Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2463/2015 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Di
Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, in grado di appello, iscritta al n.°2463/2015 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 242/2015 del Giudice di Pace di
Rossano emessa in data 27.3.2015 e depositata in pari data” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna Iacino, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Mariolino Conte, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del 10/9/24, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., solamente parte appellante ha precisato le conclusioni: “…il sottoscritto difensore, con riferimento al contenzioso sopra indicato, evidenzia che l'atto di impugnazione, per la propria assistita, merita di accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, precisa le proprie conclusioni come da atto di costituzione, verbali di causa e scritti difensivi che si intendono integralmente trascritti, senza rinuncia alcuna alle eccezioni e alle richieste anche istruttorienon accolte, chiedendone l'integrale accoglimento. L'Avv. Iacino, chiede i termini di cui al c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con atto di citazione di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 242/2015 del Giudice di Pace di Rossano, emessa il
27.3.2015 e depositata in pari data, con la quale la veniva condannata a Controparte_1 pagare in favore dell'odierna appellante la somma di € 3.500,00 - calcolata in via equitativa -, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura Suzuki Vitara – tg. DZ498LS - in occasione del sinistro stradale verificatosi il 16.2.2013 in Rossano (Cs).
A sostegno del proposto gravame, ha asserito che “preliminarmente ed in omaggio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento ed invitando l'Ill.mo Giudice adito, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi, che in questa sede devono intendersi richiamati per relationem.”.
In particolare, ha censurato il ragionamento giuridico condotto dal giudice di prime cure che, ingiustamente, non aveva condannato la a corrisponderle € 10.000,00 Controparte_1
“quale corrispettivo per il noleggio dell'autovettura sostitutiva, a causa del sequestro delle autovetture coinvolte nel sinistro mortale”, omettendo di valutare, benché dimostrato, “il costo ulteriore del fermo tecnico e di quello che è servito alla parte danneggiata per rimediare all'assenza del mezzo di trasporto, sia lavorativo che ludico”.
Tanto dedotto, l'appellante ha chiesto, in accoglimento del gravame, di “accogliere integralmente nel quantum la domanda originariamente proposta”. Vinte le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la la quale, Controparte_2
impugnando e contestando l'avversa difesa, ha dedotto, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante indicato “quali modifiche” dovrebbero essere apportate alla sentenza e per aver censurato “non una o più parti della motivazione della sentenza, ma, a ben vedere, proprio il suo complesso”. Inoltre, alla luce delle infondate censure, ha invocato l'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. Ha evidenziato, ancora, che, atteso il rinvio a giudizio di - conducente del veicolo in proprietà Parte_2 dell'appellante - sarebbe stato necessario sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. Nel merito, invece, ha dedotto che la compagnia assicurativa, già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, aveva corrisposto alla la somma di € 2.500,00, “sulla Parte_1 base del valore a relitto”. Pertanto, l'ulteriore somma liquidata dal Giudice di Pace di Rossano
(pari ad euro 2000,00 per come si legge nella parte motiva) era stata equa e non contestabile nella sua valutazione. Pertanto, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; gradatamente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. R.G. n.° 2463/2015 - Pag. 3 di 5
342 c.p.c. ed ex art.348 bis c.p.c; nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato. Vinte le spese e le competenze di lite.
Con ordinanza dell'1.9.2017, è stata rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295
c.p.c., e la causa è stata rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all'udienza del 10/9/24, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., solamente parte appellante ha precisato le conclusioni e, con ordinanza del 24/9/24, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, a cui non è seguito il deposito degli scritti conclusionali.
2. Nel merito.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., atteso che i motivi di appello esprimono con sufficiente grado di specificità le ragioni sulle quali si fonda il gravame, anche in considerazione della stringata motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Premesso altresì che non vi è contestazione in punto di an della responsabilità nella causazione del sinistro, non formando la relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, l'appello investe soltanto la quantificazione del danno-conseguenza risarcibile, in riferimento precipuo al mancato riconoscimento del cd. danno da fermo tecnico, quantificato dalla in € 5.000,00. Pt_1
Con riguardo a tale unico motivo di appello articolato, il Tribunale condivide la valutazione del quadro istruttorio operata dal giudice di pace, ritenendo di non dover pervenire ad una soluzione diversa da quella contenuta nella sentenza gravata, seppur con le specificazioni che seguono;
va precisato, infatti, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello.
Ciò detto, occorre dare atto che il fascicolo di parte attrice, relativo al giudizio del primo grado, benché annotato tra la documentazione allegata (v. timbro di deposito della cancelleria del
15.10.2015), non è materialmente presente agli atti di causa. Ciononostante, le ragioni della decisione che seguono consentono di evitare la rimessione della causa sul ruolo e di onerare la parte appellante alla produzione del predetto fascicolo. R.G. n.° 2463/2015 - Pag. 4 di 5
Venendo al merito della decisione, dunque, va data continuità al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'indisponibilità di un autoveicolo è un danno che deve essere allegato e dimostrato, e la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. ex multis Cass. n.
20620/2015 e Cass n. 22201/2017).
Nel caso di specie, l'originaria attrice non ha fornito la prova di tale pregiudizio, atteso che, a sostegno della richiesta risarcitoria, ha depositato unicamente i preventivi di spesa, che, in quanto meri documenti contenenti la stima di costi da sostenere, sono inidonei a dimostrare l'effettivo esborso economico sostenuto dalla , quale conseguenza dell'evento Pt_1
dannoso. Va precisato che, quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso - come nel caso di specie, in cui la ha individuato il danno da fermo tecnico nell'esborso di € 5.000,00 sostenuto per il Pt_1
noleggio di un'automobile - non è possibile vedere riconosciuto il danno se l'esborso non sia stato provato. E, che nel caso di specie non via stato alcun esborso da parte della è Pt_1
risultato anche dall'escussione, nel corso del giudizio di primo grado, di - legale CP_3
rapp.te della societa Sacos -, che aveva emesso i preventivi, il quale, dopo averli visionati e aver confermato di averli redatti, ha dichiarato di non essere stato pagato, a nulla rilevando la motivazione data - poiché poco credibile - e cioè che era ancora in corso il noleggio, considerato che il sinistro si è verificato il 16/2/13 e il teste è stato escusso il 14/1/15.
Medesimo ragionamento varrebbe nel caso in cui fossero state prodotte dalla le fatture Pt_1
relative al noleggio, in considerazione di quanto dichiarato dal teste in ordine al CP_3
mancato pagamento e della circostanza per cui la semplice fattura prodotta nel corso della causa per risarcimento danni non è sufficiente, di per sé, a ritenere assolto l'onere della prova.
Per le superiori argomentazioni, l'appello non può essere accolto e, tenuto conto delle difese svolte dell'appellata - volte alla mera conferma del provvedimento impugnata -, nonché della natura del giudizio di gravame, la sentenza n. 242/2015 del Giudice di Pace di Rossano va confermata.
3. Regolamento delle spese del giudizio
In ordine alle spese di lite, occorre ricordare che il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 23226/13). Per quel che concerne invece il giudizio del secondo grado, le spese R.G. n.° 2463/2015 - Pag. 5 di 5
seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante. Vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria, nonché della giurisprudenza consolidata in materia.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione del giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 242/2015, emessa dal Giudice di Pace di Rossano in data 27.3.2015.
➢ CONDANNA l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.700,00, per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nella misura di legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso;
➢ DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 6 marzo 2025.
Il Giudice Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione
dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Francesco Cottone.