Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1521 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Zurzolo, con il quale è elettivamente domiciliata in Riace
(RC) via Nazionale ss. 106 s.n.c.
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82 resistente
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che le sono stati notificati gli avvisi di addebito n.
39420240000675253000 e n. 39420240000675354000, con i quali le è stato richiesto, rispettivamente, il pagamento dell'importo di € 917,17 e dell'importo di € 929,84, a titolo indennità di disoccupazione agricola indebitamente percepita e relativa agli anni 2015 e 2016;
- che tali avvisi di addebito scaturiscono, presumibilmente, da accertamenti ispettivi mai notificati, in quanto fanno riferimento ad un provvedimento ispettivo che ha dato origine ad un procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione della ricorrente;
- che, poiché tale provvedimento prodromico non è mai stato notificato da chi ha effettuato l'ispezione, la ricorrente è stata privata del diritto di impugnare il disconoscimento del rapporto di lavoro, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare le violazioni di cui alla normativa e che la lavoratrice ricorrente è stato assolta con sentenza n.114/2024 nel procedimento pen. n.910/2021
R.G.N.R. n.1285/2022 R. GIP Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Locri e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo gli avvisi di addebito impugnati per tutte le ragioni indicate in narrativa e perchè inoltre non risulta notificato l'atto presupposto di disconoscimento del rapporto di lavoro sotteso alla prestazione erogata dall'ente. In via istruttoria si produce: 1) avviso di addebito n.39420240000675253000 relativa al periodo 01/2015 al 12/2015 prestazione disoccupazione agricola;
2)avviso di addebito
n.39420240000675354000; relativa al periodo 01/2016 al 12/2016 prestazione disoccupazione agricola;
3) sentenza di assoluzione n. 114/2023. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario 3
che ha anticipato le prime e non ha riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che la ricorrente ha subito la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per gli anni 2015 e 2016, notificata con il secondo elenco nominativo trimestrale di variazione per l'anno 2021, comunicato in data 07/12/2021;
- che, avverso tale cancellazione, non ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione “CISOA” entro i termini perentori previsti per legge;
- che, pertanto, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo dal 07/01/2022;
- che la sig.ra è decaduta dall'azione volta ad ottenere la Pt_1
reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015
e 2016 e, pertanto, è obbligata alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Gli avvisi di addebito impugnati derivano, come emerge dalla consultazione degli stessi, dalla corresponsione di prestazioni non dovute, in seguito alla cancellazione dagli elenchi agricoli per gli anni 2015 e 2016, notificata alla ricorrente con raccomandate a.r. ricevute in data 7/12/2021, come si evince dai provvedimenti di cancellazione, muniti di cartolina di ricevimento, depositati dall' CP_1
Orbene, parte ricorrente, pur essendo stata destinataria di provvedimenti di cancellazione debitamente notificati, agisce per la prima volta solo avverso 4
gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, ma non ha dimostrato di aver intrapreso azioni, in via amministrativa o giudiziaria, avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli, presupposti della pretesa azionata.
Pertanto, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il presupposto del credito azionato mediante l'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli, avendo intrapreso la prima azione giudiziaria oltre il termine di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970, con conseguente inammissibilità di tutte le domande conseguenti.
Infatti, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970
n. 7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l.
n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.).
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del
1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4
d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 493 del 1992 ( Cass. n.5826/2002 ,
Cass. 5942/2001, Cass, 16803/2003; Cass. 19269/2003; Cass. 13381/2004 ;
Cass. 7239/2004 ; Cass. 10393/2005).
Del resto, la questione è stata dichiarata infondata dalla Corte
Costituzionale, che ha ritenuto che la circostanza che, all'onere della domanda per conseguire l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, si colleghi un 5
termine di decadenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento.
Quanto al profilo dell'irragionevolezza del termine di cui si tratta, per la sua brevità, va ribadito che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, l'incongruità può ravvisarsi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, sia tale da rendere inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso ( v. sent. n. 10 del 1970).
Nondimeno, è stato chiarito che “la congruità di un termine di decadenza – sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa – deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha
l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” ( sent. n.284 del 1985 ;Cassazione civile sez. lav.
05 giugno 2009 n. 13092 ; Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2009 n.
4405; Cassazione civile sez. lav. 03 aprile 2008 n. 8650; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2007 n. 2375 ;Cassazione civile sez. lav. 16 gennaio 2007
n. 813 ).
Va ricordato, a questo punto, che la Cassazione, con sentenza n.8650 del 2008, ha affermato che “In tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n.
192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del
D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui 6
presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove tempestivamente adottato, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato”.
È vero che un mutamento radicale si è verificato, con decorrenza dal 22 dicembre 2008, per effetto dell'abrogazione dell'intera l. n. 83 del 1970 a opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”) d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato
“A”, contempla la suddetta legge concernente anche “l'accertamento dei lavoratori agricoli”.
In tale situazione normativa, mutilata della legge fondamentale,
l'accesso al giudice previdenziale doveva considerarsi liberalizzato, ma comunque doveva essere esperita una fase amministrativa ante causam, in quanto molte delle componenti di tale procedura, accertativa delle giornate effettive, non erano disciplinate dalla abrogata l. n. 83 del 1970.
In merito, si pensi:
- all'art. 9 quinquies, 2° e 3° co., l. 608/96 sulla compilazione e la pubblicazione degli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro e accreditate previo controllo, ispezioni, dichiarazioni, integrazioni, modifiche;
- ai commi 6° e 7° dello stesso art. 9 quinquies l. n. 608, circa l'invio al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, da parte del lavoratore cui sia stata negata l'iscrizione, entro e non oltre trenta giorni 7
dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta;
- all'art. 11 d.lg. 11.8.1993, n. 375, Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera “aa”, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi, che disciplina i ricorsi amministrativi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli.
Si ponevano problemi di coordinamento non di poco conto, da affrontare e risolvere, perché, all'abrogazione della legge fondamentale, non poteva corrispondere il superamento dell'esigenza di legalità nel comparto della contribuzione in agricoltura.
Tuttavia, dopo poco più di due anni, l'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, con un altro totale mutamento di rotta, ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08.
È evidente l'intenzione del legislatore di rimediare al guasto inspiegabilmente procurato nel 2008, per cui – in questi tempi in cui chi deve far funzionare l'ordinamento giuridico continuamente rivisitato non può permettersi di andare per il sottile – può forse dirsi che l'abrogazione della legge abrogante ha richiamato in servizio la disciplina ex lege n. 83 del 1970.
Se è così, conviene enunciare, in sintesi, la catena dei termini con i quali bisogna di nuovo fare i conti.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1 8
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Tuttavia, in difetto del ricorso amministrativo, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto.
Quanto alla successione del periodo di vigenza della regola decadenziale sino al 22 dicembre 2008, dell'abrogazione fra tale data e il 6 luglio 2011, nonché del ripristino da ultimo, la regola-cardine dell'art. 252 disp. att. c.c. stavolta risulta pertinente e applicabile, perché il 6 luglio 2011 è stato introdotto un termine cancellatorio (noto ma) nuovo, rispetto alla regolamentazione allora vigente, che non ne prevedeva alcuno.
Pertanto, il riabilitato termine di decadenza decorre dall'entrata in vigore del d.l. 98/11 il 6 luglio 2011.
Quanto alle modalità di comunicazione del provvedimento di cancellazione, va evidenziato che l'art. 38 , comma 6 , del d.l. n. 98/2011 , conv. in legge n. 111/2011 , aveva così statuito : “ Al regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949 , dopo l'art. 12 è inserito il seguente 12 bis ( notifica mediante pubblica telematica ) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 , dichiarate dai datori di lavoro
e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi CP_1
dell'art. 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 , per gli operai agricoli a tempo determinato , per i compartecipanti familiari e per
i piccoli coloni , gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica 9
effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno CP_1
successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'art. 9 quinquies del decreto- legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996 n. 608.
In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvedeva alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Infine, con D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 sono stati soppressi gli elenchi trimestrali ed è stato disposto che la comunicazione della cancellazione debba essere individualmente trasmessa all'interessato, fermi restando i termini di decadenza, decorrenti dalla ricezione della raccomandata a.r. con la quale viene comunicato il disconoscimento.
Nel caso di specie, l' ha prodotto i provvedimenti di CP_1
cancellazione dagli elenchi agricoli della ricorrente per gli anni 2015 e 2016, notificati con raccomandate a.r. ricevute in data 7/11/2021.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di cancellazione, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine.
Pertanto, l'azione giudiziaria andava proposta entro 120 giorni dalla predetta data, termine che non è stato certamente rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 30/05/2024.
Per completezza va evidenziato che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria, il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla mancata 10
proposizione di tempestivo ricorso all'istituto previdenziale, senza che rilevi l'intervenuta tardiva decisione sulla impugnativa da parte dell ( Cass. CP_2
n. 19225 del 21.9.2011).
Orbene, nel caso di specie, nessun ricorso amministrativo è stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cancellazione.
Ne discende che la domanda giurisdizionale doveva essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti di cancellazione + 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale, spirati nel caso di specie, dal momento che il ricorso giurisdizionale è stato depositato soltanto in data 30/05/2024.
Tra l'altro l' ha provato di aver notificato alla ricorrente, in data CP_1
27/02/2023, anche i provvedimenti di riesame dell'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni 2015 e 2016, con rigetto derivante dalla cancellazione dagli elenchi agricoli.
Tuttavia, neanche avverso tali provvedimenti parte ricorrente ha allegato di aver intrapreso alcuna azione in via amministrativa o giudiziaria.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte è la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015 e 2016 e, dunque, di tutte le domande conseguenti.
La definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude, infatti, ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa e tutte le domande consequenziali.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale, che si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti 11
definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
Essendo decaduta la ricorrente dalla possibilità di contestare la fonte dell'indebito dal quale sono scaturiti gli avvisi di addebito impugnati e dalla possibilità di provare i rapporti di lavoro presupposti all'iscrizione negli elenchi agricoli, gli avvisi di addebito impugnati sono da considerarsi legittimi.
Appaiono, infatti, infondati tutti i motivi di ricorso relativi al merito della pretesa creditoria, che parte ricorrente non può più contestare in quanto decaduta dall'azione giudiziaria e dalla possibilità di provare il rapporto di lavoro presupposto dell'iscrizione negli elenchi agricoli.
In tal senso appare irrilevante la circostanza, dedotta e allegata da parte ricorrente, secondo cui la signora sarebbe stata assolta nell'ambito del Pt_1
procedimento penale nel quale la stessa era imputata per i fatti oggetto del presente giudizio.
Infatti, parte ricorrente avrebbe dovuto essere già edotta della cancellazione, notificata in data 7/12/2021 (cui ha fatto seguito la notifica dei provvedimenti di riesame delle prestazioni scaturenti dl iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni 2015 e 2015, notificate in data 27/02/2023), avverso la quale non ha tempestivamente proposto ricorso giurisdizionale, entro i termini di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1521/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
12
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci