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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4711/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4711/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio ELAvv. LOMBARDINI SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: modifica di regolamentazione ELesercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1. Disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore , con concentrazione Per_1
in capo alla stessa della responsabilità genitoriale nelle decisioni riguardanti la salute/cure mediche, residenza, istruzione/formazione, secondo il cd. affido “super esclusivo”.
pag. 1 di 14
2. Confermare il collocamento di presso la madre attualmente nell'immobile di Per_1
San Martino Siccomario (PV), da giugno 2025 a Codroipo.
3. Sospendere gli incontri padre/figlio alla luce del persistente disinteresse paterno, nulla disponendo quanto agli incontri padre - figlio, lasciando all'iniziativa delle parti
l'attivazione di eventuali percorsi di riavvicinamento padre - figlio, da svolgersi in ogni caso sempre previa verifica della rispondenza degli stessi alla serenità del minore ed al suo stato di salute psico-fisico, onde non ulteriormente esporlo a ulteriori abbandoni e delusioni.
4. Disporre ogni eventuale ulteriore intervento e supporto ritenuto tutelante e funzionale al benessere del minore.
5. Confermare a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio versando alla NO l'importo aggiornato agli indici Istat di € 290 entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge e con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo approvato ed in uso al Tribunale di Pavia;
con attribuzione del 100% ELAUU alla madre.
6. In subordine, declinare il concorso paterno al mantenimento del figlio nella diversa misura ritenuta congrua e di giustizia, anche in esito alle emergenze di giudizio.
7. Respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
8. Ammonire ex art. 473 bis.39 c.p.c. a cessare Controparte_1
immediatamente comportamenti irrispettosi e ad attenersi a condotte adeguate e rispettose verso il figlio.
9. Condannare ex art. 473 bis.39 c.p.c. al Controparte_1
risarcimento del danno cagionato al figlio dalle condotte gravemente lesive di primari diritti della prole minore per le ragioni di cui in narrativa, da determinarsi in via equitativa.
10. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre CPA, IVA e accessori di legge”.
pag. 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
I IG.ri e Parte_1 Controparte_1
intrattenevano una relazione more uxorio, dalla quale nasceva,
[...]
il 17.3.2014 a Pavia il figlio riconosciuto regolarmente da entrambi i Persona_2
genitori.
A seguito del fallimento della loro unione sentimentale, le parti addivenivano alla soluzione bonaria del procedimento incardinato dinnanzi al Tribunale di Pavia, R.G.
5268/2016 per la regolamentazione ELesercizio della responsabilità genitoriale, il quale con decreto n. 1729/2019 recepiva le seguenti condizioni:
“1) è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre.
2) Il padre potrà tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alterni, prelevandolo alle ore 10,00 del sabato e riportandolo alla madre entro e non oltre le ore 19,00 della domenica;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, nel periodo dal 23 al 30 dicembre o dalla sera del 30 dicembre al 6 gennaio (nel 2019 il primo periodo sarà di competenza paterna);
- durante le vacanze pasquali, 3 giorni comprendenti, ad anni alterni con la madre, la giornata di Pasqua o il Lunedì ELGE (nel 2019 il giorno di Pasqua sarà di competenza paterna);
- durante ponti e feste secondo il criterio di prossimità al fine settimana di competenza di ciascun genitore;
- durante le vacanze estive, i genitori concordano di tenere per due Persona_2
settimane ciascuno, anche non consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, impegnandosi a comunicare all'altro genitore ove trascorrerà le vacanze con il figlio e comunicando i relativi recapiti;
3) Il signor corrisponderà alla NO entro il giorno 20 di ogni Controparte_1 Pt_1 mese la somma di € 200,00 euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
oltre ad euro 100,00 a titolo di mancato mantenimento pregresso per 13 mensilità
[...]
a partire dal mese di febbraio 2019. Tali importi devono intendersi omnicomprensivi. A partire dal mese di Marzo 2020 il padre corrisponderà alla madre l'importo di € 250,00
pag. 3 di 14 – da rivalutare annualmente secondo indici Istat – per 12 mensilità all'anno e contribuirà al 50% delle spese extra assegno necessarie per il minore, come da Protocollo tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia”.
Tuttavia, in data 20.12.2024, la IG.ra adiva il Tribunale di Pavia, affermando la Pt_1
totale indisponibilità del IG. nonché Controparte_1
le sue inadempienze, sia sotto il profilo materiale che materiale, verso il figlio Per_2
[...]
Pertanto, la ricorrente insisteva per il disporsi ELaffido super esclusivo del minore, stante l'asserita assenza paterna, con collocamento presso di sé.
Parimenti, parte attrice chiedeva: “la sospensione degli incontri padre-figlio alla luce del disinteresse paterno”, la conferma del contributo al mantenimento a carico del padre previsto in sede di procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale
– quantificato in € 290,00, importo con rivalutazione ISTAT - oltre al 50% delle spese extra assegno, con attribuzione del 100% ELassegno unico alla madre.
In ultimo, la IG.ra instava per l'ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. del padre: Pt_1
“a cessare immediatamente comportamenti irrispettosi e ad attenersi a condotte adeguate
e rispettose verso il figlio” e per la condanna dello stesso ex art. 473 bis 39 c.p.c. al
“risarcimento del danno cagionato al figlio dalle condotte gravemente lesive di primari diritti della prole minore”.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il IG.
[...]
il quale, pertanto, all'udienza del 21.5.2025, Controparte_1
veniva dichiarato contumace.
Sulla richiesta di affido in via super esclusiva del figlio e sul suo Persona_2
collocamento
La ricorrente insiste affinché venga confermato l'affido super esclusivo del figlio in suo favore deducendo la perdurante assenza della figura del padre dalla vita del minore.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate di comune accordo: il regime di affido che il Giudice è chiamato a valutare in via prioritaria è quello condiviso, per assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità.
pag. 4 di 14 Il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce pertanto ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare al minore un possibile pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso.
Pregiudizio che viene ravvisato in tutte le ipotesi in cui la frequentazione di un genitore possa alterare o porre in pericolo l'equilibrio o il corretto sviluppo psicofisico del minore,
e laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr. Cass.
Civ. n. 27/2017).
Orbene, in base all'art. 337 quater, terzo comma, c.c. anche in presenza di affido esclusivo le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
Partendo da tale clausola di salvezza, la giurisprudenza ha dato vita all'affido “rafforzato”
o “super esclusivo”, che consente al genitore affidatario di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito sanitario, scolastico, educativo e di residenza abituale, senza alcun coinvolgimento ELaltro genitore, al fine di agevolare la gestione delle pratiche legate alla quotidianità del minore (visite mediche, permessi scolastici, rinnovo documenti).
Nel caso di specie, occorre evidenziare un crescente totale disinteresse materiale e morale manifestato dal convenuto - rimasto, peraltro, contumace nel presente procedimento - nei confronti del figlio Persona_2
Invero, nel corso del giudizio, come riferito dalla ricorrente, è emerso come IG. il abbia sempre disatteso le prescrizioni Controparte_1
stabilite nel citato decreto n. 1729/2019 emesso dal Tribunale di Pavia, sia sotto il profilo morale – non rispettando il calendario di visita del minore, riservando “al figlio i Pt_2 latitanza alternati a incursioni non preparate né controllate” (Cfr. ricorso, pag. 4) - sia dal punto di vista materiale, avendo il padre omesso di contribuire con regolarità al mantenimento del figlio (Cfr. diffida di parte ricorrente del 31.5.2024).
In particolare, nel tempo le occasioni di incontro padre-figlio si sarebbero sempre più diradate, sino ad azzerarsi, tanto che – come riportato dalla ricorrente – il IG
[...]
non vede e sente il proprio figlio dal 5.6.2022 Controparte_1
pag. 5 di 14 (Cfr. ricorso, pag. 6), pur tuttavia essendo residente a [...], a pochi chilometri da San Martino Siccomario, ove il bambino vive con la madre.
Dunque, la IG.ra riferisce di essersi occupata di ogni aspetto afferente alla vita del Pt_1
figlio senza il supporto genitoriale paterno, provvedendo alla sua iscrizione scolastica, alle visite mediche, alla gestione dei corsi extra scolastici, nonché all'avvio del supporto psicologico per il bambino, di cui sostiene il relativo costo.
In particolare, solamente dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, il IG. pur optando Controparte_1 consapevolmente per la mancata costituzione in giudizio, provvedeva al versamento di €
1.000,00 in favore del figlio, con causale: “arretrati manutenzione figlio AR (v. doc. all. n. 23 parte ricorrente).
A seguito di tale versamento, non seguivano – come prospettato dalla ricorrente - né altri pagamenti, né richieste di informazioni relative al figlio.
Orbene, alla luce di quanto sopra rilevato, questo Collegio reputa, nell'interesse esclusivo del figlio di dover disporre l'affidamento super esclusivo alla madre con Persona_2
collocamento presso di essa, tenuto, altresì, conto che il padre ha confermato il proprio disinteresse per il minore decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento e che è necessario, al riguardo, agevolare la madre nell'assunzione in via esclusiva delle decisioni inerenti il figlio in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale e alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative al minore in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi al figlio, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del bambino, tenendo conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
A tal riguardo, invero, non sono emersi elementi tali da escludere la piena adeguatezza genitoriale della madre, che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore, come si evince anche dalla relazione redatta dal Dott. , ove Persona_3 Per_2
viene descritto come un bambino dotato di buone risorse interne e capacità
[...]
riflessive (Cfr. doc. 16 parte ricorrente).
Con riferimento, invece, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va previsto che l'eventuale ripresa degli incontri avvenga inizialmente presso uno spazio neutro pag. 6 di 14 gestito dai servizi sociali territorialmente competenti o alla presenza di un educatore, previa valutazione del primario interesse del minore e ove tale richiesta venga espressamente avanzata dal padre.
Sul contributo al mantenimento in favore del figlio
Tenuto conto che la madre, vivendo con il figlio provvede direttamente Persona_2
al suo sostentamento, con riferimento al contributo a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore - chiesto dall'attrice in € 290,00 (importo di cui al decreto n. 1729/2019 emesso dal Tribunale di Pavia, rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese extra assegno - gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente, di professione insegnante, ha dichiarato di aver percepito nell'ultimo triennio redditi netti per € 21.894,00 (anno 2023), € 20.371,00 (anno 2022), € 19.395,00
(anno 2021), con ricavi mensili di circa € 1.700,00.
La stessa è, inoltre, proprietaria della propria abitazione sita in San Martino Siccomario ed è in procinto di trasferirsi a Codroipo, con il figlio e il nuovo compagno nell'immobile recentemente acquistato da quest'ultimo.
Quanto al IG. deve prendersi atto Controparte_1
che, sebbene allo stato non sia né conosciuta la sua attuale occupazione, non si può non considerare come egli risulti in piena età lavorativa e non vi sia alcuna evidenza di elementi tali da far escludere la sua completa abilità al lavoro.
Del resto, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno ELobbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Il Collegio, visto il perdurante inadempimento del padre alle proprie obbligazioni di mantenimento, ritiene che sia opportuno rideterminare il contributo mensile paterno pag. 7 di 14 comprensivo di ogni spesa (medica, scolastica ecc.) in € 350,00 (trecentocinquanta/00) con prima rivalutazione ISTAT al giugno 2026, da corrispondere alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese.
Invero, visto il perdurante disinteresse, morale e materiale, manifestato dal padre nei confronti del figlio, risulta congruo prevedere un importo omnia, evitando alla ricorrente la continua richiesta di rimborso – disattesa.
Da ultimo, considerato il collocamento del figlio presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sull'ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. lett. a) e sul risarcimento del danno endofamiliare.
Nulla osta in merito all'ammonimento del resistente ai sensi ELart. 473 bis 39 c.p.c., lett. a) al rispetto della regolamentazione statuita nel presente provvedimento, da ritenersi opportuno in ragione della comprovata mancanza di continuità nell'adempimento dei propri obblighi genitoriali, tanto di natura materiale che materiale, come emerso nel corso del presente giudizio.
Quanto alla domanda spiegata dalla ricorrente alla condanna del resistente ex art. 473 bis
39 c.p.c. al risarcimento del danno cagionato al figlio: “dalle condotte gravemente lesive di primari diritti della prole minore per le ragioni di cui in narrativa, da determinarsi in via equitativa”, si osserva quanto segue.
Come noto, la c.d. “Riforma Cartabia”, attuata con il D.lgs. 149/2022 ha provveduto all'abrogazione ELart. 709-ter c.p.c. e all'introduzione di una nuova previsione, l'art. 473 bis.39 c.p.c. che, al co. II, prevede che nei casi di cui al primo comma (“in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità ELaffidamento e ELesercizio della responsabilità genitoriale”), il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore ELaltro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Tale previsione, di fatto, si inserisce nel solco della costante giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, la quale ammetteva che, nell'ambito del previgente pag. 8 di 14 procedimento camerale previsto dall'art. 709 ter c.p.c. potesse essere spiegata la domanda risarcitoria nell'interesse del figlio minore per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni della prole (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 27747/2021).
Dunque, l'attuale formulazione ELart. 473 bis 39 c.p.c., così come confermato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, va a declinare le misure sanzionatorie previste dal comma I - rectius l'ammonimento, l'individuazione ex art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al genitore inadempiente – con il risarcimento del danno previsto dal comma successivo, consentendone la cumulabilità.
Sul punto, invero, la citata Relazione Illustrativa così afferma: “La natura di queste ultime, tipicamente sanzionatoria, può essere ricondotta, a quei "punitive damages", molto diffusi nei paesi di Common law, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd. "malice" (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali. La natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo quarto comma ELarticolo in esame. Risarcimento al quale il giudice può procedere anche d'ufficio nel caso venga disposto in favore del minore”.
Dunque, la violazione dei doveri genitoriali, e, nella specie l'assenza della figura genitoriale dovuta al disinteresse mostrato dal genitore nel prendere parte alla vita del figlio, costituisce un comportamento riconducibile al c.d. “illecito endofamiliare”, possibile fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 2059 c.c.
Invero, in virtù ELinterpretazione costituzionalmente orientata della norma sopra richiamata deve intendersi causa del danno non patrimoniale ogni comportamento lesivo dei diritti e degli interessi fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, fra cui assume rilievo – nella fattispecie oggetto di causa – il mancato rispetto dei doveri connessi alla genitorialità, che, riverberandosi negativamente sul diritto di rango costituzionale del figlio ad essere amato, mantenuto e curato da entrambi i propri genitori
(diritto evincibile dagli artt. 2 e 30 Cost.), fa sorgere una responsabilità in capo al genitore per illecito aquiliano endofamiliare, che lo vincola al risarcimento del danno non pag. 9 di 14 patrimoniale sofferto dal figlio in conseguenza del suddetto comportamento (in tal senso,
Cass. civ., n. 5652/2012).
Dunque, trattandosi di illecito aquiliano, in linea con la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.,
l'imprescindibile presupposto della responsabilità del genitore è costituito dall'elemento soggettivo in capo dal danneggiante inadempiente.
La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 agosto 2024 n. 21964).
Non esiste, tuttavia, alcun automatismo tra detta violazione e il risarcimento del danno, non essendo presumibile un danno in re ipsa, permanendo la necessità che, ai fini risarcitori, la condotta del genitore abbia prodotto un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura morale, potendo tale danno essere valutato in base agli atti acquisiti al processo e parametrato tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni genitoriali e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute del figlio.
Ebbene, la prova del danno può effettuarsi anche per presunzioni, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata al giudice del merito (in tal senso, cfr. Cass. Civ. 16657/14).
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta il danno endofamiliare subito dal figlio, cagionato dalla colpevole e volontaria assenza del padre nella vita del figlio che, pur risiedendo a pochi chilometri di distanza dall'abitazione del figlio, si sarebbe progressivamente disinteressato a lui sino, alla cessare ogni contatto padre-figlio, omettendo altresì di provvedere con regolarità al relativo mantenimento, cura ed educazione, scolastica ed extrascolastica.
Invero dalla ricostruzione attorea, emerge come il IG. Controparte_1
abbia provveduto a versamenti irregolari, alternati a lunghi periodi di
[...] omessa contribuzione, sino al bonifico di € 1.000,00 del 25.2.2025, ricevuto dalla ricorrente solamente dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, avvenuta il 22.2.2025.
pag. 10 di 14 All'udienza del 21.5.2025, la ricorrente confermava come il padre, dopo il suddetto bonifico non avesse più provveduto a versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento.
Quanto al figlio, sempre all'udienza del 21.5.2025, la madre affermava: “mio figlio non dice nulla. Non lo cerca, ora ha 11 anni, è andato via quando aveva 20 mesi per cui si è abituato”.
Altresì, in atti, veniva aggiunto come fosse imminente il trasferimento del figlio, insieme alla madre e al di lei nuovo compagno a Codroipo (UD), in Friuli-Venezia Giulia, trasferimento per il quale il padre non avrebbe opposto resistenze, limitandosi a chiedere genericamente via whatsapp alla ricorrente se le servisse qualcosa.
In particolare, il padre non vedrebbe il figlio dal 5.6.2022, in occasione del saggio di musica di Persona_2
Quanto al figlio, si evidenzia come lo stesso abbia necessitato di un supporto psicologico volto all'elaborazione della sua vicenda familiare, come relazionato in data 16.12.2024 dal Dott. , che ha seguito nel proprio percorso: “La frequenza alle Per_3 Persona_2
sedute, a cadenza settimanale, e stata costante e garantita dall'accompagnamento della madre cosi come l'iniziale restituzione dopo la fase di consultazione e stata effettuata con la sola madre del minore, il padre infatti ha esclusivamente firmato per il tramite della NO il modulo privacy ed il consenso informato al trattamento del figlio ma non si e mai reso disponibile ad un incontro. […] , in questi 2 anni, ha potuto affrontare Per_1
tematiche inerenti la sua crescita emotiva e fisiologica e rielaborare in parte le vicende familiari anche grazie alle sue buone risorse interne e alle capacità riflessive” (cfr. doc.
16 parte ricorrente).
Ora, in considerazione del quadro probatorio sopra delineato, deve ritenersi provato il fatto illecito, considerando che vi è prova della condotta “abbandonica” del padre, nonché del danno, presumibile alla luce del caso di specie, considerando che oggi Persona_2 di anni undici, si trovi in un'età di confronto con il mondo esterno, la preadolescenza, senza poter contare fattivamente sul supporto paterno, come nemmeno gli era possibile durante l'infanzia, né risultano tentativi concreti posti in essere dal padre per recuperare il rapporto.
pag. 11 di 14 Quanto sopra, determina verosimilmente una condizione di sofferenza personale e morale, idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico, tanto che il bambino, seppur dotato di buone risorse interne, necessita di un supporto psicologico.
Alla luce della disamina che precede, dunque, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti ELillecito in oggetto, essendo provata la volontarietà della condotta violativa e reiterata del convenuto – rimasto, peraltro, contumace nel presente procedimento, con ciò dimostrando ulteriormente la scelta di non voler dimostrare le ragioni della propria assenza, volte ad escludere l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Quanto alla liquidazione del risarcimento dovuto, si impone la sua determinazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., non rilevando le condizioni economiche del convenuto, bensì lo scopo di ripristinare il pregiudizio non patrimoniale subito dal figlio per essere cresciuto senza la presenza della figura genitoriale paterna, in particolare nella fase di crescita ove detta figura ricopre un ruolo fondamentale nel rapporto padre - figlio.
Allo scopo, il Collegio ritiene di applicare, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi in rapporto al caso di specie, le tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, le quali hanno ottenuto il placet della Suprema Corte di Cassazione in assenza di un parametro nazionale, poiché basate su criteri predeterminati e standardizzati (età della vittima, età del congiunto, grado di parentela, convivenza con il danneggiato) pienamente rispondenti ai principi enunciati dalla stessa Corte con le pronunce 10579 e 26300 del
2021 (Cfr. in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza n. 37009/2022).
Tanto premesso, è opportuno adottare come base di calcolo, l'importo minimo previsto dalla predetta Tabella aggiornata al 2024, considerando l'età del padre (42), l'età del figlio
(11), la convivenza del figlio con la madre e la minima intensità del rapporto in essere perduto, pari a complessivi € 234.660,00.
Tale importo deve essere oggetto di proporzionale riduzione, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, che vedono:
1) la relazione tra i genitori interrotta quando il bambino aveva 20 mesi;
2) un rapporto padre-figlio mai pienamente sviluppato in ragione del progressivo disinteresse manifestato dal padre e interrottosi con stabilità dal 05.6.2022;
pag. 12 di 14 3) la rielaborazione da parte del bambino del proprio vissuto familiare;
4) la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la convivenza con il nuovo compagno della madre;
5) una condotta paterna disinteressata ma complessivamente non ostacolante rispetto alle determinazioni del bambino (supporto psicologico, il futuro trasferimento in
Friuli-Venezia Giulia con la madre e il nuovo compagno);
6) la possibilità di un recupero della relazione genitoriale.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno utilizzare come parametro detta liquidazione, riconoscendo nella fattispecie concreta il 5 % del totale, tenuto conto della sofferenza morale e psicologica subita dal figlio in ragione del disinteresse paterno in virtù di logiche presunzioni, prive, tuttavia, di allegazioni specifiche, nonché della prova di ulteriori pregiudizi di natura personale e psicologica vissuti dal minore.
Invero, si osserva come è stato dedotto che il minore stia seguendo un percorso di psicoterapia, ma viene descritto come sereno e privo - ad oggi – di particolari problematiche o carenze, che probabilmente sono state ben compensate dalla figura materna e dal di lei compagno.
Dunque, il risarcimento viene quantificato in complessivi € 11.733,00, quale debito di valore da liquidarsi in favore del figlio, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affidamento in via super esclusiva alla madre Parte_1
del figlio minore (nato il [...] a [...]), con
[...] Persona_2
collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso la stessa, disponendo che la madre possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che pag. 13 di 14 riguardi il figlio in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative allo stesso in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del minore, tenendo conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
- dispone che gli incontri padre-figlio possano avvenire solo secondo le modalità indicate in parte motiva;
- ridetermina a carico del convenuto Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento mensile delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili omnia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- ammonisce ai sensi ELart. 473 bis 39, lett. a) c.p.c., il resistente al rispetto della regolamentazione fissata con il presente provvedimento;
- accoglie la domanda della ricorrente ex art. 473 bis 39, co. II e, per l'effetto, condanna il IG. al pagamento in favore del Controparte_1 minore della somma di € 11.733,00, oltre ai successivi interessi legali Persona_2
maturati dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna il IG. alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite del presente procedimento in favore della IG.ra
[...] liquidate in € 3.000,00 per compensi, il tutto oltre Parte_1
15% rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4711/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4711/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio ELAvv. LOMBARDINI SILVIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: modifica di regolamentazione ELesercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1. Disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore , con concentrazione Per_1
in capo alla stessa della responsabilità genitoriale nelle decisioni riguardanti la salute/cure mediche, residenza, istruzione/formazione, secondo il cd. affido “super esclusivo”.
pag. 1 di 14
2. Confermare il collocamento di presso la madre attualmente nell'immobile di Per_1
San Martino Siccomario (PV), da giugno 2025 a Codroipo.
3. Sospendere gli incontri padre/figlio alla luce del persistente disinteresse paterno, nulla disponendo quanto agli incontri padre - figlio, lasciando all'iniziativa delle parti
l'attivazione di eventuali percorsi di riavvicinamento padre - figlio, da svolgersi in ogni caso sempre previa verifica della rispondenza degli stessi alla serenità del minore ed al suo stato di salute psico-fisico, onde non ulteriormente esporlo a ulteriori abbandoni e delusioni.
4. Disporre ogni eventuale ulteriore intervento e supporto ritenuto tutelante e funzionale al benessere del minore.
5. Confermare a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio versando alla NO l'importo aggiornato agli indici Istat di € 290 entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge e con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo approvato ed in uso al Tribunale di Pavia;
con attribuzione del 100% ELAUU alla madre.
6. In subordine, declinare il concorso paterno al mantenimento del figlio nella diversa misura ritenuta congrua e di giustizia, anche in esito alle emergenze di giudizio.
7. Respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
8. Ammonire ex art. 473 bis.39 c.p.c. a cessare Controparte_1
immediatamente comportamenti irrispettosi e ad attenersi a condotte adeguate e rispettose verso il figlio.
9. Condannare ex art. 473 bis.39 c.p.c. al Controparte_1
risarcimento del danno cagionato al figlio dalle condotte gravemente lesive di primari diritti della prole minore per le ragioni di cui in narrativa, da determinarsi in via equitativa.
10. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre CPA, IVA e accessori di legge”.
pag. 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
I IG.ri e Parte_1 Controparte_1
intrattenevano una relazione more uxorio, dalla quale nasceva,
[...]
il 17.3.2014 a Pavia il figlio riconosciuto regolarmente da entrambi i Persona_2
genitori.
A seguito del fallimento della loro unione sentimentale, le parti addivenivano alla soluzione bonaria del procedimento incardinato dinnanzi al Tribunale di Pavia, R.G.
5268/2016 per la regolamentazione ELesercizio della responsabilità genitoriale, il quale con decreto n. 1729/2019 recepiva le seguenti condizioni:
“1) è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre.
2) Il padre potrà tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alterni, prelevandolo alle ore 10,00 del sabato e riportandolo alla madre entro e non oltre le ore 19,00 della domenica;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni con la madre, nel periodo dal 23 al 30 dicembre o dalla sera del 30 dicembre al 6 gennaio (nel 2019 il primo periodo sarà di competenza paterna);
- durante le vacanze pasquali, 3 giorni comprendenti, ad anni alterni con la madre, la giornata di Pasqua o il Lunedì ELGE (nel 2019 il giorno di Pasqua sarà di competenza paterna);
- durante ponti e feste secondo il criterio di prossimità al fine settimana di competenza di ciascun genitore;
- durante le vacanze estive, i genitori concordano di tenere per due Persona_2
settimane ciascuno, anche non consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, impegnandosi a comunicare all'altro genitore ove trascorrerà le vacanze con il figlio e comunicando i relativi recapiti;
3) Il signor corrisponderà alla NO entro il giorno 20 di ogni Controparte_1 Pt_1 mese la somma di € 200,00 euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
oltre ad euro 100,00 a titolo di mancato mantenimento pregresso per 13 mensilità
[...]
a partire dal mese di febbraio 2019. Tali importi devono intendersi omnicomprensivi. A partire dal mese di Marzo 2020 il padre corrisponderà alla madre l'importo di € 250,00
pag. 3 di 14 – da rivalutare annualmente secondo indici Istat – per 12 mensilità all'anno e contribuirà al 50% delle spese extra assegno necessarie per il minore, come da Protocollo tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia”.
Tuttavia, in data 20.12.2024, la IG.ra adiva il Tribunale di Pavia, affermando la Pt_1
totale indisponibilità del IG. nonché Controparte_1
le sue inadempienze, sia sotto il profilo materiale che materiale, verso il figlio Per_2
[...]
Pertanto, la ricorrente insisteva per il disporsi ELaffido super esclusivo del minore, stante l'asserita assenza paterna, con collocamento presso di sé.
Parimenti, parte attrice chiedeva: “la sospensione degli incontri padre-figlio alla luce del disinteresse paterno”, la conferma del contributo al mantenimento a carico del padre previsto in sede di procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale
– quantificato in € 290,00, importo con rivalutazione ISTAT - oltre al 50% delle spese extra assegno, con attribuzione del 100% ELassegno unico alla madre.
In ultimo, la IG.ra instava per l'ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. del padre: Pt_1
“a cessare immediatamente comportamenti irrispettosi e ad attenersi a condotte adeguate
e rispettose verso il figlio” e per la condanna dello stesso ex art. 473 bis 39 c.p.c. al
“risarcimento del danno cagionato al figlio dalle condotte gravemente lesive di primari diritti della prole minore”.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il IG.
[...]
il quale, pertanto, all'udienza del 21.5.2025, Controparte_1
veniva dichiarato contumace.
Sulla richiesta di affido in via super esclusiva del figlio e sul suo Persona_2
collocamento
La ricorrente insiste affinché venga confermato l'affido super esclusivo del figlio in suo favore deducendo la perdurante assenza della figura del padre dalla vita del minore.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate di comune accordo: il regime di affido che il Giudice è chiamato a valutare in via prioritaria è quello condiviso, per assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità.
pag. 4 di 14 Il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce pertanto ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare al minore un possibile pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso.
Pregiudizio che viene ravvisato in tutte le ipotesi in cui la frequentazione di un genitore possa alterare o porre in pericolo l'equilibrio o il corretto sviluppo psicofisico del minore,
e laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr. Cass.
Civ. n. 27/2017).
Orbene, in base all'art. 337 quater, terzo comma, c.c. anche in presenza di affido esclusivo le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
Partendo da tale clausola di salvezza, la giurisprudenza ha dato vita all'affido “rafforzato”
o “super esclusivo”, che consente al genitore affidatario di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito sanitario, scolastico, educativo e di residenza abituale, senza alcun coinvolgimento ELaltro genitore, al fine di agevolare la gestione delle pratiche legate alla quotidianità del minore (visite mediche, permessi scolastici, rinnovo documenti).
Nel caso di specie, occorre evidenziare un crescente totale disinteresse materiale e morale manifestato dal convenuto - rimasto, peraltro, contumace nel presente procedimento - nei confronti del figlio Persona_2
Invero, nel corso del giudizio, come riferito dalla ricorrente, è emerso come IG. il abbia sempre disatteso le prescrizioni Controparte_1
stabilite nel citato decreto n. 1729/2019 emesso dal Tribunale di Pavia, sia sotto il profilo morale – non rispettando il calendario di visita del minore, riservando “al figlio i Pt_2 latitanza alternati a incursioni non preparate né controllate” (Cfr. ricorso, pag. 4) - sia dal punto di vista materiale, avendo il padre omesso di contribuire con regolarità al mantenimento del figlio (Cfr. diffida di parte ricorrente del 31.5.2024).
In particolare, nel tempo le occasioni di incontro padre-figlio si sarebbero sempre più diradate, sino ad azzerarsi, tanto che – come riportato dalla ricorrente – il IG
[...]
non vede e sente il proprio figlio dal 5.6.2022 Controparte_1
pag. 5 di 14 (Cfr. ricorso, pag. 6), pur tuttavia essendo residente a [...], a pochi chilometri da San Martino Siccomario, ove il bambino vive con la madre.
Dunque, la IG.ra riferisce di essersi occupata di ogni aspetto afferente alla vita del Pt_1
figlio senza il supporto genitoriale paterno, provvedendo alla sua iscrizione scolastica, alle visite mediche, alla gestione dei corsi extra scolastici, nonché all'avvio del supporto psicologico per il bambino, di cui sostiene il relativo costo.
In particolare, solamente dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, il IG. pur optando Controparte_1 consapevolmente per la mancata costituzione in giudizio, provvedeva al versamento di €
1.000,00 in favore del figlio, con causale: “arretrati manutenzione figlio AR (v. doc. all. n. 23 parte ricorrente).
A seguito di tale versamento, non seguivano – come prospettato dalla ricorrente - né altri pagamenti, né richieste di informazioni relative al figlio.
Orbene, alla luce di quanto sopra rilevato, questo Collegio reputa, nell'interesse esclusivo del figlio di dover disporre l'affidamento super esclusivo alla madre con Persona_2
collocamento presso di essa, tenuto, altresì, conto che il padre ha confermato il proprio disinteresse per il minore decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento e che è necessario, al riguardo, agevolare la madre nell'assunzione in via esclusiva delle decisioni inerenti il figlio in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale e alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative al minore in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi al figlio, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del bambino, tenendo conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
A tal riguardo, invero, non sono emersi elementi tali da escludere la piena adeguatezza genitoriale della madre, che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore, come si evince anche dalla relazione redatta dal Dott. , ove Persona_3 Per_2
viene descritto come un bambino dotato di buone risorse interne e capacità
[...]
riflessive (Cfr. doc. 16 parte ricorrente).
Con riferimento, invece, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va previsto che l'eventuale ripresa degli incontri avvenga inizialmente presso uno spazio neutro pag. 6 di 14 gestito dai servizi sociali territorialmente competenti o alla presenza di un educatore, previa valutazione del primario interesse del minore e ove tale richiesta venga espressamente avanzata dal padre.
Sul contributo al mantenimento in favore del figlio
Tenuto conto che la madre, vivendo con il figlio provvede direttamente Persona_2
al suo sostentamento, con riferimento al contributo a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore - chiesto dall'attrice in € 290,00 (importo di cui al decreto n. 1729/2019 emesso dal Tribunale di Pavia, rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% spese extra assegno - gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente, di professione insegnante, ha dichiarato di aver percepito nell'ultimo triennio redditi netti per € 21.894,00 (anno 2023), € 20.371,00 (anno 2022), € 19.395,00
(anno 2021), con ricavi mensili di circa € 1.700,00.
La stessa è, inoltre, proprietaria della propria abitazione sita in San Martino Siccomario ed è in procinto di trasferirsi a Codroipo, con il figlio e il nuovo compagno nell'immobile recentemente acquistato da quest'ultimo.
Quanto al IG. deve prendersi atto Controparte_1
che, sebbene allo stato non sia né conosciuta la sua attuale occupazione, non si può non considerare come egli risulti in piena età lavorativa e non vi sia alcuna evidenza di elementi tali da far escludere la sua completa abilità al lavoro.
Del resto, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno ELobbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Il Collegio, visto il perdurante inadempimento del padre alle proprie obbligazioni di mantenimento, ritiene che sia opportuno rideterminare il contributo mensile paterno pag. 7 di 14 comprensivo di ogni spesa (medica, scolastica ecc.) in € 350,00 (trecentocinquanta/00) con prima rivalutazione ISTAT al giugno 2026, da corrispondere alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese.
Invero, visto il perdurante disinteresse, morale e materiale, manifestato dal padre nei confronti del figlio, risulta congruo prevedere un importo omnia, evitando alla ricorrente la continua richiesta di rimborso – disattesa.
Da ultimo, considerato il collocamento del figlio presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sull'ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. lett. a) e sul risarcimento del danno endofamiliare.
Nulla osta in merito all'ammonimento del resistente ai sensi ELart. 473 bis 39 c.p.c., lett. a) al rispetto della regolamentazione statuita nel presente provvedimento, da ritenersi opportuno in ragione della comprovata mancanza di continuità nell'adempimento dei propri obblighi genitoriali, tanto di natura materiale che materiale, come emerso nel corso del presente giudizio.
Quanto alla domanda spiegata dalla ricorrente alla condanna del resistente ex art. 473 bis
39 c.p.c. al risarcimento del danno cagionato al figlio: “dalle condotte gravemente lesive di primari diritti della prole minore per le ragioni di cui in narrativa, da determinarsi in via equitativa”, si osserva quanto segue.
Come noto, la c.d. “Riforma Cartabia”, attuata con il D.lgs. 149/2022 ha provveduto all'abrogazione ELart. 709-ter c.p.c. e all'introduzione di una nuova previsione, l'art. 473 bis.39 c.p.c. che, al co. II, prevede che nei casi di cui al primo comma (“in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità ELaffidamento e ELesercizio della responsabilità genitoriale”), il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore ELaltro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Tale previsione, di fatto, si inserisce nel solco della costante giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, la quale ammetteva che, nell'ambito del previgente pag. 8 di 14 procedimento camerale previsto dall'art. 709 ter c.p.c. potesse essere spiegata la domanda risarcitoria nell'interesse del figlio minore per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni della prole (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 27747/2021).
Dunque, l'attuale formulazione ELart. 473 bis 39 c.p.c., così come confermato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, va a declinare le misure sanzionatorie previste dal comma I - rectius l'ammonimento, l'individuazione ex art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al genitore inadempiente – con il risarcimento del danno previsto dal comma successivo, consentendone la cumulabilità.
Sul punto, invero, la citata Relazione Illustrativa così afferma: “La natura di queste ultime, tipicamente sanzionatoria, può essere ricondotta, a quei "punitive damages", molto diffusi nei paesi di Common law, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd. "malice" (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali. La natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo quarto comma ELarticolo in esame. Risarcimento al quale il giudice può procedere anche d'ufficio nel caso venga disposto in favore del minore”.
Dunque, la violazione dei doveri genitoriali, e, nella specie l'assenza della figura genitoriale dovuta al disinteresse mostrato dal genitore nel prendere parte alla vita del figlio, costituisce un comportamento riconducibile al c.d. “illecito endofamiliare”, possibile fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 2059 c.c.
Invero, in virtù ELinterpretazione costituzionalmente orientata della norma sopra richiamata deve intendersi causa del danno non patrimoniale ogni comportamento lesivo dei diritti e degli interessi fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, fra cui assume rilievo – nella fattispecie oggetto di causa – il mancato rispetto dei doveri connessi alla genitorialità, che, riverberandosi negativamente sul diritto di rango costituzionale del figlio ad essere amato, mantenuto e curato da entrambi i propri genitori
(diritto evincibile dagli artt. 2 e 30 Cost.), fa sorgere una responsabilità in capo al genitore per illecito aquiliano endofamiliare, che lo vincola al risarcimento del danno non pag. 9 di 14 patrimoniale sofferto dal figlio in conseguenza del suddetto comportamento (in tal senso,
Cass. civ., n. 5652/2012).
Dunque, trattandosi di illecito aquiliano, in linea con la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.,
l'imprescindibile presupposto della responsabilità del genitore è costituito dall'elemento soggettivo in capo dal danneggiante inadempiente.
La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 agosto 2024 n. 21964).
Non esiste, tuttavia, alcun automatismo tra detta violazione e il risarcimento del danno, non essendo presumibile un danno in re ipsa, permanendo la necessità che, ai fini risarcitori, la condotta del genitore abbia prodotto un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura morale, potendo tale danno essere valutato in base agli atti acquisiti al processo e parametrato tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni genitoriali e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute del figlio.
Ebbene, la prova del danno può effettuarsi anche per presunzioni, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata al giudice del merito (in tal senso, cfr. Cass. Civ. 16657/14).
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta il danno endofamiliare subito dal figlio, cagionato dalla colpevole e volontaria assenza del padre nella vita del figlio che, pur risiedendo a pochi chilometri di distanza dall'abitazione del figlio, si sarebbe progressivamente disinteressato a lui sino, alla cessare ogni contatto padre-figlio, omettendo altresì di provvedere con regolarità al relativo mantenimento, cura ed educazione, scolastica ed extrascolastica.
Invero dalla ricostruzione attorea, emerge come il IG. Controparte_1
abbia provveduto a versamenti irregolari, alternati a lunghi periodi di
[...] omessa contribuzione, sino al bonifico di € 1.000,00 del 25.2.2025, ricevuto dalla ricorrente solamente dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, avvenuta il 22.2.2025.
pag. 10 di 14 All'udienza del 21.5.2025, la ricorrente confermava come il padre, dopo il suddetto bonifico non avesse più provveduto a versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento.
Quanto al figlio, sempre all'udienza del 21.5.2025, la madre affermava: “mio figlio non dice nulla. Non lo cerca, ora ha 11 anni, è andato via quando aveva 20 mesi per cui si è abituato”.
Altresì, in atti, veniva aggiunto come fosse imminente il trasferimento del figlio, insieme alla madre e al di lei nuovo compagno a Codroipo (UD), in Friuli-Venezia Giulia, trasferimento per il quale il padre non avrebbe opposto resistenze, limitandosi a chiedere genericamente via whatsapp alla ricorrente se le servisse qualcosa.
In particolare, il padre non vedrebbe il figlio dal 5.6.2022, in occasione del saggio di musica di Persona_2
Quanto al figlio, si evidenzia come lo stesso abbia necessitato di un supporto psicologico volto all'elaborazione della sua vicenda familiare, come relazionato in data 16.12.2024 dal Dott. , che ha seguito nel proprio percorso: “La frequenza alle Per_3 Persona_2
sedute, a cadenza settimanale, e stata costante e garantita dall'accompagnamento della madre cosi come l'iniziale restituzione dopo la fase di consultazione e stata effettuata con la sola madre del minore, il padre infatti ha esclusivamente firmato per il tramite della NO il modulo privacy ed il consenso informato al trattamento del figlio ma non si e mai reso disponibile ad un incontro. […] , in questi 2 anni, ha potuto affrontare Per_1
tematiche inerenti la sua crescita emotiva e fisiologica e rielaborare in parte le vicende familiari anche grazie alle sue buone risorse interne e alle capacità riflessive” (cfr. doc.
16 parte ricorrente).
Ora, in considerazione del quadro probatorio sopra delineato, deve ritenersi provato il fatto illecito, considerando che vi è prova della condotta “abbandonica” del padre, nonché del danno, presumibile alla luce del caso di specie, considerando che oggi Persona_2 di anni undici, si trovi in un'età di confronto con il mondo esterno, la preadolescenza, senza poter contare fattivamente sul supporto paterno, come nemmeno gli era possibile durante l'infanzia, né risultano tentativi concreti posti in essere dal padre per recuperare il rapporto.
pag. 11 di 14 Quanto sopra, determina verosimilmente una condizione di sofferenza personale e morale, idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico, tanto che il bambino, seppur dotato di buone risorse interne, necessita di un supporto psicologico.
Alla luce della disamina che precede, dunque, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti ELillecito in oggetto, essendo provata la volontarietà della condotta violativa e reiterata del convenuto – rimasto, peraltro, contumace nel presente procedimento, con ciò dimostrando ulteriormente la scelta di non voler dimostrare le ragioni della propria assenza, volte ad escludere l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Quanto alla liquidazione del risarcimento dovuto, si impone la sua determinazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., non rilevando le condizioni economiche del convenuto, bensì lo scopo di ripristinare il pregiudizio non patrimoniale subito dal figlio per essere cresciuto senza la presenza della figura genitoriale paterna, in particolare nella fase di crescita ove detta figura ricopre un ruolo fondamentale nel rapporto padre - figlio.
Allo scopo, il Collegio ritiene di applicare, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi in rapporto al caso di specie, le tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, le quali hanno ottenuto il placet della Suprema Corte di Cassazione in assenza di un parametro nazionale, poiché basate su criteri predeterminati e standardizzati (età della vittima, età del congiunto, grado di parentela, convivenza con il danneggiato) pienamente rispondenti ai principi enunciati dalla stessa Corte con le pronunce 10579 e 26300 del
2021 (Cfr. in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza n. 37009/2022).
Tanto premesso, è opportuno adottare come base di calcolo, l'importo minimo previsto dalla predetta Tabella aggiornata al 2024, considerando l'età del padre (42), l'età del figlio
(11), la convivenza del figlio con la madre e la minima intensità del rapporto in essere perduto, pari a complessivi € 234.660,00.
Tale importo deve essere oggetto di proporzionale riduzione, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, che vedono:
1) la relazione tra i genitori interrotta quando il bambino aveva 20 mesi;
2) un rapporto padre-figlio mai pienamente sviluppato in ragione del progressivo disinteresse manifestato dal padre e interrottosi con stabilità dal 05.6.2022;
pag. 12 di 14 3) la rielaborazione da parte del bambino del proprio vissuto familiare;
4) la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la convivenza con il nuovo compagno della madre;
5) una condotta paterna disinteressata ma complessivamente non ostacolante rispetto alle determinazioni del bambino (supporto psicologico, il futuro trasferimento in
Friuli-Venezia Giulia con la madre e il nuovo compagno);
6) la possibilità di un recupero della relazione genitoriale.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno utilizzare come parametro detta liquidazione, riconoscendo nella fattispecie concreta il 5 % del totale, tenuto conto della sofferenza morale e psicologica subita dal figlio in ragione del disinteresse paterno in virtù di logiche presunzioni, prive, tuttavia, di allegazioni specifiche, nonché della prova di ulteriori pregiudizi di natura personale e psicologica vissuti dal minore.
Invero, si osserva come è stato dedotto che il minore stia seguendo un percorso di psicoterapia, ma viene descritto come sereno e privo - ad oggi – di particolari problematiche o carenze, che probabilmente sono state ben compensate dalla figura materna e dal di lei compagno.
Dunque, il risarcimento viene quantificato in complessivi € 11.733,00, quale debito di valore da liquidarsi in favore del figlio, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affidamento in via super esclusiva alla madre Parte_1
del figlio minore (nato il [...] a [...]), con
[...] Persona_2
collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso la stessa, disponendo che la madre possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che pag. 13 di 14 riguardi il figlio in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative allo stesso in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre del minore, tenendo conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
- dispone che gli incontri padre-figlio possano avvenire solo secondo le modalità indicate in parte motiva;
- ridetermina a carico del convenuto Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento mensile delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili omnia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- ammonisce ai sensi ELart. 473 bis 39, lett. a) c.p.c., il resistente al rispetto della regolamentazione fissata con il presente provvedimento;
- accoglie la domanda della ricorrente ex art. 473 bis 39, co. II e, per l'effetto, condanna il IG. al pagamento in favore del Controparte_1 minore della somma di € 11.733,00, oltre ai successivi interessi legali Persona_2
maturati dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna il IG. alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite del presente procedimento in favore della IG.ra
[...] liquidate in € 3.000,00 per compensi, il tutto oltre Parte_1
15% rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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