Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6304/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6304/2023, avente ad oggetto:
Somministrazione, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
Gianluca Ciccarelli (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Magliulo (CF: ), elettivamente domiciliato in Via III C.F._2
Trav. Corso Europa 2 Casapesenna, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il opponeva il decreto Parte_2
ingiuntivo avente R.G. N. 4937/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19.5.23
con cui si ingiungeva il pagamento di € 20.644,29, oltre accessori come per legge,
deducendo che la somma suddetta veniva per l'incarico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria dell'intero territorio comunale,
nonchè opere complementari relative alla ricostruzione del tratto fognario di via pagina 2 di 4 Santa Caterina da Siena e, per i lavori supplementari di realizzazione dei sottoservizi.
Deduceva ancora che il suindicato era ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto, in quanto emesso da un Giudice incompetente per materia nonché per l'inesistenza, infondatezza e illegittimità della pretesa creditoria di € 20.644,29,
essendo la Società opposta titolare solo di una quota (60 percento) dell'ATI costituita per i lavori ad effettuarsi presso il Comune ingiunto.
Si costituiva l'opposta che impugnava in fatto ed in diritto l'atto di opposizione chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto emesso con conferma dello stesso.
Ciò posto in fatto, con l'ordinanza del 3.4.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, la causa veniva poi assegnata a sentenza sulla dichiarazione del procuratore della opposta circa l'intervenuto pagamento del capitale del d.i. opposto.
Nulla deduceva in merito la controparte, per cui il procuratore dell'opposta chiedeva che la causa fosse assegnata a sentenza, con vittoria di spese.
Secondo giurisprudenza costante, qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (fra tutte Cass.5555/2016).
Allo stato, pertanto, considerata la dichiarazione dell'opposta di adempimento dell'obbligazione assunta in base al titolo impugnato da parte dell'opponente, va pagina 3 di 4 dichiarata cessata materia del contendere, revocato il d.i. opposto il tutto con condanna del al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in Pt_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della così provvede: Controparte_2
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Revoca il d.i. n.1822/2023 R.G. N. 4937/2023 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 19.5.23 per il pagamento di € 20.644,29, oltre accessori;
- Condanna altresì parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 1.701,00 per compenso nonché le spese di mediazione che si liquidano € 252,50 per esborsi ed € 1.323,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed
IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 3/06/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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