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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 349/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11 dicembre 2024
d a
OGGETTO: Parte_1
Assicurazione contro i rappresentati e difesi dall'avv. BONZI DANIEL elettivamente domiciliati in danni VIA MALTA 7/C BRESCIA presso il difensore avv. BONZI DANIEL, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FASSIO PAOLOEMANUELE, elettivamente domiciliata in VIA SAFFI, 5
25121 BRESCIA presso il difensore avv. FASSIO PAOLOEMANUELE,
come da procura allegata
APPELLATA
e contro
, rappresentata e difesa dall'avv. VICARI SIMONA CP_2
elettivamente domiciliata in VIA G. GALILEI 3 37019 PESCHIERA DEL
GARDA presso il difensore avv. VICARI SIMONA, come da procura allegata
APPELLATA
e contro
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Santoro ( , il C.F._1
quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche del procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo studio del quale in Capo di Email_1
Ponte (BS), Via Nazionale N. 35, elettivamente domiciliata giusta delega in calce all'atto di intervento volontario pagina 2 di 12 TERZO INTERVENUTO VOLONTARIO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 155/21
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 e – premesso che il 27 Parte_1 Parte_1
dicembre 2016, lungo la strada provinciale BS11, , alla Controparte_3
guida dell'autovettura Opel Meriva, di proprietà di non si era CP_2
avveduta del rallentamento in atto e aveva tamponato l'auto che la precedeva,
di proprietà di e condotta da;
che quest'ultimo, CP_5 Parte_1
in conseguenza del sinistro aveva riportato gravi lesioni e che la Parte_1
che aveva provveduto alla riparazione del veicolo, si era resa
[...]
cessionaria del credito, pari ad euro 2.054, corrispondente ai costi di riparazione – convenivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e chiedendo la loro condanna, in solido al CP_3 CP_2
risarcimento del danno.
Assumevano gli attori che, benchè l'auto condotta da fosse Controparte_3
stata, a sua volta, tamponata dal veicolo sopraggiungente, condotto da
[...]
quest'ultimo non era responsabile dei danni subiti da Parte_2
pagina 3 di 12 , da ascriversi, in via esclusiva, alla condotta di guida della Parte_1
; per tali ragioni invocavano l'applicazione dell'art. 149 Codice CP_3
delle Assicurazioni e chiedevano che il danno non patrimoniale, quantificato in euro 9.360, fosse risarcito a , mentre quello patrimoniale ( Parte_1
danni riportati dal veicolo), alla Parte_1
Con sentenza n. 155/21 il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_1
di , e di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
condanna al risarcimento diretto, ex art. 149 Codice delle Assicurazioni, e condannava gli attori a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite.
Argomentava il primo giudice che il danneggiante era stato convenuto in giudizio al solo fine di renderlo partecipe dell'accertamento giudiziale della sua responsabilità, senza che si potesse ritenere implicitamente proposta analoga azione nei confronti del responsabile in quanto tale domanda non era stata esplicitamente formulata né poteva essere formulata, tardivamente, nella prima memoria ex art. 183, primo comma, c.p.c. in quanto l'ammissione di una tale estensione avrebbe comportato per il danneggiante il pregiudizio di non poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
Accertava, quindi, l'inammissibilità del ricorso al risarcimento diretto, di cui all'art. 149 CdA, in quanto nell'incidente era stato coinvolto, oltre al veicolo dell'attore e quello del preteso soggetto danneggiante, anche un terzo veicolo,
pagina 4 di 12 così come emergeva anche dalla relazione di intervento degli agenti accertatori.
La sentenza è stata gravata da e che Parte_1 Parte_1
hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
Le appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello.
In questo grado di giudizio interveniva volontariamente
[...]
, assicuratrice del veicolo di proprietà di e Controparte_6 CP_2
veniva disposta consulenza tecnica medico-legale; indi, all'udienza dell'11
dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erronea valutazione del fatto e la conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.
Sulla base degli accertamenti effettuati dai verbalizzanti e delle dichiarazioni rese da nell'immediatezza del fatto e in sede di Controparte_3
interrogatorio formale, il primo giudice aveva ritenuto che vi era stato un doppio tamponamento in quanto, dopo il primo urto, il veicolo tamponante condotto da era stato, a sua volta, tamponato e sospinto CP_3
nuovamente contro il veicolo del . Pt_1
Tale ricostruzione, a detta degli appellanti, era errata poiché, se era pacifico che vi fosse stato un doppio tamponamento, non vi era prova che il secondo pagina 5 di 12 tamponamento ( – ) avesse concorso a Parte_3 CP_3
produrre un danno al veicolo condotto da , ulteriore rispetto a quello Pt_1
prodotto dal primo tamponamento ( ). Parte_4
Ai fini dell'applicazione dell'art. 149 CdA era, infatti, necessario che i danni fossero stati prodotti unicamente dal conducente nei cui confronti era stata rivolta la pretesa e, nella specie, non vi era alcuna prova della corresponsabilità, nella causazione dei danni, del veicolo condotto da
[...]
in quanto nessun elemento in tal senso poteva essere desunto Parte_3
dal rapporto di intervento, nel quale si dava atto soltanto di un duplice tamponamento, né tanto meno dalle dichiarazioni inattendibili rese dalla
. CP_3
Con il secondo motivo censurano l'ammissibilità dell'interrogatorio formale di , come richiesto da , non Controparte_3 Controparte_1
rivestendo quest'ultima una posizione antitetica rispetto alla parte interrogata.
Le dichiarazioni rese da non potevano avere valenza Controparte_3
confessoria ma erano preordinate a confermare la posizione difensiva della compagnia di assicurazione
Con il terzo motivo censurano la qualificazione della domanda da loro svolta in via subordinata, per avere il primo giudice omesso di considerare le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in cui, in subordine, si era chiesta la condanna di e ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_3 CP_2
pagina 6 di 12 Deducono che l'aver convenuto in giudizio la conducente e la proprietaria del veicolo danneggiante ( e non era finalizzato alla sola CP_3 CP_2
integrazione del contraddittorio, essendo stato specificato, sin dall'atto introduttivo, che esse erano state convenute in giudizio ai sensi dell'art. 2054
c.c. quali responsabili del sinistro ex art. 2043 c.c.
------------------------
In limine litis, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato, in questo grado di giudizio, da in Controparte_4
violazione dell'art. 344 c.p.c. e del principio del doppio grado di giurisdizione,
non avendo il terzo intervenuto partecipato al primo grado di giudizio.
Nel merito, il primo motivo è fondato.
Nel giudizio conclusosi con la sentenza gravata, la dinamica del sinistro veniva ricostruita sulla sola base della relazione di incidente stradale, delle sommarie informazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti e delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da . Controparte_3
Nell'immediatezza del fatto, dichiarava che, poco prima dello CP_5
svincolo per Sirmione, aveva sentito un urto sul parabrezza e un oggetto colpire il vetro “ così frenavo e al contempo venivo tamponato, non saprei dire
se una o due volte”.
riferiva che poco prima dello svincolo per Sirmione il Controparte_3
veicolo che la precedeva aveva frenato improvvisamente fermandosi in corsia pagina 7 di 12 e non essendo riuscita a frenare per tempo lo aveva tamponato;
subito dopo,
riferiva di aver sentito …( parola incomprensibile) che l'aveva colpita sul posteriore e, dopo essere stata sospinta in avanti, di aver urtato nuovamente l'auto grigia che la precedeva.
dichiarava di aver visto i veicoli che la precedevano frenare Parte_2
improvvisamente e non essendo riuscita a fermarsi per tempo aveva tamponato l'auto di colore bianco che la precedeva.
Ciò premesso, se, nel caso di specie, è pacifico che il veicolo condotto da
è stato tamponato dal veicolo condotto da Parte_1 Controparte_3
e che quest'ultimo, a sua volta, è stato tamponato da un altro veicolo, non altrettanto può dirsi per i pretesi danni ulteriori, arrecati al veicolo condotto da
, in seguito al tamponamento subito da . Pt_1 Controparte_3
La circostanza, che doveva essere provata da parte convenuta, non può infatti ritenersi dimostrata dalle sole dichiarazioni rese da , in sede Controparte_3
di interrogatorio formale, trattandosi di dichiarazioni a sé favorevoli e in difetto di ulteriori elementi istruttori.
Di conseguenza, deve trovare applicazione l'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni in quanto il sinistro ha coinvolto due veicoli a motore ed ha cagionato danni materiali al veicolo assicurato, congiunti a lesioni al conducente che si assume essere stati di entità pari o inferiore al 9% di invalidità permanente (cd. micro permanenti).
pagina 8 di 12 In questo giudizio, è divenuto ormai principio consolidato, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 21896/17, quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005,
sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti,
dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato,
posto che i due assicuratori dovranno, necessariamente, regolare tra loro i relativi rapporti .
Tale conclusione si giustifica in considerazione dell'art. 144, comma 3, del
Codice delle Assicurazioni private, il quale dispone che quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile ha l'obbligo di convenire altresì quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo ( Cass. n. 37566/2021).
In relazione ai danni non patrimoniali riportati nel sinistro, in esito alla consulenza tecnica medico legale, espletata in questo grado di giudizio, si è
accertato che, in capo a non sono residuati postumi Parte_1
permanenti, ma può essere riconosciuta soltanto un'invalidità temporanea di giorni 15 al 50% e di giorni 10 al 25%.
Tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Milano ( euro 84 al giorno per ogni pagina 9 di 12 giorno di invalidità temporanea), a va riconosciuta la somma Parte_1
di euro 630+euro 210= euro 840.
Il danno patrimoniale, subito dal veicolo, pari ad euro 2.054, provato attraverso la produzione di idonea documentazione fiscale, va, invece,
riconosciuto in favore della Parte_1
Sulle somme predette, devalutate, rispettivamente all'epoca del sinistro e alla data delle riparazioni, e via via rivalutate anno per anno dovranno essere corrisposti gli interessi legali.
In riforma della sentenza gravata, e Controparte_1 CP_2
vanno condannate in solido a pagare a la somma di euro 840, Parte_1
oltre interessi legali da calcolarsi come sopra indicato, e a Parte_1
la somma di euro 2.054, oltre interessi legali come sopra indicato.
[...]
Per la loro soccombenza e vanno Controparte_1 CP_2
condannate a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in base al criterio del
decisum, per il primo grado, in complessivi euro 2.552 ( di cui euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 2.915 ( di cui euro 536
per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro 992 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e pagina 10 di 12 accessori di legge.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel grado vanno poste a carico di e di . Controparte_1 CP_2
Nulla sulla spese nel rapporto tra gli appellanti e l'appellata
[...]
, rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, condanna e Controparte_1 CP_2
, in solido, a pagare in favore di la somma di euro 840,
[...] Parte_1
oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, e in favore di la somma di euro 2.054, oltre interessi legali da Parte_1
calcolarsi come indicato in parte motiva;
condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
e le spese di entrambi i gradi di Parte_1 Parte_1
giudizio, liquidate come in parte motiva;
nulla sulle spese nel rapporto processuale tra gli appellanti e l'appellata
[...]
. CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
pagina 11 di 12 Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 349/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11 dicembre 2024
d a
OGGETTO: Parte_1
Assicurazione contro i rappresentati e difesi dall'avv. BONZI DANIEL elettivamente domiciliati in danni VIA MALTA 7/C BRESCIA presso il difensore avv. BONZI DANIEL, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FASSIO PAOLOEMANUELE, elettivamente domiciliata in VIA SAFFI, 5
25121 BRESCIA presso il difensore avv. FASSIO PAOLOEMANUELE,
come da procura allegata
APPELLATA
e contro
, rappresentata e difesa dall'avv. VICARI SIMONA CP_2
elettivamente domiciliata in VIA G. GALILEI 3 37019 PESCHIERA DEL
GARDA presso il difensore avv. VICARI SIMONA, come da procura allegata
APPELLATA
e contro
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Santoro ( , il C.F._1
quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche del procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo studio del quale in Capo di Email_1
Ponte (BS), Via Nazionale N. 35, elettivamente domiciliata giusta delega in calce all'atto di intervento volontario pagina 2 di 12 TERZO INTERVENUTO VOLONTARIO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 155/21
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 e – premesso che il 27 Parte_1 Parte_1
dicembre 2016, lungo la strada provinciale BS11, , alla Controparte_3
guida dell'autovettura Opel Meriva, di proprietà di non si era CP_2
avveduta del rallentamento in atto e aveva tamponato l'auto che la precedeva,
di proprietà di e condotta da;
che quest'ultimo, CP_5 Parte_1
in conseguenza del sinistro aveva riportato gravi lesioni e che la Parte_1
che aveva provveduto alla riparazione del veicolo, si era resa
[...]
cessionaria del credito, pari ad euro 2.054, corrispondente ai costi di riparazione – convenivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e chiedendo la loro condanna, in solido al CP_3 CP_2
risarcimento del danno.
Assumevano gli attori che, benchè l'auto condotta da fosse Controparte_3
stata, a sua volta, tamponata dal veicolo sopraggiungente, condotto da
[...]
quest'ultimo non era responsabile dei danni subiti da Parte_2
pagina 3 di 12 , da ascriversi, in via esclusiva, alla condotta di guida della Parte_1
; per tali ragioni invocavano l'applicazione dell'art. 149 Codice CP_3
delle Assicurazioni e chiedevano che il danno non patrimoniale, quantificato in euro 9.360, fosse risarcito a , mentre quello patrimoniale ( Parte_1
danni riportati dal veicolo), alla Parte_1
Con sentenza n. 155/21 il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_1
di , e di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
condanna al risarcimento diretto, ex art. 149 Codice delle Assicurazioni, e condannava gli attori a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite.
Argomentava il primo giudice che il danneggiante era stato convenuto in giudizio al solo fine di renderlo partecipe dell'accertamento giudiziale della sua responsabilità, senza che si potesse ritenere implicitamente proposta analoga azione nei confronti del responsabile in quanto tale domanda non era stata esplicitamente formulata né poteva essere formulata, tardivamente, nella prima memoria ex art. 183, primo comma, c.p.c. in quanto l'ammissione di una tale estensione avrebbe comportato per il danneggiante il pregiudizio di non poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
Accertava, quindi, l'inammissibilità del ricorso al risarcimento diretto, di cui all'art. 149 CdA, in quanto nell'incidente era stato coinvolto, oltre al veicolo dell'attore e quello del preteso soggetto danneggiante, anche un terzo veicolo,
pagina 4 di 12 così come emergeva anche dalla relazione di intervento degli agenti accertatori.
La sentenza è stata gravata da e che Parte_1 Parte_1
hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
Le appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello.
In questo grado di giudizio interveniva volontariamente
[...]
, assicuratrice del veicolo di proprietà di e Controparte_6 CP_2
veniva disposta consulenza tecnica medico-legale; indi, all'udienza dell'11
dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erronea valutazione del fatto e la conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.
Sulla base degli accertamenti effettuati dai verbalizzanti e delle dichiarazioni rese da nell'immediatezza del fatto e in sede di Controparte_3
interrogatorio formale, il primo giudice aveva ritenuto che vi era stato un doppio tamponamento in quanto, dopo il primo urto, il veicolo tamponante condotto da era stato, a sua volta, tamponato e sospinto CP_3
nuovamente contro il veicolo del . Pt_1
Tale ricostruzione, a detta degli appellanti, era errata poiché, se era pacifico che vi fosse stato un doppio tamponamento, non vi era prova che il secondo pagina 5 di 12 tamponamento ( – ) avesse concorso a Parte_3 CP_3
produrre un danno al veicolo condotto da , ulteriore rispetto a quello Pt_1
prodotto dal primo tamponamento ( ). Parte_4
Ai fini dell'applicazione dell'art. 149 CdA era, infatti, necessario che i danni fossero stati prodotti unicamente dal conducente nei cui confronti era stata rivolta la pretesa e, nella specie, non vi era alcuna prova della corresponsabilità, nella causazione dei danni, del veicolo condotto da
[...]
in quanto nessun elemento in tal senso poteva essere desunto Parte_3
dal rapporto di intervento, nel quale si dava atto soltanto di un duplice tamponamento, né tanto meno dalle dichiarazioni inattendibili rese dalla
. CP_3
Con il secondo motivo censurano l'ammissibilità dell'interrogatorio formale di , come richiesto da , non Controparte_3 Controparte_1
rivestendo quest'ultima una posizione antitetica rispetto alla parte interrogata.
Le dichiarazioni rese da non potevano avere valenza Controparte_3
confessoria ma erano preordinate a confermare la posizione difensiva della compagnia di assicurazione
Con il terzo motivo censurano la qualificazione della domanda da loro svolta in via subordinata, per avere il primo giudice omesso di considerare le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in cui, in subordine, si era chiesta la condanna di e ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_3 CP_2
pagina 6 di 12 Deducono che l'aver convenuto in giudizio la conducente e la proprietaria del veicolo danneggiante ( e non era finalizzato alla sola CP_3 CP_2
integrazione del contraddittorio, essendo stato specificato, sin dall'atto introduttivo, che esse erano state convenute in giudizio ai sensi dell'art. 2054
c.c. quali responsabili del sinistro ex art. 2043 c.c.
------------------------
In limine litis, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato, in questo grado di giudizio, da in Controparte_4
violazione dell'art. 344 c.p.c. e del principio del doppio grado di giurisdizione,
non avendo il terzo intervenuto partecipato al primo grado di giudizio.
Nel merito, il primo motivo è fondato.
Nel giudizio conclusosi con la sentenza gravata, la dinamica del sinistro veniva ricostruita sulla sola base della relazione di incidente stradale, delle sommarie informazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti e delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da . Controparte_3
Nell'immediatezza del fatto, dichiarava che, poco prima dello CP_5
svincolo per Sirmione, aveva sentito un urto sul parabrezza e un oggetto colpire il vetro “ così frenavo e al contempo venivo tamponato, non saprei dire
se una o due volte”.
riferiva che poco prima dello svincolo per Sirmione il Controparte_3
veicolo che la precedeva aveva frenato improvvisamente fermandosi in corsia pagina 7 di 12 e non essendo riuscita a frenare per tempo lo aveva tamponato;
subito dopo,
riferiva di aver sentito …( parola incomprensibile) che l'aveva colpita sul posteriore e, dopo essere stata sospinta in avanti, di aver urtato nuovamente l'auto grigia che la precedeva.
dichiarava di aver visto i veicoli che la precedevano frenare Parte_2
improvvisamente e non essendo riuscita a fermarsi per tempo aveva tamponato l'auto di colore bianco che la precedeva.
Ciò premesso, se, nel caso di specie, è pacifico che il veicolo condotto da
è stato tamponato dal veicolo condotto da Parte_1 Controparte_3
e che quest'ultimo, a sua volta, è stato tamponato da un altro veicolo, non altrettanto può dirsi per i pretesi danni ulteriori, arrecati al veicolo condotto da
, in seguito al tamponamento subito da . Pt_1 Controparte_3
La circostanza, che doveva essere provata da parte convenuta, non può infatti ritenersi dimostrata dalle sole dichiarazioni rese da , in sede Controparte_3
di interrogatorio formale, trattandosi di dichiarazioni a sé favorevoli e in difetto di ulteriori elementi istruttori.
Di conseguenza, deve trovare applicazione l'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni in quanto il sinistro ha coinvolto due veicoli a motore ed ha cagionato danni materiali al veicolo assicurato, congiunti a lesioni al conducente che si assume essere stati di entità pari o inferiore al 9% di invalidità permanente (cd. micro permanenti).
pagina 8 di 12 In questo giudizio, è divenuto ormai principio consolidato, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 21896/17, quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005,
sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti,
dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato,
posto che i due assicuratori dovranno, necessariamente, regolare tra loro i relativi rapporti .
Tale conclusione si giustifica in considerazione dell'art. 144, comma 3, del
Codice delle Assicurazioni private, il quale dispone che quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile ha l'obbligo di convenire altresì quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo ( Cass. n. 37566/2021).
In relazione ai danni non patrimoniali riportati nel sinistro, in esito alla consulenza tecnica medico legale, espletata in questo grado di giudizio, si è
accertato che, in capo a non sono residuati postumi Parte_1
permanenti, ma può essere riconosciuta soltanto un'invalidità temporanea di giorni 15 al 50% e di giorni 10 al 25%.
Tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Milano ( euro 84 al giorno per ogni pagina 9 di 12 giorno di invalidità temporanea), a va riconosciuta la somma Parte_1
di euro 630+euro 210= euro 840.
Il danno patrimoniale, subito dal veicolo, pari ad euro 2.054, provato attraverso la produzione di idonea documentazione fiscale, va, invece,
riconosciuto in favore della Parte_1
Sulle somme predette, devalutate, rispettivamente all'epoca del sinistro e alla data delle riparazioni, e via via rivalutate anno per anno dovranno essere corrisposti gli interessi legali.
In riforma della sentenza gravata, e Controparte_1 CP_2
vanno condannate in solido a pagare a la somma di euro 840, Parte_1
oltre interessi legali da calcolarsi come sopra indicato, e a Parte_1
la somma di euro 2.054, oltre interessi legali come sopra indicato.
[...]
Per la loro soccombenza e vanno Controparte_1 CP_2
condannate a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in base al criterio del
decisum, per il primo grado, in complessivi euro 2.552 ( di cui euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 2.915 ( di cui euro 536
per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva, euro 992 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e pagina 10 di 12 accessori di legge.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel grado vanno poste a carico di e di . Controparte_1 CP_2
Nulla sulla spese nel rapporto tra gli appellanti e l'appellata
[...]
, rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, condanna e Controparte_1 CP_2
, in solido, a pagare in favore di la somma di euro 840,
[...] Parte_1
oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, e in favore di la somma di euro 2.054, oltre interessi legali da Parte_1
calcolarsi come indicato in parte motiva;
condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
e le spese di entrambi i gradi di Parte_1 Parte_1
giudizio, liquidate come in parte motiva;
nulla sulle spese nel rapporto processuale tra gli appellanti e l'appellata
[...]
. CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
pagina 11 di 12 Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 12 di 12