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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fortunata Severino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Casavatore (NA), alla via F.M.Pagano n.56, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Fortunata Severino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casavatore (NA), alla via F.M.Pagano n.56, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Con note del 30.4.2025, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 26.02.2016
e che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell'08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore, con provvedimento del 21.5.2025, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
“
1. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente, con obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza;
la sig.ra continuerà a vivere Pt_1 con i figli nella dimora familiare, mentre il sig. sposterà la propria residenza CP_1 presso un nuovo indirizzo che verrà comunicato formalmente alla sig.ra Pt_1
2. I ricorrenti, nell'interesse dei figli e del principio della bigenitorialità, convengono che i figli minori resteranno affidata ad entrambi i genitori e continueranno a vivere prevalentemente con la madre nella dimora familiare. Tutte le scelte relative all'educazione, allo studio, ed in generale all'indirizzo dei minori saranno prese di comune accordo da ambo i coniugi;
3. Il sig. potrà vedere i figli due giorni a settimana, da concordarsi CP_1
2 telefonicamente con la sig.ra entro la domenica sera, Parte_1 compatibilmente con le esigenze dei minori e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonchè un week –and a settimane alterne, prelevando i figli il sabato mattina alle ore 10:00 e riaccompagnandoli la domenica entro le ore 19.00 previo accordo con la sig.ra mentre gli incontri infrasettimanali saranno concordati Pt_1 di settimana in settimana in base agli orari lavorativi del sig. di ogni variazione CP_1
d'incontri, dovrà essere dato tempestivo avviso telefonico, qualora il padre non potesse tenere con sé il minore per giustificato impedimento dello stesso o della sig.ra
quest'ultima si impegna a comunicare tempestivamente l'impedimento e a Pt_1 far recuperare il diritto di visita impedito in un altro giorno della settimana;
Gli esponenti concordano inoltre che il calendario di visita in merito alle festività sarà così articolato: vacanze natalizie i minori trascorreranno alternativamente con il padre il giorno 24 e 31 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e con la madre il giorno 25 dicembre e 1 Gennaio;
vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre il giorno di pasqua o il lunedì dell'angelo dalle ore 10:00 alle
19:00; vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane ad Agosto.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di mantenimento personale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5. Il sig. si obbliga a versare nei confronti dei figli la somma di € 600,00 mensili CP_1
a mezzo vaglia postale, che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, tale somma, dovrà essere rivalutata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6. Il sig. inoltre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i CP_1 minori, preventivamente concordate (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, feste di compleanno e comunione , cambio stagionale di vestiario, purchè documentate);
7. L'assegno unico erogato dall'INPS territorialmente competente per i figli minori verrà trattenuto nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
8. I coniugi apprestano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto personale valido per l'espatrio;
9. I coniugi forniscono il loro consenso reciproco per la richiesta, il rilascio ed il rinnovo dei documenti relativi ai figli minori”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi
3 all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.11,
Parte I, Serie /, Sezione U, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fortunata Severino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Casavatore (NA), alla via F.M.Pagano n.56, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Fortunata Severino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casavatore (NA), alla via F.M.Pagano n.56, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Con note del 30.4.2025, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 26.02.2016
e che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell'08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore, con provvedimento del 21.5.2025, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
“
1. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente, con obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza;
la sig.ra continuerà a vivere Pt_1 con i figli nella dimora familiare, mentre il sig. sposterà la propria residenza CP_1 presso un nuovo indirizzo che verrà comunicato formalmente alla sig.ra Pt_1
2. I ricorrenti, nell'interesse dei figli e del principio della bigenitorialità, convengono che i figli minori resteranno affidata ad entrambi i genitori e continueranno a vivere prevalentemente con la madre nella dimora familiare. Tutte le scelte relative all'educazione, allo studio, ed in generale all'indirizzo dei minori saranno prese di comune accordo da ambo i coniugi;
3. Il sig. potrà vedere i figli due giorni a settimana, da concordarsi CP_1
2 telefonicamente con la sig.ra entro la domenica sera, Parte_1 compatibilmente con le esigenze dei minori e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonchè un week –and a settimane alterne, prelevando i figli il sabato mattina alle ore 10:00 e riaccompagnandoli la domenica entro le ore 19.00 previo accordo con la sig.ra mentre gli incontri infrasettimanali saranno concordati Pt_1 di settimana in settimana in base agli orari lavorativi del sig. di ogni variazione CP_1
d'incontri, dovrà essere dato tempestivo avviso telefonico, qualora il padre non potesse tenere con sé il minore per giustificato impedimento dello stesso o della sig.ra
quest'ultima si impegna a comunicare tempestivamente l'impedimento e a Pt_1 far recuperare il diritto di visita impedito in un altro giorno della settimana;
Gli esponenti concordano inoltre che il calendario di visita in merito alle festività sarà così articolato: vacanze natalizie i minori trascorreranno alternativamente con il padre il giorno 24 e 31 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e con la madre il giorno 25 dicembre e 1 Gennaio;
vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre il giorno di pasqua o il lunedì dell'angelo dalle ore 10:00 alle
19:00; vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane ad Agosto.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di mantenimento personale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5. Il sig. si obbliga a versare nei confronti dei figli la somma di € 600,00 mensili CP_1
a mezzo vaglia postale, che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, tale somma, dovrà essere rivalutata automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6. Il sig. inoltre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i CP_1 minori, preventivamente concordate (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, feste di compleanno e comunione , cambio stagionale di vestiario, purchè documentate);
7. L'assegno unico erogato dall'INPS territorialmente competente per i figli minori verrà trattenuto nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
8. I coniugi apprestano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto personale valido per l'espatrio;
9. I coniugi forniscono il loro consenso reciproco per la richiesta, il rilascio ed il rinnovo dei documenti relativi ai figli minori”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi
3 all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.11,
Parte I, Serie /, Sezione U, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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