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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1952/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/1272025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25/07/2025 da , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. SANFELICE ALESSANDRA, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dagli avv.ti CAPUANO STEFANIA e STORTI MARTA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (CE) in data 28/04/2012; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (30/11/2014) e Persona_1 Per_2
(27/12/2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato dell'08/05/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL il 28 aprile
2012, come risulta dal registro degli atti matrimonio di detto Comune (Atto N. 13 parte 2 serie A - anno
2012), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2
− disporre l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento dei figli, il loro mantenimento e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui alle condizioni di seguito pedissequamente riportate:
− I coniugi individuano quale residenza anagrafica ed abituale per i propri figli l'abitazione della madre, di sua proprietà esclusiva e su cui il signor nulla rivendica, rinunciando a qualsiasi preteso Parte_1 diritto e/o azione sulla stessa, ora sita in AL, alla via Emanuele Campolongo, n. 48; i figli sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
− La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute;
− Il padre sig. terrà con sé i due figli minori secondo i seguenti tempi e modalità, Parte_1 considerando le esigenze scolastiche dei figli minori e quelle lavorative del padre: I. Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, i minori trascorreranno con il padre: a. il primo e il terzo weekend di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, inclusa la cena;
b. due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, inclusa la cena, salvo diverso accordo tra le parti;
II. Per i mesi di giugno e luglio, i minori trascorreranno con il padre: a. i primi e i terzi martedì e mercoledì consecutivi di ogni mese, dalle ore 10.00 del martedì alle ore 20.30 del mercoledì, inclusa la cena;
b. due mattine a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, includendo il pranzo, salvo diverso accordo tra le parti;
III. Per il mese di agosto, i figli trascorreranno le vacanze estive alternando la presenza con ciascun genitore per due settimane consecutive: a. Per gli anni dispari, a partire dall'anno 2025, saranno con il padre dalle ore 10.00 del 2 agosto fino alle ore 10.00 del 16 agosto, salvo diverso accordo tra le parti;
b. Negli anni pari, a partire dall'anno 2026, la sequenza sarà invertita, saranno con il padre dalle ore 10.00 del 16 agosto fino alle ore 10.00 del 30 agosto, salvo diverso accordo tra le parti;
Questa organizzazione mira a bilanciare equamente il tempo trascorso con ciascun genitore durante il periodo estivo e a stabilire un ambiente prevedibile e confortevole per i minori, conforme agli interessi superiori del minore come delineato dall'articolo
337-ter del Codice Civile. IV. Per il mese di settembre i minori trascorreranno con il padre: a. durante il periodo non scolastico, i primi e i terzi martedì e mercoledì consecutivi del mese, dalle ore 10.00 del martedì alle ore
20.30 del mercoledì, inclusa la cena;
oltre due mattine a settimana, il lunedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle
12:30, includendo il pranzo, salvo diverso accordo tra le parti;
b. durante il periodo scolastico, il primo e il terzo weekend di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, inclusa la cena;
oltre due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, inclusa la cena, salvo diverso accordo tra le parti;
V. Durante le festività Natalizie, i figli alterneranno la permanenza con ciascun genitore a partire dal 24 dicembre alle ore 10:00 fino al 29 dicembre alle ore 20:00, (iniziando con la madre nell'anno 2025 e per le festività di Capodanno, a partire dal 31 dicembre alle ore 10:00 fino al 6 gennaio alle ore 20:00 3
(iniziando con il padre dal 31.12.2025 al 06.01.2026), continuando ad alternarsi negli anni successivi. Questa programmazione assicura che i figli possano godere delle festività di fine anno con entrambi i genitori in modo equo e prevedibile. VIII. Per le festività ulteriori ed i giorni speciali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, alternandosi annualmente tra madre e padre, iniziando con il padre nell'anno 2026 per Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno (30 novembre e 27 dicembre), alternandosi annualmente tra madre e padre, iniziando per l'anno
2025 con la madre e il giorno del loro onomastico (4 ottobre e 26 luglio) dalle ore 16.00 alle ore 21.00, alternativamente con la madre e il padre, iniziando per l'anno 2025 con il padre. Questo al fine di evitare spostamenti frequenti durante le festività. Con il padre il giorno della Festa del Papà (19 marzo) dalle ore
15.30 alle ore 20.30 e con la madre il giorno della Festa della Mamma (seconda domenica di maggio). Solo per l'anno corrente, il calendario terrà conto degli impegni di lavoro del padre per il giorno 02 agosto, 20 e 25 settembre 2025, 04 ottobre 2025 e 20 dicembre, durante i quali i bambini staranno con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di impegni lavorativi o altre eccezioni, i genitori possono modificare gli orari o i giorni di visita previo accordo comunicato con almeno 7 giorni di preavviso. In assenza di accordo, i termini stabiliti rimangono validi. Resta inteso che sarà il papà a recarsi per il prelievo presso l'abitazione materna nei giorni e negli orari in cui dovrà tenere con sé i figli.
− Il sig. verserà mensilmente in favore dei figli e la Parte_1 Per_2 Persona_1 somma di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) quale contributo al loro mantenimento da corrispondersi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico su c/c intestato alla IG . Tale Parte_2 somma subirà gli aumenti in ragione delle variazioni ISTAT;
− I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, previamente concordate e documentate, intendendo per spese straordinarie per i predetti figli al 50%, quelle individuate alla luce delle linee guida dettate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
− l'assegno unico dei due figli e ogni altro bonus della stessa tipologia che interverrà in sostituzione sarà diviso sempre in ragione del 50% e dunque in parti uguali;
− la sig.ra si impegna a fornire al sig. una rendicontazione annuale sull'impiego dell'indennità di Pt_2 Pt_1 accompagnamento percepita mensilmente per la figlia minore con decreto di omologa del Per_2
29.04.2024 r.g. n. 5708/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. sez. Lavoro e Previdenza;
− I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
− I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 4
− l'autovettura Ford tg. EM689MT, acquistata in data 29.06.2012, intestata al sig. Parte_1 rimarrà definitivamente in sua proprietà e nell'esclusiva sua disponibilità;
[...]
− i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (CE) il 28/04/2012 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, serie A, anno
2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1952/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/1272025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25/07/2025 da , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. SANFELICE ALESSANDRA, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dagli avv.ti CAPUANO STEFANIA e STORTI MARTA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (CE) in data 28/04/2012; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (30/11/2014) e Persona_1 Per_2
(27/12/2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato dell'08/05/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL il 28 aprile
2012, come risulta dal registro degli atti matrimonio di detto Comune (Atto N. 13 parte 2 serie A - anno
2012), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2
− disporre l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento dei figli, il loro mantenimento e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui alle condizioni di seguito pedissequamente riportate:
− I coniugi individuano quale residenza anagrafica ed abituale per i propri figli l'abitazione della madre, di sua proprietà esclusiva e su cui il signor nulla rivendica, rinunciando a qualsiasi preteso Parte_1 diritto e/o azione sulla stessa, ora sita in AL, alla via Emanuele Campolongo, n. 48; i figli sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
− La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute;
− Il padre sig. terrà con sé i due figli minori secondo i seguenti tempi e modalità, Parte_1 considerando le esigenze scolastiche dei figli minori e quelle lavorative del padre: I. Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, i minori trascorreranno con il padre: a. il primo e il terzo weekend di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, inclusa la cena;
b. due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, inclusa la cena, salvo diverso accordo tra le parti;
II. Per i mesi di giugno e luglio, i minori trascorreranno con il padre: a. i primi e i terzi martedì e mercoledì consecutivi di ogni mese, dalle ore 10.00 del martedì alle ore 20.30 del mercoledì, inclusa la cena;
b. due mattine a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, includendo il pranzo, salvo diverso accordo tra le parti;
III. Per il mese di agosto, i figli trascorreranno le vacanze estive alternando la presenza con ciascun genitore per due settimane consecutive: a. Per gli anni dispari, a partire dall'anno 2025, saranno con il padre dalle ore 10.00 del 2 agosto fino alle ore 10.00 del 16 agosto, salvo diverso accordo tra le parti;
b. Negli anni pari, a partire dall'anno 2026, la sequenza sarà invertita, saranno con il padre dalle ore 10.00 del 16 agosto fino alle ore 10.00 del 30 agosto, salvo diverso accordo tra le parti;
Questa organizzazione mira a bilanciare equamente il tempo trascorso con ciascun genitore durante il periodo estivo e a stabilire un ambiente prevedibile e confortevole per i minori, conforme agli interessi superiori del minore come delineato dall'articolo
337-ter del Codice Civile. IV. Per il mese di settembre i minori trascorreranno con il padre: a. durante il periodo non scolastico, i primi e i terzi martedì e mercoledì consecutivi del mese, dalle ore 10.00 del martedì alle ore
20.30 del mercoledì, inclusa la cena;
oltre due mattine a settimana, il lunedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle
12:30, includendo il pranzo, salvo diverso accordo tra le parti;
b. durante il periodo scolastico, il primo e il terzo weekend di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, inclusa la cena;
oltre due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, inclusa la cena, salvo diverso accordo tra le parti;
V. Durante le festività Natalizie, i figli alterneranno la permanenza con ciascun genitore a partire dal 24 dicembre alle ore 10:00 fino al 29 dicembre alle ore 20:00, (iniziando con la madre nell'anno 2025 e per le festività di Capodanno, a partire dal 31 dicembre alle ore 10:00 fino al 6 gennaio alle ore 20:00 3
(iniziando con il padre dal 31.12.2025 al 06.01.2026), continuando ad alternarsi negli anni successivi. Questa programmazione assicura che i figli possano godere delle festività di fine anno con entrambi i genitori in modo equo e prevedibile. VIII. Per le festività ulteriori ed i giorni speciali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, alternandosi annualmente tra madre e padre, iniziando con il padre nell'anno 2026 per Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno (30 novembre e 27 dicembre), alternandosi annualmente tra madre e padre, iniziando per l'anno
2025 con la madre e il giorno del loro onomastico (4 ottobre e 26 luglio) dalle ore 16.00 alle ore 21.00, alternativamente con la madre e il padre, iniziando per l'anno 2025 con il padre. Questo al fine di evitare spostamenti frequenti durante le festività. Con il padre il giorno della Festa del Papà (19 marzo) dalle ore
15.30 alle ore 20.30 e con la madre il giorno della Festa della Mamma (seconda domenica di maggio). Solo per l'anno corrente, il calendario terrà conto degli impegni di lavoro del padre per il giorno 02 agosto, 20 e 25 settembre 2025, 04 ottobre 2025 e 20 dicembre, durante i quali i bambini staranno con la madre, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di impegni lavorativi o altre eccezioni, i genitori possono modificare gli orari o i giorni di visita previo accordo comunicato con almeno 7 giorni di preavviso. In assenza di accordo, i termini stabiliti rimangono validi. Resta inteso che sarà il papà a recarsi per il prelievo presso l'abitazione materna nei giorni e negli orari in cui dovrà tenere con sé i figli.
− Il sig. verserà mensilmente in favore dei figli e la Parte_1 Per_2 Persona_1 somma di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) quale contributo al loro mantenimento da corrispondersi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico su c/c intestato alla IG . Tale Parte_2 somma subirà gli aumenti in ragione delle variazioni ISTAT;
− I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, previamente concordate e documentate, intendendo per spese straordinarie per i predetti figli al 50%, quelle individuate alla luce delle linee guida dettate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
− l'assegno unico dei due figli e ogni altro bonus della stessa tipologia che interverrà in sostituzione sarà diviso sempre in ragione del 50% e dunque in parti uguali;
− la sig.ra si impegna a fornire al sig. una rendicontazione annuale sull'impiego dell'indennità di Pt_2 Pt_1 accompagnamento percepita mensilmente per la figlia minore con decreto di omologa del Per_2
29.04.2024 r.g. n. 5708/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. sez. Lavoro e Previdenza;
− I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
− I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 4
− l'autovettura Ford tg. EM689MT, acquistata in data 29.06.2012, intestata al sig. Parte_1 rimarrà definitivamente in sua proprietà e nell'esclusiva sua disponibilità;
[...]
− i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (CE) il 28/04/2012 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, serie A, anno
2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese