TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/10/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 2195/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 2195/2024 trattata all'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2195/2024, posta in deliberazione all'udienza del 29/10/2025 tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Veroli, Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'avv. Paniccia Pierangelo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede di Frosinone) rappresentato dall'avv. Bontempo Patrizia, CP_1 giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle malattie contratte ( Ernie discali lombari (L1-L2) (L2-L3) (L4-L5) e spondilodiscoartrosi diffusa nel tratto l-s; Tendinopatie cuffia dei rotatori operato a sx) e, per l'effetto, accertare che i postumi complessivamente valutati hanno determinato una riduzione permanente della sua capacità lavorativa, in misura non inferiore al 6% e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato come operaio edile/carpentiere per più di cinquant'anni;
- di aver svolto per 5 giorni a settimana e 8 ore al giorno le suddette mansioni: costruzioni in cemento armato;
impastava, gettava e spianava il cemento;
sollevava sacche di cemento da 50 e 25 Kg, blocchi di cemento (anche da 10 Kg), forati, pignatte, travetti, pannelli, prefabbricati in cemento/ferro (lunghezza 6 metri);
- di aver utilizzato nello svolgimento di tali attività strumenti pesanti quali martello, martello pneumatico, tenaglia per il montaggio del ferro, frollino, betoniera, trapano e altri attrezzi manuali;
- di essere stato addetto al montaggio delle tavole di legno e dell'impalatura metallica per il getto in cemento armato;
al sollevamento di colonne di legno posizionate a terra, trasportandole sulle spalle e poi le chiodava con il martello;
al montaggio dei solai, trasportando travi anche dal peso di 70/80Kg e fasce;
al carico e scarico manuale dei materiali edili e gli arnesi da lavoro e li trasportava ai piani superior;
-di essere stato esposto nello svolgimento di tali attività a lavorare assumendo posture incongrue (abbassato, accovacciato per il montaggio del ferro a mano), esposto a lavorazioni manuali sopra il livello delle spalle (con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
-di aver quindi contratto, a causa di tali attività lavorative, le malattie professionali “Ernie discali lombari (L1-L2) (L2-L3) (L4- L5) e spondilodiscoartrosi diffusa nel tratto l-s; Tendinopatie cuffia dei rotatori operato a sx”;
- di aver presentato all' domanda di malattia professionale CP_1 che veniva rigettata;
- di aver proposto opposizione amministrativa, senza esito.
In conclusione, la parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto ad un riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per le malattie contratte, complessivamente valutate, a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato l'assenza di rischio di natura professionale nelle lavorazioni svolte tale da ingenerare la patologia denunciata.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 29/10/2025 e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
All'esito della prova testimoniale, possono effettivamente ritenersi provate le circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
In particolare, ha riferito “Conosco il Controparte_3 ricorrente sin da ragazzino, abitiamo vicini e qualche volta abbiamo lavorato insieme con la lui era CP_4 carpentiere e muratore, operaio edile. Da quando lo conosco, dal 1970 ha sempre fatto questo lavoro, lui aveva una ditta ed io ho lavorato per la sua ditta, per un anno insieme a e poi Per_1 abbiamo fatto altri lavoretti. Lavorava dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, qualche volta anche di più; eseguiva opere di muratura, usava martello pneumatico, trapano, frollino, tenaglia. Sul cap. 3, lett. a), risponde: “si, è vero”. Sollevava sacche di cemento, prima erano da mezzo quintale, ora da 25 kg. Sollevava travi, pignatte, tavole, ferro, bastoni;
sul cap. 3, lett. b) risponde:
“si, è vero”. Montava le tavole di legno. Sul cap. 3, lett. c) e d) risponde: “Si, è vero”, Inchiodava le tavole, montava anche il solaio trasportando dei travetti sulle spalle e poi poggiandoli a terra. I travetti pesavano dai 20 ai 50 kg e dipendeva dalla lunghezza;
caricava e scaricava il materiale edile facendo tutto a mano”. La deposizione è stata pienamente confermata anche dal teste che ha riferito: “Conosco il ricorrente fin da ragazzo, Tes_1 abitiamo nello stesso paese ed abbiamo lavorato insieme ultimamente, lui faceva l'impresario ed ho lavorato alle sue dipendenze per un paio di anni. Lavorava dal lunedì al venerdì, sicuramente più di me, per 8 ore al giorno;
era carpentiere edile, ferraiolo, a volte anche muratore se c'era da fare qualche piccolo lavoretto. So che lui ha sempre svolto questo lavoro, lo vedevo passare, andava a lavorare a Roma. Usava martello, frollino, tenaglia, betoniera, trapano;
sul cap. 3, lett. a) risponde: “Si, è vero. Questi strumenti portavano vibrazioni continue, soprattutto il martello. Impastava e spianava il cemento, sollevava le sacche di cemento che pesavano 50 kg, adesso 25 kg. Sul cap. 3, lett. b) risponde: “Si, è vero”. Montava tavole di legno in modo prevalente. Sollevava travi di legno e le inchiodava col martello;
sul cap. 3, lett. d) risponde: “si, è vero”. Si occupava di carico e scarico di materiale edile, lo faceva anche lui”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
In particolare, il CTU ha accertato che: “il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico interessante il ricorrente non sembra assumere le caratteristiche prevalenti della patologia da sovraccarico biomeccanico, interessa un lavoratore addirittura ultrasessantenne alla diagnosi. Si conclude affermando che dall'esame della documentazione esibita e dall'insieme delle notizie acquisite non emergono elementi significativi per una correlazione causale ovvero concausale in termini di elevata probabilità ovvero di ragionevole certezza tra l'attività svolta e le patologie denunciate. Per quanto sopra esposto, non si ritiene sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritta. Eventuali altre forme morbose non sono state riportate in diagnosi, considerato il loro scarso significato medico-legale, non possono influire significativamente sul giudizio in merito alla validità del soggetto”.
Il CTU ha pertanto concluso che: “il Sig. risulta Parte_1 essere affetto da: Spondilodiscoartrosi lombare;
Tendinopatia cuffia dei rotatori delle spalle bilaterale, già trattata chirurgicamente. Tali infermità non hanno avuto origine professionale.”
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
22/06/2024, nella causa iscritta al n. 2195/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa , che si liquidano in euro Parte_2
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 30/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 2195/2024 trattata all'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2195/2024, posta in deliberazione all'udienza del 29/10/2025 tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Veroli, Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'avv. Paniccia Pierangelo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede di Frosinone) rappresentato dall'avv. Bontempo Patrizia, CP_1 giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle malattie contratte ( Ernie discali lombari (L1-L2) (L2-L3) (L4-L5) e spondilodiscoartrosi diffusa nel tratto l-s; Tendinopatie cuffia dei rotatori operato a sx) e, per l'effetto, accertare che i postumi complessivamente valutati hanno determinato una riduzione permanente della sua capacità lavorativa, in misura non inferiore al 6% e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato come operaio edile/carpentiere per più di cinquant'anni;
- di aver svolto per 5 giorni a settimana e 8 ore al giorno le suddette mansioni: costruzioni in cemento armato;
impastava, gettava e spianava il cemento;
sollevava sacche di cemento da 50 e 25 Kg, blocchi di cemento (anche da 10 Kg), forati, pignatte, travetti, pannelli, prefabbricati in cemento/ferro (lunghezza 6 metri);
- di aver utilizzato nello svolgimento di tali attività strumenti pesanti quali martello, martello pneumatico, tenaglia per il montaggio del ferro, frollino, betoniera, trapano e altri attrezzi manuali;
- di essere stato addetto al montaggio delle tavole di legno e dell'impalatura metallica per il getto in cemento armato;
al sollevamento di colonne di legno posizionate a terra, trasportandole sulle spalle e poi le chiodava con il martello;
al montaggio dei solai, trasportando travi anche dal peso di 70/80Kg e fasce;
al carico e scarico manuale dei materiali edili e gli arnesi da lavoro e li trasportava ai piani superior;
-di essere stato esposto nello svolgimento di tali attività a lavorare assumendo posture incongrue (abbassato, accovacciato per il montaggio del ferro a mano), esposto a lavorazioni manuali sopra il livello delle spalle (con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
-di aver quindi contratto, a causa di tali attività lavorative, le malattie professionali “Ernie discali lombari (L1-L2) (L2-L3) (L4- L5) e spondilodiscoartrosi diffusa nel tratto l-s; Tendinopatie cuffia dei rotatori operato a sx”;
- di aver presentato all' domanda di malattia professionale CP_1 che veniva rigettata;
- di aver proposto opposizione amministrativa, senza esito.
In conclusione, la parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto ad un riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per le malattie contratte, complessivamente valutate, a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato l'assenza di rischio di natura professionale nelle lavorazioni svolte tale da ingenerare la patologia denunciata.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 29/10/2025 e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
All'esito della prova testimoniale, possono effettivamente ritenersi provate le circostanze dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
In particolare, ha riferito “Conosco il Controparte_3 ricorrente sin da ragazzino, abitiamo vicini e qualche volta abbiamo lavorato insieme con la lui era CP_4 carpentiere e muratore, operaio edile. Da quando lo conosco, dal 1970 ha sempre fatto questo lavoro, lui aveva una ditta ed io ho lavorato per la sua ditta, per un anno insieme a e poi Per_1 abbiamo fatto altri lavoretti. Lavorava dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, qualche volta anche di più; eseguiva opere di muratura, usava martello pneumatico, trapano, frollino, tenaglia. Sul cap. 3, lett. a), risponde: “si, è vero”. Sollevava sacche di cemento, prima erano da mezzo quintale, ora da 25 kg. Sollevava travi, pignatte, tavole, ferro, bastoni;
sul cap. 3, lett. b) risponde:
“si, è vero”. Montava le tavole di legno. Sul cap. 3, lett. c) e d) risponde: “Si, è vero”, Inchiodava le tavole, montava anche il solaio trasportando dei travetti sulle spalle e poi poggiandoli a terra. I travetti pesavano dai 20 ai 50 kg e dipendeva dalla lunghezza;
caricava e scaricava il materiale edile facendo tutto a mano”. La deposizione è stata pienamente confermata anche dal teste che ha riferito: “Conosco il ricorrente fin da ragazzo, Tes_1 abitiamo nello stesso paese ed abbiamo lavorato insieme ultimamente, lui faceva l'impresario ed ho lavorato alle sue dipendenze per un paio di anni. Lavorava dal lunedì al venerdì, sicuramente più di me, per 8 ore al giorno;
era carpentiere edile, ferraiolo, a volte anche muratore se c'era da fare qualche piccolo lavoretto. So che lui ha sempre svolto questo lavoro, lo vedevo passare, andava a lavorare a Roma. Usava martello, frollino, tenaglia, betoniera, trapano;
sul cap. 3, lett. a) risponde: “Si, è vero. Questi strumenti portavano vibrazioni continue, soprattutto il martello. Impastava e spianava il cemento, sollevava le sacche di cemento che pesavano 50 kg, adesso 25 kg. Sul cap. 3, lett. b) risponde: “Si, è vero”. Montava tavole di legno in modo prevalente. Sollevava travi di legno e le inchiodava col martello;
sul cap. 3, lett. d) risponde: “si, è vero”. Si occupava di carico e scarico di materiale edile, lo faceva anche lui”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
In particolare, il CTU ha accertato che: “il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico interessante il ricorrente non sembra assumere le caratteristiche prevalenti della patologia da sovraccarico biomeccanico, interessa un lavoratore addirittura ultrasessantenne alla diagnosi. Si conclude affermando che dall'esame della documentazione esibita e dall'insieme delle notizie acquisite non emergono elementi significativi per una correlazione causale ovvero concausale in termini di elevata probabilità ovvero di ragionevole certezza tra l'attività svolta e le patologie denunciate. Per quanto sopra esposto, non si ritiene sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritta. Eventuali altre forme morbose non sono state riportate in diagnosi, considerato il loro scarso significato medico-legale, non possono influire significativamente sul giudizio in merito alla validità del soggetto”.
Il CTU ha pertanto concluso che: “il Sig. risulta Parte_1 essere affetto da: Spondilodiscoartrosi lombare;
Tendinopatia cuffia dei rotatori delle spalle bilaterale, già trattata chirurgicamente. Tali infermità non hanno avuto origine professionale.”
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
22/06/2024, nella causa iscritta al n. 2195/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa , che si liquidano in euro Parte_2
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 30/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore