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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa, lette le note depositate dalla parte ricorrente, dall' e dall' , CP_1 Controparte_2 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 736/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Madaio ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
– anche quale Controparte_3 mandatario della - in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso CP_4 dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
(c.f./ Partita IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Borriello ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2023 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 07176202200009177 e i seguenti titoli esecutivi
Pag. 1 di 5 sottesi:
1) avviso di addebito nr. 371 2017 00024002 32 000, presuntivamente notificata il 22.07.2017, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2017;
2) avviso di addebito nr. 371 2017 00150464 14 000, presuntivamente notificata il 01.12.2017, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2017;
3) avviso di addebito nr. 371 2018 00059534 21 000, presuntivamente notificata il 03.08.2018, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2017;
4) avviso di addebito nr. 371 2018 00081154 65 000, presuntivamente notificato il 03.08.2018, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2017 e 2018;
5) avviso di addebito nr. 371 2018 00152885 00 000, presuntivamente notificata il 24.01.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2018;
6) avviso di addebito nr. 371 2018 00177238 80 000, presuntivamente notificata il 01.03.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2018;
7) avviso di addebito nr. 371 2019 00038099 52 000, presuntivamente notificata il 06.07.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi I.V.S. relativi all'anno 2017 e 2018;
8) avviso di addebito nr. 371 2019 00107543 25 000, presuntivamente notificata il 13.08.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2018 e 2019;
9) avviso di addebito nr. 371 2019 00124607 70 000, presuntivamente notificata il 01.10.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2019;
10) avviso di addebito nr. 371 2019 00125323 42 000, presuntivamente notificata il 01.10.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2016 e 2017;
11) avviso di addebito nr. 371 2019 00151942 63 000, presuntivamente notificata il 03.12.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2019;
12) avviso di addebito nr. 371 2019 00234637 81 000, presuntivamente notificata il 15.12.2019, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2019;
13) avviso di addebito nr. 371 2021 00015274 71 000, presuntivamente notificata il 17.11.2021, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2019 e 2020;
14) avviso di addebito nr. 371 2021 00015275 72 000, presuntivamente notificata il 16.11.2021, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2016 e 2017;
15) avviso di addebito nr. 371 2022 00001030 39 000, presuntivamente notificata il 29.03.2022, per il presunto mancato pagamento di contributi DM 10 relativi all'anno 2018.
La parte ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di impugnazione, «l'insussistenza del credito» posto a fondamento della comunicazione preventiva impugnata, in quanto gli avvisi di addebito non sono mai stati notificati. Ha concluso, chiedendo, di dichiarare la nullità degli avvisi di addebito, con vittoria di
Pag. 2 di 5 spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
L' ha dedotto il difetto di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione e, nel merito, ha CP_1 evidenziato che alcun termine di prescrizione è maturato essendo stati regolarmente notificati tutti gli avvisi di addebito. L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva con riferimento ai vizi attinenti al merito della domanda, essendo l' il titolare del credito CP_1 rivendicato, deducendo inoltre che alcun termine quinquennale di prescrizione è decorso.
Letti gli atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In limine litis, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo. Parte ricorrente deduce l'insussistenza del credito per omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tale espressione (insussistenza del credito) può far ritenere ad avviso del Tribunale che l'istante abbia proposto cumulativamente sia un'opposizione in via recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc. Ed invero, a fronte della notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha eccepito sia vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione in funzione recuperatoria ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, facendo dunque valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e il preavviso di iscrizione ipotecaria, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi, quest'ultima da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della comunicazione (Cass. n. 13863 del 2021).
Ebbene, atteso che debba ritenersi che la domanda, per come formulata, sia volta (anche) all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio della legittimazione passiva del creditore sostanziale correttamente evocato in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, CP_1 secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale.
Il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari evocata in Controparte_2 giudizio.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo
Pag. 3 di 5 di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Sussiste, invece, il difetto di legittimazione passiva della la quale è cessionaria dei crediti CP_5 maturati dal 1998 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98; ed invero, i crediti oggetto del CP_1 presente giudizio riguardano gli anni dal 2016 al 2020.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che l' ha notificato gli avvisi di addebito nelle CP_1 date indicate nel preavviso impugnato, ad eccezione degli avvisi di addebito nr. 37120190003809952000
e nr. 37120190015194263000; questi ultimi, non essendo provata la notifica, non possono formare oggetto di azione esecutiva da parte del Concessionario e, pertanto, in parte qua è illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata.
Con riferimento ai restanti avvisi regolarmente notificati nelle date indicate, sia con pec (avviso di addebito nr. 37120170002400232000, nr. 3710015046414000, nr. 37120190010754325000, nr.
37120190012460770000, nr. 37120190012532342000, nr. 37120190023463781000) sia a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente (avviso nr. 37120180005953421000, nr.
37120180008115465000, nr. 37120180015288500000, nr. 37120180017723880000 per compiuta giacenza, nr. 37120210001527471000, nr. 37120210001527572000 e nr. 37120220000103039000), le notifiche sono pienamente riconducibili ai titoli esecutivi, atteso che per quanto riguarda le pec l'istituto previdenziale ha depositato per ogni avviso di addebito la relativa busta telematica completa, mentre le relate di notifica a mezzo posta sono riconducili ai rispettivi avvisi di addebito in virtù della corrispondenza tra il numero di raccomandata indicato nello stesso avviso e quello indicato sulla relata di notifica.
A tanto si aggiunga che la parte ricorrente non ha contestato né la validità dell'indirizzo pec a cui sono state inviate le notifiche né l'indirizzo di residenza della notifica a mezzo posta né la firma ivi apposta.
Stante la rituale notifica, l'opposizione afferente i vizi di merito della pretesa contributiva
Pag. 4 di 5 (prescrizione della pretesa contributiva prima della notifica della cartella esattoriale) deve ritenersi tardiva, in quanto ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Inoltre, alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato successivamente a tali notifiche in considerazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Come noto, infatti, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Sicché al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, i contributi non risultavano prescritti.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza del diritto del Concessionario ad agire in via esecutiva sulla base degli avvisi di addebito nr. 37120190003809952000 e nr. 37120190015194263000;
2) rigetta nel resto;
3) compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.
SI OM
Nola, 13.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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