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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10898 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77996/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 77996/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA con gli Avv. Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'Aulisio, come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e , con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha chiesto accertarsi il confine tra la sua proprietà sita in Sperlonga loc. Fiorelle via Parte_1
Provinciale per Fondi, distinta in catasto al fg. n. 8, part.lle n. 637 e 1359 ed il pubblico demanio marittimo, secondo la condizione dei luoghi, ordinandosi l'apposizione dei termini lapidei conformemente all'esito dell'accertamento.
Assume di essere titolare del complesso alberghiero denominato Grand Hotel La Playa ubicato in Sperlonga, loc. Fiorelle, Via Provinciale per Fondi, distinto in catasto al fg. n. 8, part.lle nn. 17, 37, 38, 149, 150, 151,
152, 154, 155, 157, e 181.
Rappresenta che esso sia stato edificato alla fine degli anni '60 in base alla licenza edilizia rilasciata dal
Comune di Sperlonga il 10/08/1968 e sia costituito da n. 114 posti letto, una sala ristorante, una sala convegni e la piscina esterna (in catasto al fg. n. 8, part.lle n. 637 e 1359).
La piscina esterna e la sala convegni confinerebbero con il demanio marittimo.
Avrebbe quindi interesse all'accertamento giudiziale dell'esatto confine “tra i beni di sua proprietà
(segnatamente: piscina esterna, e sala convegni), con il demanio marittimo”.
Ciò per il fatto che nonostante “dette opere, e l'area di sedime su cui insistono, non presentino alcuna caratteristica di demanialità” l'Amministrazione convenuta le abbia comunicato la revisione della dividente demaniale con riferimento al verbale di delimitazione dell'11.12.1930, inidoneo ad attestare l'esatto confine.
pagina1 di 3 Si sono costituite a mezzo di unica comparsa le convenute e Controparte_1 Controparte_2 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
In sede di memoria ex art. 183 l'attore ha precisato di aver “chiesto l'accertamento giudiziale dell'esatto confine tra l'area di sua proprietà, e il demanio marittimo dello Stato. L'area interessata è quella su cui è ubicata la piscina esterna e la sala convegni, distinta in catasto al fg. 8, part.lle nn. 637 e 1359”.
Ha chiesto accertarsi il confine tra la proprietà privata di parte attrice, ed il pubblico demanio marittimo.
La domanda non può trovare accoglimento.
Pacifici nella giurisprudenza di legittimità i seguenti principi.
L'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cass., n. 11822 del 2018; Cass., n.
28349 del 2011).
Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione (Cass., n. 21245 del 2007).
In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (Cass., n. 6876 del 2025; Cass., n. 15759 del 2020).
Orbene l'attore pur affermando che siano di sua proprietà il complesso alberghiero e in particolare la piscina esterna e la sala convegni (in catasto al Fg. 8 p.lle 637 e 1359) che assume confinanti con il demanio marittimo non ha prodotto alcun titolo al riguardo lasciando indimostrato il proprio asserito diritto.
Le licenze edificatorie non possono certo tener luogo del titolo dominicale.
In ogni caso, la licenza edilizia del Comune di Sperlonga (10.8.1968) riguarda l'area distinta in catasto al Fg
8 mappali 149, 181 e 182 e non quella che l'attore assume confinante col CP_1
L'autorizzazione dello stesso Comune (10.6.2002) per l'ampliamento della struttura ricettiva non indica catastalmente l'area interessata dai lavori.
Per cui nessun elemento può trarsi dai suddetti documenti che provi l'asserita proprietà dell'attore sull'area affermata come confinante con quella pubblica.
La non contestazione riguarda i fatti e non i diritti (art. 115 c.p.c.).
Quanto alla revisione della dividente demaniale (8.4.2010) con la quale l'Agenzia del territorio riferendosi al verbale di delimitazione del 1930 ha ripristinato la ditta “Demanio pubblico dello Stato” in relazione all'area indicata nell'allegata visura, a cagione della quale l'attore afferma di aver proposto il regolamento di confini avendo incluso “tra i beni demaniali marittimi rilevanti porzioni” dell'area “su cui è ubicata la piscina esterna e la sala convegni” deve osservarsi che contro i dati dell'accertamento fiscale in questione essa doveva essere impugnata nei termini innanzi al Giudice tributario come ivi espressamente indicato.
Non risultando che tale impugnativa sia stata proposta l'atto è divenuto incontestabile ed obbligatorio.
pagina2 di 3 Per cui non è configurabile lo stato di incertezza che costituisce il presupposto dell'esercitata azione.
Senza che possa conseguentemente assumere alcun rilievo l'asserita inidoneità del verbale del 1930 “ad attestare l'esatto confine tra il demanio marittimo e la proprietà privata” sul quale l'attore si è diffuso in ogni atto difensivo.
Per cui l'attorte non ha alcuna legittimazione ad introdurre un'la proposta azione sulla delimitazione del confine.
In tale contesto deve rilevarsi come la richiesta CTU sia inammissibilmente diretta a sollevare l'attore dall'onus probandi e non abbia in ogni caso rilievo ai fini del decidere.
La prova testimoniale è palesemente inammissibile riguardando i relativi capitoli valutazioni e giudizi e non fatti (art. 244 c.p.c.) e comunque si rivela anch'essa del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Per cui deve confermarsi il provvedimento che non ha dato ingresso a tali richieste.
La domanda deve quindi essere rigettata restando assorbito ogni ulteriore aspetto.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell e dell Parte_1 Controparte_1 [...]
condannandola al pagamento delle spese di lite che liquida nell'unica somma di euro 8500,00, CP_2 per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 19 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 77996/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA con gli Avv. Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'Aulisio, come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e , con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha chiesto accertarsi il confine tra la sua proprietà sita in Sperlonga loc. Fiorelle via Parte_1
Provinciale per Fondi, distinta in catasto al fg. n. 8, part.lle n. 637 e 1359 ed il pubblico demanio marittimo, secondo la condizione dei luoghi, ordinandosi l'apposizione dei termini lapidei conformemente all'esito dell'accertamento.
Assume di essere titolare del complesso alberghiero denominato Grand Hotel La Playa ubicato in Sperlonga, loc. Fiorelle, Via Provinciale per Fondi, distinto in catasto al fg. n. 8, part.lle nn. 17, 37, 38, 149, 150, 151,
152, 154, 155, 157, e 181.
Rappresenta che esso sia stato edificato alla fine degli anni '60 in base alla licenza edilizia rilasciata dal
Comune di Sperlonga il 10/08/1968 e sia costituito da n. 114 posti letto, una sala ristorante, una sala convegni e la piscina esterna (in catasto al fg. n. 8, part.lle n. 637 e 1359).
La piscina esterna e la sala convegni confinerebbero con il demanio marittimo.
Avrebbe quindi interesse all'accertamento giudiziale dell'esatto confine “tra i beni di sua proprietà
(segnatamente: piscina esterna, e sala convegni), con il demanio marittimo”.
Ciò per il fatto che nonostante “dette opere, e l'area di sedime su cui insistono, non presentino alcuna caratteristica di demanialità” l'Amministrazione convenuta le abbia comunicato la revisione della dividente demaniale con riferimento al verbale di delimitazione dell'11.12.1930, inidoneo ad attestare l'esatto confine.
pagina1 di 3 Si sono costituite a mezzo di unica comparsa le convenute e Controparte_1 Controparte_2 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
In sede di memoria ex art. 183 l'attore ha precisato di aver “chiesto l'accertamento giudiziale dell'esatto confine tra l'area di sua proprietà, e il demanio marittimo dello Stato. L'area interessata è quella su cui è ubicata la piscina esterna e la sala convegni, distinta in catasto al fg. 8, part.lle nn. 637 e 1359”.
Ha chiesto accertarsi il confine tra la proprietà privata di parte attrice, ed il pubblico demanio marittimo.
La domanda non può trovare accoglimento.
Pacifici nella giurisprudenza di legittimità i seguenti principi.
L'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cass., n. 11822 del 2018; Cass., n.
28349 del 2011).
Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione (Cass., n. 21245 del 2007).
In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (Cass., n. 6876 del 2025; Cass., n. 15759 del 2020).
Orbene l'attore pur affermando che siano di sua proprietà il complesso alberghiero e in particolare la piscina esterna e la sala convegni (in catasto al Fg. 8 p.lle 637 e 1359) che assume confinanti con il demanio marittimo non ha prodotto alcun titolo al riguardo lasciando indimostrato il proprio asserito diritto.
Le licenze edificatorie non possono certo tener luogo del titolo dominicale.
In ogni caso, la licenza edilizia del Comune di Sperlonga (10.8.1968) riguarda l'area distinta in catasto al Fg
8 mappali 149, 181 e 182 e non quella che l'attore assume confinante col CP_1
L'autorizzazione dello stesso Comune (10.6.2002) per l'ampliamento della struttura ricettiva non indica catastalmente l'area interessata dai lavori.
Per cui nessun elemento può trarsi dai suddetti documenti che provi l'asserita proprietà dell'attore sull'area affermata come confinante con quella pubblica.
La non contestazione riguarda i fatti e non i diritti (art. 115 c.p.c.).
Quanto alla revisione della dividente demaniale (8.4.2010) con la quale l'Agenzia del territorio riferendosi al verbale di delimitazione del 1930 ha ripristinato la ditta “Demanio pubblico dello Stato” in relazione all'area indicata nell'allegata visura, a cagione della quale l'attore afferma di aver proposto il regolamento di confini avendo incluso “tra i beni demaniali marittimi rilevanti porzioni” dell'area “su cui è ubicata la piscina esterna e la sala convegni” deve osservarsi che contro i dati dell'accertamento fiscale in questione essa doveva essere impugnata nei termini innanzi al Giudice tributario come ivi espressamente indicato.
Non risultando che tale impugnativa sia stata proposta l'atto è divenuto incontestabile ed obbligatorio.
pagina2 di 3 Per cui non è configurabile lo stato di incertezza che costituisce il presupposto dell'esercitata azione.
Senza che possa conseguentemente assumere alcun rilievo l'asserita inidoneità del verbale del 1930 “ad attestare l'esatto confine tra il demanio marittimo e la proprietà privata” sul quale l'attore si è diffuso in ogni atto difensivo.
Per cui l'attorte non ha alcuna legittimazione ad introdurre un'la proposta azione sulla delimitazione del confine.
In tale contesto deve rilevarsi come la richiesta CTU sia inammissibilmente diretta a sollevare l'attore dall'onus probandi e non abbia in ogni caso rilievo ai fini del decidere.
La prova testimoniale è palesemente inammissibile riguardando i relativi capitoli valutazioni e giudizi e non fatti (art. 244 c.p.c.) e comunque si rivela anch'essa del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Per cui deve confermarsi il provvedimento che non ha dato ingresso a tali richieste.
La domanda deve quindi essere rigettata restando assorbito ogni ulteriore aspetto.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell e dell Parte_1 Controparte_1 [...]
condannandola al pagamento delle spese di lite che liquida nell'unica somma di euro 8500,00, CP_2 per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 19 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3