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204-bis cod. strada, regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, 4 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 devolvendo comunque al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative rimane, in ogni modo, strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ai limiti alla modificazione della causa petendi, che, in esso, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Così, dunque, l'opponente a sanzione amministrativa non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché a quanto allegato nell'atto di opposizione, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia. Nella specie, le allegazioni compiute in appello circa l'inaffidabilità dell'accertamento del tasso alcolemico e la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento rappresentano ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) diverse e, perciò, nuove rispetto a quelle racchiuse nel ricorso introduttivo. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, operando la previsione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). E', comunque, inammissibile anche la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione, non più configurabile nel 5 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 vigore del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012 (cfr., per tutte, Cass. SU n. 8053 del 2014). 5.- Il primo ed il terzo motivo vanno poi esaminati congiuntamente, in quanto evidentemente connessi, e sono infondati. 5.1. - L'art. 224, comma 3, cod. strada, in tema di procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, dispone che: “(…) La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili (…)”. La dichiarazione di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato comporta, quindi, la trasmissione degli atti al prefetto, spettando a questo procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della revoca della patente di guida. Pertanto, il prefetto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per prescrizione, come nella specie, legittimamente dispone la revoca della patente previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, e cioè l'avere il conducente in stato di ebbrezza, del quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), provocato un incidente stradale. 6.- E', infine, da rigettare anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi tuttavia sul punto correggere la motivazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata. 6.1. – Il Tribunale di Padova ha affermato che il potere prefettizio di revoca della patente ex art. 224, comma 3, cod. strada non è 6 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 soggetto ad “alcun termine perentorio”, dovendo piuttosto il provvedimento essere adottato “entro un termine ragionevole”. Giacché, nel caso in esame, il Prefetto ha adottato il provvedimento di revoca della patente di guida il 20 gennaio 2020, mentre la sentenza penale di estinzione del reato era divenuta definitiva il 27 novembre 2019, e quindi a distanza di neanche due mesi dalla pronuncia dichiarativa di estinzione, emergerebbe, a dire del Tribunale, la ragionevolezza del termine stesso. 6.2. - Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Padova è conforme a diritto, ma non è tale la motivazione esplicitata sul punto in esame. La revoca prefettizia della patente di guida, quale sanzione accessoria che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada, non essendo soggetta ad alcun termine legale di decadenza, va comunque disposta nel termine generale di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e dell'art. 209 cod. strada, restando l'interruzione della prescrizione regolata dalle norme del codice civile (Cass. n. 15694 del 2020; n. 10373 del 2006; n. 8464 del 2024). 6.3. - ED EL, per come riportato nella sentenza impugnata (senza che il ricorrente abbia sul punto specificamente indicato un diverso contenuto delle sue allegazioni difensive), ha invece in primo grado lamentato la tardività per omessa comunicazione della sentenza al prefetto nel termine di quindici giorni e per la mancata adozione della revoca nel termine di quindici giorni successivi, in violazione dell'art. 223, comma terzo, e 224, comma secondo, del codice della strada;
in appello, il EL ha poi obiettato che “quando la Prefettura agisce quale organo amministrativo, il provvedimento non può essere adottato decorsi oltre tre anni dal fatto, o meglio dall'accertamento da parte degli agenti, cioè decorso il periodo di inibizione di guida previsto dall'art. 7 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 219 comma terzo cds”; il secondo motivo del ricorso per cassazione, da ultimo, ribadisce la tesi che la revoca doveva intervenire entro un “termine ragionevole”, stimabile in tre anni dal fatto. 6.4. - Si è già detto che l'oggetto del giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa è delimitato dai motivi di opposizione, che si pongono come "causae petendi". La prescrizione quinquennale dalla violazione in assenza di atti interruttivi concernente il potere di revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e dell'art. 209 cod. strada, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 6519 del 2005; n. 4143 del 1999). In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, dunque, qualora il contravventore, come nel caso in esame, abbia eccepito in giudizio la decadenza con riferimento al termini di quindici giorni ex art. 223, comma 3, e 224, comma 2, cod. strada, ovvero il decorso del termine di tre anni ex art. 219, comma 3-ter, cod. strada, il giudice non può accogliere l'eccezione perché risulta piuttosto accertato lo spirare del termine di prescrizione di cinque anni dalla violazione in assenza di atti interruttivi, previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e dall'art. 209 cod. strada, dovendosi, per converso, limitare a rigettare l'eccezione erroneamente proposta. Né la Corte di cassazione, sia pure nell'esercizio della propria funzione di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata la questione per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dal ricorrente, introducendo nel giudizio un rilievo 8 di 9 Numero registro generale 10957/2022 Numero sezionale 2984/2024 Numero di raccolta generale 29655/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 d'ufficio che è oggetto di eccezione in senso stretto (Cass. n. 26991 del 2021; n. 18775 del 2017; n. 6935 del 2007). 6.5. – Soltanto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. il 25 ottobre 2024 il ricorrente ha infine fatto esplicita invocazione del termine di prescrizione di cinque anni dalla commessa violazione, ma questa deduzione è inammissibile, giacché la funzione esclusiva delle “sintetiche memorie illustrative” di cui all'art. 380- bis.
1. c.p.c. è quella, appunto, di illustrare e chiarire i motivi della impugnazione e di confutare le tesi avversarie, non potendo viceversa esse servire a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari. 7. - Il ricorso va, perciò, rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimata non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2024. Il Presidente AL RR 9 di 9